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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa Stefania Izzi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 784 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto usucapione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
9.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente alla c/da Colle Marrollo nr. 285, elettivamente domiciliato a Gissi, via G. Mariani nr. 3, presso lo studio dell'Avv. Agostino Chieffo (c.f.
[...]
), giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2
- Attore-
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
20.01.1941, ivi residente alla c/da Colle Marrollo nr. 181, elettivamente domiciliata a Vasto, via D.G. Rossetti nr. 15, presso lo studio dell'Avv.
AE ER (c.f. ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.9.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Vasto la sig.ra rappresentando che Controparte_1
quest'ultima è la moglie e unica erede legittima di , nato a Persona_1
Scerni il 28.11.1931 e deceduto a Popoli il 27.03.2017 e che egli possiede da più di 20 anni alcuni piccoli appezzamenti di terreno siti in agro del comune di
Scerni, c/da Piana Sinello, intestati ad e . Il possesso CP_2 Persona_1
risale al 8 giugno 1983, data in cui l'attore si è accordato con i sig.ri e CP_2
, proprietari di diverse piccole particelle di terreno tra di Persona_1
loro confinanti, in modo tale da individuare tre porzioni regolari, e quindi più facilmente coltivabili con i mezzi agricoli, da dividere bonariamente tra di loro. Con scrittura privata le parti hanno dunque concordato che a ciascuno di loro sia attribuita una fascia regolare di terreno, come da schizzo planimetrico da essi sottoscritto. Da allora l'attore ha posseduto la fascia di terreno che comprende, oltre a quelle a lui intestate, anche le particelle nr. 59,
103, 104, 4158, 4175 e 4177 catastalmente intestate ad e le nr. Persona_2
277, 4160 e 4163 intestate a . Il possesso del terreno de quo, Persona_1
acquisito in virtù della scrittura privata di cui sopra, è stato esercitato in maniera pacifica ed indisturbata dall'attore per oltre quarant'anni e si è concretizzato nella coltivazione del fondo e nella percezione dei relativi frutti.
Infine, l'attore ha rappresentato che in sede di mediazione i sig.ri CP_3
, e , eredi di , hanno
[...] CP_4 Controparte_5 Persona_2
riconosciuto il diritto dell'attore, mentre la sig.ra , unica Controparte_1
erede di , non si è presentata. Ha pertanto chiesto di: Persona_1
1. accertare e dichiarare che il sig. , meglio in epigrafe Parte_1
qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, dei terreni siti in agro del Comune di Scerni, località Piana Sinello, distinti in
Catasto al foglio 33, p.lla 277 di are 05,20 (reddito dominicale €. 5,37 e reddito agrario €. 3,09), p.lla 4160 di 00,80 (reddito dominicale €. 0,83 e reddito agrario
2 €. 0,48) e p.lla 4163 di are 06,10 (reddito dominicale €. 6,30 e reddito agrario €.
3,62);
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Costituendosi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi Controparte_1
alla domanda di parte attrice, corrispondendo al vero quanto dedotto da di non avere alcun interesse a contestare le richieste attoree, Parte_1
precisando di non essersi presentata all'incontro fissato per la mediazione solo per un mero disguido, ed ha chiesto di compensare le spese processuali.
La domanda proposta da è fondata e merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti da parte attrice risulta che la convenuta è la moglie e unica erede legittima di , Persona_1
deceduto a Popoli il 27.03.2017, che in data 8 giugno 1983 l'attore si è accordato con i sig.ri e , proprietari di diverse CP_2 Persona_1
piccole particelle di terreno tra di loro confinanti, in modo tale da individuare tre porzioni regolari, e quindi più facilmente coltivabili con i mezzi agricoli, da dividere bonariamente tra di loro, che con tale scrittura privata le parti hanno concordato che a ciascuno di loro sia attribuita una fascia regolare di terreno, come da schizzo planimetrico da loro sottoscritto. La convenuta ha riconosciuto che da allora ha posseduto in maniera Parte_1
ininterrotta e pacifica la fascia di terreno di cui sopra, che comprende, oltre a quelle a lui intestate, anche le particelle nr. 277, 4160 e 4163 intestate al sig.
. Persona_1
Quanto risulta documentalmente provato in atti, viene ulteriormente confermato dalla condotta degli eredi dell'altro firmatario dell'accordo del
7.06.1983, , che, in occasione della mediazione attivata prima Persona_2
3 dell'introduzione del presente giudizio, hanno riconosciuto quanto sostenuto dall'odierno attore.
La trascrizione della presente sentenza e la conseguente voltura catastale sono regolate come per legge.
Le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione, in favore di della proprietà Parte_1
esclusiva dei terreni siti in agro del Comune di Scerni, località Piana Sinello, distinti in Catasto al foglio 33, p.lla 277 di are 05,20 (reddito dominicale €. 5,37
e reddito agrario €. 3,09), p.lla 4160 di 00,80 (reddito dominicale €. 0,83 e reddito agrario €. 0,48) e p.lla 4163 di are 06,10 (reddito dominicale €. 6,30 e reddito agrario €. 3,62);
2) Ordina la trascrizione della presente sentenza e la voltura in favore dell'attore a cura del Direttore dell'Ufficio del Territorio competente, dispensandolo da ogni connessa responsabilità;
3) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Vasto, 9 ottobre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania Izzi)
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