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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18926/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti RINAUDO Parte_1
BEATRICE e PRESTIGIACOMO GIUSEPPE che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti FRISON SAMANTHA CP_1
MARY e CHIARA LINO PIERGIORGIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in TORINO il 14/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1085 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/10/1999 e il 27/07/2004. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/12/2020. Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che nel permanere delle condizioni di cui in premessa relativamente al figlio Per_2
nonché delle restanti condizioni di cui all'omologa di separazione non espressamente
[...] derogate con la presente statuizione inerenti la regolamentazione delle spese necessarie per il predetto
Persona_2
DISPONE che il padre, si impegna a versare alla moglie, a titolo di concorso Parte_1 per il mantenimento dello stesso, l'assegno mensile periodico di € 467,19 (derivante dalla rivalutazione all'anno corrente dell'importo di € 400,00 pattuito in sede di separazione consensuale), da versare entro il 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ottobre 2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, nonché quelle di sostegno e supporto psicologico, logopedia, audiometria - concordate o necessitate e comunque documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale - Avvocati 15 marzo 2016 sottoscritto a
Torino; i genitori si impegnano a osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto Protocollo (salvo diversi accordi fra loro).
DISPONE che la casa coniugale, sita in Chieri (TO) in Via Canonico Sona n. 2, di proprietà̀ di entrambi i coniugi pro quota al 49,5 % e del figlio all'1%, resterà̀ assegnata in uso Persona_1 esclusivo alla moglie con gli arredi ivi esistenti (che resteranno di proprietà̀ di quest'ultima) fino a quando non sarà individuato un acquirente di comune accordo;
l'assegnazione, in particolare, verrà meno allorché, dopo la conclusione di valido preliminare congiuntamente sottoscritto (anche dal figlio , la sig.ra avrà individuato per sé e per il figlio autonoma soluzione Per_1 CP_1 Per_2 abitativa, e comunque entro e non oltre mesi sei dalla sigla del preliminare recante tale scadenza;
DISPONE che il marito si impegna altresì a versare mensilmente alla SI.ra la somma di CP_1 Euro 480,00 a titolo di quota del 50% allo stesso spettante per il rateo di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale e copertura assicurativa stipulata per il mutuo stesso, o veriore somma risultanda in ordine a eventuali variazioni dei tassi;
tale versamento andrà effettuato entro il 25 di ogni mese sul c/c cointestato presso Credit Agricole Fil C.so Gabetti di Torino, fino a quando l'immobile non verrà alienato;
DÀ ATTO che conformemente alle pattuizioni intercorse, i ricorrenti confermano la propria intenzione di vendere il predetto immobile, già casa coniugale, alle condizioni di cui all'omologa, intendendo sul punto sciogliere tra loro la comunione ed ottenere le agevolazioni fiscali spettanti ex lege per il caso di scioglimento della comunione familiare in sede divorzile;
confermano, inoltre, di aver già dato incarico all'agenzia immobiliare l'Angolo Immobiliare S.a.s. di in via CP_2 esclusiva, con mandato di un anno, cui si riportano;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a dividere equamente il ricavato della vendita dell'immobile, previa liquidazione del mutuo ed al netto delle provvigioni, nonché previa liquidazione della quota di comproprietà (1%) facente capo al figlio Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a lasciare libero detto immobile nei termini di CP_1 cui sopra e sino all'effettivo rilascio le spese condominiali e le spese di ordinaria gestione, inerenti allo stesso, rimarranno a carico esclusivo della moglie. Quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
DÀ ATTO che l'assegno unico, a far data dal dicembre 2023, è percepito per intero al 100% dalla sig.ra e così continuerà ad essere sino a quando verrà erogato dall'INPS; CP_1
Dà ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente, ad eccezione della comproprietà dell'immobile ex coniugale, e di non aver, allo stato, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
DISPONE che qualora la SI.ra dovesse, a seguito di occupazione full time, necessitare di CP_1 assistenza domiciliare per il padre concorrerà nelle spese della assistenza nella misura del 50% Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18926/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti RINAUDO Parte_1
BEATRICE e PRESTIGIACOMO GIUSEPPE che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti FRISON SAMANTHA CP_1
MARY e CHIARA LINO PIERGIORGIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in TORINO il 14/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1085 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/10/1999 e il 27/07/2004. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/12/2020. Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che nel permanere delle condizioni di cui in premessa relativamente al figlio Per_2
nonché delle restanti condizioni di cui all'omologa di separazione non espressamente
[...] derogate con la presente statuizione inerenti la regolamentazione delle spese necessarie per il predetto
Persona_2
DISPONE che il padre, si impegna a versare alla moglie, a titolo di concorso Parte_1 per il mantenimento dello stesso, l'assegno mensile periodico di € 467,19 (derivante dalla rivalutazione all'anno corrente dell'importo di € 400,00 pattuito in sede di separazione consensuale), da versare entro il 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ottobre 2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, nonché quelle di sostegno e supporto psicologico, logopedia, audiometria - concordate o necessitate e comunque documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale - Avvocati 15 marzo 2016 sottoscritto a
Torino; i genitori si impegnano a osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto Protocollo (salvo diversi accordi fra loro).
DISPONE che la casa coniugale, sita in Chieri (TO) in Via Canonico Sona n. 2, di proprietà̀ di entrambi i coniugi pro quota al 49,5 % e del figlio all'1%, resterà̀ assegnata in uso Persona_1 esclusivo alla moglie con gli arredi ivi esistenti (che resteranno di proprietà̀ di quest'ultima) fino a quando non sarà individuato un acquirente di comune accordo;
l'assegnazione, in particolare, verrà meno allorché, dopo la conclusione di valido preliminare congiuntamente sottoscritto (anche dal figlio , la sig.ra avrà individuato per sé e per il figlio autonoma soluzione Per_1 CP_1 Per_2 abitativa, e comunque entro e non oltre mesi sei dalla sigla del preliminare recante tale scadenza;
DISPONE che il marito si impegna altresì a versare mensilmente alla SI.ra la somma di CP_1 Euro 480,00 a titolo di quota del 50% allo stesso spettante per il rateo di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale e copertura assicurativa stipulata per il mutuo stesso, o veriore somma risultanda in ordine a eventuali variazioni dei tassi;
tale versamento andrà effettuato entro il 25 di ogni mese sul c/c cointestato presso Credit Agricole Fil C.so Gabetti di Torino, fino a quando l'immobile non verrà alienato;
DÀ ATTO che conformemente alle pattuizioni intercorse, i ricorrenti confermano la propria intenzione di vendere il predetto immobile, già casa coniugale, alle condizioni di cui all'omologa, intendendo sul punto sciogliere tra loro la comunione ed ottenere le agevolazioni fiscali spettanti ex lege per il caso di scioglimento della comunione familiare in sede divorzile;
confermano, inoltre, di aver già dato incarico all'agenzia immobiliare l'Angolo Immobiliare S.a.s. di in via CP_2 esclusiva, con mandato di un anno, cui si riportano;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a dividere equamente il ricavato della vendita dell'immobile, previa liquidazione del mutuo ed al netto delle provvigioni, nonché previa liquidazione della quota di comproprietà (1%) facente capo al figlio Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a lasciare libero detto immobile nei termini di CP_1 cui sopra e sino all'effettivo rilascio le spese condominiali e le spese di ordinaria gestione, inerenti allo stesso, rimarranno a carico esclusivo della moglie. Quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
DÀ ATTO che l'assegno unico, a far data dal dicembre 2023, è percepito per intero al 100% dalla sig.ra e così continuerà ad essere sino a quando verrà erogato dall'INPS; CP_1
Dà ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente, ad eccezione della comproprietà dell'immobile ex coniugale, e di non aver, allo stato, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
DISPONE che qualora la SI.ra dovesse, a seguito di occupazione full time, necessitare di CP_1 assistenza domiciliare per il padre concorrerà nelle spese della assistenza nella misura del 50% Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.