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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7886/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Rivecchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Quintino Cataudella n.14, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.08.2023, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 12117/2023
r.g., in breve, assumendo che le valutazioni espresse dal CTU sono viziate da diverse contraddizioni diagnostiche, essendosi limitato quest'ultimo ad affermare che la stessa è affetta da sindrome fibromialgica, emicrania senza aura e disturbo depressivo maggiore, trascurando così di apprezzare le risultanze del certificato del 13.10.2022 dell'ASP n3 di Catania, PTA S.
Giorgio – Librino Poliambulatorio;
del certificato del 31.05.2022
[...]
del certificato del 21.12.2021 dell'HOSPITAL SEVEN e Parte_2
del certificato del 06.12.2020 dell'ASP n°3 Catania, Dipartimento di Scienze Radiologiche, ed altresì che il complesso invalidante a suo carico si compone anche di disturbi dell'apparato locomotore e del rachide riconducibili nella previsione tabellare di cui al codice 7010.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di
“accertare che … (il suo) stato patologico … è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. … Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Con ordinanza del 18.01.2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , il quale si è ritualmente costituito nel presente giudizio il 18.03.2025 depositando CP_1
nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza dell'11.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che l'opposizione de qua è stata
Pagina 2 tempestivamente proposta da , atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato Pt_1
depositato il 8.08.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c., che essendo intervenuta il 11.07.2024, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento emesso in data 11.06.2024.
Nel merito, la ricorrente ha proposto il presente giudizio per sentire accertare che è affetta da una riduzione della capacità lavorativa in misura ricompresa entro il range 74% -99% sì da poter accedere ai benefici economici dell'assegno mensile di invalidità.
Per verificare la fondatezza di tali pretese, in fase sommaria è stata disposta la nomina di un
CTU, il quale, dopo aver esaminato scrupolosamente la documentazione sanitaria allegata in atti –ivi compresa quella richiamata in ricorso (v. pag.
3 -5 della relazione peritale d'ufficio), ha ricostruito l'anamnesi familiare, scolastica, lavorativa, fisiologica e patologica di , Parte_1 all'uopo evidenziando che quest'ultima “Mi riferisce di soffrire di frequenti cefalee, talmente violente da provocarle conati di vomito, queste sono spesso collegate al compimento di sforzi fisici o affaticamenti anche di lieve entità e, per tale motivo, deve stare a riposo, inoltre è affetta da depressione sin dall'età di 13 anni, in psicoterapia, per problematiche familiari
(Padre violento), da emi-sindrome sensitivo motoria sinistra di natura da determinare ed è portatrice mutazione genetica per fattore V di (il padre ed alcuni familiari paterni sono Per_1 affetti da trombofilia)”.
Quindi, l'ausiliare dell'Ufficio ha sottoposto la ricorrente ad esame obiettivo, in tal modo constatando personalmente che la periziata “si presenta alla mia osservazione in buone condizioni generali, in atto si trova al VII mese di gravidanza” e, alla luce di quanto è emerso dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla disamina della documentazione presente agli atti, ha diagnosticato che la stessa è affetta da “sindrome fibromialgica ed emicrania senz'aura, da disturbo depressivo maggiore, oltre che da trombofilia, da mutazione genetica del fattore V
Leiden e da tiroidite di Hashimoto”.
Nel compendiare le patologie in parola alla luce delle fattispecie tabellari di cui al DM
5.02.1992, il consulente d'ufficio ha inquadrato la “sindrome fibromialgica ed emicrania senz'aura” nella previsione di cui al codice 2202 riconoscendo alla stessa una incidenza invalidante in misura pari al 36 %, mentre il “disturbo depressivo maggiore” è stato ricondotto nel codice tabellare 2206 che prevede un range invalidante ricompreso tra il 31 e il 40 % attribuendo nella specie una incidenza del 35 %; quindi, applicando il calcolo riduzionistico, ha concluso che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa del 58%, precisando,
Pagina 3 peraltro, che “Per quanto riguarda la trombofilia, la mutazione genetica del fattore V Leiden e la tiroidite di Hashimoto, queste, in atto, non hanno alcuna incidenza invalidante”.
La ricorrente, nel proporre il presente giudizio, non ha mosso contestazioni specifiche rispetto alle valutazioni del CTU relative alla “sindrome fibromialgica ed emicrania senz'aura” né al “disturbo depressivo maggiore” e tanto meno alla sussunzione di esse nelle previsioni tabellari sopra indicate, ma, sostanzialmente, ha lamentato che il CTU non ha tenuto conto delle problematiche osteoarticolari che assume rilevino secondo la previsione tabellare 7010
“anchilosi del rachide” in misura del 35%.
Se non ché, dalla lettura del referto del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell'ASP n°3
Catania del 06.12.2020 resta accertato a carico della ricorrente che è semplicemente “Attenuata la fisiologica lordosi cervicale. Nulla di notevole da rilevare … nei metameri in esame. Spazi intersomatici cervico lombari nei limiti”. Le risultanze in parola, peraltro, restano confermate all'esito della risonanza magnetica colonna cervicale –dorsale – lombosacrale del 31.05.2022, ove risulta ribadito che “Non si apprezzano alterazioni morfologiche e di segnale alla porzione di tronco encefalico compresa in esame, al midollo spinale sino al cono, alle radici della cauda equina ed ai metameri vertebrali. CERVICALE- DORSALE: Non si apprezzano ernie discali né altra condizione occupante spazio all'interno dello speco vertebrale. LOMBOSACRALE: L5-
S1: impronta durale prodotta da protrusione discale mediana-paramediana sinistra;
sono presenti segni di fissurazione dell'anulus fibroso;
disidratato il nucleo polposo. Nei limiti della norma le dimensioni del canale vertebrale. Conservato l'allineamento dei muri somatici posteriori”. Nel medesimo senso, sono anche le emergenze del certificato dell'ASP n.3 di
Catania, PTA S. Giorgio – Librino Poliambulatorio del 13.10.2022 non apparendo superfluo notare che in sede processuale non giova a derogare il riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2967 c.c. quanto labialmente riferito dalla parte stessa allorquando non sussiste riscontro clinico oggettivo di detto assunto.
Per completezza, poi, va osservato che l'esame elettroneurografico condotto presso Hospital
Seven il 21.12.2021 è risultato nella norma, laddove le risultanze dell'esame ad ago evidenziano la sussistenza di una sofferenza neurogena cronica nei muscoli ad innervazione radicolare e non di natura osteoarticolare.
All'esito dell'esame obiettivo condotto dalla competenze Commissione medica è rimasto appurato il 29.08.2023 che la ricorrente ha un “altezza di 1.65 mt peso 60 kg;
(è) ben collaborante ed orientata;
deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi, non deficit articolari della colonna. Magazzini I e II negativi, non turbe cerbellari”.
Pagina 4 Nessuna evidenza è presente in atti per affermare che gli arti non sono normoreagenti ovvero per escludere i movimenti flesso estensione e di rotazione e, comunque, comprovanti un peggioramento del quadro patologico accertato in sede peritale, laddove la fattispecie dell'“anchilosi del rachide lombare” di cui al codice 7010 può ritenersi integrata quando sussiste prova della sussistenza di un deficit funzionale che annulla i movimenti della colonna vertebrale ovvero dia luogo ad una limitazione funzionale grave e in presenza di non semplici limitazioni delle articolarità sopra riferite, prive di una reale incidenza invalidante.
Alla luce di quanto precede, pertanto, l'opposizione va rigettata restando condiviso e fatto proprio da questo giudice il giudizio medico legale espresso dal CTU in ordine alla sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa della periziata di carattere parziale pari al
58%.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili, in ragione delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, per questa ragione, le spese di CTU della fase sommaria sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle controversie riunite inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 58% e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione de qua
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5