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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN FI - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa IN Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 7638/2024, pubblicata il 27 agosto 2024, iscritto al n. 4267/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 16 ot- Parte_1 C.F._1
tobre 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Micillo (codice fiscale
) - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Monte di Procida, alla Via Bellavista n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Avitabile (co- dice fiscale - appellato - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede in Bacoli (NA), alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Madame De Stael n. 9, costituitasi in persona del suo curatore speciale, nominato con de- creto del Tribunale di Napoli in data 27 dicembre 2022, avv. Deosdedio Litterio (codice fiscale
), dal quale è altresì tecnicamente rappresentata e difesa C.F._5
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa,
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
n. 7638/2024, deliberata il 31 luglio 2024 e pubblicata il 27 agosto 2024, dichiarata la contu- macia di , in parziale accoglimento delle domande contro quest'ultimo avan- Parte_1
zate da , quale socio della condannava il a pagare a detta CP_1 Controparte_2 Pt_1
società, a titolo di risarcimento del danno alla stessa cagionato, quale suo amministratore, di- straendone l'azienda in favore di altra società, la somma di 300.000,00 €, «oltre rivalutazione a far data dal 1.1.2018 ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. dal 1.1.2018 fino al 28.1.2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.11.2022 alla presente decisione», nonché a rifondere all'attore e alla società la metà delle spese di causa, compensandole tra le parti per l'altra metà.
I.2.1. Il quindi, con una citazione per l'udienza del 15 luglio 2025 notificata alle Pt_1
altre parti il 30 settembre 2024, s'è appellato a questa Corte chiedendole di dichiarare la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado notificatagli il 29 novembre 2022, giac- ché indicava il 16 marzo 2022 come data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giu- dice adìto, e, per l'effetto, della sentenza da quest'ultimo pronunciata, previa la sospensione della sua provvisoria efficacia esecutiva (poi negatagli con l'ordinanza collegiale di questa Corte depositata il 20 gennaio 2025), nonché di tenerlo indenne dalle spese dei due gradi del pro- cesso.
I.2.2. Costituendosi il 23 giugno 2025 nel processo d'appello, il ha contestato l'am- CP_1
missibilità e la fondatezza dell'appello del e, incidentalmente, ha, a sua volta, impu- Pt_1
gnato la sentenza di primo grado chiedendo la sua riforma nella parte relativa alla quantifica- zione del danno arrecato dal alla e la condanna dell'appellante prin- Pt_1 Controparte_2
cipale a pagare alla società la somma di 750.000,00 €, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nonché, «ai sensi dell'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. anche ad una pena pecuniaria non inferiore al doppio dell'importo delle spese di lite».
I.2.3. La costituendosi innanzi a questa Corte il 24 giugno 2025, ha Controparte_2
chiesto che l'appello del sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, senza prendere Pt_1
posizione sull'appello incidentale spiegato dal CP_1
I.2.4. Infine, all'udienza del 14 ottobre 2025, assente il difensore della Controparte_2
il difensore del ha impugnato l'appello incidentale avverso e concluso, come quello Pt_1
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del Looz, riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa, dopo la sua discussione orale, è stata introitata in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello del è palesemente inammissibile per le ragioni di cui subito ap- Pt_1
presso si dirà, prim'ancora che manifestamente infondato per l'evidente rilevabilità, usando il buon senso e l'ordinaria diligenza, dell'errore commesso dal nell'indicazione della data CP_1
dell'udienza di prima comparizione da lui fissata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Infatti, il , con il suo appello, limitato a denunciare la nullità della sentenza Parte_2
di primo grado in quanto emessa all'esito di un giudizio introdotto con una citazione, a suo av- viso, nulla per le ragioni di cui s'è detto sopra e dunque per un vizio che non rientra tra quelli che, secondo quanto disposto dall'art. 354 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione tempo- ris, (ma anche dai previgenti artt. 353 e 354 c.p.c.), comportano la rimessione delle parti innanzi al primo giudice;
e – secondo il, da oltre vent'anni, costante e pienamente condivisibile orienta- mento della Corte di Cassazione – «[è] ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugna- zione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito» (così la massima ufficiale di Cass. 24612/2015 e, nello stesso senso, Cass. 19159/2005,
27296/2005, 6031/2007, 2053/2010 e 402/2019).
II.2. Di conseguenza, l'appello incidentale del va, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., di- CP_1
chiarato senz'altro inefficace, siccome proposto dopo la scadenza del termine per proporlo in via principale.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alle altre parti Pt_1
(anche) le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative parcelle, vanno liqui- date d'ufficio rapportando alle risultanze processuali e, in particolare, i parametri fissati dal de- creto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITAL Pt_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
compensi e dei rimborso di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello,
a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 260.000,01 a
520.000,00 €, stante l'inefficacia dell'appello incidentale del e tenendo conto, in partico- CP_1
lare, del minore impegno profuso dal difensore della non costituitosi nel sub- Controparte_2
procedimento avente ad oggetto l'anticipata trattazione dell'istanza del volta alla so- Pt_1
spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e non comparso all'udienza di di- scussione orale della causa tenutasi il 14 ottobre 2025.
Sicché: le spese del processo d'appello che il va condannato a rifondere al Pt_1
vanno liquidate nel complessivo importo di 17.250,00 €, di cui 15.000,00 € per il totale dei CP_1
compensi e 2.250,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulte- riori accessori, mentre quelle che l'appellante principale va condannato a rifondere alla
[...]
pagandole direttamente al difensore di quest'ultima, avv. Deosdedio Litterio, che CP_2
ne ha fatto richiesta, vanno liquidate nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 12.000,00
€ per il totale dei compensi e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
II.4. Le ragioni per le quali va dichiarato inammissibile l'appello del evidenziano Pt_1
che quest'ultimo lo ha proposto quanto meno con imprudenza, imperizia e negligenza da giudi- care gravi e tali da giustificare la condanna del medesimo appellante principale a pagare:
a) ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al e alla na somma di denaro, CP_1 Controparte_2
che tenuto conto anche dell'oggetto e del valore della controversia e dell'ammontare delle spese processuali come sopra liquidate, pare equo liquidare in 17.250,00 € per quel che con- cerne il e in 13.800,00 € per quel che concerne la CP_1 Controparte_2
b) ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., alla una ulteriore somma di Controparte_3
denaro che, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, nonché dei limiti legali entro i quali può essere determinata, va liquidata in 3.000,00 €.
II.5. Infine, occorre, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunciando sull'appello proposto da il 30 settembre 2024 e su quello inciden- Parte_1
talmente proposto da il 23 giugno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, CP_1
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 7638/2024, pubblicata il 27 agosto 2024:
A) dichiara l'appello del inammissibile e quello del conseguentemente Pt_1 CP_1
inefficace;
B) condanna il a rifondere alle altre parti anche le spese del processo d'appello, Pt_1
che liquida:
a) per quel che concerne il nel complessivo importo di 17.250,00 €, di cui CP_1
15.000,00 € per il totale dei compensi e 2.250,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
b) per quel che concerne la nel complessivo importo di 13.800,00 Controparte_2
€, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, che distrae in favore dell'avv. Deosdedio
Litterio;
C) condanna altresì il Pt_1
a) ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.:
1) a pagare al l'ulteriore somma di 17.250,00 €; CP_1
2) a pagare alla l'ulteriore somma di 13.800,00 €; Controparte_2
b) ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., a pagare alla la somma di Controparte_3
3.000,00 €;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del di un Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
PA AN IN FI
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 CP_1
- dr.ssa IN FI - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa IN Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 7638/2024, pubblicata il 27 agosto 2024, iscritto al n. 4267/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 16 ot- Parte_1 C.F._1
tobre 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Micillo (codice fiscale
) - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Monte di Procida, alla Via Bellavista n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Avitabile (co- dice fiscale - appellato - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede in Bacoli (NA), alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Madame De Stael n. 9, costituitasi in persona del suo curatore speciale, nominato con de- creto del Tribunale di Napoli in data 27 dicembre 2022, avv. Deosdedio Litterio (codice fiscale
), dal quale è altresì tecnicamente rappresentata e difesa C.F._5
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa,
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
n. 7638/2024, deliberata il 31 luglio 2024 e pubblicata il 27 agosto 2024, dichiarata la contu- macia di , in parziale accoglimento delle domande contro quest'ultimo avan- Parte_1
zate da , quale socio della condannava il a pagare a detta CP_1 Controparte_2 Pt_1
società, a titolo di risarcimento del danno alla stessa cagionato, quale suo amministratore, di- straendone l'azienda in favore di altra società, la somma di 300.000,00 €, «oltre rivalutazione a far data dal 1.1.2018 ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. dal 1.1.2018 fino al 28.1.2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.11.2022 alla presente decisione», nonché a rifondere all'attore e alla società la metà delle spese di causa, compensandole tra le parti per l'altra metà.
I.2.1. Il quindi, con una citazione per l'udienza del 15 luglio 2025 notificata alle Pt_1
altre parti il 30 settembre 2024, s'è appellato a questa Corte chiedendole di dichiarare la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado notificatagli il 29 novembre 2022, giac- ché indicava il 16 marzo 2022 come data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giu- dice adìto, e, per l'effetto, della sentenza da quest'ultimo pronunciata, previa la sospensione della sua provvisoria efficacia esecutiva (poi negatagli con l'ordinanza collegiale di questa Corte depositata il 20 gennaio 2025), nonché di tenerlo indenne dalle spese dei due gradi del pro- cesso.
I.2.2. Costituendosi il 23 giugno 2025 nel processo d'appello, il ha contestato l'am- CP_1
missibilità e la fondatezza dell'appello del e, incidentalmente, ha, a sua volta, impu- Pt_1
gnato la sentenza di primo grado chiedendo la sua riforma nella parte relativa alla quantifica- zione del danno arrecato dal alla e la condanna dell'appellante prin- Pt_1 Controparte_2
cipale a pagare alla società la somma di 750.000,00 €, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nonché, «ai sensi dell'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. anche ad una pena pecuniaria non inferiore al doppio dell'importo delle spese di lite».
I.2.3. La costituendosi innanzi a questa Corte il 24 giugno 2025, ha Controparte_2
chiesto che l'appello del sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, senza prendere Pt_1
posizione sull'appello incidentale spiegato dal CP_1
I.2.4. Infine, all'udienza del 14 ottobre 2025, assente il difensore della Controparte_2
il difensore del ha impugnato l'appello incidentale avverso e concluso, come quello Pt_1
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del Looz, riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa, dopo la sua discussione orale, è stata introitata in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello del è palesemente inammissibile per le ragioni di cui subito ap- Pt_1
presso si dirà, prim'ancora che manifestamente infondato per l'evidente rilevabilità, usando il buon senso e l'ordinaria diligenza, dell'errore commesso dal nell'indicazione della data CP_1
dell'udienza di prima comparizione da lui fissata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Infatti, il , con il suo appello, limitato a denunciare la nullità della sentenza Parte_2
di primo grado in quanto emessa all'esito di un giudizio introdotto con una citazione, a suo av- viso, nulla per le ragioni di cui s'è detto sopra e dunque per un vizio che non rientra tra quelli che, secondo quanto disposto dall'art. 354 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione tempo- ris, (ma anche dai previgenti artt. 353 e 354 c.p.c.), comportano la rimessione delle parti innanzi al primo giudice;
e – secondo il, da oltre vent'anni, costante e pienamente condivisibile orienta- mento della Corte di Cassazione – «[è] ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugna- zione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito» (così la massima ufficiale di Cass. 24612/2015 e, nello stesso senso, Cass. 19159/2005,
27296/2005, 6031/2007, 2053/2010 e 402/2019).
II.2. Di conseguenza, l'appello incidentale del va, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., di- CP_1
chiarato senz'altro inefficace, siccome proposto dopo la scadenza del termine per proporlo in via principale.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alle altre parti Pt_1
(anche) le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative parcelle, vanno liqui- date d'ufficio rapportando alle risultanze processuali e, in particolare, i parametri fissati dal de- creto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITAL Pt_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
compensi e dei rimborso di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello,
a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 260.000,01 a
520.000,00 €, stante l'inefficacia dell'appello incidentale del e tenendo conto, in partico- CP_1
lare, del minore impegno profuso dal difensore della non costituitosi nel sub- Controparte_2
procedimento avente ad oggetto l'anticipata trattazione dell'istanza del volta alla so- Pt_1
spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e non comparso all'udienza di di- scussione orale della causa tenutasi il 14 ottobre 2025.
Sicché: le spese del processo d'appello che il va condannato a rifondere al Pt_1
vanno liquidate nel complessivo importo di 17.250,00 €, di cui 15.000,00 € per il totale dei CP_1
compensi e 2.250,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulte- riori accessori, mentre quelle che l'appellante principale va condannato a rifondere alla
[...]
pagandole direttamente al difensore di quest'ultima, avv. Deosdedio Litterio, che CP_2
ne ha fatto richiesta, vanno liquidate nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 12.000,00
€ per il totale dei compensi e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
II.4. Le ragioni per le quali va dichiarato inammissibile l'appello del evidenziano Pt_1
che quest'ultimo lo ha proposto quanto meno con imprudenza, imperizia e negligenza da giudi- care gravi e tali da giustificare la condanna del medesimo appellante principale a pagare:
a) ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al e alla na somma di denaro, CP_1 Controparte_2
che tenuto conto anche dell'oggetto e del valore della controversia e dell'ammontare delle spese processuali come sopra liquidate, pare equo liquidare in 17.250,00 € per quel che con- cerne il e in 13.800,00 € per quel che concerne la CP_1 Controparte_2
b) ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., alla una ulteriore somma di Controparte_3
denaro che, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, nonché dei limiti legali entro i quali può essere determinata, va liquidata in 3.000,00 €.
II.5. Infine, occorre, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunciando sull'appello proposto da il 30 settembre 2024 e su quello inciden- Parte_1
talmente proposto da il 23 giugno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, CP_1
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 7638/2024, pubblicata il 27 agosto 2024:
A) dichiara l'appello del inammissibile e quello del conseguentemente Pt_1 CP_1
inefficace;
B) condanna il a rifondere alle altre parti anche le spese del processo d'appello, Pt_1
che liquida:
a) per quel che concerne il nel complessivo importo di 17.250,00 €, di cui CP_1
15.000,00 € per il totale dei compensi e 2.250,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
b) per quel che concerne la nel complessivo importo di 13.800,00 Controparte_2
€, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, che distrae in favore dell'avv. Deosdedio
Litterio;
C) condanna altresì il Pt_1
a) ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.:
1) a pagare al l'ulteriore somma di 17.250,00 €; CP_1
2) a pagare alla l'ulteriore somma di 13.800,00 €; Controparte_2
b) ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., a pagare alla la somma di Controparte_3
3.000,00 €;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del di un Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
PA AN IN FI
N. 4267/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 CP_1