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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
SC IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.10.2025, lette le note depositate dall'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO e dall'avv. MARCEDONE
IVANO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4525/2024 R.G., promossa
DA
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
MASSIMILIANO LO PRESTI
RICORRENTI
CONTRO
– in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. MARCEDONE IVANO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 21.11.2024, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenivano in giudizio l' per sentir accertare il possesso in capo alla minore dei CP_1 Persona_1 requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa con condanna del convenuto alla corresponsione delle somme dovute con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Resisteva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Premesso che, sulla scorta di quanto previsto dalla vigente normativa,
l'indennità mensile di frequenza viene concessa ai minori di 18 anni d'età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che la minore non presenta requisiti previsti dalla legge per fruire di tale indennità.
Il CTU, invero, ha precisato che la minore, nel corso della visita peritale, si è mostrata
“lucida e orientata ne T/S” con “nessi associativi congrui” ed “eloquio fluido e spontaneo”; ha rappresentato, inoltre, che la stessa “racconta in maniera esaustivo e con dovizia di dettagli le attività scolastiche, le attività che in atto sta svolgendo al Grest estivo e tutto quello che fa quando va a trovare la cugina. In campagna”.
Il consulente - dopo aver effettuato il “test del dettato” e il “test del calcolo” e dopo avere dato atto dell'esecuzione perfetta degli stessi - ha evidenziato che la minore presenta
“memoria perfettamente conservata” e che non vi è “né disgrafia o agrafia o dicalculia né dislessia”.
Il medico, da ultimo, ha rappresentato che “Il QI è aderente all'età anagrafica riuscendo a svolgere durante la visita tutti i compiti che lo scrivente chiede che vengano eseguiti. Non presenta alterazioni del comportamento o segni di chiusura riguardante lo spettro autistico. Non si evincono alterazioni del pensiero e dell'ideazione. Normovisus e normoacusia” e ha concluso che “La minore Persona_1 non presenta, in atto, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; non ha quindi diritto a fruire dei benefici economici ex l. 289/90”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Malgrado la soccombenza la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa n. RG 4525/2024, rigetta il ricorso e dichiara che la minore non è in possesso dei requisiti previsti Persona_1 dalla legge per beneficiare dell'indennità di frequenza. Nulla sulle spese. Pone le spese della
CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Siracusa, il 29/10/2025
IL GIUDICE
SC IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. SC IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.