CASS
Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2024, n. 33286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33286 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia nel procedimento nei confronti di RA FR, nato a [...] il [...] BO DE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette per BO DE le conclusioni dell'avv. Alessandro Alfano, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette per RA FR le conclusioni dell'avv. Diego Melioli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33286 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 09/07/2024 ‘. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha assolto FR RA dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché non punibile per particolare tenuità del fatto e DE BO da un'altra contestazione del medesimo reato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento agli imputati RA e BO, ma a tale RE HE, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'intervenuta correzione dell'errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l'errore verificatosi nella collazione della motivazione con l'intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di RA e BO era stata inserita la motivazione relativa a RE HE e viceversa, e disponendo le opportune correzioni. Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l'errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/7/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette per BO DE le conclusioni dell'avv. Alessandro Alfano, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette per RA FR le conclusioni dell'avv. Diego Melioli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33286 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 09/07/2024 ‘. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha assolto FR RA dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché non punibile per particolare tenuità del fatto e DE BO da un'altra contestazione del medesimo reato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento agli imputati RA e BO, ma a tale RE HE, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'intervenuta correzione dell'errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l'errore verificatosi nella collazione della motivazione con l'intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di RA e BO era stata inserita la motivazione relativa a RE HE e viceversa, e disponendo le opportune correzioni. Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l'errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/7/2024