Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 822/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere relatore in esito alla scadenza del termine del 4 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 822/23 R.G.L. e vertente
TRA
c.f./p. iva , in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del responsabile atti introduttivi del giudizio , subentrata a titolo univer- CP_1 sale nei rapporti giuridici anche processuali, delle società del Controparte_2 svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 comma 1 D.L.
203/2015, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visalli del Foro di Messina
( , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, C.F._1
Via Industriale 110, fax 0908885395, pec –appellante Email_1
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , CP_3 C.F._2 residente a [...], Controparte_4 presso lo studio dell'avv. Rosa Saturno (c.f. ; fax 0941-562919; C.F._3 pec , che lo rappresenta e difende – appellato Email_2 in persona del Presidente, Controparte_5
c.f. , con Sede in Roma Via Ciro il Grande, proprio e quale manda- P.IVA_2 tario della isti- Controparte_6 tuto rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. CodiceFiscale_4 pec t), elettivamente domiciliato Email_3 presso l'ufficio dell'avvocatura via Armeria – appellato CP_5
OGGETTO: opposizione a ruoli e a iscrizione ipotecaria- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di TI n° 1862 pubblicata in data 6 ottobre 2023
CONCLUSIONI
AdER: ✓ In via principale riformare la sentenza impugnata dichiarando che la misura cautelare n. 29576201200017117 (fascicolo n. 2012/0017117) è stata rego- larmente notificata in data 12/11/2012 – 8/2/2013; ✓ in via ancora principale, di-
00059211 71, 295 2011 20001236 04 emesse da e l'avviso di addebito 595 Pt_1 CP_ 2012 00006072 09 emesso dall sono stati regolarmente notificati e non im- pugnati nei termini di legge;
✓ in via ancora principale, dichiarare la tardività del- la proposizione e inammissibilità delle eccezioni sollevate da nei CP_3 confronti dell'agente della riscossione;
✓ In via subordinata, nell'ipotesi di man- cato presupposto alla riscossione a mezzo di ruoli, l'agente della riscossione chie- CP_ de di essere manlevata, in caso di condanna, dall' – ente impositore – al rim- borso delle somme di cui l' potrebbe essere gravata in dipendenza del pre- Pt_1 sente giudizio. ✓ Vinte le spese di lite di entrambi i gradi.
: dichiarare inammissibile l'appello e confermare la gravata sentenza. Con CP_3 vittoria di spese e compensi da liquidarsi in distrazione della procuratrice.
aderisce all'appello di e chiede che venga dichiarata CP_5 Controparte_7
l'attualità del credito sotteso alla cartella ed agli avvisi di addebito impugnati mentre, ove sia accertata la prescrizione, che non venga pronunziata sentenza di condanna alle spese nei confronti dell'Istituto e pertanto dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso in opposizione proposto in primo grado con conferma del credito dell'Istituto ogget- to di giudizio. In ogni caso rigettare qualsiasi avversa domanda svolta nei con- fronti dell' . Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di TI depositato il 24 settembre 2012 e CP_ iscritto al R.G. 1899/2012, conveniva l la cessionaria Parte_2 CP_6
e l'agente della riscossione ( cui è subentrata
[...] Controparte_8
), riassumendo da declaratoria di in- Controparte_9 competenza territoriale l'opposizione alla cartella 295 2010 00527935 92. Ne ec- cepiva la nullità della notifica per violazione dell'art. 60 T.U. 600/1073 e conse- gna a persona non convivente (madre), oltre alla prescrizione dei crediti, costituiti da contributi insoluti gestione artigiani anno 1996 per 14.874,53 euro.
Resistevano sia i titolari dei crediti sia l'agente della riscossione.
Con ricorso del 3 dicembre 2012 sempre al Giudice del lavoro di TI, iscritto al
R.G. 2427/2012, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
295 76 2012 00017117 con la quale era invitato a pagare 69.733,28 euro. Deduce- va la mancata notifica dei titoli in base ai quali le somme venivano richieste, oltre che dell'avviso bonario ex art. 50 T.U. 602/1973. Lamentava anche l'abusiva iscri- zione dell'ipoteca per due volte sugli stessi beni e per gli stessi crediti, essendo stata già inviata una prima comunicazione di iscrizione ipotecaria che riguardava le stesse cartelle tranne quattro, aggiunte con quella oggetto di impugnazione. Fra
i titoli in contestazione vi era anche la cartella 295 2010 00527935 92, oggetto del
Pag. 2 di 6 giudizio. Contestava anche il merito delle pretese essendosi egli cancellato dall'al- bo delle imprese artigiane, nonché il mancato raggiungimento dell'importo di
20.000,00 euro costituente limite minimo per l'iscrizione e la prescrizione quin- CP_ quennale dei crediti. Anche in questo giudizi resistevano agente del- CP_6 la riscossione.
Nel frattempo veniva comunicata al contribuente l'avvenuta iscrizione ipotecaria fasc. 17117/2012. Con ulteriore ricorso depositato il 28 febbraio 2013 e iscritto al n° 456/23, basandosi essenzialmente sugli stessi motivi, impugna- CP_3 va anche tale atto, e le medesime controparti si costituivano resistendo.
Ulteriore opposizione proponeva con ricorso iscritto al n° CP_3
2514/2013 contro l'avviso di addebito 595 2012 00006072 09, sempre riguardante crediti contributivi per 14.563,27 euro per contributi insoluti gestione commer- cianti anni 1996 e ss., lamentando la duplicazione delle pretese e formulando an- che argomentazioni simili a quelle già sopra elencate. Anche in questo giudizio resistevano le stesse controparti.
I giudizi, man mano rinviati a medesime udienze, venivano alla fine tutti riuniti al 1889/12, preveniente.
Con sentenza n° 1862 depositata in data 6 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha annullato tutti i provvedimenti impugnati compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato il 23 novembre 2023. Nella re- Pt_1 CP_ sistenza di , l nella doppia veste a sua volta costituitasi in par- CP_3 ziale adesione alle tesi dell'appellante, depositate note di trattazione scritta entro il
4 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha premesso che, in corso di causa (Cass. SS.UU. 7514/22) si è consolidato l'orientamento secondo il quale la legittimazione a contraddire in cau- CP_ se siffatte competa al solo e l'agente della riscossione è mero adiectus solu- tionis causa, tenuto ad adeguarsi al decisum intervenuto fra contribuente e istituto creditore.
Il tribunale, nel merito:
- ha valutato come nulla la notifica della cartella 295 2010 00527935 92 rilevan- do che questa era avvenuta a mani della madre del destinatario e che pertanto avrebbe dovuto essere seguita dalla CAD;
- ha accolto l'eccezione di violazione della sequenza procedimentale prevista per l'iscrizione di ipoteca, non preceduta da avviso bonario ai sensi dell'art. 77 T.U.
602/1973;
- ha ritenuto invalida la comunicazione 295 76 2012 00017117 mancando la prova dell'esistenza di crediti ulteriori rispetto a 14.874,53 euro, anche a causa
Pag. 3 di 6 CP_ della tardività della costituzione di e agente della riscossione e conseguente irrilevanza delle loro produzioni documentali.
2- lamenta con il primo motivo di appello che il tribunale ha valutato il Pt_1 procedimento di notifica della cartella 295 2010 00527935 92 senza tenere conto della prova dell'invio della raccomandata di avviso di consegna R51139004417-8 in data 19 maggio 2011, evidenziando anche che l'agente postale aveva attestato la convivenza della madre, con dichiarazione che fa prova fino a querela di falso.
Il secondo punto censurato da è quello in cui il tribunale secondo la quale Pt_1 non individua alcun atto che giustifichi la comunicazione di iscrizione al di là del- la predetta cartella 295 2010 00527935 92, per cui anche il supero del suo importo di 14.874,53 mancherebbe anch'esso di prova.
, preso atto che la sentenza motiva tale conclusione sempre con la tardività Pt_1 CP_ della costituzione in giudizio sua e dell e conseguente irrilevanza della docu- mentazione da loro prodotta, evidenzia di essersi costituito tempestivamente nel giudizio 456/2013 in data 5 settembre 2013 per l'udienza del 16 settembre, produ- cendo in quella sede, oltre alla documentazione completa della cartella 295 2010
00527935 92, un estratto con l'aggiornamento dei titoli (udienza del 20 febbraio
2020) che teneva conto degli sgravi medio tempore concessi in forza di sopravve- nuta normativa, e dal quale risulta che rimanevano efficaci, oltre alla cartella 295
2010 00527935 92, anche le nn° 295 2011 0005921 171 (14.093,21 euro) e 295
2011 20001236 04 (13.687,52 euro) e l'avviso di addebito 595 2012 00006072 09
(13.916,36).
3 L'appellato non contraddice specificamente, invocando apoditticamente la ma- nifesta infondatezza dell'appello e trincerandosi dietro la parafrasi della sentenza di primo grado. Richiama tuttavia nel costituirsi tutti gli altri motivi anche di me- rito con i quali si è opposto agli atti riscossivi. CP_ L' nella doppia veste fa innanzitutto presente che non è legittimata CP_6 passivamente perché i crediti per cui è causa riguardano poste maturate dopo il 31 dicembre 2005. Per il resto l'istituto aderisce alle conclusioni di , sostenen- Pt_1 do che quest'ultima ha regolarmente notificato i vari titoli per cui è causa, e ri- vendicando la propria estraneità alla procedura riscossiva.
5- Il tribunale ha solo parzialmente colto nel segno riguardo riguardo alla legit- timazione di . Riguardo alle questioni di regolarità della procedura di ri- Pt_1 scossione, nel cui ambito si inserisce la questione sollevata al primo motivo di ap- CP_ pello, poteva contraddire, perché la legittimazione esclusiva dell pro- Pt_1 prio secondo l'orientamento citato dal tribunale, riguarda solo le questioni concer- nenti il merito del credito sotteso alla procedura. Il secondo motivo riguarda inve- ce l'efficacia ed esigibilità dei crediti e pertanto non ha titolo ad impugnare. Pt_1 CP_ L' che sarebbe stato legittimato a impugnare riguardo la prescrizione, pur
Pag. 4 di 6 aderendo alle difese dell'agente della riscossione, non ha proposto appello né au- tonomo né incidentale. La decisione impugnata è dunque passata in giudicato nel- la parte in cui annulla l'intimazione di pagamento in relazione a titoli diversi dalla cartella 295 2010 00527935 92.
Quanto invece al procedimento notificatorio della cartella anzidetta, si deve dare atto che, a prescindere dalla tempestività della costituzione di , in presenza Pt_1 di una evidente pista probatoria il tribunale avrebbe dovuto comunque tenere con- to della raccomandata di avviso di consegna R51139004417-8. Ai fini della rego- larità della notifica bastava inoltre anche una convivenza temporanea, non smenti- ta dal certificato di residenza, come correttamente rilevato dall'Agente della ri- scossione. La procedura di notifica era dunque in sé corretta.
Va poi rammentato che l'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73 è condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva, ma non anche per l'emissione di provvedimenti di differente natura, qual è l'ipoteca, estranea all'espropriazione in ragione della sua natura sanzionatoria e precauzionale anziché satisfattiva.
Avuto riguardo alla data di notifica della cartella rispetto a quella del preavviso, non si pongono ovviamente motivi di prescrizione. La cartella era tuttavia a sua volta impugnata e anche in quella sede era stata eccepita la prescrizione delle pre- tese, oltre che la duplicazione delle stesse e l'avvenuto sgravio parziale.
Come visto supra, il titolo delle pretese è costituito da contributi gestione arti- giani e somme aggiuntive, maturate dal 1996 al 2009. Considerando la data di no- tifica della cartella (7 maggio 2011) i titoli erano evidentemente prescritti in gran CP_ parte (tutti quelli maturati fino al 7 maggio 2006). L' inoltre, non proponendo appello in proprio, non formula difese riguardanti la duplicazione dei titoli e la cancellazione dell'Aria dalle imprese artigiane fin dal 1996, documentalmente CP_ dimostrata dal contribuente (cfr. missiva dell'1 dicembre 2009)1, questione richiamata in questa sede dal contribuente.
L'appello va pertanto rigettato quanto al merito delle pretese contributive.
Resta la questione delle spese di lite. non può dirsi soccombente riguardo Pt_1 all'annullamento della cartella 295 2010 00527935 92, che va ascritto a motivi di- versi da quelli inerenti la regolarità del procedimento riscossivo.
non soccombe dunque quanto ai motivi formali e non è legittimato quan- Pt_1 to a quelli di merito, e pertanto non può essere condannato a rimborsare alcunchè all'Aria. Fra quest'ultimo e l'agente della riscossione va piuttosto adottata una compensazione integrale, tenuto conto che, all'epoca in cui i giudizi vennero in- trodotti, in giurisprudenza non si era ancora consolidato l'orientamento individua- to da Cass. SS.UU. 7514/22.
Per gli stessi motivi, va disposta l'integrale compensazione delle spese fra tutte le parti quanto al secondo grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_5 anche quale mandatario di e contro ,
[...] Controparte_6 CP_3 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di TI n° 1862 depositata in data 6 ottobre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impu- gnata, che nel resto conferma, compensa le spese dei giudizi riuniti di primo grado fra e . Compensa integralmente CP_3 Controparte_11 fra tutte le parti le spese del giudizio di appello.
Messina 5 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All. 5 al ricorso introduttivo della causa 1899/2012, “doc048.pdf” in “fascicolo_cartaceo_di_par- te_di_primo_grado_n-1899-2012_R-g-Tribunale ” allegato alla memoria di costituzione CP_10CP
in primo grado.
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