Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 16/04/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
in composizione monocratica nella persona del Ref. Dott. TE CI, quale giudice designato ai sensi dell’art. 141, comma 2, del codice di giustizia contabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per resa di conto promosso dalla Procura regionale, con ricorso depositato in data 31.03.2025 presso questa Sezione Giurisdizionale ed iscritto nel Registro di Segreteria al n. 2554, avente ad oggetto:
a) il mancato deposito del conto giudiziale presso la Segreteria amministrativa del Liceo classico e linguistico OS Carducci di Bolzano da parte della sig.ra AN CH, nata a [...] il [...], cod. fisc. [...], residente a [...]6, nella sua qualità di agente contabile per le spese economali, e in tale veste tenuta alla resa del conto giudiziale negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023;
b) il mancato deposito del conto presso la Segreteria amministrativa del Liceo classico e linguistico OS Carducci di Bolzano da parte di CASSA di RISPARMIO di BOLZANO S.p.A, Servizio tesoreria Enti, cod. fisc 00152980215, P.IVA 03179070218 con sede legale in Bolzano in via Cassa di Risparmio n. 12, nella persona di Benno HARICH, nato a [...] il [...], cod fisc. [...], nella sua qualità di agente contabile per il servizio di cassa del Liceo classico e linguistico OS Carducci di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023.
visto il ricorso per resa di conto della Procura regionale, unitamente ai documenti allegati;
visti gli atti del procedimento;
rilevato che - in disparte l’esito dell’esame in concreto del conto da parte del preposto magistrato istruttore - la pervenuta documentazione ha determinato, ai fini in oggetto, la cessazione della materia del contendere;
considerato che il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto a quello di conto, conserva natura giurisdizionale e che dalla lettera dell’art. 144 c.g.c. non risultano ricavabili elementi che impongano differenziazioni con riguardo alla definizione del giudizio, di talché la sentenza ivi contemplata è da ritenersi adottabile anche nella presente sede monocratica;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all’art. 144, c. 2, c.g.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
IL GIUDICE DESIGNATO
TE CI
(Firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 16/04/2026