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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMBREA GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: indebito assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza dell'11.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9.10.2023, , titolare di assegno sociale categoria AS Parte_1
n° 04604136 - avendo premesso che con lettera del 14.4.2023 le chiedeva la CP_1 restituzione dei ratei percepiti dall'1.1.2018 al 31.12.2019, pari a complessivi € 14.142,73, in conseguenza della revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) legge
122/2010, dipesa dalla mancata comunicazione dei redditi del 2017 - ha eccepito: i) che la richiesta di ripetizione delle somme non era stata preceduta dalla comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti come disposto dall'articolo 13 comma 6 lett.
c) legge 122/2010 ii) che, non percependo redditi ulteriori rispetto a quello derivante dall'erogazione dell'assegno sociale, ella non era tenuta alla trasmissione della propria situazione reddituale, considerato infatti che la Legge impone l'obbligo di comunicare solo i redditi incidenti nella prestazione, come peraltro affermato dallo stesso ente convenuto nella circolare 195/2015.
Sulla base di tali motivazioni, ha chiesto dichiararsi la non debenza delle somme di cui alla lettera di indebito e la condanna dell' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, deducendo, tra l'altro, che la ricorrente aveva omesso di comunicare i redditi da lavoro dipendente percepiti dal coniuge negli anni 2013, 2015, 2017 e 2018, come emergenti dall'estratto conto contributivo.
Nelle note sostitutive della prima udienza, la ricorrente ha replicato che i redditi del coniuge non avevano alcuna incidenza sul diritto alla prestazione e che comunque non era dimostrato il dolo dell'accipiens ai fini della ripetibilità dei ratei percepiti.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve innanzitutto osservarsi come non risulti in contestazione la spettanza del diritto alla prestazione in parola con riguardo all'anno 2019.
Si legge infatti nella delibera di reiezione del ricorso, il cui contenuto è riportato nella memoria di costituzione, che il 27 aprile 2023 “la ricorrente presenta una domanda di
"ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008 con indicazione dei
redditi anche per l'anno 2017. Tale domanda, però, è tardiva rispetto alla comunicazione dei
redditi del 2017 e pertanto la prestazione era già stata revocata dal 01/001/2018. In altre parole la domanda di ricostituzione del 27/04/2023 è stata accolta e la prestazione è stata ripristinata
dal 01/01/2019, ma non è stata utile a ripristinare la prestazione per l'anno 2018 poiché i redditi
relativi al 2017 sono pervenuti tardivamente e comunque dopo la revoca. […] Si precisa, infine,
che con il ripristino (domanda del 27/04/2023) è stato riconosciuto il diritto alla prestazione per
Pag. 2 di 7 l'anno 2019 pari ad euro 8.085,77 e ad arretrati per l'anno 2020 pari ad euro 7,90. Tali somme sono state stornate dal debito iniziale e pertanto il debito residuo risulta oggi essere pari ad euro
6049,19.
Ciò premesso, dalle comuni allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita (cfr. lettera di indebito doc. 4, delibera di reiezione doc. 7) emerge come la pretesa restitutoria si fondi sulla omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2017 e dalla conseguente revoca ai sensi dell' art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010.
Tale norma prevede che “…. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo
a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, deve ritenersi che i redditi che vanno comunicati all'istituto, dalla cui omissione deriva la sospensione ed eventualmente la revoca della prestazione, sono solo quelli incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento.
Ed infatti, è stato affermato in maniera condivisibile che “Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed
Pag. 3 di 7 esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito” (Corte di Appello Genova Sent. 257/2019).
L'assunto, oltre che dal dato letterale, è del tutto coerente con la ratio della norma che è quella di consentire ad di venire a conoscenza delle variazioni reddituali del beneficiario CP_1
della prestazione, così da adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti.
Tale interpretazione è del resto in linea con quella fornita dallo stesso Istituto, che, con la circolare 195 del 30/11/2015, riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010. ha stabilito che: “I pensionati […] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro CP_1
redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione…… Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che CP_1
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale…. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' .[…]” CP_1
Pag. 4 di 7 Ora, nel caso in esame è un dato non contestato dall'istituto che la ricorrente, al pari di quanto avvenuto negli anni pregressi, non abbia percepito alcun reddito nel 2017 e nel 2018 oltre a quello derivante dall'assegno sociale.
In memoria, eccepisce che la ricorrente non ha comunicato il reddito da lavoro CP_1
dipendente del coniuge che, per gli anni 2017 e 2018 (essendo irrilevanti nel presente giudizio i redditi percepiti dal coniuge nel 2013 e 2015), è stato di € 630,00 nel 2017 e di € 567,00 nel
2018.
Ebbene, al fine di stabilire se la detta omissione abbia o meno inciso sulla misura della prestazione, occorre richiamare l'art 6 comma 3 della Legge 335/1995 a mente del quale “
[…] ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto (importo annuo dell'assegno), se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In altri termini, per quanto concerne la misura dell'assegno, se l'assistito possiede redditi propri, l'ammontare dell'assegno sociale è pari alla differenza tra l'importo massimo dell'assegno e il reddito percepito. Laddove l'assistito sia coniugato, la misura dell'assegno è data dalla differenza tra il reddito familiare (comprensivo dell'assegno sociale percepito dal coniuge) e il doppio dell'importo dell'assegno, fermo restando che in ogni caso la misura dell'assegno non potrà superare la soglia massima.
Ora, poiché nel caso concreto è incontestato che la ricorrente non fosse titolare di altro reddito oltre a quello derivante dalla percezione del proprio assegno, reddito che ex lege non concorre nella determinazione del reddito rilevante ai fini della corresponsione dell'assegno (art. 3 comma 6 L. 335/1995) e considerato per l'anno 2017 la misura dell'assegno era di € 5.824,91, ne deriva che il reddito non comunicato di € 630,00 percepito dal coniuge nell'anno 2017 è
Pag. 5 di 7 del tutto irrilevante tanto ai fini della spettanza quanto ai fini della misura dell'assegno percepito dalla ricorrente.
Se la ricorrente avesse comunicato il detto reddito, in ogni caso avrebbe avuto diritto all'assegno nella misura intera. Ed infatti: € 11.649,82 (doppio dell'assegno) – 630,00
(reddito familiare) = € 11.019,82 maggiore rispetto alla misura massima dell'assegno erogabile di € 5824,91.
Ne consegue che, in assenza di redditi familiari incidenti sulla prestazione in godimento, la ricorrente non era tenuta a comunicare la situazione reddituale familiare. Da qui la illegittimità della revoca di cui alla lettera di accertamento dell'indebito datata 14.4.2023 e della conseguente richiesta di restituzione delle somme essendo pacifico il possesso dell'ulteriore requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
CP_ va per l'effetto condannato alla restituzione di tutto quanto a tale titolo trattenuto.
l' , in particolare, va condannato alla restituzione dell'importo di € 8093,54 trattenuto CP_1
in sede di ricostituzione della pensione (cfr. doc. 5 ricorso) e le ulteriori trattenute mensili operate sulla prestazione AS n° 04604136 (cf. deposito 11.3.2024)
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni poste dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936).
Il peso delle spese segue la soccombenza. va pertanto condannato al pagamento delle CP_1
spese nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite (€ 5.200,00 – 26.000,00), e avuto riguardo all'esiguo numero di questioni giuridiche trattate e all'attività processuale svolta.
Spese distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della revoca di cui la pratica n°
17132379 comunicata con la racc. a/r n° 664831240394 n° del 14.4.2023 e dichiara che CP_1
non ha titolo per ripetere le somme erogate alla ricorrente chieste con la medesima lettera e per l'effetto condanna a restituire tutto quanto a tale titolo trattenuto per come precisato CP_1
in motivazione, oltre accessori di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.100,00 CP_1
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano CAMBREA
Così deciso in Sciacca, 20/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMBREA GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: indebito assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza dell'11.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9.10.2023, , titolare di assegno sociale categoria AS Parte_1
n° 04604136 - avendo premesso che con lettera del 14.4.2023 le chiedeva la CP_1 restituzione dei ratei percepiti dall'1.1.2018 al 31.12.2019, pari a complessivi € 14.142,73, in conseguenza della revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) legge
122/2010, dipesa dalla mancata comunicazione dei redditi del 2017 - ha eccepito: i) che la richiesta di ripetizione delle somme non era stata preceduta dalla comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti come disposto dall'articolo 13 comma 6 lett.
c) legge 122/2010 ii) che, non percependo redditi ulteriori rispetto a quello derivante dall'erogazione dell'assegno sociale, ella non era tenuta alla trasmissione della propria situazione reddituale, considerato infatti che la Legge impone l'obbligo di comunicare solo i redditi incidenti nella prestazione, come peraltro affermato dallo stesso ente convenuto nella circolare 195/2015.
Sulla base di tali motivazioni, ha chiesto dichiararsi la non debenza delle somme di cui alla lettera di indebito e la condanna dell' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, deducendo, tra l'altro, che la ricorrente aveva omesso di comunicare i redditi da lavoro dipendente percepiti dal coniuge negli anni 2013, 2015, 2017 e 2018, come emergenti dall'estratto conto contributivo.
Nelle note sostitutive della prima udienza, la ricorrente ha replicato che i redditi del coniuge non avevano alcuna incidenza sul diritto alla prestazione e che comunque non era dimostrato il dolo dell'accipiens ai fini della ripetibilità dei ratei percepiti.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve innanzitutto osservarsi come non risulti in contestazione la spettanza del diritto alla prestazione in parola con riguardo all'anno 2019.
Si legge infatti nella delibera di reiezione del ricorso, il cui contenuto è riportato nella memoria di costituzione, che il 27 aprile 2023 “la ricorrente presenta una domanda di
"ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008 con indicazione dei
redditi anche per l'anno 2017. Tale domanda, però, è tardiva rispetto alla comunicazione dei
redditi del 2017 e pertanto la prestazione era già stata revocata dal 01/001/2018. In altre parole la domanda di ricostituzione del 27/04/2023 è stata accolta e la prestazione è stata ripristinata
dal 01/01/2019, ma non è stata utile a ripristinare la prestazione per l'anno 2018 poiché i redditi
relativi al 2017 sono pervenuti tardivamente e comunque dopo la revoca. […] Si precisa, infine,
che con il ripristino (domanda del 27/04/2023) è stato riconosciuto il diritto alla prestazione per
Pag. 2 di 7 l'anno 2019 pari ad euro 8.085,77 e ad arretrati per l'anno 2020 pari ad euro 7,90. Tali somme sono state stornate dal debito iniziale e pertanto il debito residuo risulta oggi essere pari ad euro
6049,19.
Ciò premesso, dalle comuni allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita (cfr. lettera di indebito doc. 4, delibera di reiezione doc. 7) emerge come la pretesa restitutoria si fondi sulla omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2017 e dalla conseguente revoca ai sensi dell' art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010.
Tale norma prevede che “…. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo
a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, deve ritenersi che i redditi che vanno comunicati all'istituto, dalla cui omissione deriva la sospensione ed eventualmente la revoca della prestazione, sono solo quelli incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento.
Ed infatti, è stato affermato in maniera condivisibile che “Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed
Pag. 3 di 7 esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito” (Corte di Appello Genova Sent. 257/2019).
L'assunto, oltre che dal dato letterale, è del tutto coerente con la ratio della norma che è quella di consentire ad di venire a conoscenza delle variazioni reddituali del beneficiario CP_1
della prestazione, così da adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti.
Tale interpretazione è del resto in linea con quella fornita dallo stesso Istituto, che, con la circolare 195 del 30/11/2015, riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010. ha stabilito che: “I pensionati […] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro CP_1
redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione…… Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che CP_1
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale…. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' .[…]” CP_1
Pag. 4 di 7 Ora, nel caso in esame è un dato non contestato dall'istituto che la ricorrente, al pari di quanto avvenuto negli anni pregressi, non abbia percepito alcun reddito nel 2017 e nel 2018 oltre a quello derivante dall'assegno sociale.
In memoria, eccepisce che la ricorrente non ha comunicato il reddito da lavoro CP_1
dipendente del coniuge che, per gli anni 2017 e 2018 (essendo irrilevanti nel presente giudizio i redditi percepiti dal coniuge nel 2013 e 2015), è stato di € 630,00 nel 2017 e di € 567,00 nel
2018.
Ebbene, al fine di stabilire se la detta omissione abbia o meno inciso sulla misura della prestazione, occorre richiamare l'art 6 comma 3 della Legge 335/1995 a mente del quale “
[…] ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto (importo annuo dell'assegno), se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In altri termini, per quanto concerne la misura dell'assegno, se l'assistito possiede redditi propri, l'ammontare dell'assegno sociale è pari alla differenza tra l'importo massimo dell'assegno e il reddito percepito. Laddove l'assistito sia coniugato, la misura dell'assegno è data dalla differenza tra il reddito familiare (comprensivo dell'assegno sociale percepito dal coniuge) e il doppio dell'importo dell'assegno, fermo restando che in ogni caso la misura dell'assegno non potrà superare la soglia massima.
Ora, poiché nel caso concreto è incontestato che la ricorrente non fosse titolare di altro reddito oltre a quello derivante dalla percezione del proprio assegno, reddito che ex lege non concorre nella determinazione del reddito rilevante ai fini della corresponsione dell'assegno (art. 3 comma 6 L. 335/1995) e considerato per l'anno 2017 la misura dell'assegno era di € 5.824,91, ne deriva che il reddito non comunicato di € 630,00 percepito dal coniuge nell'anno 2017 è
Pag. 5 di 7 del tutto irrilevante tanto ai fini della spettanza quanto ai fini della misura dell'assegno percepito dalla ricorrente.
Se la ricorrente avesse comunicato il detto reddito, in ogni caso avrebbe avuto diritto all'assegno nella misura intera. Ed infatti: € 11.649,82 (doppio dell'assegno) – 630,00
(reddito familiare) = € 11.019,82 maggiore rispetto alla misura massima dell'assegno erogabile di € 5824,91.
Ne consegue che, in assenza di redditi familiari incidenti sulla prestazione in godimento, la ricorrente non era tenuta a comunicare la situazione reddituale familiare. Da qui la illegittimità della revoca di cui alla lettera di accertamento dell'indebito datata 14.4.2023 e della conseguente richiesta di restituzione delle somme essendo pacifico il possesso dell'ulteriore requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
CP_ va per l'effetto condannato alla restituzione di tutto quanto a tale titolo trattenuto.
l' , in particolare, va condannato alla restituzione dell'importo di € 8093,54 trattenuto CP_1
in sede di ricostituzione della pensione (cfr. doc. 5 ricorso) e le ulteriori trattenute mensili operate sulla prestazione AS n° 04604136 (cf. deposito 11.3.2024)
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni poste dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936).
Il peso delle spese segue la soccombenza. va pertanto condannato al pagamento delle CP_1
spese nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite (€ 5.200,00 – 26.000,00), e avuto riguardo all'esiguo numero di questioni giuridiche trattate e all'attività processuale svolta.
Spese distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della revoca di cui la pratica n°
17132379 comunicata con la racc. a/r n° 664831240394 n° del 14.4.2023 e dichiara che CP_1
non ha titolo per ripetere le somme erogate alla ricorrente chieste con la medesima lettera e per l'effetto condanna a restituire tutto quanto a tale titolo trattenuto per come precisato CP_1
in motivazione, oltre accessori di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.100,00 CP_1
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano CAMBREA
Così deciso in Sciacca, 20/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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