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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2023, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con l'avv. Parte_4 C.F._4
RAFFAELLA SONZOGNI
attori opponenti nei confronti di:
(c.f. ), con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con l'avv. NICOLA Controparte_3 P.IVA_3
GI CA
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20/5/2025
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3641/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/12/2022, con il quale è stato ingiunto a Parte_1 Parte_2 [...]
e nella loro qualità di garanti Parte_3 Parte_4
della società Mazzoleni Costruzioni s.r.l. (poi Demolire e Costruire s.r.l.) il pagamento a favore di (cessionaria del credito vantato da Controparte_1
incorporante dell'originaria creditrice Controparte_4 Controparte_5
, e per essa alla mandataria con la
[...] Controparte_2
procuratrice della somma di € 308.152,52, oltre Controparte_3
interessi e spese delle procedura, quale somma del saldo negativo del conto corrente intestato alla predetta società garantita e del residuo impagato di un mutuo erogato a favore di quest'ultima.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3/8/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli opponenti nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate (cfr. ordinanza del 30/1/2024, alla quale si rinvia).
Il processo, interrotto stante la sospensione dell'unico difensore dell'opposta (in quanto nominato giudice della Corte Costituzionale), è stato tempestivamente proseguito a norma dell'art. 302 c.p.c..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 20/5/2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui pagina 2 di 14 all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sui seguenti riscontri documentali:
i) contratto di conto corrente n. 126/1179 sottoscritto dalla società garantita
Mazzoleni Costruzioni s.r.l. (v. doc. 5 fasc. monit.);
pagina 3 di 14 ii) contratto di mutuo di € 100.000,00 sottoscritto in data 11/3/2013 dalla predetta debitrice principale – poi divenuta Demolire e Costruire s.r.l. – con la banca cedente (v. doc. 10 fasc. monit.);
iii) fideiussione omnibus sottoscritta in data 20/10/2003 dagli opponenti
[...]
e Parte_1 Parte_4 Parte_2
per un importo via via modificato sino alla concorrenza di € 711.407,17 (v. docc. 6, 7 e 8 fasc. monit.); iv) ulteriore fideiussione omnibus sottoscritta in data 18/2/2011 dagli opponenti e Parte_3 Parte_1 Parte_2
fino alla concorrenza di € 550.000,00 (v. doc. 9 fasc. monit.);
[...]
v) fideiussione specifica a garanzia del predetto contratto di mutuo di €
100.000,00, concluso in data 11/3/2013, sottoscritta nella medesima data da tutti gli opponenti (v. doc. 11 fasc. monit.).
Giova in primo luogo evidenziare che il saldo passivo del conto corrente n.
126/1179 trova riscontro negli estratti conto prodotti dall'opposta, non fatti oggetto di specifiche censure da parte degli opponenti (v. doc. 15 fasc. monit.).
Inoltre, gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta erogazione del mutuo sottoscritto in data 11/3/2013, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
4. Deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
4.1 Posto che la legittimazione ad egire deve essere valutata sulla base della mera prospettazione (v. Cass. S.U. n. 2951/2016), nel caso di specie l'opposta ha puntualmente allegato il fondamento della propria legittimazione.
L'eccezione degli opponenti risulta infondata anche in relazione alla titolarità dell'opposta del rapporto controverso, la quale attiene al merito della controversia, atteso che quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni pagina 4 di 14 in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n.
130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
L'opposta ha versato in atti sub doc. 14 fasc. monit. l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e gli opponenti non hanno contestato in pagina 5 di 14 modo specifico l'inclusione del credito monitoriamente azionato nella cessione
“in blocco” conclusa tra e Controparte_4 Controparte_1
A ciò si aggiunga che i rilievi circa il valore probatorio dei documenti prodotti dall'opposta non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, l'opposta ha debitamente dimostrato la cessione del credito a proprio favore mediante la produzione in giudizio – unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. – dell'attestazione sottoscritta dalla banca cedente
(v. doc. 10 opposta).
Tale dichiarazione della cedente, invero, rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte di Appello Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, alla luce della superiore disamina, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
4.2 Appaiono altresì inconferenti i rilievi circa l'omessa notifica della cessione agli opponenti, posto che, in primo luogo, nell'ambito delle cessioni in blocco ai sensi degli artt. 58 TUB e 7.1 Legge n. 130/1999 la notificazione ai debitori ceduti è sostituita dalla pubblicità in Gazzetta Ufficiale, documentata dall'opposta come anzidetto (v. doc. 14 fasc. monit.) e, in secondo luogo, la notificazione della cessione ben può avvenire con la notifica del decreto ingiuntivo (v., ex multis,
Cass. n. 1770/2014).
Nemmeno coglie nel segno la doglianza degli opponenti circa la mancata notifica della fusione della banca originaria creditrice poi Controparte_6
Banco Popolare soc. coop.) in (v. doc. 8 opposta), soggetta al Controparte_4
regime di pubblicità ex artt. 2504 ss. c.c..
pagina 6 di 14 4.3 Deve essere del pari disattesa in quanto infondata l'eccezione degli opponenti circa la nullità della procura allegata al ricorso monitorio, emergendo sia dalla procura, sia dal ricorso, l'identità dell'opposta (ovvero Controparte_1
e della sua mandataria (ossia rappresentata nel Controparte_2
presente giudizio da v. procura allegata al ricorso Controparte_3
monitorio, oltre ai docc. 1, 2 e 3 fasc. monit.).
4.4 Anche accedendo alla qualificazione proposta degli opponenti, secondo cui le fideiussioni in atti costituirebbero contratti autonomi di garanzia, non si ritiene poi condivisibile l'esclusione di tali garanzie dall'operatività della cessione in blocco ai sensi degli artt. 58 TUB e 7.1 della L. n. 130/1999, atteso il carattere omnicomprensivo di tali disposizioni, che prevedono la cessione – unitamente ai crediti – delle “garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente” (in tal senso, a proposito dell'art. 1263 c.c., v. Cass. n. 17997/2018), senza che sia desumibile alcuna limitazione legata alla natura accessoria delle garanzie.
5. L'opponente ha anche eccepito la nullità (totale o parziale) delle garanzie fideiussorie prestata per violazione della disciplina antitrust, oltre che la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c..
5.1 Preliminarmente si rileva che, essendo la eccepita nullità relegata nel presente giudizio a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale è competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ciò posto, in principalità gli opponenti non hanno prodotto nel presente giudizio il provvedimento della CA d'TA (che, in quanto atto amministrativo, non soggiace al principio iura novit curia), non avendo pertanto assolto all'onere probatorio del fondamento della propria pretesa.
pagina 7 di 14 Ove ciò non fosse ritenuto elemento sufficiente al rigetto dell'eccezione, si osserva comunque che il provvedimento della CA d'TA n. 55 del 2005 ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus predisposto dall nel 2003 CP_7
concretasse un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 (Legge Antitrust).
Si ritiene che l'eccezione formulata dagli opponenti debba essere rigettata in quanto infondata.
In primis, gli opponenti non possono giovarsi della prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale costituita dalla predetta decisione della CA d'TA in relazione alla fideiussione specifica versata in atti (v. in tal senso Cass. n.
9253/2020).
Inoltre, come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021, la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali (c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
Gli opponenti, invero, non hanno dedotto (né tantomeno provato) che le clausole predette di sopravvivenza e reviviscenza abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
5.2 Quand'anche poi si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (v. art. 6 dei docc. 6, 9 e 11 fasc. monit.) alla luce di
Cass. S.U. n. 41994/2021 cit., le doglianze degli opponenti circa l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di escussione della garanzia in ragione del mancato rispetto del termine semestrale di cui alla richiamata disposizione codicistica non possono comunque trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In ordine alla natura delle garanzie prestate, si evidenzia quanto segue.
pagina 8 di 14 Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le fideiussioni in esame non hanno quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì hanno una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione della debitrice principale: in altri termini, la prestazione dei fideiussori è qualitativamente omogenea a quella della debitrice principale, impegnandosi i garanti a eseguire la medesima prestazione (pecuniaria) della debitrice garantita.
Cionondimeno, le garanzie oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di fideiussioni – operano a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva
– gli opponenti si sono impegnati al pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (v., rispettivamente, art. 7 doc. 6 fasc. monit., art. 7 doc. 9 fasc. monit. e art. 7 doc. 11. fasc. monit.).
Stante quanto sopra, giova evidenziare che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. n. 13078/2008).
Ebbene, la deroga implicita all'art. 1957 c.c. emerge in primis dalla previsione dell'obbligazione assunta dai garanti di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, come innanzi indicato: in altri termini, non potrebbe essere immediato il pagamento subordinato alla proposizione di istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale.
pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha poi individuato un ulteriore profilo di deroga implicita all'art. 1957 c.c., statuendo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (v., ex plurimis, Cass. n. 9455/2012) e ancora che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (v. Cass. n.
16836/2015, n. 16233/2005, n. 16758/2002): ciò si desume sia appunto avvenuto nel caso di specie, come si evince dall'interpretazione complessiva delle garanzie sottoscritte dagli opponenti (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 31569/2019) e, in particolare, (i) dall'obbligazione assunta da questi ultimi di garantire “tutto quanto dovuto dal debitore”, (ii) dalla previsione che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, oltre che (iii) dall'inefficacia del recesso eventualmente esercitato dal fideiussore con riferimento anche a “ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti” al momento di efficacia del recesso (v. artt. 1, 4 e
6 delle fideiussioni sub docc. 6, 9 e 11 fasc. monit.).
5.3 Risultano altresì inconferenti e inconducenti le doglianze degli opponenti circa la vessatorietà delle clausole delle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del D.lgs. n. 206/2005 (da riferirsi all'art. 1469- bis, III comma, n. 18 c.c. ratione temporis vigente in relazione alla fideiussione sottoscritta il 20/10/2003) atteso che, come emerge dalla visura camerale della società debitrice principale (v. doc. 4 fasc. monit.), gli odierni opponenti hanno sottoscritto le tre fideiussioni in atti in periodi in cui erano componenti del
Consiglio di Amministrazione della società debitrice (v., ivi, pagg. 23 e 33) e che pagina 10 di 14 tale circostanza induce a ritenere che le fideiussioni siano state prestate in base a un collegamento funzionale tra gli opponenti e la società garantita (cfr., ex multis,
Cass. n. 742/2020 e Corte di Giustizia UE 3/9/2015, C-110/14): di talché, risulta preclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica a tutela degli opponenti.
6. Gli opponenti hanno, da ultimo, censurato, l'indeterminatezza del credito sotto plurimi profili, ma anche le eccezioni sollevate sul punto risultano infondate per i seguenti motivi.
6.1 Si rileva, infatti, in primo luogo che gli opponenti si sono limitati ad allegare di ricordare che gli importi debitori fossero inferiori al momento del fallimento della società garantita (v. pag. 13 atto di citazione), sicché tale contestazione risulta tamquam non esset in quanto del tutto generica.
6.2 Si ritiene parimenti non meritevole di accoglimento la censura degli opponenti circa l'indeterminatezza del credito azionato in relazione alle garanzie prestate da terzi (Eurofidi e Mediocredito), essendo fondata su deduzioni generiche e ipotetiche attesa la mancata deduzione e prova di un pagamento – quantomeno parzialmente – estintivo del credito ingiunto in via monitoria (v.
Cass. S.U. n. 13533/2001) ed essendo onere degli opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dedurre puntualmente e provare i fatti estintivi del credito azionato dall'opposta. Peraltro, le vaghe allegazioni degli opponenti sul punto risultano smentite dalle risultanze del doc. 6 prodotto dall'opposta.
6.3 Nemmeno risulta fondata l'eccezione degli opponenti circa l'inadempimento da parte della creditrice garantita ai propri obblighi informativi sulla situazione patrimoniale della debitrice, in quanto gli opponenti hanno assunto con le fideiussioni l'obbligo di informarsi autonomamente sulle condizioni del debitore (v., rispettivamente, art. 5 doc. 6 fasc. monit., art. 5 doc. 9 fasc. monit. e art. 5 doc. 11. fasc. monit.).
pagina 11 di 14 6.4 Si rileva, inoltre, che non è dirimente il rilevo degli opponenti circa la mancanza della sottoscrizione della fideiussione del 20/10/2003 da parte di e la mancanza della sottoscrizione della fideiussione Parte_3
del 18/2/2011 da parte di in quanto l'importo Parte_4
garantito dalla prima (in forza delle fideiussioni del 18/2/2011 e dell'11/3/2013)
e dal secondo (in forza delle fideiussioni del 20/10/2003 e dell'11/3/2013) è comunque superiore al credito monitoriamente azionato.
6.5 Ancora, la tesi degli opponenti secondo cui la fideiussione del 18/2/2011 garantirebbe unicamente il debito contratto dalla società garantita per l'acquisto di un terreno in Ponteranica, e non i crediti azionati (v. note depositate telematicamente in data 24/7/2023), non trova conferma nel testo della fideiussione, la quale è esplicitamente prestata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” (v. doc. 9 fasc. monit., quinta facciata).
6.6 Infine, l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la sopravvenienza di una transazione tra la società terza Unique s.r.l. e risulta Controparte_4
genericamente formulata – non essendo precisata l'incidenza di tale vicenda tra soggetti terzi sul credito oggetto di causa – oltre che priva di sostegno probatorio, atteso che il doc. 3 degli opponenti documenta una rinuncia all'azione esecutiva, ma non al credito, e stante l'inammissibilità del capitolo di prova testimoniale n. 7 degli opponenti in quanto genericamente formulato.
pagina 12 di 14 7. In conclusione dunque, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi di opposizione devono essere rigettati in quanto infondati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti, di talché questi ultimi devono essere condannati in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle loro posizioni giuridiche) alla rifusione delle stesse a favore dell'opposta, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3641/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 16/12/2022, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 novembre 2025
Il Giudice
pagina 13 di 14 dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2023, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con l'avv. Parte_4 C.F._4
RAFFAELLA SONZOGNI
attori opponenti nei confronti di:
(c.f. ), con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con l'avv. NICOLA Controparte_3 P.IVA_3
GI CA
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20/5/2025
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3641/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/12/2022, con il quale è stato ingiunto a Parte_1 Parte_2 [...]
e nella loro qualità di garanti Parte_3 Parte_4
della società Mazzoleni Costruzioni s.r.l. (poi Demolire e Costruire s.r.l.) il pagamento a favore di (cessionaria del credito vantato da Controparte_1
incorporante dell'originaria creditrice Controparte_4 Controparte_5
, e per essa alla mandataria con la
[...] Controparte_2
procuratrice della somma di € 308.152,52, oltre Controparte_3
interessi e spese delle procedura, quale somma del saldo negativo del conto corrente intestato alla predetta società garantita e del residuo impagato di un mutuo erogato a favore di quest'ultima.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3/8/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli opponenti nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate (cfr. ordinanza del 30/1/2024, alla quale si rinvia).
Il processo, interrotto stante la sospensione dell'unico difensore dell'opposta (in quanto nominato giudice della Corte Costituzionale), è stato tempestivamente proseguito a norma dell'art. 302 c.p.c..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 20/5/2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui pagina 2 di 14 all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sui seguenti riscontri documentali:
i) contratto di conto corrente n. 126/1179 sottoscritto dalla società garantita
Mazzoleni Costruzioni s.r.l. (v. doc. 5 fasc. monit.);
pagina 3 di 14 ii) contratto di mutuo di € 100.000,00 sottoscritto in data 11/3/2013 dalla predetta debitrice principale – poi divenuta Demolire e Costruire s.r.l. – con la banca cedente (v. doc. 10 fasc. monit.);
iii) fideiussione omnibus sottoscritta in data 20/10/2003 dagli opponenti
[...]
e Parte_1 Parte_4 Parte_2
per un importo via via modificato sino alla concorrenza di € 711.407,17 (v. docc. 6, 7 e 8 fasc. monit.); iv) ulteriore fideiussione omnibus sottoscritta in data 18/2/2011 dagli opponenti e Parte_3 Parte_1 Parte_2
fino alla concorrenza di € 550.000,00 (v. doc. 9 fasc. monit.);
[...]
v) fideiussione specifica a garanzia del predetto contratto di mutuo di €
100.000,00, concluso in data 11/3/2013, sottoscritta nella medesima data da tutti gli opponenti (v. doc. 11 fasc. monit.).
Giova in primo luogo evidenziare che il saldo passivo del conto corrente n.
126/1179 trova riscontro negli estratti conto prodotti dall'opposta, non fatti oggetto di specifiche censure da parte degli opponenti (v. doc. 15 fasc. monit.).
Inoltre, gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta erogazione del mutuo sottoscritto in data 11/3/2013, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
4. Deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
4.1 Posto che la legittimazione ad egire deve essere valutata sulla base della mera prospettazione (v. Cass. S.U. n. 2951/2016), nel caso di specie l'opposta ha puntualmente allegato il fondamento della propria legittimazione.
L'eccezione degli opponenti risulta infondata anche in relazione alla titolarità dell'opposta del rapporto controverso, la quale attiene al merito della controversia, atteso che quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni pagina 4 di 14 in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n.
130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
L'opposta ha versato in atti sub doc. 14 fasc. monit. l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e gli opponenti non hanno contestato in pagina 5 di 14 modo specifico l'inclusione del credito monitoriamente azionato nella cessione
“in blocco” conclusa tra e Controparte_4 Controparte_1
A ciò si aggiunga che i rilievi circa il valore probatorio dei documenti prodotti dall'opposta non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, l'opposta ha debitamente dimostrato la cessione del credito a proprio favore mediante la produzione in giudizio – unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. – dell'attestazione sottoscritta dalla banca cedente
(v. doc. 10 opposta).
Tale dichiarazione della cedente, invero, rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte di Appello Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, alla luce della superiore disamina, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
4.2 Appaiono altresì inconferenti i rilievi circa l'omessa notifica della cessione agli opponenti, posto che, in primo luogo, nell'ambito delle cessioni in blocco ai sensi degli artt. 58 TUB e 7.1 Legge n. 130/1999 la notificazione ai debitori ceduti è sostituita dalla pubblicità in Gazzetta Ufficiale, documentata dall'opposta come anzidetto (v. doc. 14 fasc. monit.) e, in secondo luogo, la notificazione della cessione ben può avvenire con la notifica del decreto ingiuntivo (v., ex multis,
Cass. n. 1770/2014).
Nemmeno coglie nel segno la doglianza degli opponenti circa la mancata notifica della fusione della banca originaria creditrice poi Controparte_6
Banco Popolare soc. coop.) in (v. doc. 8 opposta), soggetta al Controparte_4
regime di pubblicità ex artt. 2504 ss. c.c..
pagina 6 di 14 4.3 Deve essere del pari disattesa in quanto infondata l'eccezione degli opponenti circa la nullità della procura allegata al ricorso monitorio, emergendo sia dalla procura, sia dal ricorso, l'identità dell'opposta (ovvero Controparte_1
e della sua mandataria (ossia rappresentata nel Controparte_2
presente giudizio da v. procura allegata al ricorso Controparte_3
monitorio, oltre ai docc. 1, 2 e 3 fasc. monit.).
4.4 Anche accedendo alla qualificazione proposta degli opponenti, secondo cui le fideiussioni in atti costituirebbero contratti autonomi di garanzia, non si ritiene poi condivisibile l'esclusione di tali garanzie dall'operatività della cessione in blocco ai sensi degli artt. 58 TUB e 7.1 della L. n. 130/1999, atteso il carattere omnicomprensivo di tali disposizioni, che prevedono la cessione – unitamente ai crediti – delle “garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente” (in tal senso, a proposito dell'art. 1263 c.c., v. Cass. n. 17997/2018), senza che sia desumibile alcuna limitazione legata alla natura accessoria delle garanzie.
5. L'opponente ha anche eccepito la nullità (totale o parziale) delle garanzie fideiussorie prestata per violazione della disciplina antitrust, oltre che la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c..
5.1 Preliminarmente si rileva che, essendo la eccepita nullità relegata nel presente giudizio a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale è competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ciò posto, in principalità gli opponenti non hanno prodotto nel presente giudizio il provvedimento della CA d'TA (che, in quanto atto amministrativo, non soggiace al principio iura novit curia), non avendo pertanto assolto all'onere probatorio del fondamento della propria pretesa.
pagina 7 di 14 Ove ciò non fosse ritenuto elemento sufficiente al rigetto dell'eccezione, si osserva comunque che il provvedimento della CA d'TA n. 55 del 2005 ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus predisposto dall nel 2003 CP_7
concretasse un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 (Legge Antitrust).
Si ritiene che l'eccezione formulata dagli opponenti debba essere rigettata in quanto infondata.
In primis, gli opponenti non possono giovarsi della prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale costituita dalla predetta decisione della CA d'TA in relazione alla fideiussione specifica versata in atti (v. in tal senso Cass. n.
9253/2020).
Inoltre, come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021, la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali (c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
Gli opponenti, invero, non hanno dedotto (né tantomeno provato) che le clausole predette di sopravvivenza e reviviscenza abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
5.2 Quand'anche poi si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (v. art. 6 dei docc. 6, 9 e 11 fasc. monit.) alla luce di
Cass. S.U. n. 41994/2021 cit., le doglianze degli opponenti circa l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di escussione della garanzia in ragione del mancato rispetto del termine semestrale di cui alla richiamata disposizione codicistica non possono comunque trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In ordine alla natura delle garanzie prestate, si evidenzia quanto segue.
pagina 8 di 14 Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le fideiussioni in esame non hanno quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì hanno una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione della debitrice principale: in altri termini, la prestazione dei fideiussori è qualitativamente omogenea a quella della debitrice principale, impegnandosi i garanti a eseguire la medesima prestazione (pecuniaria) della debitrice garantita.
Cionondimeno, le garanzie oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di fideiussioni – operano a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva
– gli opponenti si sono impegnati al pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (v., rispettivamente, art. 7 doc. 6 fasc. monit., art. 7 doc. 9 fasc. monit. e art. 7 doc. 11. fasc. monit.).
Stante quanto sopra, giova evidenziare che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. n. 13078/2008).
Ebbene, la deroga implicita all'art. 1957 c.c. emerge in primis dalla previsione dell'obbligazione assunta dai garanti di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, come innanzi indicato: in altri termini, non potrebbe essere immediato il pagamento subordinato alla proposizione di istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale.
pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha poi individuato un ulteriore profilo di deroga implicita all'art. 1957 c.c., statuendo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (v., ex plurimis, Cass. n. 9455/2012) e ancora che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (v. Cass. n.
16836/2015, n. 16233/2005, n. 16758/2002): ciò si desume sia appunto avvenuto nel caso di specie, come si evince dall'interpretazione complessiva delle garanzie sottoscritte dagli opponenti (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 31569/2019) e, in particolare, (i) dall'obbligazione assunta da questi ultimi di garantire “tutto quanto dovuto dal debitore”, (ii) dalla previsione che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, oltre che (iii) dall'inefficacia del recesso eventualmente esercitato dal fideiussore con riferimento anche a “ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti” al momento di efficacia del recesso (v. artt. 1, 4 e
6 delle fideiussioni sub docc. 6, 9 e 11 fasc. monit.).
5.3 Risultano altresì inconferenti e inconducenti le doglianze degli opponenti circa la vessatorietà delle clausole delle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del D.lgs. n. 206/2005 (da riferirsi all'art. 1469- bis, III comma, n. 18 c.c. ratione temporis vigente in relazione alla fideiussione sottoscritta il 20/10/2003) atteso che, come emerge dalla visura camerale della società debitrice principale (v. doc. 4 fasc. monit.), gli odierni opponenti hanno sottoscritto le tre fideiussioni in atti in periodi in cui erano componenti del
Consiglio di Amministrazione della società debitrice (v., ivi, pagg. 23 e 33) e che pagina 10 di 14 tale circostanza induce a ritenere che le fideiussioni siano state prestate in base a un collegamento funzionale tra gli opponenti e la società garantita (cfr., ex multis,
Cass. n. 742/2020 e Corte di Giustizia UE 3/9/2015, C-110/14): di talché, risulta preclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica a tutela degli opponenti.
6. Gli opponenti hanno, da ultimo, censurato, l'indeterminatezza del credito sotto plurimi profili, ma anche le eccezioni sollevate sul punto risultano infondate per i seguenti motivi.
6.1 Si rileva, infatti, in primo luogo che gli opponenti si sono limitati ad allegare di ricordare che gli importi debitori fossero inferiori al momento del fallimento della società garantita (v. pag. 13 atto di citazione), sicché tale contestazione risulta tamquam non esset in quanto del tutto generica.
6.2 Si ritiene parimenti non meritevole di accoglimento la censura degli opponenti circa l'indeterminatezza del credito azionato in relazione alle garanzie prestate da terzi (Eurofidi e Mediocredito), essendo fondata su deduzioni generiche e ipotetiche attesa la mancata deduzione e prova di un pagamento – quantomeno parzialmente – estintivo del credito ingiunto in via monitoria (v.
Cass. S.U. n. 13533/2001) ed essendo onere degli opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dedurre puntualmente e provare i fatti estintivi del credito azionato dall'opposta. Peraltro, le vaghe allegazioni degli opponenti sul punto risultano smentite dalle risultanze del doc. 6 prodotto dall'opposta.
6.3 Nemmeno risulta fondata l'eccezione degli opponenti circa l'inadempimento da parte della creditrice garantita ai propri obblighi informativi sulla situazione patrimoniale della debitrice, in quanto gli opponenti hanno assunto con le fideiussioni l'obbligo di informarsi autonomamente sulle condizioni del debitore (v., rispettivamente, art. 5 doc. 6 fasc. monit., art. 5 doc. 9 fasc. monit. e art. 5 doc. 11. fasc. monit.).
pagina 11 di 14 6.4 Si rileva, inoltre, che non è dirimente il rilevo degli opponenti circa la mancanza della sottoscrizione della fideiussione del 20/10/2003 da parte di e la mancanza della sottoscrizione della fideiussione Parte_3
del 18/2/2011 da parte di in quanto l'importo Parte_4
garantito dalla prima (in forza delle fideiussioni del 18/2/2011 e dell'11/3/2013)
e dal secondo (in forza delle fideiussioni del 20/10/2003 e dell'11/3/2013) è comunque superiore al credito monitoriamente azionato.
6.5 Ancora, la tesi degli opponenti secondo cui la fideiussione del 18/2/2011 garantirebbe unicamente il debito contratto dalla società garantita per l'acquisto di un terreno in Ponteranica, e non i crediti azionati (v. note depositate telematicamente in data 24/7/2023), non trova conferma nel testo della fideiussione, la quale è esplicitamente prestata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” (v. doc. 9 fasc. monit., quinta facciata).
6.6 Infine, l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la sopravvenienza di una transazione tra la società terza Unique s.r.l. e risulta Controparte_4
genericamente formulata – non essendo precisata l'incidenza di tale vicenda tra soggetti terzi sul credito oggetto di causa – oltre che priva di sostegno probatorio, atteso che il doc. 3 degli opponenti documenta una rinuncia all'azione esecutiva, ma non al credito, e stante l'inammissibilità del capitolo di prova testimoniale n. 7 degli opponenti in quanto genericamente formulato.
pagina 12 di 14 7. In conclusione dunque, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi di opposizione devono essere rigettati in quanto infondati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti, di talché questi ultimi devono essere condannati in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle loro posizioni giuridiche) alla rifusione delle stesse a favore dell'opposta, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3641/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 16/12/2022, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 novembre 2025
Il Giudice
pagina 13 di 14 dott.ssa Chiara Mazzoni
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