TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/11/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dott. MARCELLO MAGGI Presidente
2. Dott.ssa PATRIZIA NIGRI Giudice
3. Dott.ssa ENRICA DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3161 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto:
“Divorzio- Cessazione effetti civili”.
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. SPALLUTO SIMONA Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MEOLI DANIELA Controparte_1
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in MA (TA) in data 27/06/2002 con il signor;
che dalla loro unione nasceva la figlia;
che con Controparte_1 Persona_1 decreto n.24996/2022 del 13 12 2022 ,pubblicato il 14/12/2022, emesso da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 5780/2022 R.G., veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e ,adiva questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione di effetti civili del matrimonio, né si opponeva all'affido congiunto della figlia minore, ma impugnava le avverse richieste di tipo economico e monetario formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 18/11/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformandolo il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 18/11/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 18/11/2025, le parti instavano per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto n.24996/2022, pubblicato il 14/12/2022, emesso da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 5780/2022 R.G., con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L. n. 74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art.1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di udienza del 18/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (TA) il 27/06/2002 da nata a [...] Parte_1
l'11/12/1981 e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in MA (TA) il 27/06/2002 e trascritto al n.58, parte 2, serie A, anno 2002.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 18/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto,il 20/11/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dott. MARCELLO MAGGI Presidente
2. Dott.ssa PATRIZIA NIGRI Giudice
3. Dott.ssa ENRICA DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3161 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto:
“Divorzio- Cessazione effetti civili”.
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. SPALLUTO SIMONA Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MEOLI DANIELA Controparte_1
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in MA (TA) in data 27/06/2002 con il signor;
che dalla loro unione nasceva la figlia;
che con Controparte_1 Persona_1 decreto n.24996/2022 del 13 12 2022 ,pubblicato il 14/12/2022, emesso da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 5780/2022 R.G., veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e ,adiva questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione di effetti civili del matrimonio, né si opponeva all'affido congiunto della figlia minore, ma impugnava le avverse richieste di tipo economico e monetario formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 18/11/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformandolo il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 18/11/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 18/11/2025, le parti instavano per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto n.24996/2022, pubblicato il 14/12/2022, emesso da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 5780/2022 R.G., con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L. n. 74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art.1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di udienza del 18/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (TA) il 27/06/2002 da nata a [...] Parte_1
l'11/12/1981 e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in MA (TA) il 27/06/2002 e trascritto al n.58, parte 2, serie A, anno 2002.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 18/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto,il 20/11/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.