Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1984, n. 969
Articolo 1
Versione
13 febbraio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli XIV e XVII degli stessi.

Entrata in vigore il 13 febbraio 1985