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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112 2024 avente ad oggetto: “Querela di falso” e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. FALCO DOMENICO presso il cui C.F._5 studio in Crispano (Na) alla Via Cappuccini n. 22, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. , nato ad VE (CE) in [...] Controparte_1 C.F._6
06/07/1981 e residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 RG 2112/2024
AN NT con questo elettivamente domiciliato in VE alla via Filippo Saporito
n.58, presso il suo studio, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
Con la partecipazione
Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il PM come da visti del 28-10-2024 e 22-7-2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5 e 12 marzo 2024, i sig.ri Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il sig. e la società (in Controparte_1 Controparte_3
prosieguo solo per sentir dichiarare la falsità, nonché la conseguenziale CP_2
inefficacia, delle sottoscrizioni digitali ad essi riferite dalla società convenuta e risultate apposte, con tavoletta grafica, in calce alle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita, in favore dello stesso e del sig. Parte_5 Persona_1
di due veicoli appartenuti in vita al sig. targati FE59502 ed Persona_2
EA533ED (dichiarazioni, queste, contraddistinte, rispettivamente, da repertorio n.
AD0021354530YV del 20 dicembre 2023 e n. AD0021513593MV del 29 dicembre 2023), nonché alla scrittura privata concernete tale seconda dichiarazione, recante data 20
dicembre 2023.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della querela di falso così promossa, gli attori deducevano: RG 2112/2024
a) di aver appreso dal proprio germano nel mese di dicembre Controparte_1
2023, dell'esistenza di trasferimenti in proprietà dei veicoli appartenuti in vita al comune genitore, , eseguiti per il tramite della società Persona_2
odierna convenuta e in forza di dichiarazioni di accettazione di eredità e contestuale vendita loro riferibili, rilasciate in data 20 e 29 dicembre 2023;
b) di non aver tuttavia mai “aderito all'apertura successoria del genitore defunto”, non avendo voluto mai disporre dei beni ereditari;
c) di aver, pertanto, fatto accesso presso la società convenuta alle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita dei veicoli in parola, riscontrando effettivamente l'esistenza in calce ai già menzionati atti di sottoscrizioni ai medesimi riferite e di cui, cionondimeno, disconoscevano la paternità.
2.All'udienza dell'8 ottobre 2024, riscontrata la mancata costituzione dei convenuti, questo Tribunale, nella persona della dott.ssa Monica Marrazzo, ordinava alla CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione nel presente giudizio della documentazione impugnata di falso e impartiva le disposizioni utili alla custodia della documentazione così depositata, rinviando all'udienza del 27 maggio 2025 per gli ulteriori incombenti istruttori.
All'udienza del 27 maggio 2025, questo Giudice, rilevata l'omessa notifica al convenuto contumace dell'ordine di esibizione impartito dal precedente giudice istruttore, rinviava in prosieguo all'udienza del 21 ottobre 2025, onerando parte attrice della relativa notifica.
3.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 ottobre 2025, si costituiva quindi tardivamente la la quale, ottemperato l'ordine di esibizione impartito CP_2
all'udienza dell'8 ottobre 2024, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, allegando in particolare:
a) di essere stata incaricata dagli odierni attori, nel mese di dicembre 2023, di verificare l'esistenza di veicoli intestati al defunto genitore nonché di eventuali procedure esecutive pendenti sugli stessi;
RG 2112/2024
b) di aver pertanto ricevuto dai medesimi la sottoscrizione, in data 20 e 29 dicembre
2023, delle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita dei due veicoli così rinvenuti, targati FE 59502 ed EA 533, rispettivamente trasferiti in proprietà, il primo, al sig. e, il secondo, allo stesso CP_4 Parte_5
, odierno attore e figlio della sig.ra ;
[...] Parte_2
c) di essersi recato per conto degli attori, dopo 15 giorni, presso la sede della competente Motorizzazione civile di Caserta al fine di verificare l'annullabilità degli atti di vendita in precedenza perfezionati, avendo questi nel frattempo appreso dell'esistenza di numerose pendenze economiche a carico del proprio de cuius, registrando tuttavia l'esito negativo di tale richiesta.
4.All'udienza del 21 ottobre 2025, disattese le istanze istruttorie delle parti e invitate le stesse a contraddire circa la legittimazione passiva dei convenuti a resistere alle pretese attoree, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, per tale motivo, rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 5 dicembre 2025; ove, all'esito di discussione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la stessa veniva trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva del sig. e della società Controparte_1 CP_2
Costituisce, invero, ius receptum il principio di diritto secondo il quale
“la querela di falso non può essere proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea” e “non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso, ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 19281/2019 e n.13118/2025 nonché Corte di Appello di Napoli, sent.
n. 2612/2022). RG 2112/2024
Ai fini della proposizione della querela di falso, dunque, è necessario che la parte cui sia rivolto tale rimedio processuale abbia interesse ad “avvalersi” del documento contestato, ossia a far uso delle stesso per fondare una pretesa rivolta nei confronti proprio di chi ne richieda la declaratoria di falsità, dipendendo da ciò la sua legittimazione a contraddire nel relativo giudizio di accertamento.
In questa ottica la necessità che l'interesse al mantenimento dell'efficacia probatoria del documento faccia capo al convenuto spiega perché, in linea con quanto previsto dall'art. 222 c.p.c. per la querela di falso proposta in via incidentale, l'art. 99 disp. att.
c.p.c. subordini, nel caso di querela proposta in via autonoma, la procedibilità del giudizio alla conferma – anche tacita – della querela da parte dell'attore nella prima udienza. Tale conferma è infatti prevista per consentire al querelante di rinunciare all'azione qualora il convenuto dichiari di non voler utilizzare il documento impugnato: dichiarazione che, se nella querela incidentale è resa contestualmente all'attivazione del rimedio ex art. 222
c.p.c., nella querela autonoma è invece contenuta nella comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, non è conoscibile dalla parte prima dell'introduzione del giudizio di falso.
Nel sistema così ricostruito, il requisito della conferma realizza, in via autonoma, un controllo analogo a quello che, in sede incidentale, è affidato all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., il quale presuppone che la parte che ha prodotto il documento abbia dichiarato di volersene avvalere. Nel caso di querela principale, tale dichiarazione non può precedere l'introduzione del giudizio, in quanto il convenuto esterna le proprie intenzioni solo con la comparsa di costituzione e risposta, sicché è proprio in ragione di questa scansione che il legislatore ha previsto, all'art. 99 disp. att. c.p.c., un momento successivo e necessario di conferma della domanda, destinato a far venir meno il processo di falso quando difetti, per effetto delle difese svolte dal convenuto, un concreto interesse alla decisione sulla genuinità del documento (arg, ex Cass.Sez. 3, Sentenza n. 196 del 09/01/2014 (Rv. 629744
- 01).
5.1. Alla luce di quanto sin qui argomentato, quindi, occorre rilevare che, non avendo gli attori dedotto la ricorrenza in capo ai convenuti di pretese astrattamente azionabili nei loro confronti sulla base delle dichiarazioni di accettazione di eredità e contestuale vendita RG 2112/2024
dei veicoli appartenuti in via al defunto di cui è appunto contestata Persona_3
la falsità, la citazione in giudizio dei medesimi deve ritenersi giustificata soltanto in forza della partecipazione di questi dall'asserita falsificazione degli atti per cui v'è causa.
Circostanza, questa, di per sé sola insufficiente, tuttavia, a far ritenere ricorrente – per quanto detto sopra – la condizione processuale della legittimazione passiva della parte convenuta, potendo l'autore o il partecipe della falsificazione prendere parte al giudizio avente ad oggetto la relativa querela di falso solo in via adesiva dipendente rispetto alla posizione del legittimato passivo e non anche quale autonomo contraddittore della pretesa attorea.
A conclusioni non difformi, peraltro, conduce anche l'argomentazione di parte attrice secondo la quale, potendo la falsità contestata costituire fonte di responsabilità risarcitoria della società convenuta nella formazione degli atti contestati, la stessa avrebbe interesse a contraddire in ordine al relativo accertamento.
Trattasi, invero, non d'interesse all'utilizzo del documento nei confronti degli odierni querelanti, bensì di un diverso interesse all'esclusione dei riflessi sfavorevoli che una sentenza di accertamento della falsità potrebbe indirettamente produrre sul piano risarcitorio, che, lungi dal giustificare una partecipazione autonoma nel presente giudizio degli odierni convenuti, troverebbe semmai tutela nello strumento non a caso individuato dalla Corte di Cassazione proprio nell'intervento adesivo dipendente;
il quale presuppone, tuttavia, la previa corretta citazione in giudizio del soggetto legittimato a contraddire in via principale sulla pretesa attore di vedere dichiarata l'inefficacia e l'inutilizzabilità del documento ritenuto falso.
6. Il difetto di legittimazione passiva della convenuta determina quindi l'invalidità dell'azione promossa e l'assenza in capo al giudice dell'obbligo di provvedere sul merito della relativa domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma
6, del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, considerando la presente controversia di valore non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 52.000,00 nonché applicando i parametri RG 2112/2024
minimi a tale scaglione di riferimento, in ragione sia della mancata istruzione di prova costituenda che della scarsa complessità della questione processuale che ha determinato la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai sig.ri , Parte_1 [...]
, , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti del sig. e della società Controparte_1 Controparte_3
- condanna i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione in favore Parte_4 Parte_5 della società nella persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in euro=3.809,00=, oltre spese generali, C.P.A. e IVA, se dovuta.
Così deciso in VE il 9-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112 2024 avente ad oggetto: “Querela di falso” e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. FALCO DOMENICO presso il cui C.F._5 studio in Crispano (Na) alla Via Cappuccini n. 22, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. , nato ad VE (CE) in [...] Controparte_1 C.F._6
06/07/1981 e residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 RG 2112/2024
AN NT con questo elettivamente domiciliato in VE alla via Filippo Saporito
n.58, presso il suo studio, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
Con la partecipazione
Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il PM come da visti del 28-10-2024 e 22-7-2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5 e 12 marzo 2024, i sig.ri Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il sig. e la società (in Controparte_1 Controparte_3
prosieguo solo per sentir dichiarare la falsità, nonché la conseguenziale CP_2
inefficacia, delle sottoscrizioni digitali ad essi riferite dalla società convenuta e risultate apposte, con tavoletta grafica, in calce alle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita, in favore dello stesso e del sig. Parte_5 Persona_1
di due veicoli appartenuti in vita al sig. targati FE59502 ed Persona_2
EA533ED (dichiarazioni, queste, contraddistinte, rispettivamente, da repertorio n.
AD0021354530YV del 20 dicembre 2023 e n. AD0021513593MV del 29 dicembre 2023), nonché alla scrittura privata concernete tale seconda dichiarazione, recante data 20
dicembre 2023.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della querela di falso così promossa, gli attori deducevano: RG 2112/2024
a) di aver appreso dal proprio germano nel mese di dicembre Controparte_1
2023, dell'esistenza di trasferimenti in proprietà dei veicoli appartenuti in vita al comune genitore, , eseguiti per il tramite della società Persona_2
odierna convenuta e in forza di dichiarazioni di accettazione di eredità e contestuale vendita loro riferibili, rilasciate in data 20 e 29 dicembre 2023;
b) di non aver tuttavia mai “aderito all'apertura successoria del genitore defunto”, non avendo voluto mai disporre dei beni ereditari;
c) di aver, pertanto, fatto accesso presso la società convenuta alle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita dei veicoli in parola, riscontrando effettivamente l'esistenza in calce ai già menzionati atti di sottoscrizioni ai medesimi riferite e di cui, cionondimeno, disconoscevano la paternità.
2.All'udienza dell'8 ottobre 2024, riscontrata la mancata costituzione dei convenuti, questo Tribunale, nella persona della dott.ssa Monica Marrazzo, ordinava alla CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione nel presente giudizio della documentazione impugnata di falso e impartiva le disposizioni utili alla custodia della documentazione così depositata, rinviando all'udienza del 27 maggio 2025 per gli ulteriori incombenti istruttori.
All'udienza del 27 maggio 2025, questo Giudice, rilevata l'omessa notifica al convenuto contumace dell'ordine di esibizione impartito dal precedente giudice istruttore, rinviava in prosieguo all'udienza del 21 ottobre 2025, onerando parte attrice della relativa notifica.
3.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 ottobre 2025, si costituiva quindi tardivamente la la quale, ottemperato l'ordine di esibizione impartito CP_2
all'udienza dell'8 ottobre 2024, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, allegando in particolare:
a) di essere stata incaricata dagli odierni attori, nel mese di dicembre 2023, di verificare l'esistenza di veicoli intestati al defunto genitore nonché di eventuali procedure esecutive pendenti sugli stessi;
RG 2112/2024
b) di aver pertanto ricevuto dai medesimi la sottoscrizione, in data 20 e 29 dicembre
2023, delle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e contestuale vendita dei due veicoli così rinvenuti, targati FE 59502 ed EA 533, rispettivamente trasferiti in proprietà, il primo, al sig. e, il secondo, allo stesso CP_4 Parte_5
, odierno attore e figlio della sig.ra ;
[...] Parte_2
c) di essersi recato per conto degli attori, dopo 15 giorni, presso la sede della competente Motorizzazione civile di Caserta al fine di verificare l'annullabilità degli atti di vendita in precedenza perfezionati, avendo questi nel frattempo appreso dell'esistenza di numerose pendenze economiche a carico del proprio de cuius, registrando tuttavia l'esito negativo di tale richiesta.
4.All'udienza del 21 ottobre 2025, disattese le istanze istruttorie delle parti e invitate le stesse a contraddire circa la legittimazione passiva dei convenuti a resistere alle pretese attoree, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, per tale motivo, rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 5 dicembre 2025; ove, all'esito di discussione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la stessa veniva trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva del sig. e della società Controparte_1 CP_2
Costituisce, invero, ius receptum il principio di diritto secondo il quale
“la querela di falso non può essere proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea” e “non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso, ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 19281/2019 e n.13118/2025 nonché Corte di Appello di Napoli, sent.
n. 2612/2022). RG 2112/2024
Ai fini della proposizione della querela di falso, dunque, è necessario che la parte cui sia rivolto tale rimedio processuale abbia interesse ad “avvalersi” del documento contestato, ossia a far uso delle stesso per fondare una pretesa rivolta nei confronti proprio di chi ne richieda la declaratoria di falsità, dipendendo da ciò la sua legittimazione a contraddire nel relativo giudizio di accertamento.
In questa ottica la necessità che l'interesse al mantenimento dell'efficacia probatoria del documento faccia capo al convenuto spiega perché, in linea con quanto previsto dall'art. 222 c.p.c. per la querela di falso proposta in via incidentale, l'art. 99 disp. att.
c.p.c. subordini, nel caso di querela proposta in via autonoma, la procedibilità del giudizio alla conferma – anche tacita – della querela da parte dell'attore nella prima udienza. Tale conferma è infatti prevista per consentire al querelante di rinunciare all'azione qualora il convenuto dichiari di non voler utilizzare il documento impugnato: dichiarazione che, se nella querela incidentale è resa contestualmente all'attivazione del rimedio ex art. 222
c.p.c., nella querela autonoma è invece contenuta nella comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, non è conoscibile dalla parte prima dell'introduzione del giudizio di falso.
Nel sistema così ricostruito, il requisito della conferma realizza, in via autonoma, un controllo analogo a quello che, in sede incidentale, è affidato all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., il quale presuppone che la parte che ha prodotto il documento abbia dichiarato di volersene avvalere. Nel caso di querela principale, tale dichiarazione non può precedere l'introduzione del giudizio, in quanto il convenuto esterna le proprie intenzioni solo con la comparsa di costituzione e risposta, sicché è proprio in ragione di questa scansione che il legislatore ha previsto, all'art. 99 disp. att. c.p.c., un momento successivo e necessario di conferma della domanda, destinato a far venir meno il processo di falso quando difetti, per effetto delle difese svolte dal convenuto, un concreto interesse alla decisione sulla genuinità del documento (arg, ex Cass.Sez. 3, Sentenza n. 196 del 09/01/2014 (Rv. 629744
- 01).
5.1. Alla luce di quanto sin qui argomentato, quindi, occorre rilevare che, non avendo gli attori dedotto la ricorrenza in capo ai convenuti di pretese astrattamente azionabili nei loro confronti sulla base delle dichiarazioni di accettazione di eredità e contestuale vendita RG 2112/2024
dei veicoli appartenuti in via al defunto di cui è appunto contestata Persona_3
la falsità, la citazione in giudizio dei medesimi deve ritenersi giustificata soltanto in forza della partecipazione di questi dall'asserita falsificazione degli atti per cui v'è causa.
Circostanza, questa, di per sé sola insufficiente, tuttavia, a far ritenere ricorrente – per quanto detto sopra – la condizione processuale della legittimazione passiva della parte convenuta, potendo l'autore o il partecipe della falsificazione prendere parte al giudizio avente ad oggetto la relativa querela di falso solo in via adesiva dipendente rispetto alla posizione del legittimato passivo e non anche quale autonomo contraddittore della pretesa attorea.
A conclusioni non difformi, peraltro, conduce anche l'argomentazione di parte attrice secondo la quale, potendo la falsità contestata costituire fonte di responsabilità risarcitoria della società convenuta nella formazione degli atti contestati, la stessa avrebbe interesse a contraddire in ordine al relativo accertamento.
Trattasi, invero, non d'interesse all'utilizzo del documento nei confronti degli odierni querelanti, bensì di un diverso interesse all'esclusione dei riflessi sfavorevoli che una sentenza di accertamento della falsità potrebbe indirettamente produrre sul piano risarcitorio, che, lungi dal giustificare una partecipazione autonoma nel presente giudizio degli odierni convenuti, troverebbe semmai tutela nello strumento non a caso individuato dalla Corte di Cassazione proprio nell'intervento adesivo dipendente;
il quale presuppone, tuttavia, la previa corretta citazione in giudizio del soggetto legittimato a contraddire in via principale sulla pretesa attore di vedere dichiarata l'inefficacia e l'inutilizzabilità del documento ritenuto falso.
6. Il difetto di legittimazione passiva della convenuta determina quindi l'invalidità dell'azione promossa e l'assenza in capo al giudice dell'obbligo di provvedere sul merito della relativa domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma
6, del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, considerando la presente controversia di valore non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 52.000,00 nonché applicando i parametri RG 2112/2024
minimi a tale scaglione di riferimento, in ragione sia della mancata istruzione di prova costituenda che della scarsa complessità della questione processuale che ha determinato la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai sig.ri , Parte_1 [...]
, , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti del sig. e della società Controparte_1 Controparte_3
- condanna i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione in favore Parte_4 Parte_5 della società nella persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in euro=3.809,00=, oltre spese generali, C.P.A. e IVA, se dovuta.
Così deciso in VE il 9-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.