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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. to Parte_1
GRATTACASO GIOVANNI, giusta procura in atti
Opponente
E
, rappresentato e difeso dagli avv. ti AMBROSIO GIOVANNI, Controparte_1
BASSO OTTAVIO e PIZZA SIMONA, giusta mandato in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.02.2024 la società opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2024 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore del dott.
, dell'importo di € 60.123,00 a titolo di retribuzione. Rappresentava che Controparte_1
l'opposto è socio della con partecipazione al 10% e che il contratto di lavoro Parte_1
subordinato stipulato tra le parti era lo strumento per corrispondergli gli utili societari già con decurtazione della tassazione, con tutte le garanzie di legge. Affermava l'insussistenza di qualsiasi credito vantato dal atteso anche che nella nota integrativa al bilancio CP_1
chiuso al 31.12.2015, e nel verbale di assemblea ordinaria del 6.11.2017 nel corso della quale aveva svolto la funzione di segretario, non risultavano debiti nei confronti dei soci.
Affermava la non veridicità della scrittura privata denominata ricognizione di debito posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo di cui disconosceva la relativa sottoscrizione.
Per tali motivi adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” a) in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi la improcedibilità, improponibilità, inammissibilità nonché la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in premessa;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo notificato per i motivi sopra argomentati nonchè per l'insussistenza della pretesa creditoria come intimata e vantata attesa, tra le altre eccezioni, l'insussistenza del titolo, delle causale, del rapporto sottostante, della nullità di qualsiasi scrittura privata asseritamente ma inverosimilmente intercorsa e della efficacia ricognitiva della stessa in uno alla insussistenza della documentazione indicata a corredo, della fattura o documento fiscale indicato a fondamento del ricorso monitorio;
c) nel merito accogliersi la proposta opposizione in quanto ammissibile, procedibile nonché fondata in fatto ed in diritto, con conseguente revoca, declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto per i motivi argomentati, dedotti ed eccepiti in assertiva;
d) Vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
Si costituiva l'opposto evidenziando l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata dall'opponente. Riferiva in proposito di essere dipendente della società dal 13.04.1997 e di svolgere, con autonomia esecutiva e responsabilità professionale, mansioni di biologo inquadrato al I livello del CCNL degli studi professionali. Sottolineava che le prestazioni lavorative subordinate alle dipendenze della società debitrice erano documentalmente CP_ provate dalle buste paga emesse dalla società, dall'estratto conto previdenziale dell' , dal regolare versamento di tutti i contributi previdenziali, dalle certificazioni uniche rilasciate anno per anno dalla stessa società ed attestanti le retribuzioni dichiarate come percepite dal lavoratore. Riferiva tuttavia che la società in maniera occasionale ed arbitraria aveva provveduto a corrispondere tramite assegno o bonifico bancario solamente degli acconti sulle retribuzioni maturate, perfezionando al 31.12.2018 il debito richiesto con il decreto ingiuntivo per il quale aveva ottenuto la sottoscrizione da parte degli amministratori della società dell'atto di ricognizione del debito allegato agli atti e del quale chiedeva la verificazione giudiziale. Evidenziava come controparte non avesse fornito alcuna prova in merito ai pagamenti delle retribuzioni eseguiti in suo favore. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 92/2024 e la condanna di parte opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Il giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulle conclusioni dei procuratori costituiti della parte opposta richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.06.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente rileva evidenziare che il dott. , dipendente della CP_1 Parte_1
dal 13.04.1997 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le mansioni di biologo, ha agito in via monitoria per ottenere la condanna dalla datrice di lavoro al pagamento, a titolo di saldo delle retribuzioni maturate e non corrisposte, della somma di euro 60.123,00, quale risultante da un atto di riconoscimento del debito e dall'estratto contabile di provenienza datoriale recante la data del 29.04.2020.
Giova a tal punto ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cfr ex plurimis Cass. 7020/2019).
Nel rito del lavoro, inoltre, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Giova ancora rilevare che costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 13429 del
09/10/2000).
Nel caso che ci occupa, la produzione di un atto di riconoscimento del debito con l'allegato estratto contabile di provenienza datoriale in uno all'estratto conto previdenziale costituiscono documenti idonei e sufficienti alla emissione del decreto ingiuntivo .
Ciò detto, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, l'opponente, dopo aver dedotto che il contratto di lavoro subordinato stipulato con l'odierno opposto, socio della stessa società con partecipazione del 10%, rappresentava “lo strumento per corrispondere utili al proprio socio di minoranza, regolarmente percepiti già con decurtazione della tassazione”, ha eccepito l'insussistenza del credito vantato dal in quanto non CP_1
risultante dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015 né dal bilancio di verifica al 30.06.2018 in cui, anzi, emergeva un credito della società verso il detto socio. Ha poi eccepito la inidoneità dell'atto di riconoscimento del debito a dimostrare il credito vantato, disconoscendone la relativa sottoscrizione.
In punto di diritto, si rammenta che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr Cass. SS.UU n.13533 del 2001). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del
09/02/2004).
Pertanto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr.
Cass. 26985/2009).
Ciò premesso, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'opponente si
è limitato ad un'allegazione generica, oltre che priva di qualsivoglia riscontro probatorio, sostenendo che la stipulazione del contratto di lavoro subordinato fosse stato lo strumento per corrispondere al , socio di minoranza, utili regolarmente percepiti con CP_1 decurtazione della tassazione. Null'altro ha allegato in ordine all'effettiva attività espletata dal all'interno del laboratorio. CP_1
A fronte della genericità di tale asserzione, la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro di natura subordinata è desumibile dalle buste paga emesse dalla società, dall'estratto CP_ contributivo dell' , dal regolare versamento dei contributi previdenziali, dalle
Certificazioni Uniche.
Quanto all'efficacia probatoria delle buste paga, occorre rilevare che, trattandosi di documenti formati dallo stesso datore di lavoro, i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore oppure contro il datore di lavoro.
In particolare, se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo le buste paga devono essere regolamentari, ma i dati in essi contenuti possono essere validamente contestati dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni che ne dimostrino l'inesattezza la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501).
Invece, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio
1989, n. 364 nonché Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362;
Cass. 17 maggio 2006, n. 11536). Pertanto, nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa
(L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (cfr anche Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523).
La ratio di tale disposizione va ravvisata nell'esigenza di responsabilizzare il confitente.
Inquadrandosi, dunque, le annotazioni contenute nelle buste paga nella categoria delle confessioni stragiudiziali, ne consegue che le stesse non sono revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c..
Analoghe considerazioni valgono per le Certificazioni Uniche, non essendo illogico attribuire a detti modelli un valore presuntivo di veridicità in relazione alla funzione fiscale da esse esplicata e alle sanzioni penali previste per la falsità in esse (cfr Cass. 245/2006).
Occorre aggiungere che nello stesso bilancio di verifica al 30.06.2018 depositato dall'opponente per provare – a suo dire – l'insussistenza del credito vantato dal , CP_1 si fa riferimento alla posizione di quest'ultimo sia come socio che come dipendente.
Ed invero, in tale bilancio viene indicato un credito della società nei confronti del “socio”
pari ad euro 8.547,14, ma viene altresì indicato un “saldo avere” del CP_1 CP_1 quale “dipendente” pari ad euro 48.021,00 al 30.06.2018. E tale importo è corrispondente a quello indicato nell'estratto contabile aziendale datato 29.04.2020 (all. 6 opposto) – e posto dal lavoratore a fondamento della quantificazione del credito rivendicato – dal quale si evince la situazione debitoria della società datrice di lavoro nei confronti del dipendente odierno opposto sino al 31.12.2018, a titolo di “salari e stipendi”, con un saldo di apertura pari ad euro 43.670.00, con la specifica indicazione delle somme dovute a titoli di stipendi anno 2018 e delle somme corrisposte a titoli di acconti attraverso assegno emessi dalla
Banca BCC, con un saldo al 31.12.2018 pari ad euro 60.123,00.
Ebbene, proprio il documento su cui l'opponente fonda la insussistenza del credito vantato dal contiene l'indicazione di un saldo a lui spettante come “dipendente” sino al CP_1
30.06.2018 pari ad euro 48.021,00, analogamente a quanto riportato nell'estratto contabile aziendale depositato dall'opposto in cui – si ripete - viene indicato quale importo spettante sino a giugno 2018, proprio la somma di euro 48.021,00 per poi, aggiungendo le mensilità sino a dicembre 2018, arrivare all'importo ingiunto.
Giova infine aggiungere che, in relazione a tale estratto contabile del 29.04.2020,
l'opponente si è limitato ad eccepirne genericamente una “poco attendibilità” ed inidoneità
a dar prova del credito.
Né alcun disconoscimento ha operato in relazione al precedente estratto contabile di provenienza datoriale e relativo al periodo 01.01.2014- 31.12.2015, dal quale risultava un debito nei confronti del di euro 18.933,00 (all. 7 opposto). CP_1
Alla stregua della richiamata documentazione, alcun rilievo assume la circostanza che nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015 non vi fossero debiti nei confronti dei soci, anche perché, in questa sede, parliamo di crediti del come dipendente e non come CP_1
socio.
Alla luce dunque delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate in punto di ripartizione degli oneri probatori e dell'esaminato materiale probatorio, ritiene il giudicante che parte opponente, gravata del relativo onere, non ha dato prova del suo esatto adempimento.
Non ha invero documentato di aver corrisposto al la retribuzione dovuta per come CP_1
risultante dagli stessi atti di provenienza datoriale.
Ciò ha reso superfluo procedere alla verificazione giudiziale della scrittura privata costituita dall'atto di ricognizione del debito, in quanto lo stesso, in caso di esito negativo dell'istanza di verificazione, non avrebbe scalfito il richiamato materiale probatorio;
in caso invece di giudizio positivo dell'istanza di verificazione, avrebbe semplicemente corroborato quanto già in atti. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso. Ne consegue la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va infine accolta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ex art 96 comma 3
c.p.c..
In punto di diritto, rileva ricordare che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello della sua ragionevole durata.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). I presupposti della mala fede o colpa grave, dunque, sono da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (cfr Cass. 36591/2023).
Applicando tali principi al caso che ci occupa, è di palmare evidenza che con l'opposizione in esame la società ha inteso esclusivamente dilatare i tempi per la soddisfazione della fondata pretesa creditoria del lavoratore, agendo, dunque, in maniera pretestuosa, continuando a non adempiere all'obbligazione retributiva nei confronti di un suo dipendente in nome di una insussistenza della pretesa creditoria in alcun modo fondata. Pertanto, si ritiene equo condannare l' opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.286,00, pari alla metà delle liquidate spese processuali (sul punto cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”).
PQM
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
92/2024;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquida in euro 4.572,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto ex art. 96, comma 3 c.p.c. della somma pari ad euro 2.286,00
Salerno, 18.06.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino