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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2842/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2842/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Capozzi, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parrillo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2025;
FATTO
Con ricorso del 16.9.2024 (iscritto a ruolo il 25.9.2024), ha dedotto: di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con Controparte_1
1 in data 9.8.2000, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Montesarchio (atto n. 36, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2000); che dall' unione coniugale sono nati tre Per_ figli: ed , maggiorenni, e , minorenne;
che il solo Per_1 Persona_3 Per_1
(affetto da sindrome di Down e titolare, per l'effetto, di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento, pur nella consapevolezza della mera funzione assistenziale Per_ delle provvidenze indicate), può considerarsi economicamente indipendente, laddove , studentessa universitaria, non ha alcun reddito autonomo. che in data 25.5.2023 il Tribunale di Benevento omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni raggiunte nel procedimento iscritto al R.G. n. 837/2023; che a decorrere dall'intervenuta separazione non v'è stata alcuna riconciliazione;
che dall'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale ad oggi neppure da un punto di vista economico-patrimoniale la condizione dei coniugi e dei figli è cambiata.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nel ricorso depositato.
In data 7.3.2025 si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte con la conferma delle condizioni di separazione, avanzava la possibilità di statuire, in alternativa alla prevista corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli dell'importo di euro 550,00 Per_ (diviso a metà tra i figli e il minore ) a carico del , la cessione Persona_3 Pt_1
Per_ da parte del padre ai figli e della nuda proprietà immobiliare relativa Persona_3 ai beni (attualmente di proprietà esclusiva del ricorrente) facenti parte del “Fondo patrimoniale”, costituito in data 15.2.2013, a ministero del Notaio in Vitulano Persona_4
(BN), con costituzione di usufrutto e diritti corrispondenti in favore del . La Pt_1 CP_1
Per_ precisava che l'attribuzione di tali beni ai soli figli e è giustificata dal fatto che il Per_3 figlio risulta già titolare di bene immobile. Per_1
La ricorrente chiedeva, quindi, la trasformazione del rito in divorzio congiunto.
Alla prima udienza di comparizione, le parti chiedevano rinvio in trattazione scritta ad altra data al fine di addivenire ad un accordo per la definizione bonaria della controversia.
In data 20.10.2025, le parti depositavano detto accordo, dichiarando congiuntamente all'intestato Tribunale di:
“voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
2 La casa coniugale resta assegnata a , in uno con tutti i beni mobili, Controparte_1 arredi e suppellettili che la compongono;
In considerazione delle decisioni concordemente assunte ed in funzione della reciproca capacità reddituale, i coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, al versamento di assegno di mantenimento;
Il figlio sarà collocato in regime di affidamento condiviso, con la madre Persona_3
Per_ presso l'abitazione coniugale insieme ai fratelli e;
Per_1
Il genitore non collocatario potrà comunicare telefonicamente con i propri figli quando lo desidererà avendo i figli proprio contatto telefonico e potrà tenerli con sé compatibilmente agli impegni dei figli, stante la loro età e il loro volere, quando lo desideri;
Anche in virtù di detta scelta il Sig. , a titolo di contributo per il Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , verserà mensilmente alla la somma Persona_3 CP_1
Per_ di € 550,00 (€ 275,00 per ed € 275,00 per ), a mezzo Bonifico Bancario Persona_3 sul suo c/c, recante il codice IBAN N. IT50H0347501605CC001011049, a decorrere dal
01.11.2025, ovvero con altre modalità che le parti vorranno eventualmente concordare;
somma mensile da rivalutarsi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal 01.01.2026. Restano a carico dei coniugi, in egual misura, le spese straordinarie per il sostentamento dei figli, secondo le previsioni del Protocollo d'intesa sulla “regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.”, adottato dal Presidente del Tribunale di Benevento, con decreto n. 101 del
25.01.2021, per quanto applicabile.
Il Parente potrà tenere con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana Persona_3
(lunedì, mercoledì, venerdì) dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00, orario in cui dovrà riaccompagnarlo presso la madre, curando di assisterlo negli studi. Inoltre, il minore resterà con il padre un weekend alternato, dall'uscita di scuola di sabato alla domenica sera fino alle
20,00, orario in cu dovrà riaccompagnarlo presso la madre.
Nel periodo estivo, trascorrerà con il padre giorni 15 consecutivi, nel Persona_3 mese di luglio o agosto, con preavviso da dare alla almeno un mese prima. CP_1
Durante le festività Natalizie, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Persona_3 giorno 24 e 25 dicembre, ovvero il 31 dicembre ed il primo gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì in Per_3
Albis.
I coniugi, tuttavia, si danno reciproca e massima disponibilità a concordare modalità diverse, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e con le esigenze di studio e di svago del figlio minore.
3 I coniugi si riconoscono reciprocamente di aver già risolto, al di fuori di questo atto, ogni altra questione patrimoniale con espressa rinuncia l'uno verso l'altro ad ogni rivendica di tipo economico.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18.5.2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 25.5.2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti- non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, per cui il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione. Al riguardo, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, c.f. e c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
(atto n. 36, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2000);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Montesarchio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2842/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Capozzi, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parrillo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2025;
FATTO
Con ricorso del 16.9.2024 (iscritto a ruolo il 25.9.2024), ha dedotto: di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con Controparte_1
1 in data 9.8.2000, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Montesarchio (atto n. 36, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2000); che dall' unione coniugale sono nati tre Per_ figli: ed , maggiorenni, e , minorenne;
che il solo Per_1 Persona_3 Per_1
(affetto da sindrome di Down e titolare, per l'effetto, di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento, pur nella consapevolezza della mera funzione assistenziale Per_ delle provvidenze indicate), può considerarsi economicamente indipendente, laddove , studentessa universitaria, non ha alcun reddito autonomo. che in data 25.5.2023 il Tribunale di Benevento omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni raggiunte nel procedimento iscritto al R.G. n. 837/2023; che a decorrere dall'intervenuta separazione non v'è stata alcuna riconciliazione;
che dall'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale ad oggi neppure da un punto di vista economico-patrimoniale la condizione dei coniugi e dei figli è cambiata.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nel ricorso depositato.
In data 7.3.2025 si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte con la conferma delle condizioni di separazione, avanzava la possibilità di statuire, in alternativa alla prevista corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli dell'importo di euro 550,00 Per_ (diviso a metà tra i figli e il minore ) a carico del , la cessione Persona_3 Pt_1
Per_ da parte del padre ai figli e della nuda proprietà immobiliare relativa Persona_3 ai beni (attualmente di proprietà esclusiva del ricorrente) facenti parte del “Fondo patrimoniale”, costituito in data 15.2.2013, a ministero del Notaio in Vitulano Persona_4
(BN), con costituzione di usufrutto e diritti corrispondenti in favore del . La Pt_1 CP_1
Per_ precisava che l'attribuzione di tali beni ai soli figli e è giustificata dal fatto che il Per_3 figlio risulta già titolare di bene immobile. Per_1
La ricorrente chiedeva, quindi, la trasformazione del rito in divorzio congiunto.
Alla prima udienza di comparizione, le parti chiedevano rinvio in trattazione scritta ad altra data al fine di addivenire ad un accordo per la definizione bonaria della controversia.
In data 20.10.2025, le parti depositavano detto accordo, dichiarando congiuntamente all'intestato Tribunale di:
“voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
2 La casa coniugale resta assegnata a , in uno con tutti i beni mobili, Controparte_1 arredi e suppellettili che la compongono;
In considerazione delle decisioni concordemente assunte ed in funzione della reciproca capacità reddituale, i coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, al versamento di assegno di mantenimento;
Il figlio sarà collocato in regime di affidamento condiviso, con la madre Persona_3
Per_ presso l'abitazione coniugale insieme ai fratelli e;
Per_1
Il genitore non collocatario potrà comunicare telefonicamente con i propri figli quando lo desidererà avendo i figli proprio contatto telefonico e potrà tenerli con sé compatibilmente agli impegni dei figli, stante la loro età e il loro volere, quando lo desideri;
Anche in virtù di detta scelta il Sig. , a titolo di contributo per il Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , verserà mensilmente alla la somma Persona_3 CP_1
Per_ di € 550,00 (€ 275,00 per ed € 275,00 per ), a mezzo Bonifico Bancario Persona_3 sul suo c/c, recante il codice IBAN N. IT50H0347501605CC001011049, a decorrere dal
01.11.2025, ovvero con altre modalità che le parti vorranno eventualmente concordare;
somma mensile da rivalutarsi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal 01.01.2026. Restano a carico dei coniugi, in egual misura, le spese straordinarie per il sostentamento dei figli, secondo le previsioni del Protocollo d'intesa sulla “regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.”, adottato dal Presidente del Tribunale di Benevento, con decreto n. 101 del
25.01.2021, per quanto applicabile.
Il Parente potrà tenere con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana Persona_3
(lunedì, mercoledì, venerdì) dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00, orario in cui dovrà riaccompagnarlo presso la madre, curando di assisterlo negli studi. Inoltre, il minore resterà con il padre un weekend alternato, dall'uscita di scuola di sabato alla domenica sera fino alle
20,00, orario in cu dovrà riaccompagnarlo presso la madre.
Nel periodo estivo, trascorrerà con il padre giorni 15 consecutivi, nel Persona_3 mese di luglio o agosto, con preavviso da dare alla almeno un mese prima. CP_1
Durante le festività Natalizie, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Persona_3 giorno 24 e 25 dicembre, ovvero il 31 dicembre ed il primo gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì in Per_3
Albis.
I coniugi, tuttavia, si danno reciproca e massima disponibilità a concordare modalità diverse, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e con le esigenze di studio e di svago del figlio minore.
3 I coniugi si riconoscono reciprocamente di aver già risolto, al di fuori di questo atto, ogni altra questione patrimoniale con espressa rinuncia l'uno verso l'altro ad ogni rivendica di tipo economico.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18.5.2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 25.5.2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti- non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, per cui il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione. Al riguardo, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, c.f. e c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
(atto n. 36, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2000);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Montesarchio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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