CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 15009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15009 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18516/2016 R.G. proposto da: TERMINAL RS SC DT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ (null) rappresentato e difeso dall'avvocato BASSANO PA ([...]) -ricorrente- contro REGIONE SC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLETTI NA ([...]), BORA LUCIA ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 15009 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 29/05/2023 2 di 4 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FIRENZE n. 103/2016 depositata il 26/01/2016. dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 aprile 2023 dal Consigliere Fabio Di Pisa;
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 103/5/2015, depositata in data 26 gennaio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 628/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Terminal Darsena Toscana s.r.l. titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla l. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la l.r. n. 2 del 1971. La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva che alla luce del quadro 3 di 4 normativo vigente la pretesa impositiva della regione Toscana era pienamente legittima. 2. Avverso la suindicata sentenza la società Terminal Darsena Toscana s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi: - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, nn. 2 e 3, e 61 d.lgs. 546/1992, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub. II nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, n. 5, e 61 d.lgs. 546/1992 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 legge n. 281 del 1970, art. 1 l.r. n. 2 del 1971 e articolo unico L.R. 85/1995 e succ. modifiche nonché degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 D.L. 400/1993 conv. con mod. dalla l. 494/1993, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. 3. La Regione Toscana resisteva con controricorso. 4 di 4 4. Con atto notificato alla controricorrente in data 7 aprile 2011, la società ricorrente rinunciava al ricorso, rinuncia formalmente accettata in data 11 aprile 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio. 2. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della concorde richiesta delle parti. 3. Va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo;
dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 aprile 2023 dal Consigliere Fabio Di Pisa;
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 103/5/2015, depositata in data 26 gennaio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 628/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Terminal Darsena Toscana s.r.l. titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla l. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la l.r. n. 2 del 1971. La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva che alla luce del quadro 3 di 4 normativo vigente la pretesa impositiva della regione Toscana era pienamente legittima. 2. Avverso la suindicata sentenza la società Terminal Darsena Toscana s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi: - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, nn. 2 e 3, e 61 d.lgs. 546/1992, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub. II nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, n. 5, e 61 d.lgs. 546/1992 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 legge n. 281 del 1970, art. 1 l.r. n. 2 del 1971 e articolo unico L.R. 85/1995 e succ. modifiche nonché degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 D.L. 400/1993 conv. con mod. dalla l. 494/1993, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. 3. La Regione Toscana resisteva con controricorso. 4 di 4 4. Con atto notificato alla controricorrente in data 7 aprile 2011, la società ricorrente rinunciava al ricorso, rinuncia formalmente accettata in data 11 aprile 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio. 2. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della concorde richiesta delle parti. 3. Va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo;
dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione