Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5752/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIA Parte_1 C.F._1
DINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Nazario
Sauro n. 46/A, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PINA BIGINI ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Massa (MS), piazza Aranci n. 6, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, verificate le condizioni di legge, disporre la regolamentazione del regime dell'affidamento ed il concorso dei genitori alle spese nell'interesse delle minori Per_1 Per_ e , secondo le condizioni di seguito indicate, che i ricorrenti si obbligano ad osservare con decorrenza 1 gennaio 2025.
1. AFFIDAMENTO CONDIVISO CON COLLOCAMENTO PARITARIO. Per_ Le figlie e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario presso gli stessi.
1
con il padre e trasferirà la residenza con la madre. Per_1
Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e sportiva e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni e le aspirazioni delle stesse, tali decisioni saranno assunte di comune accordo. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati di ogni accadimento riguardante la salute, la scuola e l'attività sportiva, onde consentire l'accesso dell'altro ad ogni notizia e scelta conseguente, ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro di ogni accadimento di rilievo quando le bambine sono presso di sé.
Le figlie conserveranno con i parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
Le figlie trascorreranno congiuntamente due pernotti consecutivi con un genitore e due pernotti consecutivi con l'altro (quindi ad es. lunedì e martedì pernotto con il padre, mercoledì, giovedì pernotto con la madre) a settimane alterne, i giorni di venerdì, sabato e domenica (week end) saranno alternati di settimana in settimana con pernotto presso un genitore ed il week end successivo presso l'altro. Questa organizzazione, di cui si allega schema esplicativo (doc. 6), comporta che su un calcolo di quattro settimane (28 gg) le figlie trascorreranno 14 giorni con il padre e 14 giorni con la madre.
Sarà onere di ciascun genitore ritirare presso l'altro le minori, anche a mezzo delegati, quando avrà le bambine con sé.
Sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori tesi a consentire un miglior adeguamento alle eventuali mutevoli esigenze delle bambine e comunque nell'ottica di favorire il maggior accesso possibile ad entrambi i genitori.
Per quanto concerne le festività, si applicherà la regola dell'alternanza: si alterneranno a decorrere dall'anno in corso il giorno 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre;
il 31 dicembre Per_ con la madre ed il 1 gennaio con il padre;
la Domenica di Pasqua Aurora e resteranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre.
Infine le bambine trascorreranno il compleanno preferibilmente con entrambi i genitori insieme, qualora non fosse possibile varrà il principio dell'alternanza annuale. Durante l'anno le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di una settimana durante l'estate e di una settimana nel restante periodo dell'anno, ciascun genitore potrà decidere se portare le bambine in vacanza, previa tempestiva comunicazione con un anticipo non inferiore a gg. 30.
2. CASA FAMILIARE.
L'abitazione familiare, sita in via Menchini 124/B, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_1 rimarrà assegnata a quest'ultimo. L'abitazione è una porzione di bifamiliare, sono proprietari dell'immobile contiguo i genitori del sig. on giardino a comune. Pt_1
3. SPESE.
Ciascun genitore provvederà ai bisogni delle figlie in modo diretto gestendo le loro necessità quando sono presso di sé, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie dovranno essere previamente concordate, salvo l'urgenza, e saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi.
Resta inteso che e s'intendono come straordinarie, quelle riconosciute tali dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale che le parti dichiarano di ben conoscere. L'assegno unico verrà direttamente percepito nella misura del 50% sui conti correnti personali dei sig.ri e Pt_2 Pt_1
4. CONSENSO.
2 Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio della carta di identità».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nate fuori dal matrimonio (rispettivamente il 23/9/2017 e il 25/12/2021) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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