Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2025, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07670/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7670 del 2021, proposto da
LE CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
GO AR, IL NT IA TR, UC RG, AL di FI, NE ON, CA Piaggio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(a) del provvedimento – costituito dal verbale della seduta del 30 settembre 2020 della commissione nominata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto del 21 settembre 2020 per la «valutazione della manifestazioni di disponibilità ricevute a seguito dell’avviso per manifestazione di disponibilità ai fini del conferimento di un incarico di esperto ex art. 14, comma 6 l. 401/1990 con funzioni di direttore di «chiara fama» presso l’Istituto italiano di cultura in Parigi da nominare secondo le procedure di cui all’art. 168 d.p.r. 18/1967» – con cui la suddetta commissione ha escluso la dott.ssa LE CC dal conferimento del suddetto incarico ritenendola priva di alcuni dei requisiti richiesti dall’avviso;
(b) di tutti i successivi atti della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di esperto ex art. 14, comma 6 l. 401/1990 con funzioni di direttore di «chiara fama» presso l’Istituto italiano di cultura in Parigi e segnatamente:
(i) dei verbali delle successive sedute della commissione in data 13, 14 e 20 ottobre 2020 in cui si sono svolti i colloqui conoscitivi con i 20 candidati precedentemente individuati nella predetta seduta del 30 settembre 2020;
(ii) del verbale della seduta del 23 ottobre 2020 in cui la commissione ha individuato una «rosa di candidati idonei al conferimento dell’incarico di direttore “di chiara fama” dell’Istituto italiano di cultura in Parigi» costituita dai sigg.ri «IL NT IA TR, UC RG; AL di FI, GO AR, NE ON»;
(iii) dell’«appunto operativo a firma del direttore generale per la promozione del sistema paese» in data 14 dicembre 2020 con il quale è stata trasmessa al Gabinetto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale «ai sensi dell’art. 3, comma 5 d.m. 1202/1368 del 28 giugno 2019» la predetta «rosa di candidati idonei per la posizione di direttore "di chiara fama" dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, individuati dalla commissione di valutazione in esito ai colloqui svolti gli scorsi 13, 14 e 20 ottobre»;
(iv) del non conosciuto provvedimento con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha espresso la propria preferenza alla designazione del dott. GO AR a direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi ai sensi dell’art. 14, comma 6 l. 401/1990 e dell’art. 168 d.p.r. 18/1967;
(v) della determinazione del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assunta nella seduta del 19 gennaio 2021 con la quale lo stesso Consiglio di amministrazione ha espresso il proprio nulla osta in merito alla preferenza espressa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla designazione del dott. GO AR a direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi ai sensi dell’art. 14, comma 6 l. 401/1990 e dell’art. 168 d.p.r. 18/1967;
(c) di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi compreso il suddetto decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 21 settembre 2020 di nomina della commissione di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti della procedura di conferimento dell’incarico di direttore «di chiara fama» dell’Istituto italiano di cultura in Parigi, di cui alla l. 22 dicembre 1990, n. 401 e al d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Si costituiva in resistenza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), mentre non si costituivano i controinteressati cui pure era stato notificato il ricorso.
3. Parte resistente depositava documenti e memorie in vista dell’udienza del 14 marzo del 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva il ricorso per la decisione di merito.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con l’impugnazione, va illustrata la vicenda fattuale.
5. Il Maeci ha pubblicato un avviso per manifestazione di disponibilità ai fini del conferimento di un incarico di esperto ex art. 14, comma 6 l. 401/1990 con funzioni di direttore di «chiara fama» presso l’Istituto italiano di cultura in Parigi da nominare secondo le procedure di cui all’art. 168 d.p.r. 18/1967: va immediatamente osservato come il procedimento da seguire non sia di natura concorsuale, bensí atipico, disciplinato principalmente dal d.m. 28 giugno 2019, n. 1202/1369. Difatti, l’incarico de quo si inserisce nella globale azione del Maeci di cooperazione culturale : attività curata non solo dalle rappresentanze diplomatiche, ma altresí dagli istituti italiani di cultura, cui è demandato il compito di promuovono all’estero l’immagine dell’Italia e la sua cultura, non solo classica ma anche contemporanea.
6. Pubblicato l’avviso di cui al § precedente, una serie di aspiranti (69 per l’esattezza) hanno presentato la propria candidatura: esse sono state vagliate dall’Ufficio VIII della Direzione generale per la promozione del sistema paese del Ministero, la quale ha proposto alla commissione di valutazione una «scrematura» sulla base di parametri indicati dall’avviso e dal decreto ministeriale sopra citato. La commissione ha poi deciso in conformità della proposta, disponendo la convocazione dei venti candidati reputati in possesso di tutti i criterî per il conferimento dell’incarico. Espletati anche i colloqui con tali aspiranti, la commissione ha restretto la lista ad una rosa di cinque candidati da proporre al Ministro: questi si è espresso in favore del dott. GO AR: questi ha accettato l’incarico ed è stato, una volta ottenuto il nulla osta del Consiglio di amministrazione del Maeci, poi formalmente nominato con il decreto interministeriale del 25 gennaio 2021.
7. Ciò chiarito in punto di fatto, va osservato come a mezzo della prima censura viene lamentato il mancato riconoscimento in favore della ricorrente – da parte dell’Ufficio VIII – dei parametri « C - Elevate competenze in relazione all’organizzazione della promozione culturale » e « D - Competenze nella gestione di risorse umane e finanziarie » previsti dall’art. 4 dell’avviso. In particolar modo, si evidenzia come non sarebbe di competenza dell’ufficio istruttore, bensí della commissione valutare i candidati; inoltre, l’acritico recepimento della decisione dell’ufficio sarebbe totalmente sfornito di motivazione. In aggiunta, l’esponente sarebbe in possesso dei requisiti di cui alle lettere «C» e «D», come evidenziato nell’ampio curriculum a disposizione dell’amministrazione.
8. Con il secondo motivo, invece, si evidenziano due criticità procedimentali: da una parte, la nomina del dott. AR non sarebbe avvenuta di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (essendo l’atto sottoscritto solo dal rappresentante del Maeci); dall’altra, non sarebbe stato acquisito l’obbligatorio parere della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui all’art. 4 l. 401/1990.
9. Nessuna censura può essere accolta.
10. Quanto alla prima doglianza, infatti, va osservato come sia assolutamente fisiologico, nel caso di una selezione come quella in esame, che parte del lavoro burocratico sia svolta da un ufficio distinto dalla commissione, specie qualora vi sia un elevato numero di compiti minuti da espletare. In tal senso, va rilevato come ogni decisione inerenti alla procedura oggetto dell’odierno scrutinio sia stata adottata unicamente dalla commissione, come evincibile da tutti i verbali in atti, specie quello della riunione del 30 settembre 2020. Viceversa, l’operato dell’Ufficio VIII appare risultare meramente strumentale a garantire la speditezza dell’attività della commissione, presso la quale è concentrato il baricentro decisionale.
11. D’altro canto, proprio la lettura del verbale del 30 settembre 2020 fa emergere come l’Ufficio VIII abbia unicamente rappresentato alcune peculiarità delle candidature (es. la mancata allegazione della documentazione per alcuni aspiranti, il superamento del limite d’età per altri etc…) evidenziando altresí quali candidati fossero o meno in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione. Orbene, la commissione, collegio perfetto (come sottolineato dalla ricorrente), ha condiviso tali valutazioni e proposte: in altre parole, essa ha assunto una decisione , in forza della quale ha circoscritto il numero degli aspiranti da convocare per il colloquio.
12. Né può sostenersi che tale decisione sia stata adottata in maniera non informata o immotivata: da una parte, invero, tutte le candidature erano state messe a disposizione dei commissari che, quindi, avevano avuto modo di studiare funditus i varî curricula ; dall’altra, il verbale espone sinteticamente (ma in maniera chiara e compiuta) le ragioni per le quali solo venti candidati siano poi stati convocati per il colloquio. Difatti, per alcuni, la domanda è risultata incompleta, altri non avrebbero potuto garantire, per ragioni d’età, l’intero mandato; infine, una serie di candidati non è stata «ammessa» alla fase successiva per carenza di alcuni requisiti previsti dall’avviso: manifesta, quindi, è la motivazione della decisione della commissione.
13. Venendo poi al merito, va precisato che, alla luce della documentazione in atti, la decisione della commissione di non riconoscere posseduti i requisiti di cui alle lett. «C» e «D» alla ricorrente non appare illegittima: sul punto, risulta opportuno premettere che la valutazione della commissione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità che può essere sindacata dal giudice amministrativo nei noti limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento di fatto. Orbene, nessuno dei denunciati vizî si riscontra nel caso in esame.
14. In premessa, deve rilevarsi come le esperienze valutate dalla commissione sono unicamente quelle indicate nella lettera di presentazione e nel curriculum : la circostanza che nell’atto di impugnazione ne sia evidenziato un numero maggiore non può incidere sulla legittimità del provvedimento gravato, atteso che esso deve basarsi sulle informazioni trasmesse dai candidati. Ed infatti, quanto illustrato nella candidatura non dimostra il possesso di « elevate competenze in relazione all’organizzazione della promozione culturale » o di « competenze nella gestione di risorse umane e finanziarie »: a ben vedere, i varî incarichi menzionati appaiono per lo piú confermare la conoscenza della lingua e del contesto culturale francese, nonché il prestigio internazionale della ricorrente. A corroborare quanto appena esposto basti confrontare gli atti sottoposti alla valutazione della commissione e il ricorso: appare evidente, infatti, come solo con quest’ultimo è rappresentata la propria attività nella gestione delle risorse umane e finanziarie e nella promozione culturale.
15. Quanto poi alla motivazione della mancata ammissione al colloquio, va reputata sufficiente l’indicazione binaria (sí/no) relativamente al possesso o meno del requisito, atteso che ciò risulta perfettamente funzionale a rendere comprensibile al candidato i motivi della sua «esclusione». D’altronde, una maggiore e piú lunga esposizione discorsiva non appare in grado, nel caso in esame, di fornire al privato una piú intesa tutela delle proprie ragioni: anzi proprio l’avvenuta esposizione dettagliata in ricorso di una serie di esperienze non menzionate nella candidatura, dimostra, ove necessario, che la ricorrente abbia perfettamente compreso le ragioni della propria non ammissione al colloquio orale.
16. Passando al secondo motivo, invece, va rilevato come le denunciate irregolarità formali non appaino sussistere.
17. Da un lato, infatti, la mancata assunzione del parere della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero discende dalla soppressione di tale organo a mezzo dell’art. 12, comma 20 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.
18. Dall’altro, il report di firma digitale allegato dalla parte resistente dimostra in maniera chiara come il decreto di nomina sia stato firmato dagli organi di entrambi i dicasteri coinvolti.
19. Alla luce dell’infondatezza di tutte le censure, il ricorso è definitivamente respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazioni resistente che liquida in complessivi € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO