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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6447/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00427630 22 801 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28.10.2025 a CONSORZIO DI BONIFICA TI GG e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, depositato in data 25.11.2025, SOCIETA' Ricorrente_1 Sas, in persona del socio accomandatario Ricorrente_1, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240042763022801 con cui si richiedeva il pagamento di contributi consortili per l'anno 2023 sui terreni di proprietà della società nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 2.900,00 notificata il 30.7.2025.
Deduceva infatti la ricorrente l'illegittimità della richiesta 1. per essere privo il Consorzio impositore della facoltà di riscuotere i contributi a mezzo ruolo;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate, stante la non debenza del contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi del ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio;
3. per essere già stata dichiarata illegittima la pretesa dei consorzi di imporre contributi sganciati dal concreto beneficio, siccome statuito da Corte Costituzionale 19 ottobre 2018, n. 188; il che è proprio quanto sarebbe accaduto nella fattispecie, in cui i terreni del ricorrente non aveva beneficiato di alcuna opera o manutenzione determinante incremento di valore della proprietà consorziata;
precisava infatti la ricorrente “Inoltre, ad ulteriore prova che, mancano i benefici per gli immobili di proprietà del Consorziato è la risposta del Comune di Laureana di Borrello, (Prot. Partenza 1202 del 13.02.2020 che si allega) dove sono ubicati gli immobili della ricorrente, il quale su richiesta di questo Procuratore, (Prot. Arrivo n. 1026 del 07.02.2020 che si allega) in merito ad eventuali autorizzazioni e/o attività svolte dal Consorzio di Bonifica RE Reggino nel territorio comunale, riscontra che:
“agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale non risultano richieste per il rilascio di autorizzazioni e/o attività in essere da parte del Consorzio di Bonifica RE Reggino con sede in Rosarno.”.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Il consorzio impositore restava intimato.
All'odierna udienza nessuno compariva ela causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Privo di pregio il primo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente ricordare che la Suprema Corte, ancora da ultimo ha avuto modo di chiarire che “I contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14, l. n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza del 23/04/2020 n. 8080).
Anche il dedotto vizio di motivazione e i connessi rilievi circa il merito della pretesa sono infondati.
È noto che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10.9.2015 n. 17900). Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengono riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio dei comuni di in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11.3.2020); ancora, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/07/2023).
Non può invero dirsi dimostrazione idonea alla dedotta assenza di beneficio la documentazione prodotta da parte ricorrente. Non la nota di risposta resa dall'ufficio tecnico di Laureana di Borrello essendo autoevidente che la maggior parte degli interventi consortili di bonifica e di consolidamento o riassetto idrogeologico non richiedono concessioni o autorizzazioni di competenza comunale (fermo restando che le ricadute benefiche sul territorio di un comune possono in astratto anche conseguire da attività realizzate a monte di quell'area e nel territorio di comuni limitrofi), certo essendo pure che detta attività non deve tradursi necessariamente in un aumento di valore venale dei terreni del ricorrente. In disparte tutto ciò, v'è comunque che la documentazione prodotta a scopo di prova risale al 2020, nel mentre la richiesta è dei contributi consortili relativi all'anno 2023 (e non può certo escludersi una attuazione anche solo parziale del piano di classifica nel triennio successivo). Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza verso ER e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di ER liquidate in euro 463,00, oltre accessori ove dovuti.
IL GIUDICE
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6447/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00427630 22 801 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28.10.2025 a CONSORZIO DI BONIFICA TI GG e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, depositato in data 25.11.2025, SOCIETA' Ricorrente_1 Sas, in persona del socio accomandatario Ricorrente_1, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240042763022801 con cui si richiedeva il pagamento di contributi consortili per l'anno 2023 sui terreni di proprietà della società nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 2.900,00 notificata il 30.7.2025.
Deduceva infatti la ricorrente l'illegittimità della richiesta 1. per essere privo il Consorzio impositore della facoltà di riscuotere i contributi a mezzo ruolo;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate, stante la non debenza del contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi del ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio;
3. per essere già stata dichiarata illegittima la pretesa dei consorzi di imporre contributi sganciati dal concreto beneficio, siccome statuito da Corte Costituzionale 19 ottobre 2018, n. 188; il che è proprio quanto sarebbe accaduto nella fattispecie, in cui i terreni del ricorrente non aveva beneficiato di alcuna opera o manutenzione determinante incremento di valore della proprietà consorziata;
precisava infatti la ricorrente “Inoltre, ad ulteriore prova che, mancano i benefici per gli immobili di proprietà del Consorziato è la risposta del Comune di Laureana di Borrello, (Prot. Partenza 1202 del 13.02.2020 che si allega) dove sono ubicati gli immobili della ricorrente, il quale su richiesta di questo Procuratore, (Prot. Arrivo n. 1026 del 07.02.2020 che si allega) in merito ad eventuali autorizzazioni e/o attività svolte dal Consorzio di Bonifica RE Reggino nel territorio comunale, riscontra che:
“agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale non risultano richieste per il rilascio di autorizzazioni e/o attività in essere da parte del Consorzio di Bonifica RE Reggino con sede in Rosarno.”.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Il consorzio impositore restava intimato.
All'odierna udienza nessuno compariva ela causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Privo di pregio il primo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente ricordare che la Suprema Corte, ancora da ultimo ha avuto modo di chiarire che “I contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14, l. n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza del 23/04/2020 n. 8080).
Anche il dedotto vizio di motivazione e i connessi rilievi circa il merito della pretesa sono infondati.
È noto che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10.9.2015 n. 17900). Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengono riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio dei comuni di in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11.3.2020); ancora, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/07/2023).
Non può invero dirsi dimostrazione idonea alla dedotta assenza di beneficio la documentazione prodotta da parte ricorrente. Non la nota di risposta resa dall'ufficio tecnico di Laureana di Borrello essendo autoevidente che la maggior parte degli interventi consortili di bonifica e di consolidamento o riassetto idrogeologico non richiedono concessioni o autorizzazioni di competenza comunale (fermo restando che le ricadute benefiche sul territorio di un comune possono in astratto anche conseguire da attività realizzate a monte di quell'area e nel territorio di comuni limitrofi), certo essendo pure che detta attività non deve tradursi necessariamente in un aumento di valore venale dei terreni del ricorrente. In disparte tutto ciò, v'è comunque che la documentazione prodotta a scopo di prova risale al 2020, nel mentre la richiesta è dei contributi consortili relativi all'anno 2023 (e non può certo escludersi una attuazione anche solo parziale del piano di classifica nel triennio successivo). Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza verso ER e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di ER liquidate in euro 463,00, oltre accessori ove dovuti.
IL GIUDICE
(Dott. Francesco Petrone)