Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 857 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. BUFFA VITO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 27/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 24/05/2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59920240000337709000 CP_2
notificato il 17.04.2024, eccependo la carenza di motivazione, il mancato rispetto della forma imposta per la cartella esattoriale, la violazione dello Statuto del contribuente, e nel merito la spettanza delle agevolazioni contributive che l' ha revocato a seguito CP_2
di DURC negativo.
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rigetto del ricorso, in quanto infondato, deducendo il disconoscimento di gravi contributivi per d.u.r.c. irregolare.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
I vizi formali e procedimentali costituiscono motivi riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 1 c.p.c., da far valere nei 20 giorni dalla notifica dell'avviso, nel caso di specie avvenuta il 17/04/2024, mentre il ricorso è stato depositato il 24/05/2024; il ricorso è quindi inammissibile quale opposizione ex art.617 co 1 cpc, mentre è tempestivo quale opposizione nel merito, in quanto proposta nel termine di giorni 40 ex art 24 del d.lgs 46/99.
In ogni caso, la carenza di motivazione degli avvisi è insussistente, trattandosi di motivazione per relationem, ossia mediante richiamo ad un precedente atto, essendo chiaramente indicato che la pretesa contributiva riguarda un periodp mensile specifico oggetto di rettifica (note di rettifica /dm rettificativo) rispetto alla denuncia datoriale del mese di ottobre 2022; trattasi peraltro di atti notificati alla parte ricorrente e quindi alla stessa noti.
Infine, si osserva che l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo ha una disciplina speciale sia in termini di contenuto che oneri di notificazione, secondo le previsioni di cui all'art 30 del D.L. 70/2010 e pertanto il riferimento alle norme sulla cartella di pagamento ex D.PR. 602/73 non sono applicabili.
Inoltre, la legge 212/2000, Statuto del contribuente, non trova applicazione per gli atti e le procedure di recupero dei crediti contributivi.
Passando al merito, si osserva:
nel procedimenti aventi ad oggetto accertamento negativo, ossia quelli in cui si chiede una pronuncia che accerti la non debenza di quanto preteso dagli Istituti previdenziali con i propri verbali di accertamento, la giurisprudenza ha ribadito il principio per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
è l'istituto previdenziale dunque a
2 dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto proprio in un giudizio di accertamento negativo (si veda Cassazione
14965 del 6 settembre 2012).
Tale regola, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso in cui la rivendicazione da parte del datore di lavoro riguardi il diritto a godere di benefici o sgravi contributivi.
In questo caso, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti (Cass. n. 1157/2018, da ultimo Ordinanza 06 novembre 2019, n.
28514).
Come noto, la normativa di riferimento in materia di DURC (Documento Unico di
Regolarità contributiva), prevista dall'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/06, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, al possesso, da parte dei datori di lavoro del Durc positivo.
Invero, la suddetta norma prevede “ a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
3 Il diritto agli sgravi contributivi presuppone, oltre alla presenza dei presupposti previsti dalle singole fattispecie attributive dell'agevolazione, come detto, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006 il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del DURC sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2015, rubricato
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, il quale ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento approvato con D.M. 24 ottobre 2007.
Con tale decreto interministeriale è stata data attuazione all'articolo 4 del DL
34/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014.
In base al combinato disposto degli articoli 2 e 6 del D.M. i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, elencati all'articolo 1, possono verificare in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell' , dell'INAIL e, per le CP_2
imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica e' effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.
Ai sensi dell'articolo 7 l'esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato PDF contenente la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la verifica, l'iscrizione all' all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili, la CP_
dichiarazione di regolarità, il numero identificativo, la data di accettazione della verifica e quella di scadenza del documento, il quale ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6.
A mente dell'articolo 4, qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l l'INAIL e le Casse edili trasmettono CP_
all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause delle irregolarità riscontrate, e quest'ultimo può regolarizzare la propria posizione entro
"un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito", il quale impedisce
4 ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
L'art. 4, comma 4 prevede poi che, “Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.”. L'articolo 8, intitolato "cause ostative alla regolarità", prevede che: " 1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.[...] 5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.”.
Dall'esame della complessa normativa emerge quindi che, la fattispecie sanante prevista dal suddetto procedimento è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in posizione regolare nel periodo di fruizione degli sgravi contributivi.
5 Invero, come documentato dall'ente resistente, la nota di rettifica in data
1/11/2023 è relativa al periodo ottobre 2022, ed è stata emessa a seguito di durc irregolare, non sanato, derivante a sua volta da inadempienze pregresse, risultanti dall'invito a regolarizzare del 23/2/2023, relativo a plurimi addebiti (due addebiti periodo gennaio 2018 lavoratori autonomi) e un addebito novembre 2022.
L ha quindi fornito la prova delle inadempienze (rectius obbligo contributo CP_2
irregolare), nel periodo di fruizione degli sgravi, nonché la tardiva regolarizzazione in data 15/3/2023.
Infine, si osserva che il precedente durc positivo rilasciato dall'INAIL, pur se vigente nel mese di ottobre 2022, non determina una regolarità in capo al datore con automatico diritto alla fruizione degli sgravi.
Invero, va richiamato il recente orientamento di legittimità che ha affermato “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma
1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive CP_2
dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale (Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024).
In altri termini, il DURC ha un valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante
6 obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003,
15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021).
In conclusione, il datore di lavoro, che era onerato, non ha fornito la prova della posizione di regolarità contributiva nel periodo di fruizione degli sgravi oggetto della nota di rettifica per il periodo ottobre 2022, confluita nell'avviso di addebito opposto.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in euro 2.800,00 per compenso professionale oltre iva e CP_2
cpa..
Trapani, 22/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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