Ordinanza cautelare 30 settembre 2020
Sentenza 26 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01683/2026REG.PROV.COLL.
N. 01053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2025, proposto da
Canale 6 Tvm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberto Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Donatella Rossi, in Roma, via XX Settembre n. 3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore , e AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Telequattro S.r.l., Telefriuli S.p.A. e Radiotelepordenone S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 12855/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’AGCOM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. CO PI e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’emittente Canale 6 TVM S.r.l., odierna appellante (in seguito anche emittente) era dal 2014 assegnataria, per la rete TVM , dei diritti d’uso della « frequenza per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale » nella Regione Friuli Venezia Giulia della frequenza CH 22 UHF per le Province di Trieste, Udine e ZI e, per la rete Canale 6 , del CH 41 UHF ( ex CH 22 UHF) per la Provincia di Trieste (limitatamente all’impianto di IA di Muggia), nonché del CH 34 UHF per la Provincia di ZI (limitatamente all’impianto di MO San LE).
Con D.M. 17 aprile 2015, recante « Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze », veniva avviata la procedura di liberalizzazione delle frequenze interferenti con Paesi esteri prevedendo:
« misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS » (art. 1);
in alternativa, per i « soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C », la possibilità di « esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, secondo le modalità di cui alla determina direttoriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto » (art. 4).
L’emittente manifestava interesse per i diritti d’uso definitivo del CH 34 UHF e del CH 22 UHF limitatamente alla rete TVM mentre non partecipava alla procedura per l’emittente Canale 6.
Tuttavia, rientrando entrambi i citati canali fra quelli interferenti (come tali da liberare su tutte le province), con nota del 2 novembre 2016 era imposta all’emittente, per entrambe le reti, la dismissione degli impianti operanti su dette frequenze riattivandoli sul CH 31 UHF nel rispetto delle prescrizioni di cui alla delibera AGCOM n. 480/14/CONS recante « Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 » datata 23 settembre 2014 e pubblicata il 10 ottobre successivo.
Veniva altresì prescritta l’individuazione di una postazione alternativa per la rete Canale 6 impossibilitata, in ragione delle limitazioni imposte dalla citata delibera, alla sostituzione del canale CH 41 con il CH 31 nella Provincia di Trieste.
Ciò nonostante l’emittente non presentava alcun progetto attivando senza autorizzazione l’impianto di MO ZU sul CH 31 UHF mantenendo nel contempo in esercizio l’impianto di IA di Muggia sul CH 41 UHF, come anticipato, da dismettere e riattivare su diverso canale.
Preso atto delle descritte iniziative, con nota del 15 marzo 2016 l’amministrazione disponeva la dismissione da parte dell’operatore Canale 6TVM di tutti gli impianti operanti sui canali 22 e 41 UHF per la riattivazione sul CH 31 UHF; contestualmente comunicava l’avvio del procedimento di revoca del diritto d’uso sul CH 34 UHF, per carenza di risorse frequenziali da attribuire in sostituzione.
In sede di successive interlocuzioni, il Ministero specificava che, ai fini del passaggio dalla frequenza CH 22 UHF alla frequenza CH 31 UHF nelle province di Trieste, ZI e Udine, sarebbe stata necessaria l’elaborazione di un progetto tecnico per l’utilizzo del canale da postazioni alternative a quelle attualmente in uso precisando che, in caso di omessa presentazione dello stesso, si sarebbe proceduto alla revoca del diritto d’uso sull’originario CH 22 UHF e delle misure di compensazione economica.
La ricorrente provvedeva all’attivazione degli impianti sul CH 31 UHF in asserito rispetto dei limiti interferenziali e all’inoltro al Ministero dei richiesti progetti, che venivano tuttavia a più riprese ritenuti inidonei.
L’appellante attivava inoltre l’impianto di MO ZU in assenza di una preventiva approvazione del relativo progetto.
La violazione da parte dell’appellante della tempistica del programma di spegnimento degli impianti trasmesso con nota del 2 novembre 2016 e, in particolare, dell’impianto di IA di Muggia operante sul CH 41 UHF previsto per l’11 novembre 2016 ma ancora in attività alla data del 14 novembre successivo, determinava l’adozione dell’Ordinanza di disattivazione del 16 novembre 2016.
Con il provvedimento gravato in primo grado, datato 28 febbraio 2020 recante « Regione RI ZI UL – CANALE 6 TVM SRL – rete TVM. Revoca diritto d'uso CH 22 UHF per le province di TRIESTE, GORIZIA e UDINE », il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la revoca del diritto d’uso sul CH 22 UHF per le Province di Trieste, ZI e Udine in considerazione della mancata presentazione dei progetti riferiti al canale CH 31 UHF di destinazione.
L’emittente impugnava detta determinazione e relativi atti presupposti con ricorso iscritto al n. 5692/2020 R.R. che il Tar respingeva con sentenza n. 12855 del 26 giugno 2024 ritenendo:
infondato il primo motivo dovendosi considerare corretta la « richiesta di presentazione di un progetto anche per l’impianto sito in MO ZU (Udine) » nonostante fosse già autorizzato, poiché « la variazione della frequenza ha riguardato anche tale installazione, sicché la verifica del rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dall’Autorità - che nulla hanno a che vedere con il titolo legittimante - non avrebbe potuto che essere globale, con riguardo all’intera frequenza impegnata, relativa al canale CH 31 UHF, sul quale l’intera attività di radiodiffusione è transitata »;
infondato il secondo motivo non essendo adeguatamente motivata la dedotta « inattendibilità degli accertamenti tecnici, a carattere vincolato, compiute dall’Ispettorato Territoriale » e risultando inconferente il richiamo operato alla Delibera AGCOM n. 39/19/CONS posto che l’atto « trova applicazione in sede di nuova pianificazione dell’assegnazione delle frequenze, laddove, invece, la vicenda di cui è causa si inserisce nel contesto della c.d. “rottamazione” delle frequenze in analogico, sicché l’ambito di applicazione dell’atto impugnato non si estende alla vicenda che ha coinvolto la ricorrente »;
infondato il terzo motivo con il quale venivano dedotti i vizi del contraddittorio e di istruttoria poiché « da un lato, gli atti adottati dal Ministero hanno carattere strettamente vincolato, in quanto esecutivi delle norme primarie in tema di transizione alla tecnologia digitale, dall’altro, quanto alla ricerca di soluzioni tecniche alternative tra loro volte a realizzare il pieno impiego del canale CH 31 UHF, l’interlocuzione con la p.a. - come emerge dalla documentazione agli atti, in particolare dal preambolo dell’impugnato provvedimento di revoca, e dalle stesse allegazioni della ricorrente - è stata ampia e prolungata ed evidentemente nessuna soluzione è stata ritenuta idonea, in quanto non conforme ai requisiti previsti dalla disciplina di riferimento ».
L’emittente impugnava la sentenza con appello depositato il 7 febbraio 2025 formulando i seguenti capi d’impugnazione:
1) « ERRORES IN IUDICANDO (pag. 8 punti 11 e 11.1 e pag. 9) Violazione ed errata applicazione di Legge e Regolamenti (decreto de il ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, 17.04.2015 – registrato all’Ufficio di controllo Atti Mise/Pipaaf della Corte dei Conti il 18 maggio 2015 con n. 1625 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 06 giugno 2015 - attuativo dell’art. 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 190/2014) – Delibera AGCOM n. 480/14/CONS – Determina 15.03.2016 del MISE DGSCERP Divisione IV – Delibera AGCOM 402/15 CONS). Eccesso di Potere. (pagine 4 e 5, della impugnata sentenza) per Violazione ed errata applicazione di Legge e Regolamenti (Decreto de Il Ministro dello Sviluppo Economico di Concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 17.04.2015 –registrato all’ufficio di controllo Atti Mise/Pipaaf della Corte dei Conti il 18.05.2015 con n. 1625 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 06.06.2015 – art. 6, commi 8, 9, 9 bis, 9 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/2014 – Delibera AGCOM 480/14/CONS) – OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO »;
2) « ERRORES IN IUDICANDO (pag. 8 punti 11 e 11.2 e pag. 9) Violazione ed errata applicazione di Legge e Regolamenti (decreto de il ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, 17.04.2015 – registrato all’Ufficio di controllo Atti Mise/Pipaaf della Corte dei Conti il 18 maggio 2015 con n. 1625 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 06 giugno 2015 - attuativo dell’art. 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 190/2014) – Delibera AGCOM n. 480/14/CONS – Determina 15.03.2016 del MISE DGSCERP Divisione IV – Delibera AGCOM 402/15 CONS). Eccesso di Potere. (pagine 4 e 5, della impugnata sentenza) per Violazione ed errata applicazione di Legge e Regolamenti (Decreto de Il Ministro dello Sviluppo Economico di Concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 17.04.2015 –registrato all’ufficio di controllo Atti Mise/Pipaaf della Corte dei Conti il 18.05.2015 con n. 1625 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 06.06.2015 – art. 6, commi 8, 9, 9 bis, 9 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/2014 – Delibera AGCOM 480/14/CONS – Delibera AGCOM 39/19 CONS)- OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO ».
Il Ministero, costituito formalmente in giudizio il 3 marzo 2025, confutava le avverse censure chiedendo la reiezione dell’appello con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 19 gennaio 2026.
All’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2026, in assenza di ulteriori contributi difensivi dell’appellante, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui rigetta il primo motivo (capo 11.1 della sentenza) affermando la necessità, per l’utilizzo del CH 31 UHF, della presentazione di un progetto riferito alla postazione di MO ZU, nonostante tale adempimento non fosse previsto da alcuna norma.
La decisione viene altresì censurata nella misura in cui, sulla base di tale assunto, viene « implicitamente » ritenuta legittima la revoca della frequenza sul CH 22 UHF che « rappresenta » il canale che avrebbe dovuto essere successivamente sostituito con il CH 31 UHF.
A parere dell’appellante la circostanza che il canale CH 31 UHF dovesse sostituire il canale CH 22 UHF con le medesime « caratteristiche tecniche e sulla stessa postazione già assegnata » non avrebbe richiesto la presentazione di « alcun ulteriore progetto » per l’impianto di MO ZU mentre, per le Provincie di ZI e Trieste, era data alla Società la sola facoltà di presentarli.
Errata sarebbe pertanto l’affermazione del giudice di prime cure per la quale « la variazione della frequenza ha riguardato anche tale installazione, sicché la verifica del rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dall’Autorità – che nulla hanno a che vedere con il titolo legittimante – non avrebbe potuto che essere globale, con riguardo all’intera frequenza impegnata, relativa al canale CH 31 UHF, sul quale l’intera attività di radiodiffusione è transitata ».
E ciò perché l’autorizzazione, sotto un primo profilo, sarebbe rilasciata in relazione ai singoli impianti e non ad una « generica e indefinita frequenza »; sotto altro profilo poiché la « verifica del rispetto dei vincoli. radioelettrici è insita nella già concessa autorizzazione ».
Il motivo è infondato.
I provvedimenti di « Assegnazione del diritto d’uso definitivo in ambito locale – Regione Friuli Venezia Giulia. Emittente Canale 6 » riferiti ai canali CH 22 e CH 41 (rispettivamente del 20 giugno e 9 luglio 2014), all’art. 4 recante « Caratteristiche tecniche degli impianti », comma 1 prevedevano che « le caratteristiche di irradiazioni degli impianti di diffusione saranno quelle autorizzate dall’Amministrazione sulla base del progetto della rete di diffusione di cui all’art 5 comma 10 ».
L’art. 5 da ultimo citato, recante « Durata e obblighi connessi », al comma 10 disponeva che « è fatto obbligo al titolare del presente provvedimento di conformarsi al progetto di cui al comma 9 al fine di evitare l’insorgere di situazioni interferenziali con le legittime utilizzazioni dei paesi confinanti e con altri titolari della stessa frequenza in aree tecniche confinanti ».
Il richiamato comma 9 del medesimo articolo prescriveva infine che « è fatto obbligo da parte del titolare del presente provvedimento, entro sei mesi dal ricevimento dello stesso, presentare il progetto complessivo della rete di impianti di diffusione operanti sulla frequenza/e assegnata/e nel rispetto dei vincoli radioelettrici imposti dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni in sede di pianificazione; tale progetto sarà oggetto di autorizzazione da parte del Ministero sulla base della conformità degli impianti di diffusione alla delibera AGCOM di riferimento »
L’illustrato dato testuale delle richiamate disposizioni è univoco nel ritenere la necessità della presentazione e previa approvazione di progetti dedicati ai fini del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio delle frequenze e ciò, avuto riguardo alle già illustrate esigenze di prevenire eventi interferenziali, implica la necessità della loro presentazione anche in caso di modifica del canale utilizzato essendo comune alle due fattispecie la necessità di verificare il rispetto dei vincoli radioelettrici a tal fine imposti dall’Autorità.
Tale onere non risulta essere stato assolto dall’appellante posto che i progetti a più riprese presentati venivano sistematicamente ritenuti inidonei.
Il prolungarsi delle successive interlocuzioni aventi ad oggetto la trasmissione di progetti inadeguati determinava di fatto l’inattività degli impianti dando luogo al provvedimento di revoca.
Ne deriva l’esenzione dalle censure dedotte del provvedimento di revoca del 28 febbraio 2020, adottato in ragione dell’omessa « presentazione da parte del suddetto operatore di progetti compatibili su CH 31 UH, così come disposto »; in altri termini, per violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui respingeva il secondo motivo di ricorso (capo 11.2 della sentenza) affermando, si sostiene apoditticamente, che « l’inattendibilità degli accertamenti tecnici, a carattere vincolato, compiute dall’Ispettorato Territoriale – peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ampiamente motivati – non appare adeguatamente argomentata, essendo sorretta da mere allegazioni sprovviste di supporto probatorio » nonostante la censura fosse « argomentata in maniera chiara e specifica » alla pag. 17 del ricorso introduttivo e alla pagina 6 della memoria difensiva depositata il 25 settembre 2020.
Il Tar avrebbe ulteriormente errato nel ritenere non appropriato il richiamo alla delibera AGCOM n. 39/19/CONS laddove afferma che la stessa « trova applicazione in sede di nuova pianificazione dell’assegnazione delle frequenze, laddove, invece la vicenda di cui è causa si inserisce nel contesto della c.d. “rottamazione” delle frequenze in analogico », mentre l’atto impugnato non attiene alla vicenda della rottamazione delle frequenze in analogico ma alla successiva sostituzione delle frequenze in digitali.
A tal proposito l’emittente esponeva in primo grado di avere tramesso il 20 dicembre 2019 i richiesti progetti relativi agli impianti di monte ZU (UD), NC dei ON (GO), VE (TS) per entrambe le reti « secondo i PDV di cui alla ormai superata Delibera AGCOM 402/15/CONS » e di avervi provveduto nuovamente il 13 gennaio 2020 per gli impianti di MO ZU (Udine), VE (TS), GA (PN), S. LE (GO) e IA di Muggia, « in conformità ai PDV individuati con la Delibera AGCOM 39/19 CONS ».
Ciò nonostante il Ministero avrebbe adottato l’impugnata determina del 28 febbraio 2020 ritenendo erroneamente l’inapplicabilità al caso di specie della delibera del 2019.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo dei sopra rilevati profili di erroneità della decisione, si evidenzia che in sede di ricorso introduttivo l’emittente (alla richiamata pag. 17) censurava la « correttezza tecnica » delle « unilaterali » (così definite) verifiche ministeriali « rispetto ai progetti presentati ne corso degli anni » che tuttavia, si afferma, avrebbero comunque confermato il rispetto dei vincoli di pianificazione « mentre solo per i PDV esteri non avrebbero rispettato tali vincoli ».
Il Ministero avrebbe pertanto dovuto, preliminarmente all’adozione dei provvedimenti impugnati, « verificare pure l’effettività delle interferenze con l’estero, anche alla luce dei nuovi accordi Internazionali e non già limitarsi ad un richiamo generico ad una ormai vetusta Delibera AGCOM dell’anno 2015 ».
Il motivo è infondato.
In primis deve rilevarsi che l’attività svolta nell’occasione dall’amministrazione, come correttamente eccepito da parte resistente, verteva sulla verifica di conformità dei progetti presentati dalla stessa emittente ai vincoli prescritti dalla disciplina di settore come declinata dalle delibere dell’Autorità nel rispetto delle fonti normative anche internazionali sovraordinate.
Configurata in detti termini la natura delle verifiche in commento, deve disattendersi la dedotta violazione del contraddittorio trattandosi di accertamenti vincolati, vertenti sulla adeguatezza e conformità dei progetti presentati che escludono la necessità di un coinvolgimento della parte interessata al relativo procedimento.
In ogni caso non può che rilevarsi come l’appellante contesti l’attendibilità delle verifiche operate dall’amministrazione in forma estremamente generica senza allegare alcun elemento concreto a sostegno della deduzione (né specificando a quale dei molteplici progetti presentati si riferisce), risolvendosi la censura (come sopra sintetizzata) in un giudizio soggettivo inidoneo a minarne il fondamento.
Quanto all’ulteriore censura formulata con il medesimo capo d’impugnazione (corretta individuazione della delibera applicabile al caso di specie), si rileva che la delibera invocata dall’appellante, ovvero la n. 39/19/CONS datata 7 febbraio 2019, pubblicata in pari data, recante « Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) », rappresenta lo strumento di pianificazione demandato all’Autorità ex art. 8, comma 2 bis , del d. Lgs. n. 177/2005 (« L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale »).
Diversa funzione assolve la delibera n. 402/2015/CONS datata 25 giugno 2015 e pubblicata il 9 luglio successivo, recante « Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 », che veniva adottata in vista della successiva pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale (pag. 3), prendendo le mosse dalla constatazione che le « frequenze in esercizio già assegnate ad operatori di rete locali non possono essere utilizzate per la suddetta pianificazione » (pag. 4) verificando previamente che le « risorse di spettro attribuite all’Italia in detto Piano siano quelle sulle quali basare l’intervento di pianificazione, ovvero se siano in via di formalizzazione ulteriori risorse che potrebbero essere considerate sostanzialmente già attribuite al nostro Paese » (adempimento demandato al Ministero dello Sviluppo Economico).
Ne deriva che la c.d. rottamazione delle frequenze da operare nell’ambito della più complessiva attività di eliminazione delle interferenze con Paesi esteri non possa che trovare disciplina nella delibera da ultimo richiamata.
Di ciò sembra essere consapevole la stessa appellante laddove deduce (come già esposto) con formulazione perplessa che l’amministrazione avrebbe dovuto « verificare pure l’effettività delle interferenze con l’estero, anche alla luce dei nuovi accordi Internazionali e non già limitarsi ad un richiamo generico ad una ormai vetusta Delibera AGCOM dell’anno 2015 » che invece è il provvedemmo che prevedeva l’auspicata verifica (nel concreto effettuata) imponendosi come fonte normativa di riferimento ai presenti fini.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), nonché dell’AGCOM delle spese del presente grado di giudizio, da suddividere tra loro nella misura liquidata in dispositivo, mentre non si dà luogo a pronunzia sulle spese in relazione alle parti intimate non costituite.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché dell’AGCOM delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, da suddividere tra loro in parti eguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN VO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
CO PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PI | IN VO |
IL SEGRETARIO