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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 43099/2024 R.G. promossa da:
(P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DONDONI DAVIDE ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo informatico del predetto difensore
RICORRENTE contro
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: affitto ramo d'azienda.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI RICORRENTE: Nel Merito
1
€ 16.000,00 o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia con maggio- razione di rivalutazione e di interessi dal di del dovuto dei singoli canoni di affitto e dei canoni di locazione sino all'effettiva restituzione del ramo d'azienda
Con vittoria di spese di causa nonché del rimborso forfetario 15% sulle stesse oltre accessori di Legge.
In via istruttoria si chiede d'ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della
Sulle circostanze di fatto esposte in narrativa qui da intendersi inte- Controparte_2 gralmente richiamate e depurate da valutazioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, Parte_1
ha esposto che, con contratto del 5 novembre 2018, ha concesso in affitto a
[...]
il ramo d'azienda avente ad oggetto CP_1 Controparte_1
attività di ristorazione, corrente in Milano, alla via San Martino n. 8, verso il canone annuale di
€ 12.000,00, e che l'affittuaria ha omesso di corrispondere il canone sin dal mese di luglio
2023.
Ha dedotto che l'art. 5 del contratto di affitto prevede la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di tre canoni anche non consecutivi, che essa ha comunicato all'affittuaria la volontà di avvalersene, con PEC del 9 settembre 2024, e che ha, al contempo, chiesto la restituzione dell'azienda, ma vanamente.
Previo accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pagamento del canone, ha chiesto di dichiarare risolto il contrato di affitto di azienda, ai sensi del citato art 5, e di ordinare all'affittuaria sia l'immediata restituzione del ramo d'azienda, sia il pagamento della somma di
€ 16.000,00, pari ai canoni maturati da luglio 2023 a dicembre 2024, oltre al corrispettivo negoziale maturato e maturando sino all'effettiva restituzione ed oltre agli interessi.
La notifica a mezzo PEC e presso la sede legale non è andata a buon fine.
2 Il giudice, rilevato che la controversia verte in materia di affitto di azienda, ha disposto il mutamento del rito nelle forme di quello previsto dall'art. 447 bis cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito di memorie integrative e documenti ed ha autorizzato la rinnovazione della notificazione del ricorso e della memoria integrativa alla parte resistente.
La parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande sono fondate.
I fatti allegati dalla società ricorrente a fondamento delle richieste sono riscontrate documentalmente dal contratto di affitto di azienda (doc. 1), che contiene la menzionata clausola risolutiva espressa (art. 5 “… nell'ipotesi di mancato pagamento, di tre rate anche se non consecutive il presente contratto si risolverà di pieno diritto, per clausola risolutiva espressa …”), e dalla PEC del 9 settembre 2024, con la quale la concedente sollecitava il pagamento dei canoni di affitto e dichiarava di voler risolvere di diritto il contratto, in caso di mancata corresponsione entro sedici giorni (doc. 2).
La resistente, pur avendo ricevuto la PEC, non risulta aver adempiuto l'obbligo di pagamento né restituito il ramo d'azienda. Peraltro, tutte le notifiche effettuate (sia a mezzo PEC , sia presso la sede dell'azienda, sia presso la sede legale e la residenza del legale rappresentante) non sono andate a buon fine, sicché il procedimento notificatorio si è perfezionato ai sensi dell'art. 143 cpc presso la residenza anagrafica del rappresentante legale. Infine, dalla visura camerale la società resistente risulta in liquidazione volontaria sin dal 5 luglio 2024.
La ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non
3 ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite, non essendosi costituita in giudizio.
Il contratto di affitto di ramo d'azienda si è, perciò, risolto di diritto.
La società resistente deve essere condannata all'immediata restituzione del ramo d'azienda in favore della ricorrente ed al pagamento della somma di € 16.000,00, oltre al corrispettivo negoziale mensile di € 1.000,00, da gennaio 2025 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del resistente, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, nei minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto di diritto il contratto inter partes, stipulato il 5 novembre 2018, di affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto attività di ristorazione, corrente in Milano, alla via
San Martino n. 8;
2) condanna a restituire Controparte_1
immediatamente a Parte_1
il ramo d'azienda suddetto;
3) condanna, inoltre, a pagare al Controparte_1 ricorrente la somma di € 16.000,00, oltre al canone mensile di € 1.000,00 dal mese di gennaio 2025 ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, sino all'esecuzione dello sfratto;
4) condanna infine il resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €
300,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 14/05/2025 .
Il Giudice
Francesca Savignano
4