Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.28122/2020 RGCont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza dell'11/3/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.28122/2020 R.G. tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz P.IVA_2
n.11 APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] in data [...], e CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Paola, Pt_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in al C.so Umberto I 201 come da procura in Pt_1
atti APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 30477/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
conclusioni per le parti: come da verbale dell'11/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, L di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 30477/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria avanzata da al fine di Pt_1 CP_1
ottenere l'indennizzo ex art. 2043 c.c. quantificato nella misura di € 1.020,00 o in quella maggior o
minor somma ritenuta in via equitativa e/o di giustizia o che fosse accertata come dovuta in corso di causa, corrispondente alle somme che il afferma di dover corrispondere all'avv. CP_1
Giovanni De Paola per l'incarico professionale prestato al fine di ricorrere presso la competente
Autorità Tributaria avverso un avviso di liquidazione (n.2016/001/AV/000002665/0/00) inviato dalla dell'Agenzia Controparte_2
dell'Entrate, per un importo complessivo pari ad € 417,50 per omesso pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza esecutiva ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale civile di
Napoli all'esito del procedimento R.G. n. 31531/2015; in particolare il aveva dedotto CP_1
dinnanzi al primo Giudice che in data 08/06/2018 l'avv. Giovanni De Paola aveva notificato il ricorso con istanza di mediazione ex art. 17 bis del D.lvo 546/92 alla Parte_1
la quale, a sua volta, in data 30/08/2018, aveva comunicato via pec
[...]
l'accoglimento integrale del reclamo/mediazione annullando l'avviso di liquidazione n.2016/001/AV/000002665/0/00 con la conseguenza che parte istante era stata costretta ad adire il giudice ordinario ex art 2043 cc al fine di ottenere il rimborso delle spese di lite sopportate per la tutela precontenziosa ed in questa sede l' deduce l'ammissibilità dell'appello Parte_1
ex art 339 cpc, la carente ed erronea motivazione nonché il travisamento della ricostruzione dei fatti ed difetto di giurisdizione del giudice ordinario mentre a sua vota il eccepisce CP_1
l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza .
L'appello è ammissibile e tempestivo ex art 325 cpc oltre che fondato con riferimento al dedotto difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario.
Infatti va premesso che la sentenza gravata non è stata pronunciata secondo equità in quanto il tenore delle conclusioni contenuto nell'atto di citazione è il seguente: “accertare il diritto dell'istante ad essere indennizzato ai sensi dell'art.2043 cod. civ. da parte della convenuta
[...]
dell'importo che si quantifica in euro 1.020,00 o in quella maggior o minor somma Parte_1
ritenuta in via equitativa e/o di giustizia o che fosse accertata come dovuta in corso di causa” di tal che la domanda formulata nell'atto di citazione non era limitata ad € 1.100,00 e sul punto la
S.C. ha chiarito che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata
secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre
avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi
secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore
ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al
giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a
millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.),
accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà
ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art.
14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti
prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (ord Cass n. 3290/18 ed ord Cass n. 3142/2023 : “Ai fini
dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento
di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta
di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente
presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c.”).
Nel merito del gravame la doglianza relativa al dedotto difetto di Giurisdizione del G.O. è fondata se si considera che con l'atto introduttivo di primo grado il ha sostanzialmente ed in modo CP_1
inequivoco, chiesto la condanna dell' al rimborso del compenso legale Parte_1
spettante all'avv.to. Giovanni De Paola il quale aveva approntato il ricorso dinanzi al Giudice
tributario, unitamente all'istanza di reclamo ex art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, avverso l'avviso di liquidazione (n.2016/001/AV/000002665/0/00) che l' aveva provveduto ad Parte_1
annullare in sede precontenziosa il 30/8/2028 senza rimborso delle spese di lite. Ora, se tale è l'oggetto della pretesa avanzata dinnanzi al Giudice di Pace, la stessa rientrava tra le domande accessorie che, in base all'art. 2 del d.lgs. n.546/1992 all'epoca vigente, competono al
Giudice Tributario a sua volta competente per la domanda principale con la conseguenza che il avrebbe dovuto incardinare il giudizio nonostante il provvedimento di annullamento dell'atto CP_1
in sede di reclamo, e ciò al solo fine di richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente nella fase amministrativa precontenziosa: tale interpretazione è avvalorata dal principio espresso dalla S.C. a S.U. con ord n 14554/2015 (Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle
somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art.
2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le
controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio"), dai principi espressi, con riguardo all''art. 46, comma 3, del Decreto legislativo n. 546/1992, dalla Corte Cost
con la nota sentenza n. 274/2005 nonché dall'assenza di dettami legislativi che impediscano di chiedere una pronuncia di cessata materia del contenderecon rimborso delle spese legali.
In definitiva, poiché a parere di questo Giudice la valutazione della sussistenza dei presupposti per la refusione in favore del ricorrente delle spese sostenute per lo studio della controversia e l'introduzione del ricorso/reclamo tributario è rimessa in via esclusiva al Giudice tributario che deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese anche in ossequio ai principi operanti in generale nell'ambito del processo civile, per tali motivi l'appello va accolto,
con caducazione della impugnata sentenza n. 30477/2020 emessa dal Giudice di Pace di ed Pt_1
affermazione della giurisdizione del Giudice Tributario.
In ordine infine alla liquidazione delle spese di lite, va rilevato che le stesse vanno rideterminate atteso l'accoglimento dell'appello e vanno poste a carico di e liquidate in base al CP_1
DM 55/2014, valore medio dello scaglione fino ad €5.200,00 ridotto per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 30477/2020 emessa dal Giudice di Pace di dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario. Pt_1
Condanna a pagare le spese di lite in favore dell'appellante che liquida per il CP_1
primo grado in €633,00 oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e per il secondo grado in €1.300,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 10/6/2025 Il Giudice