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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1162/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRIO SERENA e MONTESSORO MARCO CARLO
E
nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIRIO SERENA e MONTESSORO MARCO CARLO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 21.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il marito ha già provveduto ad abbandonare la casa coniugale ed ha reperito autonoma
abitazione.
3. le parti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili custoditi nella casa coniugale.
4. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con
collocamento presso la casa paterna, ove manterrà la residenza.
5. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme
le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla
salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le decisioni di
ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
6. Il figlio, anche in considerazione della non più tenera età dello stesso, potrà stare con la
madre con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali
e di studio del minore. Parimenti con riferimento alle vacanze estive ed alle festività natalizie
e pasquali le visite si svolgeranno secondo modalità da concordarsi tra le parti;
7. Entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e
domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici.
8. La madre contribuirà al mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili in quanto attualmente disoccupata. Al reperimento di una stabile occupazione il mantenimento
subirà un aumento ad € 300,00 mensili. Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli
indici Istat, verrà versato al padre entro l'ultimo di ogni mese mediante bonifico bancario alle
coordinate IBAN [...] sul conto corrente intestato al padre.
9. i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese
mediche non mutuabili, spese dentistiche, di quelle straordinarie che si renderanno necessarie
per il figlio minore previo accordo tra gli stessi e dietro presentazione di idonea
documentazione, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20/07/2016.
10. le parti concordano altresì che gli assegni unici per il figlio minore saranno interamente
versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare
il consenso nelle sedi competenti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
ad ACQUI TERME (AL) il 26/07/1985, celebrato in MORSASCO in data 24/07/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 1^, Serie, Anno 2016
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1162/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRIO SERENA e MONTESSORO MARCO CARLO
E
nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIRIO SERENA e MONTESSORO MARCO CARLO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 21.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il marito ha già provveduto ad abbandonare la casa coniugale ed ha reperito autonoma
abitazione.
3. le parti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili custoditi nella casa coniugale.
4. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con
collocamento presso la casa paterna, ove manterrà la residenza.
5. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme
le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla
salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le decisioni di
ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
6. Il figlio, anche in considerazione della non più tenera età dello stesso, potrà stare con la
madre con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali
e di studio del minore. Parimenti con riferimento alle vacanze estive ed alle festività natalizie
e pasquali le visite si svolgeranno secondo modalità da concordarsi tra le parti;
7. Entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e
domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici.
8. La madre contribuirà al mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili in quanto attualmente disoccupata. Al reperimento di una stabile occupazione il mantenimento
subirà un aumento ad € 300,00 mensili. Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli
indici Istat, verrà versato al padre entro l'ultimo di ogni mese mediante bonifico bancario alle
coordinate IBAN [...] sul conto corrente intestato al padre.
9. i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese
mediche non mutuabili, spese dentistiche, di quelle straordinarie che si renderanno necessarie
per il figlio minore previo accordo tra gli stessi e dietro presentazione di idonea
documentazione, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20/07/2016.
10. le parti concordano altresì che gli assegni unici per il figlio minore saranno interamente
versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare
il consenso nelle sedi competenti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
ad ACQUI TERME (AL) il 26/07/1985, celebrato in MORSASCO in data 24/07/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 1^, Serie, Anno 2016
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.