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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5530/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU PI Presidente dott.ssa RA Di AR Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5530/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
38057 RG AN (TN), Via Vigolana n. 37/E, cittadino italiano, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria a Beccara del Foro di Trento (c.f. C.F._2
; fax 0461/231537; pec , elettivamente domiciliato presso il
[...] Email_1 suo studio in Trento, via Rosmini n. 45
e
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in 38057 CP_1 CodiceFiscale_3
RG AN (TN), Via Vigolana n. 37/E, cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Elisabetta Peterlongo del Foro di Trento (c.f. C.F._4
; pec e dall'avv. Massimo Zanoni (c.f.
[...] Email_2
; pec , elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_3 il loro studio in Trento, via Travai n. 80
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente precisate nelle note di trattazione scritta di data 22-10-2025, confermate all'udienza del 29 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Riva del Garda (TN) in data 29/5/1999, come da atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Riva del Garda (TN) al n.
7 - P. II - Serie A, Anno 1999, che dalla loro unione erano Per_ nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2
9/6/2004, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 34/2025, pubblicata il 28/1/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate, come precisate nelle note di trattazione scritta del 22-10-2025, che qui si riportano: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Riva del Garda (TN), in data 29 maggio 1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda (TN), sub Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 1999, alle condizioni di seguito trascritte, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio. 2) Dare atto che la casa coniugale sita in 38057 RG AN (TN), Via Vigolana n. 37/E in proprietà del sig. Parte_1
temporaneamente assegnata alla signora limitatamente al piano primo e
[...] CP_1 piano superiore escluso il garage e la saletta al piano terra, è stata rilasciata e restituita al sig. in data 16.6.2025, e che la sig.ra ha prelevato i propri effetti personali. 3) Parte_1 CP_1
Dare atto che la sig.ra ha provveduto al rimborso in favore del sig. CP_1 Parte_1 della quota di propria competenza delle e utenze della casa coniugale (TARI compresa), per cui le parti non hanno alcuna ulteriore pretesa economica connessa all'utilizzo della casa coniugale;
4) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti onde gli stessi non formulano reciprocamente richiesta di contributo per il proprio mantenimento;
5) Dare atto che, a titolo di integrale definizione dei pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi, il signor Parte_1 ha provveduto al versamento in favore della signora dell'importo di Euro 35.000,00 CP_1
(trentacinquemila/00) come previsto nel ricorso introduttivo, quale versamento una tantum satisfattivo di ogni e qualsivoglia pretesa della stessa ed a definizione di ogni e qualsivoglia rapporto collegato direttamente o indirettamente al rapporto coniugale;
6) Dare atto che per quanto riguarda i due figli, i genitori contribuiranno al loro mantenimento, per quanto già non coperto a mezzo delle retribuzioni percepite dai due giovani, nella quota del 50 % ciascuno, accordandosi gli stessi di volta Per_ in volta con e in ordine alle spese odontoiatriche resesi recentemente necessarie per il Per_2 figlio le parti danno atto che, avendo il signor provveduto ad oggi al Per_2 Parte_1 pagamento di Euro 2.030,00, l'ulteriore importo di Euro 2.030,00 sarà a carico della signora CP_1
il residuo verrà ripartito al 50 % tra i coniugi e dovrà essere versato al figlio che ne
[...] Per_2 anticipa la spesa (al fine di ottenere fattura); al 50% saranno ripartite tutte le ulteriori spese extra- ordinarie per i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
7) Dare atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolare definitivamente ogni loro pregresso rapporto economico derivante e conseguente al matrimonio e di non avere pertanto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, nemmeno quale contributo ordinario di mantenimento e/o assegno divorzile e rinunciando reciprocamente ad ogni domanda di addebito. 8) Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
9) Spese e competenze professionali di causa compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8, della L. n. 247/2012”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 34/2025, passata in giudicato, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, ritenendolo conforme all'ordine pubblico e al buon costume.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Riva del Garda (TN) in data 29/5/1999 (matrimonio trascritto nel predetto comune al n.
7 - P. II - Serie A, Anno 1999), da nato a [...] in data [...], e nata a Trento in [...] Parte_1 CP_1
06.10.1970, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LU PI
RA Di AR