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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 256/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 256/2022 R.G., vertente
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], contrada Franchini 22;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._3
Marea (ME), via Mazzini 46, tutti rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giusj Barbara Pia Mannino, C.F._4
) che li rappresenta e difende come da procura in atti e che ha dichiarato di volere ricevere le
[...] comunicazioni presso il n. di fax 090.9384167 o presso l'indirizzo di PEC
Email_1
- Appellanti- contro
1 (P. IVA di seguito Controparte_3 P.IVA_1 anche “ ”), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Librizzi i (cf , CodiceFiscale_5 fax 0941-426508, pec Email_2
- Appellato-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 223/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 10 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n. 1131/2004 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“1) Accogliere il presente appello. 2) Accertare e dichiarare che per il periodo dal 01.01.2001 al 06.12.2003 ad ogni componente del consiglio di amministrazione era dovuta la somma di € 102.219,60 a titolo di indennità di componente del consiglio di amministrazione del (pari ad € 2.920,56 mensili per 35 mesi). 3) Per l'effetto condannare CP_3 il convenuto a pagare ad ogni appellante per il periodo 01.01.2001 – 06.12.2003 la somma di € CP_3
102.219,60 oltre interessi legali dalla data di domanda al soddisfo. 4) Per l'effetto, e considerando quanto statuito in
1° grado per il periodo 15.04.98 – 31.12.2000 e quanto incassato da ogni appellante nel periodo di svolgimento della funzione, condannare il convenuto a pagare ad ogni appellante la somma definitiva di € 99.472,71 oltre CP_3 interessi legali dalla data di domanda al soddisfo o la diversa somma che codesta Ecc.ma Corte determinerà in applicazione di legge. 5) Con vittoria di spese e compensi di ambedue gradi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
Per il : CP_3
“1) dichiarare improcedibili, inammissibili e totalmente infondate tutte le domande formulate con l'atto di appello cui si resiste e, conseguentemente, rigettarle, confermando integralmente la sentenza la sentenza 10 marzo 2021 n. 223, resa inter partes dal Tribunale di Patti;
2) per l'effetto, accertare/dichiarare/confermare che le indennità percepite dagli odierni appellanti erano conformi alle disposizioni normative all'epoca vigenti e che gli stessi componenti del CdA, anche in considerazione dei dati finanziari dei bilanci dell'Ente, avevano discrezionalmente, deliberatamente, scientemente e legittimamente approvato e autoapplicatosi un prospetto delle indennità in misura inferiore rispetto al massimo previsto. Con vittoria di spese ed onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2004, , Parte_1 Controparte_1 [...]
e già componenti del Consiglio di amministrazione del CP_2 Parte_2 CP_3 convenuto, hanno citato in giudizio quest'ultimo davanti al Tribunale di Patti per ivi sentir riconoscere il loro diritto all'indennità di componente del Consiglio di amministrazione per il periodo
15 aprile 1998 – 6 dicembre 2003, durante il quale hanno rivestito detta carica, nella misura di €
109.585,45 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, previa disapplicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 7/2000 siccome illegittima per violazione delle norme di legge all'epoca vigenti.
Nello specifico, essi deducevano:
- per il periodo compreso dal 15 aprile 1998 al 31 dicembre 2000, richiamando l'art. 9, commi
1 e 2 L. 816/1985 e il D.M. 12 marzo 1997, di avere diritto a un'indennità mensile pari al 40% di quella percepita dal Presidente, vale a dire a £ 609.065 (€ 314,56) che, moltiplicata per 31 mesi, corrispondeva a £ 18.881.015 ciascuno (€ 9.751,23);
- di aver ricevuto, a titolo di indennità per lo stesso periodo, la somma di € 3.098,74 ciascuno, residuando pertanto un credito di € 6.652,49 per ciascuno di essi;
- con riferimento al periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 6 dicembre 2003, richiamando la
L. R. 30/2000 e il D.P.R.S. 19/2001, di aver chiesto l'indennità pari al 65% di quella corrisposta ai sindaci dei comuni e, precisamente, l'importo di £ 5.655.000 ciascuno (pari a € 2.920,56), dando atto di avere percepito per il periodo indicato, corrispondente a 35 mesi, la somma di € 9.038,00 cadauno, residuando un credito complessivo in loro favore di € 102.932,96;
- l'invalidità della delibera 7/2000, allegata in atti ed efficace a far data dal 1° gennaio 2000, che ha fissato per gli amministratori l'indennità nella misura di £ 500.000 (pari a € 258,23) stabilendo un importo inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, senza nulla disporre per il periodo pregresso.
2. Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
3. All'udienza del 3 luglio 2014 il Tribunale dichiarava l'interruzione della causa per la morte di
Gli altri attori riassumevano la causa con atto di citazione tempestivamente Parte_2 notificato.
4. Accertato che l'integrità del contraddittorio non si era ricostituita, il giudice di prime cure ordinava agli attori di notificare l'atto di riassunzione agli eredi di che, con Parte_2 propria comparsa, si costituivano in giudizio aderendo alle domande già spiegate dal loro dante causa.
3 5. Il Tribunale, senza ulteriore istruzione, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe in esito all'udienza del 10 marzo 2021, svoltasi con le forme della trattazione scritta e fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così disponendo: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il a CP_3 corrispondere, a ciascun attore, l'importo di € 4.999,96, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori CP_3 Parte_1 CP_2 CP_1
ed eredi di che liquida in € 678,00 per spese vive € 4.500,00 per onorari di avvocato,
[...] Parte_2 oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
6. Il giudice di prime cure stimava l'indennità spettante agli attori per il periodo tra il 1° maggio
1998 e il 31 dicembre 1999 nell'esatta misura da loro richiesta, pari a € 6.291,11 ciascuno.
In relazione al secondo periodo, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000, stimava l'indennità nella misura di complessivi € 3.098,74 per ciascuno degli attori, ritenendo di dover escludere il contrasto tra la delibera 7/2000 e la normativa nazionale e regionale all'epoca vigente (art. 9, comma
2 L. 816/1985; L. R. 31/1986; D.M. 12 marzo 1997), dal cui combinato disposto si desumeva la possibilità di determinare un'indennità ai consiglieri per il mandato da loro svolto, entro certi limiti massimi prestabiliti.
Infine, con riferimento al terzo e ultimo periodo, tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre 2003, la liquidava in € 7.746,85 per ciascuno degli attori.
Precisava al riguardo che dalla normativa applicabile ratione temporis, e in particolare l'art. 19 L.
R. 30/2000, si ricavava il diritto dei componenti del Consiglio d'amministrazione all'indennità di funzione, con ciò superando il carattere discrezionale della stessa, stabilito dalla disciplina previgente.
Inoltre, per come risultava dal testo della delibera approvata, gli attori avevano statuito di rideterminare l'indennità di funzione mensile in £. 500.000 a partire dal 1° gennaio 2000, con l'esplicita motivazione che “per esigenze di bilancio questo non può sopportare la spesa di cui sopra”, CP_3 non mutando il relativo importo dopo l'entrata in vigore della L. R. 30/2000 e del D.P.R.S. 19/2001.
Tale condotta inerte, e, in generale, il silenzio serbato dal e dai suoi amministratori CP_3 davanti alla normativa sopravvenuta, andavano dunque intesi come un chiaro indice della volontà dell'organo collegiale di gestione del , e dei suoi componenti, di mantenere l'indennità di CP_3 funzione nella misura precedentemente stabilita secondo il regime normativo previgente, onde non aggravare il bilancio dell'ente e assicurare il rispetto dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità.
4 Tanto statuito, e tenuto conto che gli attori avevano ammesso di aver ricevuto dal CP_3 la somma complessiva di € 12.136,74 (a fronte dell'ammontare dell'indennità dovuta calcolata in complessivi €. 17.136,70), il Tribunale riconosceva a ognuno di essi un credito pari a € 4.999,96 a titolo di indennità di funzione, non rivalutabile poiché debito di valuta e non di valore, oltre interessi fino al soddisfo.
7. , e impugnavano la richiamata sentenza con Parte_1 Controparte_1 CP_2 appello, notificato il 6 aprile 2022 al solo difensore del costituito in primo grado e iscritto CP_3
a ruolo il successivo 13 aprile, chiedendone la riforma nella sola parte in cui aveva statuito sui compensi relativi al periodo 1° gennaio 2001 – 6 dicembre 2003, sulla base di cinque motivi, e la condanna di controparte alle spese da distrarre in favore del procuratore costituito.
8. Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10 dicembre 2022, chiedendo CP_3 che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, o comunque infondato.
9. Gli eredi di non ricevevano la notifica dell'atto di citazione in appello e Parte_2 non si costituivano in giudizio.
10. All'udienza del 16 dicembre 2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, non ravvisati i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 22 gennaio 2024, poi ulteriormente differita al 10 giugno 2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
11. Il 6 giugno 2025, gli appellanti si costituivano in giudizio con il ministero di un nuovo difensore, per rinuncia del precedente avvocato incaricato.
12. All'esito dell'anzidetta udienza del 10 giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va confermato il rigetto – già disposto all'udienza del 16 dicembre 2022
– dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
Analogamente, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello che la stessa parte appellata ha proposto con la propria comparsa di costituzione, posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza 5 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2. Sempre in via preliminare, va rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza appellata che ha statuito sulla misura dell'indennità dovuta agli odierni appellanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre 2003.
Pertanto, in assenza di impugnazioni, principale o incidentale, relative agli altri capi della sentenza appellata, ne consegue che essi si intendono coperti dal giudicato.
Inoltre, va osservato che a nulla rileva la mancata notificazione dell'impugnazione anche agli eredi dell'originario co-attore, , trattandosi di cause scindibili ed essendo Parte_2 abbondantemente scaduti i termini per l'eventuale appello (Cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023, secondo la quale “la sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi
i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto”).
§ 3. Tanto premesso, i cinque motivi d'appello sollevati dagli appellanti, esaminabili unitariamente per la loro contiguità logico-giuridica, possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo di appello deducono gli appellanti che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale, in seguito all'entrata in vigore dei nuovi criteri di calcolo dell'indennità dei componenti del Consiglio di amministrazione, dettati dalla L. R. 30/2000 e dal
D.P.R.S. 19/2001, ciascuno di loro aveva ciascuno diritto a ottenere l'indennità mensile nella misura di € 2.920,56 mensili (pari in totale ad € 102.219,60).
Assumono i predetti che il fatto che il Consiglio stesso non abbia adottato una nuova delibera per stabilire l'importo mensile non implica alcuna rinuncia alle maggiori somme da parte degli appellanti;
né, del resto, è provato che questi vi abbiano rinunciato espressamente, o tramite
6 comportamenti concludenti univoci. Ove esistente, peraltro, il comportamento concludente univoco richiesto doveva semmai essere successivo al sorgere del credito e non poteva essere rappresentato dalla delibera 7/2000, in quanto adottata prima dell'entrata in vigore della L. R. 30/2000 che ha costituito lo specifico diritto preteso dagli appellanti.
Si tratta di una lettura che, secondo gli appellanti, lo stesso giudice di prime cure avrebbe affermato di condividere, salvo poi contraddittoriamente – oltre che per presunte ragioni di tutela dei conti dell'ente e sulla base dell'errata valutazione delle prove testimoniali acquisite in giudizio – ipotizzare una rinuncia all'aggiornamento del compenso del tutto inesistente (ragioni che gli appellanti pongono alla base del secondo motivo di appello);
Inoltre, in ciò sostanziandosi in continuità il terzo motivo di appello, gli appellanti, rilevano che la modifica della disciplina normativa intervenuta dopo l'adozione della delibera 7/2000 non poteva non incidere sull'efficacia di quest'ultima in base al principio rebus sic stantibus.
Infatti, allorquando si deliberò nel 2000 una indennità per Lire 500.000 (€ 258,22) mensili,
l'indennità mensile era legislativamente pari a Lire 609.065 (€ 314,56) e quindi il C.d.A. si decurtò
l'indennità solo del 20%. Nel 2001, invece, l'indennità diventa Lire 5.655.000 (€ 2.920,56).
Dunque, agli appellanti doveva essere corrisposta un'indennità di funzione pari al 65% dell'indennità dovuta ai sindaci, come da combinato disposto degli artt. 9 comma 1 L. R. 30/2000 e
4 D.P.R.S. 19/2001. Avuto riguardo, poi, alla popolazione complessiva del consorzio – 50.000 abitanti – l'indennità di funzione spettante a ognuno degli appellanti doveva essere pari a € 2.920,56, ossia £ 5.655.00, vale a dire il 65% di £ 8.700.000 (oggi €. 4.493,18), corrispondente all'indennità stabilita dal D.P.R.S. 19/2001 per il sindaco di un comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
e non nella misura liquidata dal Tribunale, corrispondente a una decurtazione del 91,16%.
In definitiva, con il rubricato “4° motivo di appello” gli appellanti deducono che l'indennità complessivamente loro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 6 dicembre 2003 (considerando
35 mensilità e così rinunciando per semplificazione all'indennità del mese di dicembre 2023) deve essere determinata nella misura di € 102.219,60.
E dunque, poiché a ciascuno di essi doveva essere corrisposta la somma totale di € 111.609,45
(€ 6.291,11+€ 3.098,74+€ 102.219,60), il doveva essere condannato a pagare a ciascuno CP_3 di essi € 99.472,71, detratto quanto già conseguito (€ 12.136,74).
7 Infine, con il quinto motivo di appello chiedono in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, la rideterminazione delle spese di lite di primo grado, in ragione del diverso valore di causa e dell'esito del giudizio.
§ 4. L'appello è infondato.
Il Collegio ritiene opportuno, ai fini della decisione, svolgere una premessa sulla normativa disciplinante l'indennità di cui trattasi nel periodo oggetto di controversia.
A tal riguardo, va premesso che la L. 816/1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), al suo articolo 9, per quanto qui di rilievo, prevedeva:
“Ai presidenti di consorzi tra comuni […]può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.
Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi […] può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati”.
Tale norma, come risulta dal chiaro tenore letterale, non attribuiva ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi il diritto all'indennità di carica, ma, più semplicemente, rimetteva alla discrezionalità degli stessi enti la scelta (può) di corrisponderla, precisandone altresì il limite massimo nel cui ambito poteva stabilirsi la relativa misura.
In altri termini, la norma, pur prevedendo l'indennità in parola, rimetteva all'ente locale la determinazione sull'an e disciplinava nel massimo il quantum della sua corresponsione, ove riconosciutane la spettanza.
A tale disposizione, come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 31/1986, il CP_3 appellato, per come si ricava dalla premessa della delibera n. 7/2000 in atti, aveva dato attuazione con deliberazione dell'assemblea consortile n. 5/1987.
Ne discende che, in assenza di successive deliberazioni, la misura dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi esecutivi consortili è rimasta, per più anni, stabilita nel quantum fissato con la citata delibera n. 5/1987.
Ciò, perché gli aumenti previsti dalle disposizioni intervenute dopo tale ultima data, in ragione della già evidenziata discrezionalità spettante agli enti locali di riconoscere l'indennità e stabilirne
8 anche la misura, entro il limite normativamente prefissato, non potevano trovare automatica e immediata applicazione, occorrendo allo scopo una nuova determinazione degli stessi enti (Cfr. Cass.
Civ. SS. UU. 14954/2011).
Di contro, risulta in atti che il appellato, con la già richiamata deliberazione 7/2000, CP_3 ha provveduto a rideterminare l'indennità in esame in £ 1.000.000 per il presidente e in £ 500.000 per i consiglieri, con la precisazione che dette indennità avrebbero avuto decorrenza dal 1° gennaio
2000.
Detto ciò, va aggiunto che l'indennità di cui si discute è stata ridisciplinata, in ambito nazionale, con il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che, al suo art. 77, nel testo originario, così prevedeva:
“1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità
e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. […]”.
Dunque, in tal modo è stato riconosciuto e tutelato il diritto del cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche negli enti locali di usufruire, ai fini dell'espletamento del mandato, anche di indennità, come disciplinate dalla stessa legge. In particolare, il successivo art. 82 TUEL, per quanto qui di rilievo, così disponeva:
“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco […] nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e […] delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
[…]
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata […] con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con […] sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
[…]
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti […]”.
La ha recepito la novella legislativa statale con la L.R. 30/2000, il cui art. 15, Pt_3 ricalcando il citato art. 77 del TUEL, stabiliva:
9 “1. La tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti Pt_3 locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. […].
Allo stesso modo, l'art. 19 della L.R. 30/2000, in piena conformità all'art. 82 TUEL, per quanto qui di rilievo, così disponeva:
“1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata
[…] con regolamento adottato dal Presidente della Regione […] nel rispetto dei seguenti criteri […]
2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
… i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa […]
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio […]”.
Il regolamento cui rinviava la norma è stato, poi, adottato con il Decreto del Presidente della
Regione n. 19/2001, il cui art, 9, per quanto di interesse, così disponeva:
“1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché
a quella del consorzio tra enti locali”.
L'art. 4 del regolamento stabiliva la misura minima dell'indennità spettante agli assessori (alla quale era ragguagliata quella dei componenti del Consiglio di amministrazione del ). CP_3
Inoltre, esso, all'art. 10, precisava che:
“1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione […] gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma
5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30”.
Se ne desume, pertanto, che, mentre sotto la vigenza della pregressa normativa rientrava nella discrezionalità dell'ente locale stabilire sia l'an sia, entro i limiti prefissati, il quantum dell'indennità, con la nuova norma è stato riconosciuto in astratto il diritto all'indennità di cui si discute, ma la concreta determinazione della sua misura (quantum) è rimasta affidata sempre alla discrezionalità dell'ente locale, da esercitarsi entro i limiti stabiliti, derogabili in diminuzione e, se in aumento, alle condizioni poste dal legislatore regionale. 10 In altre parole, la norma regionale citata ha, da un lato, riconosciuto il diritto dei componenti degli organi esecutivi dei consorzi all'indennità di funzione nella misura minima da individuare con regolamento presidenziale;
ma, dall'altro, ha subordinato l'ammontare effettivo di tale indennità alla discrezionalità dell'organo collegiale dell'ente, esercitabile tanto in diminuzione quanto in aumento
(purché, in quest'ultimo caso, nel rispetto dei limiti indicati dalla stessa legge).
Tanto premesso, gli appellanti rivendicano in sostanza il proprio diritto alla somma di €
102.219,60, dovuta a titolo di indennità di funzione per il periodo tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre
2003 e pari alla differenza tra quanto da loro chiesto in primo grado – € 109.585,45 – e quanto riconosciuto e liquidato dalla sentenza impugnata – € 7.746,85, sul presupposto che la richiamata delibera consiliare n. 7/2000, siccome fondata sulla disciplina abrogata e sostituita dalla L.R. 30/2000, avrebbe perso efficacia;
e che, in ogni caso, tale delibera non poteva essere qualificata come rinuncia, neppure tacita, al credito.
Ora, sulla base agli atti di causa e delle difese delle parti, è senza dubbio pacifico che la delibera in esame è stata approvata all'unanimità dei consiglieri presenti.
Altrettanto pacifico è il fatto che, nonostante la novella legislativa, il Consiglio di amministrazione del , per tutta la restante durata del mandato degli odierni appellanti, non CP_3 ha adottato una nuova delibera che emendasse o sostituisse quella precedente, in considerazione dell'entrata in vigore della richiamata L.R. 30/2000.
Al riguardo, il Tribunale ha osservato in primo luogo che la delibera, per il suo tenore, “non può essere interpretata come rinuncia tacita alla misura dell'indennità introdotta con una norma sopravvenuta rispetto al momento di approvazione della delibera”: argomento che non era smentito dalle dichiarazioni testimoniali rese in udienza dal ragioniere e dal segretario del , non univoche in tal senso (“non so se le CP_3 somme deliberate […] comportassero rinuncia a ulteriori miglioramenti, conguagli e/o integrazioni”).
Di contro, però, ha desunto dalla circostanza – come detto, pacifica in atti – dell'assenza di una deliberazione collegiale successiva all'entrata in vigore della L.R. 30/2000, che recepisse le modifiche normative apportate dalla novella, un indice significativo della volontà del Consiglio “di non volere modificare la misura dell'indennità loro stabilita con la delibera n. 7 del 2000, neppure dopo l'entrata in vigore della legge Regione Sicilia n. 30/2000, verosimilmente per non aggravare le esigenze del bilancio dell'Ente che certamente non potevano ritenersi modificate in melius a distanza di soli pochi mesi dall'adozione della delibera oggetto d'esame”
(v. sentenza impugnata, p. 6).
Inoltre, valorizzando l'assenza di prova, da parte degli odierni appellanti, di richieste volte all'adeguamento dell'indennità all'importo minimo riconosciuto dalla L.R. 30/2000, ha concluso che
11 “È plausibile sostenere che tale inerzia possa essere spiegata in funzione dell'accettazione, da parte degli attori, della previgente indennità anche in costanza della nuova normativa, così ribadendo di fatto ciò che pochi mesi prima avevano formalmente affermato attraverso l'adozione della delibera n. 7, ovvero che l'unica misura dell'indennità sostenibile per il era quella indicata nella succitata delibera” (v. sentenza impugnata, p. 7). CP_3
In definitiva, secondo il Tribunale, il fatto che il Consiglio non abbia deliberato di emendare o di sostituire la delibera 7/2000 in seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 30/2000 rappresenta frutto della scelta degli odierni appellanti di non variare l'ammontare dell'indennità da corrispondere loro, anche e soprattutto per non peggiorare la situazione economica dell'Ente alla luce dell'aumento degli importi minimi previsto dalla L.R. 30/2000 e dal suo regolamento di attuazione, per come pure si evince dalla lettera della delibera stessa: “CONSIDERATO che per esigenze di bilancio questo CP_3 non può sopportare la spesa di cui sopra [ossia le indennità di funzione] e che pertanto necessita ridimensionare quanto effettivamente dovuto agli Amministratori”.
Orbene, è avviso del Collegio di condividere tale ragionamento, con le seguenti precisazioni.
E invero, come già precisato, l'art. 19 L.R. 30/2000, oltre ad attribuire ai componenti degli organi esecutivi dei Consorzi fra enti locali il diritto all'indennità di funzione, riconosce altresì agli stessi organi il potere di modificare, anche in diminuzione, l'importo di tale indennità.
Quindi, si ribadisce, la norma ha da un lato configurato il diritto di detti soggetti a percepire l'indennità di funzione;
e dall'altro – significativamente – ha assegnato all'organo collegiale dell'ente il potere di mutare il quantum dell'indennità da corrispondere ai componenti stessi.
Di fatto, ha allora attribuito all'organo collegiale un potere discrezionale esercitabile, in diminuzione, senza limiti, e in aumento, entro la soglia fissata dalla stessa legge in combinato disposto con il regolamento di attuazione.
Ne consegue allora che la mancata adozione, da parte del Consiglio, di una nuova delibera dopo l'entrata in vigore della L.R. 30/2000, può ragionevolmente intendersi come espressione di quella discrezionalità che l'art. 19 citato riserva all'organo collegiale, e che consente a quest'ultimo di variare l'importo dell'indennità di funzione dovuta ai suoi componenti anche in misura inferiore al minimo stabilito dal regolamento di attuazione.
D'altra parte, come ben rilevato dal Tribunale, a fronte dell'entrata in vigore della L.R. 30/2000, sarebbe stato nella piena facoltà dei consiglieri di adottare – potendo raggiungere agevolmente l'unanimità – una delibera con cui, in attuazione della nuova normativa, rivedere la misura dell'indennità di funzione da corrispondere a ciascuno di essi.
12 Ma così non hanno fatto, al plausibile fine – per come ragionevolmente può desumersi dal contenuto della delibera 7/2000 – di non compromettere la situazione del bilancio del CP_3 aggravandolo con un'ulteriore consistente spesa.
Peraltro, il Collegio ritiene che, rientrando la concreta determinazione del quantum nell'autonomia discrezionale dell'ente locale, il giudice non avesse (né ha) il potere di sostituirsi all'amministrazione per stabilire, come sostanzialmente richiesto dagli appellanti, la misura dell'indennità in questione.
Sicché, in definitiva, escluso qualsiasi profilo di erroneità, sotto i profili oggetto di censura, della sentenza impugnata, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
§ 5. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia (dato dalla differenza tra la somma richiesta in appello e quella riconosciuta con la sentenza impugnata -cfr. n. 4) delle conclusioni degli appellanti-: scaglione da €. 52.000,00 a €.
260.000,00), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del
D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
28325/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione”, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale a escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva
"o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 15182/2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.552,00 per la fase decisionale), senza alcun aumento per la difesa nei confronti di una pluralità di parti, attesa
13 l'identica posizione giuridica delle stesse che non ha comportato alcun aggiuntivo sforzo difensivo, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento,
a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Controparte_1 CP_2 confronti del avverso la sentenza n. Controparte_3
223/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 10 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n.
1131/2004 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza appellata;
3) condanna , e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del , delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_3 in complessivi € 7.160,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato, mandando alla cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
14
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 256/2022 R.G., vertente
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], contrada Franchini 22;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._3
Marea (ME), via Mazzini 46, tutti rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giusj Barbara Pia Mannino, C.F._4
) che li rappresenta e difende come da procura in atti e che ha dichiarato di volere ricevere le
[...] comunicazioni presso il n. di fax 090.9384167 o presso l'indirizzo di PEC
Email_1
- Appellanti- contro
1 (P. IVA di seguito Controparte_3 P.IVA_1 anche “ ”), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Librizzi i (cf , CodiceFiscale_5 fax 0941-426508, pec Email_2
- Appellato-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 223/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 10 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n. 1131/2004 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“1) Accogliere il presente appello. 2) Accertare e dichiarare che per il periodo dal 01.01.2001 al 06.12.2003 ad ogni componente del consiglio di amministrazione era dovuta la somma di € 102.219,60 a titolo di indennità di componente del consiglio di amministrazione del (pari ad € 2.920,56 mensili per 35 mesi). 3) Per l'effetto condannare CP_3 il convenuto a pagare ad ogni appellante per il periodo 01.01.2001 – 06.12.2003 la somma di € CP_3
102.219,60 oltre interessi legali dalla data di domanda al soddisfo. 4) Per l'effetto, e considerando quanto statuito in
1° grado per il periodo 15.04.98 – 31.12.2000 e quanto incassato da ogni appellante nel periodo di svolgimento della funzione, condannare il convenuto a pagare ad ogni appellante la somma definitiva di € 99.472,71 oltre CP_3 interessi legali dalla data di domanda al soddisfo o la diversa somma che codesta Ecc.ma Corte determinerà in applicazione di legge. 5) Con vittoria di spese e compensi di ambedue gradi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
Per il : CP_3
“1) dichiarare improcedibili, inammissibili e totalmente infondate tutte le domande formulate con l'atto di appello cui si resiste e, conseguentemente, rigettarle, confermando integralmente la sentenza la sentenza 10 marzo 2021 n. 223, resa inter partes dal Tribunale di Patti;
2) per l'effetto, accertare/dichiarare/confermare che le indennità percepite dagli odierni appellanti erano conformi alle disposizioni normative all'epoca vigenti e che gli stessi componenti del CdA, anche in considerazione dei dati finanziari dei bilanci dell'Ente, avevano discrezionalmente, deliberatamente, scientemente e legittimamente approvato e autoapplicatosi un prospetto delle indennità in misura inferiore rispetto al massimo previsto. Con vittoria di spese ed onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2004, , Parte_1 Controparte_1 [...]
e già componenti del Consiglio di amministrazione del CP_2 Parte_2 CP_3 convenuto, hanno citato in giudizio quest'ultimo davanti al Tribunale di Patti per ivi sentir riconoscere il loro diritto all'indennità di componente del Consiglio di amministrazione per il periodo
15 aprile 1998 – 6 dicembre 2003, durante il quale hanno rivestito detta carica, nella misura di €
109.585,45 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, previa disapplicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 7/2000 siccome illegittima per violazione delle norme di legge all'epoca vigenti.
Nello specifico, essi deducevano:
- per il periodo compreso dal 15 aprile 1998 al 31 dicembre 2000, richiamando l'art. 9, commi
1 e 2 L. 816/1985 e il D.M. 12 marzo 1997, di avere diritto a un'indennità mensile pari al 40% di quella percepita dal Presidente, vale a dire a £ 609.065 (€ 314,56) che, moltiplicata per 31 mesi, corrispondeva a £ 18.881.015 ciascuno (€ 9.751,23);
- di aver ricevuto, a titolo di indennità per lo stesso periodo, la somma di € 3.098,74 ciascuno, residuando pertanto un credito di € 6.652,49 per ciascuno di essi;
- con riferimento al periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 6 dicembre 2003, richiamando la
L. R. 30/2000 e il D.P.R.S. 19/2001, di aver chiesto l'indennità pari al 65% di quella corrisposta ai sindaci dei comuni e, precisamente, l'importo di £ 5.655.000 ciascuno (pari a € 2.920,56), dando atto di avere percepito per il periodo indicato, corrispondente a 35 mesi, la somma di € 9.038,00 cadauno, residuando un credito complessivo in loro favore di € 102.932,96;
- l'invalidità della delibera 7/2000, allegata in atti ed efficace a far data dal 1° gennaio 2000, che ha fissato per gli amministratori l'indennità nella misura di £ 500.000 (pari a € 258,23) stabilendo un importo inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, senza nulla disporre per il periodo pregresso.
2. Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
3. All'udienza del 3 luglio 2014 il Tribunale dichiarava l'interruzione della causa per la morte di
Gli altri attori riassumevano la causa con atto di citazione tempestivamente Parte_2 notificato.
4. Accertato che l'integrità del contraddittorio non si era ricostituita, il giudice di prime cure ordinava agli attori di notificare l'atto di riassunzione agli eredi di che, con Parte_2 propria comparsa, si costituivano in giudizio aderendo alle domande già spiegate dal loro dante causa.
3 5. Il Tribunale, senza ulteriore istruzione, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe in esito all'udienza del 10 marzo 2021, svoltasi con le forme della trattazione scritta e fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così disponendo: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il a CP_3 corrispondere, a ciascun attore, l'importo di € 4.999,96, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori CP_3 Parte_1 CP_2 CP_1
ed eredi di che liquida in € 678,00 per spese vive € 4.500,00 per onorari di avvocato,
[...] Parte_2 oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
6. Il giudice di prime cure stimava l'indennità spettante agli attori per il periodo tra il 1° maggio
1998 e il 31 dicembre 1999 nell'esatta misura da loro richiesta, pari a € 6.291,11 ciascuno.
In relazione al secondo periodo, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000, stimava l'indennità nella misura di complessivi € 3.098,74 per ciascuno degli attori, ritenendo di dover escludere il contrasto tra la delibera 7/2000 e la normativa nazionale e regionale all'epoca vigente (art. 9, comma
2 L. 816/1985; L. R. 31/1986; D.M. 12 marzo 1997), dal cui combinato disposto si desumeva la possibilità di determinare un'indennità ai consiglieri per il mandato da loro svolto, entro certi limiti massimi prestabiliti.
Infine, con riferimento al terzo e ultimo periodo, tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre 2003, la liquidava in € 7.746,85 per ciascuno degli attori.
Precisava al riguardo che dalla normativa applicabile ratione temporis, e in particolare l'art. 19 L.
R. 30/2000, si ricavava il diritto dei componenti del Consiglio d'amministrazione all'indennità di funzione, con ciò superando il carattere discrezionale della stessa, stabilito dalla disciplina previgente.
Inoltre, per come risultava dal testo della delibera approvata, gli attori avevano statuito di rideterminare l'indennità di funzione mensile in £. 500.000 a partire dal 1° gennaio 2000, con l'esplicita motivazione che “per esigenze di bilancio questo non può sopportare la spesa di cui sopra”, CP_3 non mutando il relativo importo dopo l'entrata in vigore della L. R. 30/2000 e del D.P.R.S. 19/2001.
Tale condotta inerte, e, in generale, il silenzio serbato dal e dai suoi amministratori CP_3 davanti alla normativa sopravvenuta, andavano dunque intesi come un chiaro indice della volontà dell'organo collegiale di gestione del , e dei suoi componenti, di mantenere l'indennità di CP_3 funzione nella misura precedentemente stabilita secondo il regime normativo previgente, onde non aggravare il bilancio dell'ente e assicurare il rispetto dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità.
4 Tanto statuito, e tenuto conto che gli attori avevano ammesso di aver ricevuto dal CP_3 la somma complessiva di € 12.136,74 (a fronte dell'ammontare dell'indennità dovuta calcolata in complessivi €. 17.136,70), il Tribunale riconosceva a ognuno di essi un credito pari a € 4.999,96 a titolo di indennità di funzione, non rivalutabile poiché debito di valuta e non di valore, oltre interessi fino al soddisfo.
7. , e impugnavano la richiamata sentenza con Parte_1 Controparte_1 CP_2 appello, notificato il 6 aprile 2022 al solo difensore del costituito in primo grado e iscritto CP_3
a ruolo il successivo 13 aprile, chiedendone la riforma nella sola parte in cui aveva statuito sui compensi relativi al periodo 1° gennaio 2001 – 6 dicembre 2003, sulla base di cinque motivi, e la condanna di controparte alle spese da distrarre in favore del procuratore costituito.
8. Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10 dicembre 2022, chiedendo CP_3 che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, o comunque infondato.
9. Gli eredi di non ricevevano la notifica dell'atto di citazione in appello e Parte_2 non si costituivano in giudizio.
10. All'udienza del 16 dicembre 2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, non ravvisati i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 22 gennaio 2024, poi ulteriormente differita al 10 giugno 2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
11. Il 6 giugno 2025, gli appellanti si costituivano in giudizio con il ministero di un nuovo difensore, per rinuncia del precedente avvocato incaricato.
12. All'esito dell'anzidetta udienza del 10 giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va confermato il rigetto – già disposto all'udienza del 16 dicembre 2022
– dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
Analogamente, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello che la stessa parte appellata ha proposto con la propria comparsa di costituzione, posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza 5 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2. Sempre in via preliminare, va rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza appellata che ha statuito sulla misura dell'indennità dovuta agli odierni appellanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre 2003.
Pertanto, in assenza di impugnazioni, principale o incidentale, relative agli altri capi della sentenza appellata, ne consegue che essi si intendono coperti dal giudicato.
Inoltre, va osservato che a nulla rileva la mancata notificazione dell'impugnazione anche agli eredi dell'originario co-attore, , trattandosi di cause scindibili ed essendo Parte_2 abbondantemente scaduti i termini per l'eventuale appello (Cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023, secondo la quale “la sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi
i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto”).
§ 3. Tanto premesso, i cinque motivi d'appello sollevati dagli appellanti, esaminabili unitariamente per la loro contiguità logico-giuridica, possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo di appello deducono gli appellanti che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale, in seguito all'entrata in vigore dei nuovi criteri di calcolo dell'indennità dei componenti del Consiglio di amministrazione, dettati dalla L. R. 30/2000 e dal
D.P.R.S. 19/2001, ciascuno di loro aveva ciascuno diritto a ottenere l'indennità mensile nella misura di € 2.920,56 mensili (pari in totale ad € 102.219,60).
Assumono i predetti che il fatto che il Consiglio stesso non abbia adottato una nuova delibera per stabilire l'importo mensile non implica alcuna rinuncia alle maggiori somme da parte degli appellanti;
né, del resto, è provato che questi vi abbiano rinunciato espressamente, o tramite
6 comportamenti concludenti univoci. Ove esistente, peraltro, il comportamento concludente univoco richiesto doveva semmai essere successivo al sorgere del credito e non poteva essere rappresentato dalla delibera 7/2000, in quanto adottata prima dell'entrata in vigore della L. R. 30/2000 che ha costituito lo specifico diritto preteso dagli appellanti.
Si tratta di una lettura che, secondo gli appellanti, lo stesso giudice di prime cure avrebbe affermato di condividere, salvo poi contraddittoriamente – oltre che per presunte ragioni di tutela dei conti dell'ente e sulla base dell'errata valutazione delle prove testimoniali acquisite in giudizio – ipotizzare una rinuncia all'aggiornamento del compenso del tutto inesistente (ragioni che gli appellanti pongono alla base del secondo motivo di appello);
Inoltre, in ciò sostanziandosi in continuità il terzo motivo di appello, gli appellanti, rilevano che la modifica della disciplina normativa intervenuta dopo l'adozione della delibera 7/2000 non poteva non incidere sull'efficacia di quest'ultima in base al principio rebus sic stantibus.
Infatti, allorquando si deliberò nel 2000 una indennità per Lire 500.000 (€ 258,22) mensili,
l'indennità mensile era legislativamente pari a Lire 609.065 (€ 314,56) e quindi il C.d.A. si decurtò
l'indennità solo del 20%. Nel 2001, invece, l'indennità diventa Lire 5.655.000 (€ 2.920,56).
Dunque, agli appellanti doveva essere corrisposta un'indennità di funzione pari al 65% dell'indennità dovuta ai sindaci, come da combinato disposto degli artt. 9 comma 1 L. R. 30/2000 e
4 D.P.R.S. 19/2001. Avuto riguardo, poi, alla popolazione complessiva del consorzio – 50.000 abitanti – l'indennità di funzione spettante a ognuno degli appellanti doveva essere pari a € 2.920,56, ossia £ 5.655.00, vale a dire il 65% di £ 8.700.000 (oggi €. 4.493,18), corrispondente all'indennità stabilita dal D.P.R.S. 19/2001 per il sindaco di un comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
e non nella misura liquidata dal Tribunale, corrispondente a una decurtazione del 91,16%.
In definitiva, con il rubricato “4° motivo di appello” gli appellanti deducono che l'indennità complessivamente loro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 6 dicembre 2003 (considerando
35 mensilità e così rinunciando per semplificazione all'indennità del mese di dicembre 2023) deve essere determinata nella misura di € 102.219,60.
E dunque, poiché a ciascuno di essi doveva essere corrisposta la somma totale di € 111.609,45
(€ 6.291,11+€ 3.098,74+€ 102.219,60), il doveva essere condannato a pagare a ciascuno CP_3 di essi € 99.472,71, detratto quanto già conseguito (€ 12.136,74).
7 Infine, con il quinto motivo di appello chiedono in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, la rideterminazione delle spese di lite di primo grado, in ragione del diverso valore di causa e dell'esito del giudizio.
§ 4. L'appello è infondato.
Il Collegio ritiene opportuno, ai fini della decisione, svolgere una premessa sulla normativa disciplinante l'indennità di cui trattasi nel periodo oggetto di controversia.
A tal riguardo, va premesso che la L. 816/1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), al suo articolo 9, per quanto qui di rilievo, prevedeva:
“Ai presidenti di consorzi tra comuni […]può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.
Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi […] può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati”.
Tale norma, come risulta dal chiaro tenore letterale, non attribuiva ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi il diritto all'indennità di carica, ma, più semplicemente, rimetteva alla discrezionalità degli stessi enti la scelta (può) di corrisponderla, precisandone altresì il limite massimo nel cui ambito poteva stabilirsi la relativa misura.
In altri termini, la norma, pur prevedendo l'indennità in parola, rimetteva all'ente locale la determinazione sull'an e disciplinava nel massimo il quantum della sua corresponsione, ove riconosciutane la spettanza.
A tale disposizione, come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 31/1986, il CP_3 appellato, per come si ricava dalla premessa della delibera n. 7/2000 in atti, aveva dato attuazione con deliberazione dell'assemblea consortile n. 5/1987.
Ne discende che, in assenza di successive deliberazioni, la misura dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi esecutivi consortili è rimasta, per più anni, stabilita nel quantum fissato con la citata delibera n. 5/1987.
Ciò, perché gli aumenti previsti dalle disposizioni intervenute dopo tale ultima data, in ragione della già evidenziata discrezionalità spettante agli enti locali di riconoscere l'indennità e stabilirne
8 anche la misura, entro il limite normativamente prefissato, non potevano trovare automatica e immediata applicazione, occorrendo allo scopo una nuova determinazione degli stessi enti (Cfr. Cass.
Civ. SS. UU. 14954/2011).
Di contro, risulta in atti che il appellato, con la già richiamata deliberazione 7/2000, CP_3 ha provveduto a rideterminare l'indennità in esame in £ 1.000.000 per il presidente e in £ 500.000 per i consiglieri, con la precisazione che dette indennità avrebbero avuto decorrenza dal 1° gennaio
2000.
Detto ciò, va aggiunto che l'indennità di cui si discute è stata ridisciplinata, in ambito nazionale, con il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che, al suo art. 77, nel testo originario, così prevedeva:
“1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità
e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. […]”.
Dunque, in tal modo è stato riconosciuto e tutelato il diritto del cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche negli enti locali di usufruire, ai fini dell'espletamento del mandato, anche di indennità, come disciplinate dalla stessa legge. In particolare, il successivo art. 82 TUEL, per quanto qui di rilievo, così disponeva:
“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco […] nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e […] delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
[…]
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata […] con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con […] sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
[…]
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti […]”.
La ha recepito la novella legislativa statale con la L.R. 30/2000, il cui art. 15, Pt_3 ricalcando il citato art. 77 del TUEL, stabiliva:
9 “1. La tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti Pt_3 locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. […].
Allo stesso modo, l'art. 19 della L.R. 30/2000, in piena conformità all'art. 82 TUEL, per quanto qui di rilievo, così disponeva:
“1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata
[…] con regolamento adottato dal Presidente della Regione […] nel rispetto dei seguenti criteri […]
2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
… i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa […]
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio […]”.
Il regolamento cui rinviava la norma è stato, poi, adottato con il Decreto del Presidente della
Regione n. 19/2001, il cui art, 9, per quanto di interesse, così disponeva:
“1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché
a quella del consorzio tra enti locali”.
L'art. 4 del regolamento stabiliva la misura minima dell'indennità spettante agli assessori (alla quale era ragguagliata quella dei componenti del Consiglio di amministrazione del ). CP_3
Inoltre, esso, all'art. 10, precisava che:
“1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione […] gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma
5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30”.
Se ne desume, pertanto, che, mentre sotto la vigenza della pregressa normativa rientrava nella discrezionalità dell'ente locale stabilire sia l'an sia, entro i limiti prefissati, il quantum dell'indennità, con la nuova norma è stato riconosciuto in astratto il diritto all'indennità di cui si discute, ma la concreta determinazione della sua misura (quantum) è rimasta affidata sempre alla discrezionalità dell'ente locale, da esercitarsi entro i limiti stabiliti, derogabili in diminuzione e, se in aumento, alle condizioni poste dal legislatore regionale. 10 In altre parole, la norma regionale citata ha, da un lato, riconosciuto il diritto dei componenti degli organi esecutivi dei consorzi all'indennità di funzione nella misura minima da individuare con regolamento presidenziale;
ma, dall'altro, ha subordinato l'ammontare effettivo di tale indennità alla discrezionalità dell'organo collegiale dell'ente, esercitabile tanto in diminuzione quanto in aumento
(purché, in quest'ultimo caso, nel rispetto dei limiti indicati dalla stessa legge).
Tanto premesso, gli appellanti rivendicano in sostanza il proprio diritto alla somma di €
102.219,60, dovuta a titolo di indennità di funzione per il periodo tra il 1° gennaio 2001 e il 6 dicembre
2003 e pari alla differenza tra quanto da loro chiesto in primo grado – € 109.585,45 – e quanto riconosciuto e liquidato dalla sentenza impugnata – € 7.746,85, sul presupposto che la richiamata delibera consiliare n. 7/2000, siccome fondata sulla disciplina abrogata e sostituita dalla L.R. 30/2000, avrebbe perso efficacia;
e che, in ogni caso, tale delibera non poteva essere qualificata come rinuncia, neppure tacita, al credito.
Ora, sulla base agli atti di causa e delle difese delle parti, è senza dubbio pacifico che la delibera in esame è stata approvata all'unanimità dei consiglieri presenti.
Altrettanto pacifico è il fatto che, nonostante la novella legislativa, il Consiglio di amministrazione del , per tutta la restante durata del mandato degli odierni appellanti, non CP_3 ha adottato una nuova delibera che emendasse o sostituisse quella precedente, in considerazione dell'entrata in vigore della richiamata L.R. 30/2000.
Al riguardo, il Tribunale ha osservato in primo luogo che la delibera, per il suo tenore, “non può essere interpretata come rinuncia tacita alla misura dell'indennità introdotta con una norma sopravvenuta rispetto al momento di approvazione della delibera”: argomento che non era smentito dalle dichiarazioni testimoniali rese in udienza dal ragioniere e dal segretario del , non univoche in tal senso (“non so se le CP_3 somme deliberate […] comportassero rinuncia a ulteriori miglioramenti, conguagli e/o integrazioni”).
Di contro, però, ha desunto dalla circostanza – come detto, pacifica in atti – dell'assenza di una deliberazione collegiale successiva all'entrata in vigore della L.R. 30/2000, che recepisse le modifiche normative apportate dalla novella, un indice significativo della volontà del Consiglio “di non volere modificare la misura dell'indennità loro stabilita con la delibera n. 7 del 2000, neppure dopo l'entrata in vigore della legge Regione Sicilia n. 30/2000, verosimilmente per non aggravare le esigenze del bilancio dell'Ente che certamente non potevano ritenersi modificate in melius a distanza di soli pochi mesi dall'adozione della delibera oggetto d'esame”
(v. sentenza impugnata, p. 6).
Inoltre, valorizzando l'assenza di prova, da parte degli odierni appellanti, di richieste volte all'adeguamento dell'indennità all'importo minimo riconosciuto dalla L.R. 30/2000, ha concluso che
11 “È plausibile sostenere che tale inerzia possa essere spiegata in funzione dell'accettazione, da parte degli attori, della previgente indennità anche in costanza della nuova normativa, così ribadendo di fatto ciò che pochi mesi prima avevano formalmente affermato attraverso l'adozione della delibera n. 7, ovvero che l'unica misura dell'indennità sostenibile per il era quella indicata nella succitata delibera” (v. sentenza impugnata, p. 7). CP_3
In definitiva, secondo il Tribunale, il fatto che il Consiglio non abbia deliberato di emendare o di sostituire la delibera 7/2000 in seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 30/2000 rappresenta frutto della scelta degli odierni appellanti di non variare l'ammontare dell'indennità da corrispondere loro, anche e soprattutto per non peggiorare la situazione economica dell'Ente alla luce dell'aumento degli importi minimi previsto dalla L.R. 30/2000 e dal suo regolamento di attuazione, per come pure si evince dalla lettera della delibera stessa: “CONSIDERATO che per esigenze di bilancio questo CP_3 non può sopportare la spesa di cui sopra [ossia le indennità di funzione] e che pertanto necessita ridimensionare quanto effettivamente dovuto agli Amministratori”.
Orbene, è avviso del Collegio di condividere tale ragionamento, con le seguenti precisazioni.
E invero, come già precisato, l'art. 19 L.R. 30/2000, oltre ad attribuire ai componenti degli organi esecutivi dei Consorzi fra enti locali il diritto all'indennità di funzione, riconosce altresì agli stessi organi il potere di modificare, anche in diminuzione, l'importo di tale indennità.
Quindi, si ribadisce, la norma ha da un lato configurato il diritto di detti soggetti a percepire l'indennità di funzione;
e dall'altro – significativamente – ha assegnato all'organo collegiale dell'ente il potere di mutare il quantum dell'indennità da corrispondere ai componenti stessi.
Di fatto, ha allora attribuito all'organo collegiale un potere discrezionale esercitabile, in diminuzione, senza limiti, e in aumento, entro la soglia fissata dalla stessa legge in combinato disposto con il regolamento di attuazione.
Ne consegue allora che la mancata adozione, da parte del Consiglio, di una nuova delibera dopo l'entrata in vigore della L.R. 30/2000, può ragionevolmente intendersi come espressione di quella discrezionalità che l'art. 19 citato riserva all'organo collegiale, e che consente a quest'ultimo di variare l'importo dell'indennità di funzione dovuta ai suoi componenti anche in misura inferiore al minimo stabilito dal regolamento di attuazione.
D'altra parte, come ben rilevato dal Tribunale, a fronte dell'entrata in vigore della L.R. 30/2000, sarebbe stato nella piena facoltà dei consiglieri di adottare – potendo raggiungere agevolmente l'unanimità – una delibera con cui, in attuazione della nuova normativa, rivedere la misura dell'indennità di funzione da corrispondere a ciascuno di essi.
12 Ma così non hanno fatto, al plausibile fine – per come ragionevolmente può desumersi dal contenuto della delibera 7/2000 – di non compromettere la situazione del bilancio del CP_3 aggravandolo con un'ulteriore consistente spesa.
Peraltro, il Collegio ritiene che, rientrando la concreta determinazione del quantum nell'autonomia discrezionale dell'ente locale, il giudice non avesse (né ha) il potere di sostituirsi all'amministrazione per stabilire, come sostanzialmente richiesto dagli appellanti, la misura dell'indennità in questione.
Sicché, in definitiva, escluso qualsiasi profilo di erroneità, sotto i profili oggetto di censura, della sentenza impugnata, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
§ 5. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia (dato dalla differenza tra la somma richiesta in appello e quella riconosciuta con la sentenza impugnata -cfr. n. 4) delle conclusioni degli appellanti-: scaglione da €. 52.000,00 a €.
260.000,00), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del
D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
28325/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione”, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale a escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva
"o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 15182/2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.552,00 per la fase decisionale), senza alcun aumento per la difesa nei confronti di una pluralità di parti, attesa
13 l'identica posizione giuridica delle stesse che non ha comportato alcun aggiuntivo sforzo difensivo, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento,
a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Controparte_1 CP_2 confronti del avverso la sentenza n. Controparte_3
223/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 10 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n.
1131/2004 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza appellata;
3) condanna , e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del , delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_3 in complessivi € 7.160,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato, mandando alla cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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