TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117
TAR
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contrasto con legge delega n. 124/2015

    Il Collegio ha ritenuto che la legge delega, pur stabilendo il principio di equiordinazione, consente discipline differenziate se giustificate da peculiarità ordinamentali e funzionali, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per eccesso di delega

    La Corte ha ritenuto che le norme del d.lgs. n. 172/2019 siano conformi alla legge delega, poiché le differenze introdotte sono giustificate da specifiche esigenze ordinamentali e funzionali della Polizia di Stato.

  • Rigettato
    Violazione principi di uguaglianza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.)

    Il Collegio ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che la disciplina differenziata sia giustificata da specifiche esigenze ordinamentali e funzionali.

  • Rigettato
    Violazione principio di non discriminazione (Direttiva 2000/78/CE) e difetto motivazionale

    Il Collegio ha ritenuto che la disciplina non sia discriminatoria e che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato la normativa vigente, non potendo l'Amministrazione discostarsi da essa.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di avanzamento di carriera

    Il ricorso è stato respinto in quanto le censure relative all'illegittimità del diniego sono state ritenute infondate.

  • Rigettato
    Danno da differenze retributive

    Il ricorso è stato respinto in quanto le censure relative all'illegittimità del diniego sono state ritenute infondate, escludendo il diritto al risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 117
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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