Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02162/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2021, proposto da
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Concetta Palma e Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento e/o disapplicazione
del provvedimento del Ministero dell'Interno – DAGEP del 19 agosto 2021 prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza degli odierni ricorrenti avente ad oggetto “richiesta applicazione al personale di Polizia dei medesimi criteri di avanzamento già previsti per il personale delle Forze armate e dei Carabinieri (equiordinazione tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri)”.
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di tutti i ricorrenti ad ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario della P.S nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento economico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario, con decorrenza 1, 2, e 3 gennaio 2021;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno (e conseguente condanna al pagamento) da quantificarsi in ragione delle differenze retributive dovute tra l'attuale stipendio di Ispettore Superiore e quello dovuto da “Sostituto Commissario”, il tutto con interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. FA ES ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono dipendenti della Polizia di Stato con la qualifica di Ispettore Superiore.
Tali soggetti, in data 5 luglio 2021, hanno presentato istanza al Ministero dell’Interno con la quale hanno richiesto l’applicazione in loro favore dei criteri di avanzamento previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri, in modo da ottenere l’accesso alla superiore qualifica di Sostituto Commissario a decorrere dall’inizio dell’anno 2021.
Nella suddetta istanza i ricorrenti hanno in particolare evidenziato che, in base all’art. 5, primo comma, lett. f), n. 4) del d.lgs. n. 173 del 2019, tutto il personale dell’Arma dei carabinieri in possesso del grado di Maresciallo Maggiore con anzianità minima nel grado stesso di 8 anni alla data del 31 dicembre 2016 ha automaticamente acquisito, a decorrere dall’inizio dell’anno 2021, il superiore grado di Luogotenente (grado equiparabile alla qualifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato). Gli interessati lamentano quindi il diverso e deteriore trattamento per essi stabilito dall’art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019 il quale non prevede analogo automatico avanzamento per i soggetti che rivestono la qualifica di Ispettore Superiore (qualifica corrispondente al grado di Maresciallo Maggiore). Le norme appena citate prevedono infatti che, dei circa quattromila soggetti in possesso della suindicata qualifica, solo mille unità, selezionate tramite concorso, avrebbero potuto beneficiare dell’immediato avanzamento di carriera; gli altri avrebbero potuto invece accedere alla qualifica superiore solo a decorrere dall’anno 2023 (riducendo comunque gli ordinari periodi di necessaria permanenza nella qualifica inferiore).
Con provvedimento del 19 agosto 2021, il Ministero dell’Interno ha rispinto l’istanza del 5 luglio 2021 adducendo ragioni di carattere finanziario. Si è rilevato in particolare in detto provvedimento che l’applicazione al personale della Polizia di Stato del più favorevole trattamento previsto per il personale dell’Arma dei carabinieri non è possibile in quanto la promozione di tutti i soggetti aventi qualifica di Ispettore Superiore comporterebbe un ingente onere finanziario per gli anni 2021 e 2022, non sostenibile con le risorse assegnate alla stessa Polizia di Stato.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame. Oltre alla domanda di annullamento, gli interessati propongono domanda risarcitoria con la quale chiedono il pagamento delle differenze retributive che sarebbero loro spettate con l’applicazione della più favorevole disciplina.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 1813 del 22 maggio 2025 adottata in esito all’udienza del 3 aprile 2025, ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione resistente il deposito in giudizio di una relazione sull’oggetto della controversia.
Il Ministero dell’Interno ha eseguito l’ordine istruttorio con deposito del 21 luglio 2025.
Nel corso del giudizio, lo stesso Ministero ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 20 novembre 2025.
Con il primo motivo di ricorso, gli interessati sostengono che la decisione avversata sarebbe in contrasto con l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015 il quale – nel dettare i criteri di delega al governo per l’adozione dei decreti legislativi da esso previsti, e finalizzati, fra l’altro, alla modificazione degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia – ha stabilito che le norme delegate avrebbero dovuto garantire il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019 il quale, nel dettare la disciplina in questa sede avversata, avrebbe violato le disposizioni contenute nel citato 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015 che, come detto, impone di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia. A questo proposito i ricorrenti evidenziano ancora il carattere discriminatorio delle suindicate disposizioni non giustificate, a loro dire, da ragioni di carattere ordinamentale e/o funzionale.
Con il terzo motivo di ricorso, gli interessati sostengono che, siccome la decisione avversata non si fonderebbe su ragioni di carattere ordinamentale e/o funzionale ma esclusivamente su ragioni di carattere economico/finanziario, la stessa sarebbe altresì in contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.
Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori di cui alla direttiva 2000/78 CE attuata nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 216 del 2003. A questo proposito i ricorrenti evidenziano ancora la carenza di ragioni di carattere ordinamentale e/o funzionale idonee a giustificare la decisione avversata, elemento questo che la renderebbe evidentemente discriminatoria e, quindi, in contrasto con le disposizioni testé richiamate. Nel quarto motivo viene inoltre dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 posto che le ragioni di carattere finanziario addotte nel provvedimento impugnato non sarebbero idonee a sorreggere la decisione con esso assunta.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Con l’art. 8, primo comma, della legge n. 124 del 2015, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, fra l’altro, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino delle Forze di polizia. La norma stabilisce che le norme delegate avrebbero dovuto assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale appartenente ai diversi apparati e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, <<…fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia…>>.
Come si vede, la previsione, pur stabilendo il principio generale della equiordinazione, consente l’introduzione di discipline differenziate purché giustificate dalle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale appartenente ai diversi apparati, dovendosi ritenere che l’esigenza di equiordinazione non possa tradursi nella necessità di effettuare una speculare ripetizione dei medesimi interventi ordinamentali tra le diverse Forze di polizia, ma assurga a criterio guida strumentale, al fine di non creare differenze ordinamentali ed economiche non giustificate (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 26 luglio 2023, n. 777).
Ciò chiarito, si deve ora rilevare che la delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 è stata fra l’altro esercitata con l’adozione dei decreti legislativi n. 172 e n. 173 del 2019.
L’art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019, riguardante la Polizia di Stato, stabilisce che, per il personale in possesso della qualifica di Ispettore Superiore, l’accesso alla qualifica di Sostituto Commissario sarebbe potuta avvenire in base alle seguenti modalità: a) accesso immediato per mille unità selezionate tramite concorso; b) accesso differito a decorrere dall’anno 2023 per il restante personale.
Questa disciplina differisce da quella contenuta nel d.lgs. n. 173 del 2019, riguardante il personale dell’Arma dei carabinieri, il quale, all’art. 5, primo comma, lett. f), n. 4), ha previsto l’immediato passaggio al grado di Luogotenente (corrispondente alla qualifica di Sostituto Commissario) per tutto il personale in possesso del grado di Maresciallo Maggiore con anzianità minima nel grado stesso di 8 anni alla data del 31 dicembre 2016.
La prima questione che il Collegio deve porre in evidenza è che, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente non ha fatto altro che dare pedissequa applicazione alle chiare disposizioni contenute nel citato d.lgs. n. 172 del 2019 le quali non attribuiscono ad essa alcun margine di discrezionalità.
Sono pertanto del tutto infondate le censure, contenute nel primo e nel quarto motivo di ricorso, che deducono: a) il difetto motivazionale del provvedimento impugnato, posto che, come appena detto, l’Amministrazione, applicando la vigente normativa, non poteva far altro che assumere la decisione in questa sede avversata; b) il contrasto del provvedimento impugnato con le norme contenute nella legge delega posto che lo stesso provvedimento è, come visto, conforme alla normativa che lo disciplina, potendosi tutt’al più disquisire circa l’incostituzionalità o il contrasto con il diritto comunitario di tale normativa (rilievi questi che comunque sono stati, come visto, sollevati in altre censure).
Diviene quindi decisivo stabilire in questa sede se la diversa disciplina contenuta nel d.lgs. n. 172 del 2019 sia in qualche modo giustificata dalle peculiarità ordinamentali e funzionali che caratterizzano il personale della Polizia di Stato, o sia invece ingiustificatamente discriminatoria in quanto non conforme a quella più favorevole dettata dal d.lgs. n. 173 del 2019 per il personale appartenente all’Arma dei carabinieri.
A questo proposito va osservato che, con le relazioni depositate in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiarito che, per quanto riguarda specificamente la Polizia di Stato, il legislatore ha avvertito l’esigenza di potenziare il ruolo degli Ispettori in modo da porre rimedio alla carenza di ruolo esistente al 31 dicembre 2016.
Questa finalità è stata perseguita mediante l’anticipazione dell’espletamento di due concorsi interni (che si sarebbero dovuti svolgere nell’arco di cinque anni) da bandirsi entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, nonché mediante la previsione di due concorsi straordinari, da bandirsi negli anni 2026 e 2027, che consentiranno l’acceso diretto alla qualifica di Ispettore Superiore al personale in possesso della laurea appartenente alle diverse qualifiche del ruolo degli Ispettori. Va inoltre osservato che l’art. 2, primo comma, lett. i), della legge n. 95 del 2017 ha stabilito l’avanzamento a ruolo aperto per tutti gli Ispettori Capo della Polizia di Stato che, in data 1 gennaio 2017, avevano maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni. Questi soggetti sono stati quindi tutti promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Ispettore Superiore.
La relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente ha poi chiarito che queste misure hanno apportato e apporteranno benefici per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli Ispettori non riscontrabili per gli appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Arma dei carabinieri.
Si deve quindi ritenere, in tale quadro, che la decisione in questa sede avversata non sia ingiustificatamente discriminatoria ma risponda a specifiche esigenze ordinamentali e funzionali (si veda in questo senso T.A.R. Toscana sent. n. 777 del 2023 cit.), avendo come detto il legislatore preferito destinare le risorse economiche destinate alla Polizia di Stato al potenziamento del ruolo degli Ispettori con conseguenti ricadute favorevoli per il personale appartenente a tale ruolo; ricadute favorevoli delle quali peraltro hanno potuto beneficiare anche gli odierni ricorrenti che sono stati tutti promossi alla qualifica di Ispettore Superiore grazie all’applicazione del citato art. 2, primo comma, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017. Per quanto riguarda invece l’Arma dei carabinieri, non avendo il legislatore avvertito l’esigenza di introdurre norme di favore per il ruolo dei Marescialli analoghe a quelle dettate per gli Ispettori della Polizia di Stato, le risorse disponibili hanno potuto essere destinate all’avanzamento al grado di Luogotenente.
Va poi osservato che il legislatore – prevedendo la possibilità di accesso immediato alla qualifica di Sostituto Commissario per mille unità selezionate tramite concorso e l’anticipazione dell’avanzamento di carriera al 2023 per il restante personale – ha comunque mitigato gli effetti sfavorevoli ricadenti sul personale della Polizia di Stato, contemperando così l’interesse dell’Amministrazione con quello facente capo a detto personale.
Per queste ragioni si deve escludere che le norme contenute nell’art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019 siano ingiustificatamente discriminatorie. Va conseguentemente altresì escluso il loro contrasto con il principio di equiordinazione sancito dalla legge delega, il contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., nonché il contrasto con la direttiva 2000/78 CE attuata nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 216 del 2003.
Deve essere quindi ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ES ZI, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.