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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IR D'ANELLA Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in PIAZZETTA GUASTALLA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MERLO
ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. FEDELI RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 9 OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 10274/2023, pubblicata il 19.12.2023 e notificata il 26.2.2024: nel merito: 1) dato atto dell'avvenuto accertamento della responsabilità dello Controparte_1 nella causazione dei danni tutti occorsi al sig. in conseguenza ed a causa
[...] Parte_1 dell'intervento chirurgico del 20/06/2011, di cui agli atti: 1/a) quantificare il danno complessivo risentito dal sig. per le causali tutte illustrate e Pt_1 descritte in atti, in misura di € 142.845,54 in linea capitale, o nella maggiore o minor somma ritenuta dovuta e di giustizia;
1/b) con la detrazione dell'importo di € 80.000 versato dallo nell'agosto 2016, imputandolo agli CP_1 interessi compensativi maturati a tale data sul capitale suddetto rivalutato e, per il residuo, sul capitale;
1/c) con l'aggiunta, infine, sul residuo capitale dovuto (al netto della detrazione sub 1/b), debitamente rivalutato sino alla data del soddisfo, degli interessi compensativi a termini di legge. ovvero con la diversa modalità di imputazione dell'acconto versato e degli accessori di legge spettanti che saranno ritenuti di giustizia;
2) conseguentemente, condannare lo a pagare al sig. l'importo risultante CP_1 Parte_1 dovuto all'esito dei conteggi di cui al punto precedente;
3) condannare altresì l'Istituto appellato a rimborsare al sig. tutte le spese del Parte_1 perito di parte e la quota di spese di C.T.U. medico-legale poste a suo carico dalla sentenza appellata;
4) previa riquantificazione secondo giustizia delle spese di lite di primo grado, condannare altresì lo alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: Nel merito: Respingere l'appello proposto dal Signor in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e confermare la sentenza nr. 10274/2023 del Tribunale di Milano, mandando in ogni caso l'appellata assolta ed esente da ogni ulteriore condanna. CP_1 In ogni caso, con vittoria di onorari del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio l' per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni derivati dalla grave infezione di origine nosocomiale sviluppatasi a seguito dell'intervento chirurgico di resezione mammaria retroareolare/supero esterna alla mammella sinistra per la presenza di nodulo dubbio eseguito presso la struttura clinica convenuta.
pagina 2 di 9
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10274/23 pubblicata il 19.1.2023, ha accolto parzialmente la Con domanda e, tenuto conto dell'acconto già versato al danneggiato dall'assicurazione dello , lo ha condannato a pagare la somma residua di € 2.181,85, oltre interessi.
3. ha proposto appello articolato in cinque motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo si duole della quantificazione della personalizzazione del danno da invalidità permanente e dell'omessa liquidazione della personalizzazione del danno da invalidità temporanea;
3.2 con il secondo motivo censura l'esclusione del risarcimento per le spese sostenute e documentate;
3.3 con il terzo motivo censura l'erroneo computo degli interessi e della rivalutazione dell'acconto versato dall'assicurazione dell'appellato;
3.4 con il quarto motivo censura la liquidazione delle spese legali in ragione dell'erronea individuazione dello scaglione di valore;
3.5 con il quinto motivo censura l'imputazione delle spese di ctu.
Con
4. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. La causa veniva trattenuta in decisione.
6. All'esito della camera di consiglio, veniva disposta un'integrazione della ctu per accertare la congruità delle spese mediche e determinare la eventuale necessità di spese mediche future.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere parzialmente accolto.
1.1 Il primo motivo è parzialmente fondato.
Il tribunale ha liquidato il danno biologico/dinamico relazionale permanente -accertato dai ctu nella misura del 19%- in € 45.549,00 € in applicazione delle tabelle dell'osservatorio Milanese. Ha altresì liquidato il danno da sofferenza soggettiva interiore in € 15.942,00. Inoltre, il tribunale ha liquidato il danno biologico da invalidità temporaneo -comprensivo anche del danno da sofferenza interiore- nella misura complessiva di € 9.504,00. La liquidazione di tali voci di danno è contestata dall'appellante. Lo stesso censura la liquidazione della personalizzazione del danno biologico/dinamico relazionale permanente nella misura di € 15.000,00 e l'omessa liquidazione della personalizzazione del danno da invalidità temporanea. In proposito, il tribunale ha così motivato tale liquidazione: “Inoltre, in considerazione del pregiudizio alla cenestesi lavorativa e a quella della pratica sportiva, che l'attore ha dimostrato (con prove testimoniali) di svolgere (calcio, tennis, ciclismo) a buon livello (ancorché dilettantistico), deve accogliersi la richiesta di “personalizzazione” del risarcimento (2). Nel rispetto delle indicazioni delle Tabelle di cui sopra, essa deve essere liquidata in € 15.000,00”- pag.15-. pagina 3 di 9 L'appellante lamenta: i) l'omessa considerazione da parte del tribunale dell'affidamento da parte del danneggiato nel rispetto delle condizioni igieniche da parte della struttura sanitaria;
ii) l'omessa valorizzazione del “calvario clinico” dell'appellante che ha subito, in conseguenza Con dell'infezione contratta durante l'intervento eseguito presso lo , cinque ricoveri nell'arco di due anni, con plurimi interventi chirurgici, con rischio anche della vita durante il secondo degli stessi;
iii) l'omessa considerazione delle ripercussioni fisiche della lesione patita sullo svolgimento delle capacità di svolgimento dell'attività lavorativa di magazziniere in relazione alla quale il tribunale ha valutato in modo insufficiente la maggior “faticosità” nello svolgimento della stessa riconosciuta dai ctu;
iv) a) l'insufficiente valorizzazione della riconosciuta maggior fatica nello svolgere le attività sportive -calcio e tennis-, posto che ha definitivamente smesso di praticare tali attività, in quanto: -) giocava quale portiere in serie D ad un livello superiore a quello della pratica amatoriale dell'attività; -) impugnava la racchetta da tennis con la mano sinistra, essendo mancino;
b) l'omessa considerazione che l'appellante ha cessato di praticare il ciclismo, limitandosi ad utilizzare una bici elettrica;
v) l'omessa considerazione della routine faticosa a cui è stato sottoposto l'appellante per il trattamento presso la camera iperbarica non disponibile presso la struttura ove era ricoverato;
vi) l'omessa considerazione dell'importo di 20.000 € -da riconoscere in sede di personalizzazione del danno- per il pregiudizio estetico costituito dalle numerose cicatrici riportate all'esito degli interventi chirurgici subiti. La personalizzazione del danno dinamico relazionale è finalizzata a risarcire il danneggiato dei pregiudizi alla vita di relazione più gravi rispetto a quelli ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso grado e gravità sofferti da persone in pari condizioni di lesioni e di età la cui liquidazione è già ricompresa nel punto tabellare – Cass. n. 27482 del 30/10/2018 In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute;
Cass. n. 5865 del 04/03/2021 In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Ciò posto, i pregiudizi lamentati dall'appellanti ai punti i), ii) e v) sono inconferenti, in quanto non integrano il danno dinamico relazionale, ma il diverso danno da sofferenza soggettiva interiore, separatamente liquidato dal tribunale. Il danno estetico lamentato al punto vi) è insussistente, in quanto i ctu hanno considerato tale voce di danno comprendendola nella determinazione del danno biologico permanente liquidato pagina 4 di 9 nella misura del 19% “Non dimenticando altresì che nel computo percentuale della invalidità permanente per tale tipo di menomazione si deve tenere conto non solo delle caratteristiche intrinseche degli esiti cicatriziali (ad es. estensione e localizzazione), bensì anche di parametri estrinseci come ad esempio sesso ed età, i sottoscritti confermano il perimetro percentuale del danno che è stato poi inglobato in quello psichico” -pag.21 ctu-.. I maggiori pregiudizi di cui ai punti iii) -cenestesi lavorativa- e iv) -attività sportiva praticata- sono stati tenuti in considerazione dal tribunale che ha fondato, sulla compromissione delle attività sportive praticate e sulla maggior usura lavorativa, la personalizzazione del danno nella misura di € 15.000,00. Inoltre, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, il tribunale ha considerato anche la pratica del ciclismo e il fatto che tali attività fossero praticate “a buon livello (ancorché dilettantistico)” – laddove anche la pratica del calcio in serie D costituisce una attività sportiva praticata a livello dilettantistico-. Inoltre, al fine di giustificare l'incremento della personalizzazione del danno biologico permanente, non rileva il fatto riferito dal coniuge sentito come testimone che il abbia Pt_1 cessato di praticare tali attività sportive -salvo la pratica della bicicletta con un bici elettrica-. Ciò in quanto il tribunale, nella liquidazione della voce di danno, ha implicitamente considerato la cessazione dello svolgimento delle suddette attività sportive, anche se i ctu hanno accertato che le stesse potevano essere comunque ancora svolte, sia pure con una maggiore fatica “Le menomazioni risultano oramai bene stabilizzate, non sussistendo elementi di natura tecnica che impediscano (in soggetto di 58 anni) lo svolgimento delle riferite attività sportive (tennis, bicicletta, calcio) che, praticate a livello amatoriale, prevederanno unicamente una maggior quota di “fatica” -pag.22 ctu-. Parimenti, i ctu hanno accertato, non l'impossibilità di svolgere la pregressa attività lavorativa di magazziniere, ma il suo svolgimento con maggiore fatica. La cenestesi lavorativa costituisce una voce del danno non patrimoniale che è stata considerata dal tribunale nella personalizzazione del danno biologico permanente. Peraltro, il tribunale ha riconosciuto a titolo di personalizzazione € 15.000 rispetto a € 45.549 riconosciuti a titolo di danno biologico permanente che costituisce un incremento del 30% dello stesso, da reputarsi adeguato, tenuto conto che la tabella milanese prevede un aumento massimo del 40 % a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente del 19% -riconosciuto a
Parte_1 Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, non vi è spazio per un ulteriore incremento della liquidazione di tale voce di danno. L'appellante lamenta, altresì, l'omessa liquidazione della personalizzazione del danno da inabilità temporanea. Questo profilo del motivo di appello è fondato. Infatti, non è condivisibile quanto afferma l'appellato secondo cui la liquidazione della personalizzazione nella misura di 15.000 € era comprensiva anche della personalizzazione del danno biologico temporaneo. In proposito, si osserva che il tribunale ha operato una distinta liquidazione delle due voci di danno: il danno biologico permanente/dinamico relazionale nei paragrafi da 6.1.1 a 6.1.5 -fra cui pagina 5 di 9 la personalizzazione nella misura di 15.000 € al paragrafo 6.1.3-; il danno biologico temporaneo nei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2. Nella liquidazione del danno biologico temporaneo il tribunale ha liquidato -indicandole espressamente- le sole componenti del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore. Pertanto, la personalizzazione deve essere riconosciuta -sussistendone i medesimi presupposti giustificativi- anche su tale voce di danno. Deve essere liquidata nella stessa misura del 30% del danno biologico temporaneo di 72 € per ogni giorno di invalidità per la componente dinamico relazionale già applicato dal tribunale e non contestato -66 giorni di i.t. assoluta;
20 di i.i. al 75%; 20 di i.t. al 50%; 20 di i.t. al 25%-. Quindi, deve essere riconosciuto all'appellante, a titolo di personalizzazione del danno biologico temporaneo, il maggior importo di € 2.073,60 [6.912x30% ]
1.2 Il secondo motivo è fondato nei limiti esposti.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, nell'atto di citazione era contenuta anche la richiesta di risarcimento per la voce di danno costituita dalle spese mediche e degli ulteriori Con esborsi sostenuti in conseguenza della accertata responsabilità di . Inoltre, i documenti attestanti le stesse sono stati tempestivamente prodotti con la seconda memoria di cui all'art. 183, secondo comma, c.p.c. I ctu, esaminati i docc. 59 e 59 bis, con giudizio condiviso dai rispettivi ctp, hanno “tenuto conto – come peraltro concordato con i consulenti delle parti in sede di operazioni peritali – di quelle sostenute sino al 2014, essendo poi intervenuta la c.d. stabilizzazione clinica a delimitare – come consolidata prassi medico legale - il perimetro delle spese rimborsabili. E quindi, dopo attenta analisi, le spese da ritenersi necessarie e congrue – con esclusione quindi di quelle per prodotti omeopatici (EURO 79,90), non riconosciuti dal SSN - ammontano a: EURO 1.762,52 per farmaci e parafarmaci (EURO 1085,20 Farmaci + EURO 677,32), almeno per come identificabili e verificabili negli scontrini/ticket allegati in atti (ALL. 59 parte
1 e parte 2); EURO 1.123,24 per visite, indagini strumentali, terapie riabilitative. (ALL. 59 parte 1 e parte 2)”- pag.7 ctu-. Quindi, deve essere riconosciuto a titolo di ulteriore danno risarcibile l'importo complessivo di €
2.885,76, per esborsi per spese mediche e esami e terapie riabilitative diretta conseguenza del sinistro. Inoltre, i ctu hanno ritenute necessarie come spese mediche future il trattamento delle cicatrici da attuarsi mediante Lipoffilling, il cui costo, se svolto in regime privatistico, è stato stimato in € 20.000, in moneta attuale. Anche tale importo deve essere riconosciuto a titolo di spese mediche future diretta conseguenza del sinistro. Non è ostativo il fatto che il trattamento sia fruibile anche mediante SSN, in quanto non vi è alcun obbligo del danneggiato di rivolgersi allo stesso – Cass. n. 29308 del 23/10/2023 Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale-. pagina 6 di 9 Il motivo di appello deve invece essere rigettato in ordine agli ulteriori esborsi. Infatti, difetta la specifica allegazione che gli stessi siano causalmente correlati all'infezione Con causata a dalla condotta inadempiente di e quindi siano conseguenza immediata e Pt_1 diretta della stessa, non essendo sufficiente una allegazione generica e la mera produzione dei documenti, dovendo, invece, essere allegata e provata la conseguenza causale del singolo esborso all'evento lesivo. Ciò a maggior ragione -a titolo esemplificativo- per il fatto che: i) alcuni viaggi aerei sono antecedenti all'intervento in conseguenza del quale è stata contratta l'infezione, altri sono successivi al periodo di stabilizzazione della malattia, altri non sono correlati al periodo di ricovero conseguente all'infezione o a successive visite e, anche quelli concomitanti con il periodo di ricovero, risultano intestati a persone diverse di cui non è neppure allegata la necessità della loro presenza a Milano;
ii) le spese di vitto a Milano e di trasporto a Milano non sono neppure riferibili a chi le abbia sostenute;
iii) le spese di alloggio a Milano sono, in un caso, riferibili a un periodo non coincidente con il ricovero necessitato dall'evento lesivo;
in un altro caso non è individuabile il soggetto a cui è riferibile essendo la ricevuta intestata a in Pt_1 concomitanza di ricovero dello stesso e comunque non è allegata la presenza periodi di ricovero.
1.3 Il terzo motivo è fondato.
Il computo effettuato dal tribunale della somma residua da pagare è errato, in quanto risultano sommati gli interessi compensativi al capitale, operando un'unica detrazione tra capitale + interessi e acconto rivalutato, quando invece devono essere tenuti distinti capitale e interessi. Il computo deve essere così rideterminato -anche in considerazione delle maggiori somme riconosciute-: Capitale Danni non patrimoniali Invalidità permanente
€ 45.549 danno biologico -giudicato- + € 15.942 danno morale -giudicato- + € 15.000 - personalizzazione del danno biologico = tot. € 76.491-già rivalutato-. Inabilità temporanea: € 9.504 +€ 2.073,60 = € 11.577,60 -già rivalutati-. Totale danni non patrimoniali= € 88.068,60 [ € 76.491 + € 11.577,60]. Danni patrimoniali
€ 20.000 -all'attualità- + € 2.885,76, rivalutato in € 3.601,74. Totale danni patrimoniali= € 23.601,74 -rivalutati-. Totale complessivo= € 111.670,30 [€ 88.068,60 + € 23.601,74] Credito complessivo: € 111.670,30 devalutato al giugno 2011 -data del fatto- = € 88.276,92 Acconto: € 80.000 ricevuto il 4.8.2016 devalutato alla data del fatto = € 76.481,84 Credito residuo a titolo di capitale = € 11.795,08 [88.276,92 - € 76.481,84] Interessi Interessi compensativi dalla data del fatto a quella del ricevimento dell'acconto -4.8.2016-, nella misura degli interessi legali sull'intero capitale devalutato alla data del fatto pari a € 88.276,92 e rivalutato anno per anno= € 6.875,97
pagina 7 di 9 Sul capitale residuo dopo il pagamento dell'acconto -pari a € 12.337,96 [€ 92.337,96 (capitale rivalutato alla data dell'acconto) -€ 80.000] sono dovuti gli interessi compensativi fino alla pubblicazione della presente sentenza, pari a € 1.579,65. Credito residuo per interessi= € 8.455,62 [ € 6.875,97 + € 1.579,65]. Totale complessivo del credito residuo = € 20.250,70 [€ 11.795,08 + € 8.455,62]. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
1.4 Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dalla rideterminazione delle spese per effetto del parziale accoglimento dell'appello.
Con 2 , stante il principio della causalità e della soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio. Quelle del giudizio di primo grado devono essere liquidate sulla base di valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 5.200 a 26.000 €, sulla base del credito accertato in giudizio. Quindi, le stesse devono essere così liquidate: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 - di cui € 919 per studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 1.680 per la fase istruttoria;
€ 1.701 per la fase decisoria-, oltre € 1.339,46 per esborsi e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 5.809,00 - di cui € 1134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1843 per la fase istruttoria;
€ 1911 per la fase decisoria-. Con Le spese di entrambe le ctu devono essere poste a carico di parte soccombente. In merito alle spese di assistenza stragiudiziali di cui al doc. 59 bis, deve essere riconosciuto il solo importo di € 128,00 per visita psichiatrica del 16.11.2017, il cui pagamento è attestato da fattura quietanzata, mentre per le prestazioni risultanti dalle altre fatture non vi è prova del pagamento. Deve essere riconosciuta anche la spesa di € 48,80 per la mediazione obbligatoria -doc.62 bis- in quanto anche la relativa fattura è quietanzata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10274/23 pubblicata il 19.1.2023;
3. condanna a pagare a a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 dei danni patrimoniale e non patrimoniali l'importo residuo di € 20.250,70 -già dedotto l'importo di
€ 80.000 corrisposto a titolo di acconto-, nonché l'importo complessivo di € 176,80 per spese di assistenza, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
4. condanna a pagare a le spese dei due gradi Controparte_1 Parte_1 di giudizio che si liquidano, per ciascuna delle due parti, quanto al primo grado in complessivi €
5.077,00, e quanto al presente grado in complessivi € 5.809,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 1339,46 per esborsi;
5. pone definitivamente le spese di ctu a carico di Controparte_1
pagina 8 di 9
6. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 2.7.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
IR D'EL
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