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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,
nella procedura di sovraindebitamento promossa da
LL ED ([...]) assistito dall'avv. LORENZO PANELLI
Ha emesso la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ART. 70 CCII
Con ricorso depositato il 30.10.2024 LL ED ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi.
Con decreto ex art. 70 CCII in data 27.12.2024 il tribunale, ritenuta la propria competenza e l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione della proposta e del piano, a cura dell'OCC,
a tutti i creditori, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni.
Scaduto detto termine l'OCC ha riferito al giudice delegato che non sono state proposte osservazioni.
***
pagina 1 di 4 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da LL ED
([...]) deve essere omologato.
Come già osservato nel decreto che ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori:
va affermata la competenza di questo tribunale, in quanto il ricorrente ha la residenza nel relativo circondario;
la domanda deve ritenersi ammissibile atteso che:
il piano soddisfa il requisito di cui all'art. 67 CCII poiché indica in modo specifico tempi e modalità
per superare la crisi da sovraindebitamento, e, in particolare, prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi come segue:
pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC e 25% assistenza legale) e privilegiati (75%
assistenza legale: in proposito si osserva che, nonostante non possa considerarsi prededucibile il 25% del credito per assistenza legale, non contemplato dall'art. 6 CCII, essendo comunque previsto il pagamento integrale del credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c., la diversa qualificazione del credito non incide sulla proposta;
pagamento parziale nella misura del 30 % dei crediti chirografari in 101 rate come di seguito:
IFIS NPL spa: credito 175.400,82; pagamento del 30% pari a 52.620: I rata: 10.420,00; 100 rate mensili di 422,00 ciascuna;
FINANCIT 1: credito: 3.847,69; pagamento del 30% pari a 1.160: I rata: 360,00; 100 rate mensili di
8 ciascuna;
FINANCIT 2: credito: 393,70; pagamento del 30% pari a 120: I e unica rata: 120;
le risorse per il pagamento dei creditori come da proposta (per un totale di € 60.295) derivano per €
17.295,00 dalla liquidazione di tre polizze vita (detratta la spesa già sostenuta per l'acquisto dell'auto e per il pagamento dell'acconto Irpef di novembre) e da una quota di circa € 430 mensili del reddito della debitrice, lavoratrice dipendente presso Poste Italiane spa;
non vengono invece destinati ai creditori i beni immobili (quota di ¼ di appartamento in Comune di Baranzate, MI, Via Erto 3 e quota di 222
pagina 2 di 4 millesimi di appartamento in Comune di Agrigento, Via Calogero Graceffo 13, valutati rispettivamente in € 70.000 -con conseguente valore della quota di € 17.500- e in € 62.000 -con conseguente valore della quota di € 13.764) e il bene mobile registrato costituito dall'autovettura acquistata al prezzo di € 8.800;
è stata allegata la documentazione di cui all'art. 67, comma 2, CCII;
è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, avente il contenuto di cui all'art. 68, comma
2 CCII;
è previsto il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio;
la debitrice possiede i requisiti soggettivi previsti:
-si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 lett. c), poiché versa in stato di crisi o di insolvenza e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;
-è qualificabile quale consumatore, essendo persona fisica che non ha mai svolto attività
imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale e che ha contratto i debiti quale consumatore;
-non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
-non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
-non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode:
il maggior debito nei confronti di IFIS NPL deriva da finanziamenti erogati dalla Findomestic che, al momento in cui erano stati contratti dalla debitrice e dal marito di lei, potevano essere sostenuti con i redditi di lavoro di entrambi a fronte di rate di rimborso ammontanti complessivamente ad un importo inferiore a 900,00€; la situazione debitoria della LL è peggiorata drasticamente con la morte del marito, a seguito della quale la ricorrente si è trovata a dovere fare fronte all'indebitamento esclusivamente con il proprio reddito di lavoro dipendente oltre alla modesta pensione di reversibilità
ammontante ad € 260,50 mensili;
Il piano proposto deve ritenersi fattibile: le risorse per il pagamento dei creditori derivano in parte da tre polizze assicurative, delle quali due già liquidate, e per il resto da una quota dello stipendio della pagina 3 di 4 debitrice;
in particolare lo stipendio mensile al netto delle ritenute fiscali e contributive è circa di €
1.933,00 cui si deve aggiungere la modesta pensione di reversibilità del marito deceduto pari ad € 260,50
per un totale di € 2.193,5 e le spese necessarie per il mantenimento della debitrice risultano pari a circa
1.725,00, con un residuo di € 468,5 che rende fattibile il pagamento della quota di € 430 in favore dei creditori;
la procedura si è svolta regolarmente avendo l'OCC eseguito le comunicazioni previste a tutti i creditori;
non sono state presentate osservazioni;
Verificatane quindi l'ammissibilità e la fattibilità, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da LL
ED ([...])
Dispone la pubblicazione della sentenza mediante comunicazione, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori e inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Assegna all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Firenze, 05/03/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,
nella procedura di sovraindebitamento promossa da
LL ED ([...]) assistito dall'avv. LORENZO PANELLI
Ha emesso la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ART. 70 CCII
Con ricorso depositato il 30.10.2024 LL ED ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi.
Con decreto ex art. 70 CCII in data 27.12.2024 il tribunale, ritenuta la propria competenza e l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione della proposta e del piano, a cura dell'OCC,
a tutti i creditori, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni.
Scaduto detto termine l'OCC ha riferito al giudice delegato che non sono state proposte osservazioni.
***
pagina 1 di 4 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da LL ED
([...]) deve essere omologato.
Come già osservato nel decreto che ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori:
va affermata la competenza di questo tribunale, in quanto il ricorrente ha la residenza nel relativo circondario;
la domanda deve ritenersi ammissibile atteso che:
il piano soddisfa il requisito di cui all'art. 67 CCII poiché indica in modo specifico tempi e modalità
per superare la crisi da sovraindebitamento, e, in particolare, prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi come segue:
pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC e 25% assistenza legale) e privilegiati (75%
assistenza legale: in proposito si osserva che, nonostante non possa considerarsi prededucibile il 25% del credito per assistenza legale, non contemplato dall'art. 6 CCII, essendo comunque previsto il pagamento integrale del credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c., la diversa qualificazione del credito non incide sulla proposta;
pagamento parziale nella misura del 30 % dei crediti chirografari in 101 rate come di seguito:
IFIS NPL spa: credito 175.400,82; pagamento del 30% pari a 52.620: I rata: 10.420,00; 100 rate mensili di 422,00 ciascuna;
FINANCIT 1: credito: 3.847,69; pagamento del 30% pari a 1.160: I rata: 360,00; 100 rate mensili di
8 ciascuna;
FINANCIT 2: credito: 393,70; pagamento del 30% pari a 120: I e unica rata: 120;
le risorse per il pagamento dei creditori come da proposta (per un totale di € 60.295) derivano per €
17.295,00 dalla liquidazione di tre polizze vita (detratta la spesa già sostenuta per l'acquisto dell'auto e per il pagamento dell'acconto Irpef di novembre) e da una quota di circa € 430 mensili del reddito della debitrice, lavoratrice dipendente presso Poste Italiane spa;
non vengono invece destinati ai creditori i beni immobili (quota di ¼ di appartamento in Comune di Baranzate, MI, Via Erto 3 e quota di 222
pagina 2 di 4 millesimi di appartamento in Comune di Agrigento, Via Calogero Graceffo 13, valutati rispettivamente in € 70.000 -con conseguente valore della quota di € 17.500- e in € 62.000 -con conseguente valore della quota di € 13.764) e il bene mobile registrato costituito dall'autovettura acquistata al prezzo di € 8.800;
è stata allegata la documentazione di cui all'art. 67, comma 2, CCII;
è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, avente il contenuto di cui all'art. 68, comma
2 CCII;
è previsto il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio;
la debitrice possiede i requisiti soggettivi previsti:
-si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 lett. c), poiché versa in stato di crisi o di insolvenza e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;
-è qualificabile quale consumatore, essendo persona fisica che non ha mai svolto attività
imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale e che ha contratto i debiti quale consumatore;
-non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
-non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
-non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode:
il maggior debito nei confronti di IFIS NPL deriva da finanziamenti erogati dalla Findomestic che, al momento in cui erano stati contratti dalla debitrice e dal marito di lei, potevano essere sostenuti con i redditi di lavoro di entrambi a fronte di rate di rimborso ammontanti complessivamente ad un importo inferiore a 900,00€; la situazione debitoria della LL è peggiorata drasticamente con la morte del marito, a seguito della quale la ricorrente si è trovata a dovere fare fronte all'indebitamento esclusivamente con il proprio reddito di lavoro dipendente oltre alla modesta pensione di reversibilità
ammontante ad € 260,50 mensili;
Il piano proposto deve ritenersi fattibile: le risorse per il pagamento dei creditori derivano in parte da tre polizze assicurative, delle quali due già liquidate, e per il resto da una quota dello stipendio della pagina 3 di 4 debitrice;
in particolare lo stipendio mensile al netto delle ritenute fiscali e contributive è circa di €
1.933,00 cui si deve aggiungere la modesta pensione di reversibilità del marito deceduto pari ad € 260,50
per un totale di € 2.193,5 e le spese necessarie per il mantenimento della debitrice risultano pari a circa
1.725,00, con un residuo di € 468,5 che rende fattibile il pagamento della quota di € 430 in favore dei creditori;
la procedura si è svolta regolarmente avendo l'OCC eseguito le comunicazioni previste a tutti i creditori;
non sono state presentate osservazioni;
Verificatane quindi l'ammissibilità e la fattibilità, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da LL
ED ([...])
Dispone la pubblicazione della sentenza mediante comunicazione, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori e inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Assegna all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Firenze, 05/03/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4