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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.3044/2023 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.3044/2023 R.G.
tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
UR TO n. 4, C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Assunta Pubblico (C.F.: ) presso la quale elett.te domicilia in C.F._2
ZZ (NA) alla Via Cappuccini n. 3 Attore
e
società con sede in MILANO alla Via Benigno Crespi, 19, C. F. Controparte_1
– P. IV , in P.L.R.P.T. Dott.ssa elett.te dom.ta in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Napoli alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosaria Ortiero (C.F. C.F._3
), dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti Convenuta
[...]
nonchè
, C.F.: , residente in [...] C.F._4
RL EV n. 12 Convenuta
contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti di Parte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni Controparte_3 CP_4
subite il giorno 14/5/2021 alle ore 10,00 circa in ZZ (NA) alla via Gino EV, allorchè il mentre , all'altezza dell'incrocio tra via Gino EV e via RL Carrà, attraversava Parte_1
la strada per raggiungere la fermata dell'autobus, veniva investito dall'autovettura tipo Fiat 600, TG
BZ221HJ, di proprietà di ed assicurata per la R.C.A. con la e Controparte_3 Controparte_4
subiva gravi lesioni;
nel corso del processo, in contumacia della si è costituita la CP_3 [...]
contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata espletata l'istruttoria ed escussi i CP_4
testi ed . Testimone_1 Testimone_2
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC dell'11/2/2022 con cui ha descritto CP_5
compiutamente il sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale ed
è inoltre procedibile stante l'invito alla negoziazione in atti;
quanto alla titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo Fiat 600, TG BZ221HJ ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla CP_4
dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, le parti ed i testi attorei così si sono espressi: “La mattina di un giorno di maggio di tre anni fa stavo andando a prendere l'autobus per andare a ZZ Vivo a Monteruscello e dovevo prendere il bus su una strada vicino a via TO dove abito. Vi erano le strisce pedonali sulla strada ma a 100 metri da me e non le ho utilizzate Ho attraversato la strada e prima di farlo ho visto che dalla mia sinistra stava arrivando un'auto che era lontano e quindi ho continuato l'attraversamento . Il tratto era rettilineo e ad un certo punto mi sono sentito scaraventare a terra sul lato destro e ho sentito un forte dolore alla spalla destra La conducente dell'auto, una Fiat 600 era la signora qui presente si è fermata ma Controparte_3
non posso essere più preciso in quanto ero a terra Hanno chiamato l'ambulanza e sono stato portato all'ospedale di ZZ Lì è venuto un mio amico, che mi ha detto che Testimone_1
aveva assistito all'incidente ma io non lo ricordo Ho saputo dopo, ma non l'avevo visto che vi era anche mio cognato ( ; “Quel giorno di maggio Testimone_2 Parte_1
2021 erano le 10,15 ed ero in auto , una Fiat 600 e stavo andando a lavorare da Monteruscello a
Quarto. Stavo percorrendo via EV e andavo piano perché ero vicina alla fermata del bus e davanti a me vi erano altre auto All'improvviso il signore qui presente l'ho visto in mezzo alla strada e poco prima non era sulla strada né lo ho visto sul marciapiede . Era fuori dalle strisce pedonali e lo ho colpito alla spalla sinistra ed è caduto di lato a destra Mi sono fermata e lo ho soccorso Vi erano anche altre persone Sui capi dell'interrogatorio formale dichiara: I capi da 1 a
6 sono veri”( ; “ Conosco la famiglia di da molti anni Il 14.05.21, alle Controparte_3 Pt_1
ore 10,00 circa in ZZ (NA) mi trovavo in auto in via Gino EV e andavo verso casa ed ero andato al supermercato Ero solo in auto e andavo verso via TO Ho visto Parte_1
fermo vicino alla fermata del bus in via EV e lui era alla mia sinistra. L'ho salutato, ho fatto
200 metri e tramite lo specchietto ho visto una Fiat 500 che si era immessa su via EV da una strada laterale in direzione opposta alla mia e poi l'ho vista fermata e tanta gente che si avvicinava
Ho capito che era successo qualcosa perché già quando ho salutato , lo stesso stava per Pt_1
attraversare la strada ma non sulle strisce pedonali che si trovano a 300 mt circa dal punto in cui
ha attraversato Mi sono fermato, ho fatto inversione di marcia e ho visto a terra al Pt_1 Pt_1
centro della strada tra le due corsie che lamentava dolori alla schiena e alla gamba Abbiamo chiamato l'ambulanza e ho seguito l'ambulanza con la mia auto fino al PS dell'ospedale di
ZZ Si è fermata molta gente La Fiat 500 si è fermata ed è scesa una ragazza. So che dopo è arrivata la Polizia Municipale ma ero in ospedale. La fiat 500 era ferma sulla destra vicino a
quando ho fatto l'inversione di marcia. E' la prima volta che come civile ho testimoniato in Pt_1
un incidente stradale” ( ; “Sono il cognato di in quanto ho Testimone_1 Parte_1
sposato sua sorella Il 14.05.21 di mattina alle ore 10,00 circa ero in ZZ (NA) alla via Gino
EV perché dovevo prendere il bus per andare al mercato del pesce a ZZ. Sono in pensione dal 2019. Ero solo vicino alla fermata del bus ma aspettavo mio cognato per Pt_1
andare insieme a comprare il pesce So che non è pensionato e non so se lavorava. Su quel punto della strada non ci sono strisce pedonali e ho visto attraversare la strada per venire verso di Pt_1
me e mentre era al centro della carreggiata della strada a doppio senso di marcia , un'auto rossa una Fiat usciva da via Carrà posta a sinistra rispetto alla marcia di e si immetteva su via Pt_1
EV direzione Quarto e nel far ciò colpiva la gamba sinistra di con la parte anteriore e Pt_1
lo sbatteva a terra. A bordo dell'auto vi era una ragazza che si è fermata ed è scesa e ha soccorso
come me e altre persone. Si è fatta folla e qualcuno ha chiamato l'ambulanza che è venuta Pt_1
subito Io sono rimasto lì perché non avevo l'auto e dopo mezz'ora è venuta la Polizia Municipale ma io non mi sono fatto verbalizzare da loro . La Fiat andava veloce nell'immettersi su via EV
. Il punto d'urto si è verificato proprio al centro della strada sulla striscia che divide la carreggiata. ora ha una placca nella spalla . Non ho mai testimoniato davanti ad un giudice Pt_1
per sinistri stradali prima di ora” ( ). Testimone_2
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche dei testi della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, dal contenuto del verbale redatto dalla
Polizia Municipale di ZZ intervenuta sui luoghi dopo i fatti, dalle dichiarazioni rese in udienza dalla quanto all'attraversamento della strada in un punto privo di strisce pedonali, la S.C. CP_3
ha chiarito che “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Sent Cass n. 24472/2014), “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” ( ord Cass n. 2241/2019); “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” ( Ord Cass n. 20137/2023) e nella fattispecie in esame lo stesso ha ammesso: “ …. Vi erano le strisce pedonali sulla strada ma a 100 metri da me e Parte_1
non le ho utilizzate” e ritiene questo giudice che il comportamento dell'attore, in spregio all'art. 190 CdS, abbia inciso per il 30% sul nesso causale atteso che non è emerso che la Fiat viaggiasse a velocità sostenuta e che è notorio che un pedone sulle strisce pedonali è molto più visibile e prevedibile di un pedone sulla sede stradale, non al centro della stessa e distante dall'attraversamento pedonale ivi presente e quindi meno percepibile da un veicolo che sopraggiunga.
In definitiva, in applicazione dell'art-. 2054 cc primo comma e dell'art. 1227 cc primo comma,
[...]
e la vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da Controparte_3 CP_4
nei limiti del 70% della somma qui di seguito determinata. Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto SL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.P. della società assicuratrice, prodotta il 24/672024 non contestata dall'attore, da cui non vi è
alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 16% (esiti Frattura scomposta meta-epifisaria prossimale di omero a sn +
Frattura condilo mediale ginocchio sx.) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2024 ( cfr in tema sent Cass n. 8532/2020: “Le
tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite
di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui
all'art. 1226 c.c.”) va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €22.272,00 (13% di danno permanente €2.972,04 a punto senza alcun aumento per danno morale/sofferenza e/o esistenziale, 0.715 quale demoltiplicatore attesa l'età, 58 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità
temporanea totale (11 gg) €924,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 20 gg al 50%, 50 gg al 25%) €3.780,00 per un totale di €32.331,00 di cui va riconosciuto il 70% pari ad
€22.631,70 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent
Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da
ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce
una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente comprovato e cioè
€63,00 (70% di € 90,00) oltre interessi dalle ricevute al saldo.
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad
€26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Assunta Pubblico .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e , applicato l'art 1227 comma primo cc,
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di , della somma di Parte_1
€22.631,70 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo e della somma di €63,00 oltre interessi dalle ricevute al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €4.000,00
per compenso ed € 800,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Assunta
Pubblico.
Napoli 7/10/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.3044/2023 R.G.
tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
UR TO n. 4, C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Assunta Pubblico (C.F.: ) presso la quale elett.te domicilia in C.F._2
ZZ (NA) alla Via Cappuccini n. 3 Attore
e
società con sede in MILANO alla Via Benigno Crespi, 19, C. F. Controparte_1
– P. IV , in P.L.R.P.T. Dott.ssa elett.te dom.ta in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Napoli alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosaria Ortiero (C.F. C.F._3
), dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti Convenuta
[...]
nonchè
, C.F.: , residente in [...] C.F._4
RL EV n. 12 Convenuta
contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti di Parte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni Controparte_3 CP_4
subite il giorno 14/5/2021 alle ore 10,00 circa in ZZ (NA) alla via Gino EV, allorchè il mentre , all'altezza dell'incrocio tra via Gino EV e via RL Carrà, attraversava Parte_1
la strada per raggiungere la fermata dell'autobus, veniva investito dall'autovettura tipo Fiat 600, TG
BZ221HJ, di proprietà di ed assicurata per la R.C.A. con la e Controparte_3 Controparte_4
subiva gravi lesioni;
nel corso del processo, in contumacia della si è costituita la CP_3 [...]
contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata espletata l'istruttoria ed escussi i CP_4
testi ed . Testimone_1 Testimone_2
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC dell'11/2/2022 con cui ha descritto CP_5
compiutamente il sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale ed
è inoltre procedibile stante l'invito alla negoziazione in atti;
quanto alla titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo Fiat 600, TG BZ221HJ ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla CP_4
dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, le parti ed i testi attorei così si sono espressi: “La mattina di un giorno di maggio di tre anni fa stavo andando a prendere l'autobus per andare a ZZ Vivo a Monteruscello e dovevo prendere il bus su una strada vicino a via TO dove abito. Vi erano le strisce pedonali sulla strada ma a 100 metri da me e non le ho utilizzate Ho attraversato la strada e prima di farlo ho visto che dalla mia sinistra stava arrivando un'auto che era lontano e quindi ho continuato l'attraversamento . Il tratto era rettilineo e ad un certo punto mi sono sentito scaraventare a terra sul lato destro e ho sentito un forte dolore alla spalla destra La conducente dell'auto, una Fiat 600 era la signora qui presente si è fermata ma Controparte_3
non posso essere più preciso in quanto ero a terra Hanno chiamato l'ambulanza e sono stato portato all'ospedale di ZZ Lì è venuto un mio amico, che mi ha detto che Testimone_1
aveva assistito all'incidente ma io non lo ricordo Ho saputo dopo, ma non l'avevo visto che vi era anche mio cognato ( ; “Quel giorno di maggio Testimone_2 Parte_1
2021 erano le 10,15 ed ero in auto , una Fiat 600 e stavo andando a lavorare da Monteruscello a
Quarto. Stavo percorrendo via EV e andavo piano perché ero vicina alla fermata del bus e davanti a me vi erano altre auto All'improvviso il signore qui presente l'ho visto in mezzo alla strada e poco prima non era sulla strada né lo ho visto sul marciapiede . Era fuori dalle strisce pedonali e lo ho colpito alla spalla sinistra ed è caduto di lato a destra Mi sono fermata e lo ho soccorso Vi erano anche altre persone Sui capi dell'interrogatorio formale dichiara: I capi da 1 a
6 sono veri”( ; “ Conosco la famiglia di da molti anni Il 14.05.21, alle Controparte_3 Pt_1
ore 10,00 circa in ZZ (NA) mi trovavo in auto in via Gino EV e andavo verso casa ed ero andato al supermercato Ero solo in auto e andavo verso via TO Ho visto Parte_1
fermo vicino alla fermata del bus in via EV e lui era alla mia sinistra. L'ho salutato, ho fatto
200 metri e tramite lo specchietto ho visto una Fiat 500 che si era immessa su via EV da una strada laterale in direzione opposta alla mia e poi l'ho vista fermata e tanta gente che si avvicinava
Ho capito che era successo qualcosa perché già quando ho salutato , lo stesso stava per Pt_1
attraversare la strada ma non sulle strisce pedonali che si trovano a 300 mt circa dal punto in cui
ha attraversato Mi sono fermato, ho fatto inversione di marcia e ho visto a terra al Pt_1 Pt_1
centro della strada tra le due corsie che lamentava dolori alla schiena e alla gamba Abbiamo chiamato l'ambulanza e ho seguito l'ambulanza con la mia auto fino al PS dell'ospedale di
ZZ Si è fermata molta gente La Fiat 500 si è fermata ed è scesa una ragazza. So che dopo è arrivata la Polizia Municipale ma ero in ospedale. La fiat 500 era ferma sulla destra vicino a
quando ho fatto l'inversione di marcia. E' la prima volta che come civile ho testimoniato in Pt_1
un incidente stradale” ( ; “Sono il cognato di in quanto ho Testimone_1 Parte_1
sposato sua sorella Il 14.05.21 di mattina alle ore 10,00 circa ero in ZZ (NA) alla via Gino
EV perché dovevo prendere il bus per andare al mercato del pesce a ZZ. Sono in pensione dal 2019. Ero solo vicino alla fermata del bus ma aspettavo mio cognato per Pt_1
andare insieme a comprare il pesce So che non è pensionato e non so se lavorava. Su quel punto della strada non ci sono strisce pedonali e ho visto attraversare la strada per venire verso di Pt_1
me e mentre era al centro della carreggiata della strada a doppio senso di marcia , un'auto rossa una Fiat usciva da via Carrà posta a sinistra rispetto alla marcia di e si immetteva su via Pt_1
EV direzione Quarto e nel far ciò colpiva la gamba sinistra di con la parte anteriore e Pt_1
lo sbatteva a terra. A bordo dell'auto vi era una ragazza che si è fermata ed è scesa e ha soccorso
come me e altre persone. Si è fatta folla e qualcuno ha chiamato l'ambulanza che è venuta Pt_1
subito Io sono rimasto lì perché non avevo l'auto e dopo mezz'ora è venuta la Polizia Municipale ma io non mi sono fatto verbalizzare da loro . La Fiat andava veloce nell'immettersi su via EV
. Il punto d'urto si è verificato proprio al centro della strada sulla striscia che divide la carreggiata. ora ha una placca nella spalla . Non ho mai testimoniato davanti ad un giudice Pt_1
per sinistri stradali prima di ora” ( ). Testimone_2
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche dei testi della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, dal contenuto del verbale redatto dalla
Polizia Municipale di ZZ intervenuta sui luoghi dopo i fatti, dalle dichiarazioni rese in udienza dalla quanto all'attraversamento della strada in un punto privo di strisce pedonali, la S.C. CP_3
ha chiarito che “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Sent Cass n. 24472/2014), “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” ( ord Cass n. 2241/2019); “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” ( Ord Cass n. 20137/2023) e nella fattispecie in esame lo stesso ha ammesso: “ …. Vi erano le strisce pedonali sulla strada ma a 100 metri da me e Parte_1
non le ho utilizzate” e ritiene questo giudice che il comportamento dell'attore, in spregio all'art. 190 CdS, abbia inciso per il 30% sul nesso causale atteso che non è emerso che la Fiat viaggiasse a velocità sostenuta e che è notorio che un pedone sulle strisce pedonali è molto più visibile e prevedibile di un pedone sulla sede stradale, non al centro della stessa e distante dall'attraversamento pedonale ivi presente e quindi meno percepibile da un veicolo che sopraggiunga.
In definitiva, in applicazione dell'art-. 2054 cc primo comma e dell'art. 1227 cc primo comma,
[...]
e la vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da Controparte_3 CP_4
nei limiti del 70% della somma qui di seguito determinata. Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto SL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.P. della società assicuratrice, prodotta il 24/672024 non contestata dall'attore, da cui non vi è
alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 16% (esiti Frattura scomposta meta-epifisaria prossimale di omero a sn +
Frattura condilo mediale ginocchio sx.) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2024 ( cfr in tema sent Cass n. 8532/2020: “Le
tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite
di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui
all'art. 1226 c.c.”) va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €22.272,00 (13% di danno permanente €2.972,04 a punto senza alcun aumento per danno morale/sofferenza e/o esistenziale, 0.715 quale demoltiplicatore attesa l'età, 58 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità
temporanea totale (11 gg) €924,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 20 gg al 50%, 50 gg al 25%) €3.780,00 per un totale di €32.331,00 di cui va riconosciuto il 70% pari ad
€22.631,70 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent
Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da
ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce
una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente comprovato e cioè
€63,00 (70% di € 90,00) oltre interessi dalle ricevute al saldo.
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad
€26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Assunta Pubblico .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e , applicato l'art 1227 comma primo cc,
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di , della somma di Parte_1
€22.631,70 oltre interessi legali dall'1/1/2023 al saldo e della somma di €63,00 oltre interessi dalle ricevute al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €4.000,00
per compenso ed € 800,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Assunta
Pubblico.
Napoli 7/10/2025 IL G.U.