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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 122/2023 promossa da:
(P. IVA ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO SANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a in Via dei Pubblici Macelli n. 42, come da procura in atti;
CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
TIZIANO NICOLETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Via P. Maroncelli n. 44, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 07.03.2025 con riferimento a quelle rassegnate all'udienza del 24.11.2023, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 601/2022 emessa il Controparte_1
13.06.2022 e depositata in cancelleria in data 21.06.2022, con cui il Giudice di Pace di pagina 1 di 8 ha accertato la responsabilità della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla CP_1 verificazione del sinistro occorso a , per l'effetto condannandola al Controparte_2 risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti, nonché al pagamento delle spese processuali;
in particolare, secondo la ricostruzione fattuale posta alla base della sentenza, il 10.08.2018 alle ore 07:10 circa il stava percorrendo con il proprio ciclomotore la rotatoria CP_2 posta a Massarosa, in località Montramito, quando è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo a causa di una sostanza viscida e oleosa presente sul manto stradale. Parte appellante ha censurato il provvedimento impugnato, avanzando le seguenti doglianze: la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile al caso di specie, in cui il sinistro si è verificato su una strada demaniale ad uso pubblico, essendo di fatto inesigibile da parte dell'amministrazione provinciale l'effettuazione di un continuo ed efficace controllo, stante la notevole estensione del bene demaniale e l'uso generalizzato da parte degli utenti, considerato, oltretutto, che l'ente provinciale non ha ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di sostanze oleose/gasolio sul tratto stradale ove si è verificato il sinistro;
peraltro, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il caso fortuito in relazione alle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
difatti, il teste caduto dal Tes_1 proprio ciclomotore nel medesimo luogo il giorno precedente, ovvero il 09.08.2018, pur avendo riferito di essere caduto a causa di una sostanza viscida e oleosa presente sul selciato stradale, ha espressamente riferito di non ricordare se vi fosse sull'asfalto la macchia d'olio raffigurata nelle fotografie esibitegli;
anche il teste tecnico della Tes_2 viabilità della , ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni circa la presenza di CP_1 sostanze oleose in quel tratto di strada “a non più indietro del 31.07.2018”, e che l'ente, non appena allertato dalle autorità il medesimo 10.08.2018, ha provveduto alla bonifica del luogo;
parimenti, a dimostrazione della recentissima formazione della macchia, il teste agente della Polizia Municipale di Massarosa, ha riferito di non essere a Tes_3 conoscenza di precedenti segnalazioni;
inoltre, il non ha fornito neanche la prova CP_2
pagina 2 di 8 del fatto storico e del nesso di causalità tra questo e il danno lamentato, non essendo stata dimostrata la causa della caduta, atteso che il teste oculare ha riferito di Testimone_4 aver visto il cadere e di aver notato la presenza di una striscia di materiale sulla CP_2 carreggiata - senza che sia stato in grado di riferire se si trattasse di sostanze oleose – ma di non aver visto l'attore passare su tale materiale, avendo appreso la circostanza in quanto riferitagli dallo stesso Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza CP_2 impugnata, con concessione della sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283
c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, avendo lo Controparte_2 stesso dimostrato sia che il sinistro in questione si è verificato a causa della presenza di una sostanza oleosa presente sul selciato, sia che tale sostanza oleosa era presente sin dal giorno precedente l'evento; in particolare, la causa della caduta è emersa chiaramente dalle testimonianze rese dal e dall'agente nonché dal verbale della Polizia Tes_4 Tes_3
Municipale che, su richiesta di alcuni cittadini, è intervenuta sul luogo il giorno stesso alle ore 08:15; quanto alla presenza della sostanza oleosa sull'asfalto sin dal giorno antecedente, questa è emersa sia dalla testimonianza resa dal caduto nel medesimo luogo e con Tes_1 le stesse modalità a causa della presenza di materiale viscido sul manto stradale, sia dalla testimonianza resa dall'agente il quale, la mattina del 10.08.2018, non appena Tes_3 entrato in servizio, ha trovato la segnalazione della presenza del materiale oleoso sul selciato della rotatoria di via di Montramito ed ha ritenuto verosimile che tale segnalazione si riferisse all'episodio del giorno precedente.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, deve chiarirsi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c.
A ben vedere, la parte appellante ha argomentato in merito all'esclusione dell'applicabilità di tale norma sulla base dell'estensione del bene e dell'uso generalizzato dello stesso da parte della collettività – caratteristiche normalmente rinvenibili in ogni bene demaniale – senza nulla dedurre in merito ad ulteriori circostanze presenti nel caso concreto, che sarebbero valse ad escludere la possibilità di esercitare la custodia, atteso che “in tema di
pagina 3 di 8 responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (Cass., ordinanza n. 1257/2018). Difetta, nel caso concreto, l'allegazione di specifici elementi idonei ad esonerare la da un obbligo di vigilanza, controllo ed intervento sul bene CP_1 demaniale. Peraltro, quella lungo la quale si è verificato il sinistro non è una isolata via di campagna, bensì una strada posta in una zona industriale e commerciale, dunque abitualmente trafficata (cfr. fotografia di cui al doc. 4), circostanza che vale a rendere ancor più possibili e, dunque, prevedibili, eventuali perdite di sostanze da parte dei veicoli.
Ulteriormente, la sostanza oleosa si trovava su una rotatoria, dunque in un punto non solo ben visibile della strada, ma anche nevralgico per la circolazione stradale. Da ciò deriva l'esigibilità in concreto dell'esercizio di fatto del potere di controllo da parte della
. CP_1
Con specifico riguardo alla custodia di beni demaniali in caso di insidie presenti sul manto stradale, la Cassazione ha precisato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., sent. n. 6101/2013; Cass., ord. n. 6703/2018; nel medesimo senso, più recentemente, Cass., ord, n. 6826/2021).
pagina 4 di 8 Secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, infatti, il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini oggettivi, di modo che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, il danno e il relativo nesso di causalità, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che è “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, con la precisazione che “le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d'olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere” (Cass., ord. n. 4963/2019).
Chiarita l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. e precisati i relativi presupposti, si osserva che l'onere gravante sul danneggiato risulta pienamente soddisfatto, avendo lo stesso provato che la caduta si è verificata a causa della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale.
Tale circostanza è emersa sia dalla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado dal teste oculare il quale al momento del sinistro si trovava alla guida del proprio Tes_4 veicolo ed aveva appena imboccato la rotatoria, trovandosi dietro il danneggiato. Il teste ha riferito di avere visto l'odierno appellato “scivolare”, essendosi altresì avveduto della presenza di “una macchia” sul manto stradale, pur non essendo in grado di riferire se il predetto vi fosse passato sopra, in quanto era stato il dallo stesso soccorso, a dirgli CP_2 di essere scivolato “a causa di una macchia d'olio a terra”. Il riferimento allo “scivolare”, che indica lo spostamento di un corpo su un piano scivoloso (una lastra di ghiaccio, un pavimento bagnato, una macchia d'olio), unitamente all'accertata presenza in loco della macchia, consente, infatti, di ricondurre univocamente la perdita di controllo del mezzo all'essere questo venuto in contatto con la sostanza oleosa.
La presenza della macchia oleosa in questione è stata altresì riferita dall'agente Tes_5 della Polizia Municipale di Massarosa, il quale, lo stesso 10.08.2018, ricevuta la
[...] segnalazione riguardante un sinistro stradale occorso per la presenza di una macchia sul selciato (“A me è stato detto che c'era stato un incidente stradale, o il giorno prima o la
pagina 5 di 8 mattina presto dello stesso giorno, l'incidente era per un motociclo caduto a causa di questa macchia”), alle ore 08:15 era intervenuto sul luogo del sinistro, constatando che sull'asfalto vi era una “evidente…traccia di materiale oleoso, quasi sicuramente gasolio”.
La circostanza, peraltro, risulta documentalmente anche dal verbale di intervento redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Massarosa il 12.08.2018 (doc. 4 di cui all'atto di citazione in primo grado), in cui si legge che la richiesta di intervento, ricevuta da parte di un “cittadino”, era motivata dalla verificazione di un sinistro in danno di “un motociclista”,
“per il fondo stradale viscido”.
Dal canto suo la , sulla quale gravava l'obbligo di custodia quale ente proprietario CP_1 della strada in questione, non ha adempiuto all'onere di provare il caso fortuito, ossia quella circostanza idonea ad interrompere il nesso causale nei termini sopra specificati, non potendo dirsi raggiunta la prova circa la ristrettezza e brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la presumibile perdita di sostanze oleose (verosimilmente, gasolio) da parte di un veicolo in transito ed il verificarsi del sinistro. Non è dirimente in questo senso la circostanza che il Geom. tecnico della viabilità e dipendente della Tes_2 CP_1
abbia riferito di non aver ricevuto segnalazioni circa la presenza di sostanze oleose
[...] nel tratto stradale in questione nei giorni precedenti al sinistro, né che, come da questi riferito, la , allertata da parte della Polizia Municipale, si sia attivata per la CP_1 bonifica del luogo, non essendo tali circostanze idonee a provare che tra l'insorgere della condizione di pericolo e lo slittamento del motociclo sia trascorso un intervallo di tempo talmente modesto da escludere la possibilità di attivarsi tempestivamente per la sua rimozione, nonostante l'espletamento di una diligente attività di controllo.
Peraltro, del diligente svolgimento di tale attività di monitoraggio da parte dell'Ente è legittimo dubitare, alla luce del fatto che , coinvolto il 09.08.2018 in un Parte_1 sinistro dalla dinamica analoga a quella in esame ed occorso nel medesimo luogo, nello scritto autografo allegato all'atto di citazione (doc. 6) ha dichiarato che “alzandomi mi accorsi che in terra c'era olio o qualcosa di liquido, scivoloso sull'asfalto”; inoltre, interrogato sul capitolo di prova n. 5 di cui all'atto di citazione in primo grado (“Cvc il giorno 9 agosto 2018 alle ore 07:30 circa, in Massarosa località Montramito, nei pressi
pagina 6 di 8 della rotonda, mentre percorrevate la suddetta rotatoria a bordo del Vostro ciclomotore, siete caduti a terra a causa di sostanza oleosa e viscida presente sul selciato”), egli ha confermato la circostanza. Non vale ad escludere la responsabilità dell'Ente provinciale il fatto per cui detto teste, di fronte alla fotografia esibitagli (doc. 4 di cui alla citazione), ritraente il luogo del sinistro del 10.08.2018, dallo stesso riconosciuto come quello in cui egli era caduto il giorno precedente, non abbia saputo riferire se al momento dell'incidente subito vi fosse sull'asfalto proprio la macchia d'olio ivi raffigurata. È, infatti, assai improbabile che si trattasse di una macchia diversa, data la vicinanza nel tempo tra i due sinistri e la pacifica assenza di interventi di bonifica nell'intervallo tra questi.
Inoltre, vale la pena precisare che l'onere di custodia non si esaurisce nel mero intervento successivo alla segnalazione, dovendo il controllo del custode svolgersi anche e soprattutto in via preventiva, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
In conclusione, non risulta provato che tra il verificarsi della condizione di pericolo, ovvero il rilascio di una sostanza oleosa sulla carreggiata (verosimilmente ad opera di un veicolo in transito) e lo slittamento del motociclo sia trascorso un intervallo di tempo talmente modesto da escludere, per l'ente provinciale, la possibilità di attivarsi tempestivamente per la sua rimozione, risultando anzi verosimile che la sostanza scivolosa fosse presente sull'asfalto già dal giorno precedente il sinistro per cui è causa.
Il quantum del danno subito dall'appellato, così come accertato nell'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado, non è stato contestato, avendo dunque acquisito lo stato di res iudicata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado anche in relazione al capo di condanna alle spese processuali del primo grado di giudizio.
In ossequio al principio della soccombenza, anche le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante e liquidate in € 1.276,00 per compenso professionale (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la decisionale), oltre al 15% per spese generali, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del contributo unificato nella misura raddoppiata ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali,
a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del contributo unificato nella misura raddoppiata ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Lucca, 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 122/2023 promossa da:
(P. IVA ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO SANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a in Via dei Pubblici Macelli n. 42, come da procura in atti;
CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
TIZIANO NICOLETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Via P. Maroncelli n. 44, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 07.03.2025 con riferimento a quelle rassegnate all'udienza del 24.11.2023, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 601/2022 emessa il Controparte_1
13.06.2022 e depositata in cancelleria in data 21.06.2022, con cui il Giudice di Pace di pagina 1 di 8 ha accertato la responsabilità della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla CP_1 verificazione del sinistro occorso a , per l'effetto condannandola al Controparte_2 risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti, nonché al pagamento delle spese processuali;
in particolare, secondo la ricostruzione fattuale posta alla base della sentenza, il 10.08.2018 alle ore 07:10 circa il stava percorrendo con il proprio ciclomotore la rotatoria CP_2 posta a Massarosa, in località Montramito, quando è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo a causa di una sostanza viscida e oleosa presente sul manto stradale. Parte appellante ha censurato il provvedimento impugnato, avanzando le seguenti doglianze: la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile al caso di specie, in cui il sinistro si è verificato su una strada demaniale ad uso pubblico, essendo di fatto inesigibile da parte dell'amministrazione provinciale l'effettuazione di un continuo ed efficace controllo, stante la notevole estensione del bene demaniale e l'uso generalizzato da parte degli utenti, considerato, oltretutto, che l'ente provinciale non ha ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di sostanze oleose/gasolio sul tratto stradale ove si è verificato il sinistro;
peraltro, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il caso fortuito in relazione alle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
difatti, il teste caduto dal Tes_1 proprio ciclomotore nel medesimo luogo il giorno precedente, ovvero il 09.08.2018, pur avendo riferito di essere caduto a causa di una sostanza viscida e oleosa presente sul selciato stradale, ha espressamente riferito di non ricordare se vi fosse sull'asfalto la macchia d'olio raffigurata nelle fotografie esibitegli;
anche il teste tecnico della Tes_2 viabilità della , ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni circa la presenza di CP_1 sostanze oleose in quel tratto di strada “a non più indietro del 31.07.2018”, e che l'ente, non appena allertato dalle autorità il medesimo 10.08.2018, ha provveduto alla bonifica del luogo;
parimenti, a dimostrazione della recentissima formazione della macchia, il teste agente della Polizia Municipale di Massarosa, ha riferito di non essere a Tes_3 conoscenza di precedenti segnalazioni;
inoltre, il non ha fornito neanche la prova CP_2
pagina 2 di 8 del fatto storico e del nesso di causalità tra questo e il danno lamentato, non essendo stata dimostrata la causa della caduta, atteso che il teste oculare ha riferito di Testimone_4 aver visto il cadere e di aver notato la presenza di una striscia di materiale sulla CP_2 carreggiata - senza che sia stato in grado di riferire se si trattasse di sostanze oleose – ma di non aver visto l'attore passare su tale materiale, avendo appreso la circostanza in quanto riferitagli dallo stesso Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza CP_2 impugnata, con concessione della sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283
c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, avendo lo Controparte_2 stesso dimostrato sia che il sinistro in questione si è verificato a causa della presenza di una sostanza oleosa presente sul selciato, sia che tale sostanza oleosa era presente sin dal giorno precedente l'evento; in particolare, la causa della caduta è emersa chiaramente dalle testimonianze rese dal e dall'agente nonché dal verbale della Polizia Tes_4 Tes_3
Municipale che, su richiesta di alcuni cittadini, è intervenuta sul luogo il giorno stesso alle ore 08:15; quanto alla presenza della sostanza oleosa sull'asfalto sin dal giorno antecedente, questa è emersa sia dalla testimonianza resa dal caduto nel medesimo luogo e con Tes_1 le stesse modalità a causa della presenza di materiale viscido sul manto stradale, sia dalla testimonianza resa dall'agente il quale, la mattina del 10.08.2018, non appena Tes_3 entrato in servizio, ha trovato la segnalazione della presenza del materiale oleoso sul selciato della rotatoria di via di Montramito ed ha ritenuto verosimile che tale segnalazione si riferisse all'episodio del giorno precedente.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, deve chiarirsi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c.
A ben vedere, la parte appellante ha argomentato in merito all'esclusione dell'applicabilità di tale norma sulla base dell'estensione del bene e dell'uso generalizzato dello stesso da parte della collettività – caratteristiche normalmente rinvenibili in ogni bene demaniale – senza nulla dedurre in merito ad ulteriori circostanze presenti nel caso concreto, che sarebbero valse ad escludere la possibilità di esercitare la custodia, atteso che “in tema di
pagina 3 di 8 responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (Cass., ordinanza n. 1257/2018). Difetta, nel caso concreto, l'allegazione di specifici elementi idonei ad esonerare la da un obbligo di vigilanza, controllo ed intervento sul bene CP_1 demaniale. Peraltro, quella lungo la quale si è verificato il sinistro non è una isolata via di campagna, bensì una strada posta in una zona industriale e commerciale, dunque abitualmente trafficata (cfr. fotografia di cui al doc. 4), circostanza che vale a rendere ancor più possibili e, dunque, prevedibili, eventuali perdite di sostanze da parte dei veicoli.
Ulteriormente, la sostanza oleosa si trovava su una rotatoria, dunque in un punto non solo ben visibile della strada, ma anche nevralgico per la circolazione stradale. Da ciò deriva l'esigibilità in concreto dell'esercizio di fatto del potere di controllo da parte della
. CP_1
Con specifico riguardo alla custodia di beni demaniali in caso di insidie presenti sul manto stradale, la Cassazione ha precisato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., sent. n. 6101/2013; Cass., ord. n. 6703/2018; nel medesimo senso, più recentemente, Cass., ord, n. 6826/2021).
pagina 4 di 8 Secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, infatti, il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini oggettivi, di modo che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, il danno e il relativo nesso di causalità, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che è “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, con la precisazione che “le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d'olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere” (Cass., ord. n. 4963/2019).
Chiarita l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. e precisati i relativi presupposti, si osserva che l'onere gravante sul danneggiato risulta pienamente soddisfatto, avendo lo stesso provato che la caduta si è verificata a causa della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale.
Tale circostanza è emersa sia dalla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado dal teste oculare il quale al momento del sinistro si trovava alla guida del proprio Tes_4 veicolo ed aveva appena imboccato la rotatoria, trovandosi dietro il danneggiato. Il teste ha riferito di avere visto l'odierno appellato “scivolare”, essendosi altresì avveduto della presenza di “una macchia” sul manto stradale, pur non essendo in grado di riferire se il predetto vi fosse passato sopra, in quanto era stato il dallo stesso soccorso, a dirgli CP_2 di essere scivolato “a causa di una macchia d'olio a terra”. Il riferimento allo “scivolare”, che indica lo spostamento di un corpo su un piano scivoloso (una lastra di ghiaccio, un pavimento bagnato, una macchia d'olio), unitamente all'accertata presenza in loco della macchia, consente, infatti, di ricondurre univocamente la perdita di controllo del mezzo all'essere questo venuto in contatto con la sostanza oleosa.
La presenza della macchia oleosa in questione è stata altresì riferita dall'agente Tes_5 della Polizia Municipale di Massarosa, il quale, lo stesso 10.08.2018, ricevuta la
[...] segnalazione riguardante un sinistro stradale occorso per la presenza di una macchia sul selciato (“A me è stato detto che c'era stato un incidente stradale, o il giorno prima o la
pagina 5 di 8 mattina presto dello stesso giorno, l'incidente era per un motociclo caduto a causa di questa macchia”), alle ore 08:15 era intervenuto sul luogo del sinistro, constatando che sull'asfalto vi era una “evidente…traccia di materiale oleoso, quasi sicuramente gasolio”.
La circostanza, peraltro, risulta documentalmente anche dal verbale di intervento redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Massarosa il 12.08.2018 (doc. 4 di cui all'atto di citazione in primo grado), in cui si legge che la richiesta di intervento, ricevuta da parte di un “cittadino”, era motivata dalla verificazione di un sinistro in danno di “un motociclista”,
“per il fondo stradale viscido”.
Dal canto suo la , sulla quale gravava l'obbligo di custodia quale ente proprietario CP_1 della strada in questione, non ha adempiuto all'onere di provare il caso fortuito, ossia quella circostanza idonea ad interrompere il nesso causale nei termini sopra specificati, non potendo dirsi raggiunta la prova circa la ristrettezza e brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la presumibile perdita di sostanze oleose (verosimilmente, gasolio) da parte di un veicolo in transito ed il verificarsi del sinistro. Non è dirimente in questo senso la circostanza che il Geom. tecnico della viabilità e dipendente della Tes_2 CP_1
abbia riferito di non aver ricevuto segnalazioni circa la presenza di sostanze oleose
[...] nel tratto stradale in questione nei giorni precedenti al sinistro, né che, come da questi riferito, la , allertata da parte della Polizia Municipale, si sia attivata per la CP_1 bonifica del luogo, non essendo tali circostanze idonee a provare che tra l'insorgere della condizione di pericolo e lo slittamento del motociclo sia trascorso un intervallo di tempo talmente modesto da escludere la possibilità di attivarsi tempestivamente per la sua rimozione, nonostante l'espletamento di una diligente attività di controllo.
Peraltro, del diligente svolgimento di tale attività di monitoraggio da parte dell'Ente è legittimo dubitare, alla luce del fatto che , coinvolto il 09.08.2018 in un Parte_1 sinistro dalla dinamica analoga a quella in esame ed occorso nel medesimo luogo, nello scritto autografo allegato all'atto di citazione (doc. 6) ha dichiarato che “alzandomi mi accorsi che in terra c'era olio o qualcosa di liquido, scivoloso sull'asfalto”; inoltre, interrogato sul capitolo di prova n. 5 di cui all'atto di citazione in primo grado (“Cvc il giorno 9 agosto 2018 alle ore 07:30 circa, in Massarosa località Montramito, nei pressi
pagina 6 di 8 della rotonda, mentre percorrevate la suddetta rotatoria a bordo del Vostro ciclomotore, siete caduti a terra a causa di sostanza oleosa e viscida presente sul selciato”), egli ha confermato la circostanza. Non vale ad escludere la responsabilità dell'Ente provinciale il fatto per cui detto teste, di fronte alla fotografia esibitagli (doc. 4 di cui alla citazione), ritraente il luogo del sinistro del 10.08.2018, dallo stesso riconosciuto come quello in cui egli era caduto il giorno precedente, non abbia saputo riferire se al momento dell'incidente subito vi fosse sull'asfalto proprio la macchia d'olio ivi raffigurata. È, infatti, assai improbabile che si trattasse di una macchia diversa, data la vicinanza nel tempo tra i due sinistri e la pacifica assenza di interventi di bonifica nell'intervallo tra questi.
Inoltre, vale la pena precisare che l'onere di custodia non si esaurisce nel mero intervento successivo alla segnalazione, dovendo il controllo del custode svolgersi anche e soprattutto in via preventiva, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
In conclusione, non risulta provato che tra il verificarsi della condizione di pericolo, ovvero il rilascio di una sostanza oleosa sulla carreggiata (verosimilmente ad opera di un veicolo in transito) e lo slittamento del motociclo sia trascorso un intervallo di tempo talmente modesto da escludere, per l'ente provinciale, la possibilità di attivarsi tempestivamente per la sua rimozione, risultando anzi verosimile che la sostanza scivolosa fosse presente sull'asfalto già dal giorno precedente il sinistro per cui è causa.
Il quantum del danno subito dall'appellato, così come accertato nell'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado, non è stato contestato, avendo dunque acquisito lo stato di res iudicata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado anche in relazione al capo di condanna alle spese processuali del primo grado di giudizio.
In ossequio al principio della soccombenza, anche le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante e liquidate in € 1.276,00 per compenso professionale (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la decisionale), oltre al 15% per spese generali, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del contributo unificato nella misura raddoppiata ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali,
a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del contributo unificato nella misura raddoppiata ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Lucca, 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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