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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60497, Ruolo Generale dell'anno 2021, e trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
delle Petunie n. 94) e
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
Martuscelli n. 35), elettivamente domiciliati a Napoli, in via S. Maria in Portico n. 51, presso lo studio dell'avv.to Luigi Gargano del Foro di Napoli, da cui sono rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall'avv.to Pasquale Elia del Foro di S. M. Capua Vetere, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTI
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, in via degli CP_1 P.IVA_1
Aldobrandeschi n. 300), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv.to
Leonardo Vesci, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata al ricorso monitorio,
1 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Barra si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
si riporta inoltre alle osservazioni del proprio Ctp, che esclude ogni pretesa creditoria vantata dall'opposta nei confronti degli opponenti e fa proprie le risultanze della ctu integrativa, che ha correttamente considerata nuova la documentazione prodotta da
..”; CP_1
per l'opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Lunetta si riporta al foglio di p.c.
…('Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto come esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
33569/2021; in ogni caso condannare i signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento in favore della della somma di Euro 174.074,88 ovvero la diversa CP_1
somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite della fase monitoria e della presente fase di opposizione'. In via istruttoria si reitera l'istanza formulata alle udienze del 23 maggio 2023 e del 19 settembre
2023, insistendo per il chiesto supplemento / integrazione di ctu sulla base della documentazione offerta al perito, trattandosi dei rendiconti quindicinali riferiti ai dati forniti in aggregato nel corso del giudizio e ritualmente e tempestivamente acquisiti (sul punto si richiamano anche le osservazioni del Ctp di parte opposta)')…, depositato in data 24/6/2024,
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta gli CP_1
attori e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 12553/2021 dell'1-5/7/2021 (rg n. 33569/2021), con cui era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 174.074,88, oltre accessori e spese. Al riguardo gli attori, premesso che con il predetto ricorso monitorio concessionaria CP_1 dell' per la realizzazione e conduzione della rete per la Controparte_2
2 gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, previsti dall'articolo 110 comma 6 del TU leggi di pubblica sicurezza di cui al RG 773/1931 e ss.mm, aveva indicato le asserite ragioni creditorie nei confronti della ditta individuale e premesso altresì che -a detta della società ingiungente- il CP_3
debitore non aveva provveduto al pagamento della complessiva somma di € 174.074,88, dovuta a vario titolo, per cui si era provveduto ad agire in via monitoria nei confronti di essi opponenti, in qualità di eredi del predetto , allegavano, eccepita la giuridica CP_3
inesistenza delle comunicazioni a mezzo pec eseguite al destinatario deceduto, che il decesso in data 24/2/2018 del de cuius, destinatario della comunicazione di risoluzione del contratto e di rimozione dei VLT (Pec del 28/5/2018) e della diffida di pagamento (Pec dell'11/10/2018) rendeva le notifiche effettuate a mezzo PEC post mortem inesistenti e la documentazione ivi contenuta (risoluzione e diffida) inopponibile ad essi eredi;
che pertanto la domanda creditoria della società ingiungente, non preceduta da formale costituzione in mora, era inammissibile e improponibile;
che in ogni caso era infondata la pretesa, rivolta contro essi eredi dall'ingiungente, per il pagamento dell'importo complessivo di € 174.074,88, asseritamente dovuto dal de cuius in forza dei contratti c.d. “Contratto Gestore” del 15/4/2013 e “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013; che la documentazione richiamata in ricorso non forniva alcuna prova del preteso credito di nei CP_1
confronti del de cuius; che erano contestati, anche ai sensi dell'articolo 2719 c.c., tutti gli atti, contratti e documenti prodotti in fotocopia, tra l'altro, parziali, non conformi agli originali e privi di qualsiasi timbro di congiunzione e di data certa, il tutto come meglio indicato in citazione;
che anche l'ulteriore documentazione (fatture, note di credito e rendiconto contabile) era costituita da atti di parte e, in quanto tali, non opponibili al debitore;
che il decreto ingiuntivo era nullo per omessa produzione in giudizio degli estratti autentici delle scritture contabili;
che, con riferimento al rendiconto contabile datato 15/1/2019, alla citata lettera di risoluzione del 28/5/2018 e alla citata diffida di pagamento del 10/10/2018, andava ribadita l'eccezione preliminare di inesistenza giuridica della comunicazione a mezzo pec al destinatario deceduto e quindi l'inopponibilità di detta documentazione agli eredi del preteso debitore;
che in ogni caso, anche a voler per ipotesi prendere in considerazione la predetta
3 documentazione, gli importi di cui alle voci richieste dalla non trovano CP_1
riscontro nei contratti c.d. “contratto gestore” del 15/4/2013 e “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, il tutto come meglio indicato in citazione con riferimento alla voce PREU AWP, alla voce Canone, alle voci Spettanze – interessi e NOE di rilascio, alla voce Gaming Service Fee relativa al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, alle voci Riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018) e riaddebito parti mancanti relative al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, alla voce Minimo garantito relativa al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013 e alla voce
Quota Stabilità 2015; che inoltre l'infondatezza della pretesa derivava anche dalle contraddittorie richieste fatte valere stragiudizialmente con importi richiesti sempre diversi;
che da ultimo andava eccepita la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti dalle singole scadenze ex art. 2948 n. 4 c.c.. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis: 1) In accoglimento dell'interposta opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullare e revocare il suindicato decreto ingiuntivo n.
12553/2021 emesso dal Tribunale di Roma, per l'importo di € 174.074,88 oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e comunque per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
2)
Accertare e dichiarare la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti ai sensi dell'articolo
2948 n. 4 c.c., per le ragioni tutte esposte nella presente opposizione;
3) Dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di € 174.074,88 oltre interessi e le spese di procedura, così come richiesto nel decreto opposto. In via subordinata: 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, ridurre la pretesa economica di in quella somma CP_1
che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 27/10/2021 era differita al 22/2/2022
l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 14/2/2022.
4 In data 25/1/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_1
contestata l'eccezione preliminare sollevata e nel merito l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate, quanto alle conclusioni di merito, nel foglio di pc., indicato in epigrafe. Al riguardo, richiamati i contratti stipulati con il de cuius, allegava che, a fronte dei servizi resi, la ditta TU non aveva provveduto al pagamento degli importi di seguito indicati: a) € 114.776,51 (con riferimento al
Contratto “Gestore di Sala” sottoscritto in data 15/4/2013), di cui: € 37.204,65 a titolo di
PREU AWP;
€ 1.633,93 a titolo di canone;
€ 6.549,78 a titolo di spettanze;
€ 167,11 a titolo di interessi;
€ - 100,00 a titolo di Noe di rilascio;
€ 69.321,04 a titolo di quota stabilità 2015;
b) € 59.298,37 con riferimento al “Contratto Apparecchi Videoterminali Gestore di Sala con
Raccolta” sottoscritto in data 14/6/2014, di cui: € 5.549,49 a titolo di PREU VLT;
€ 8.918,50
a titolo di Gaming Service Fee (anni 2015-2016-2017-2018); € 11.640,05 a titolo di riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018); € 25.930,26 a titolo di minimo garantito per l'anno 2014; € 122,00 a titolo di Canone Franchising;
€ 16,03 a titolo di riaddebito parti mancanti;
€ 7.122,04 a titolo di quota stabilità 2015; che l'importo complessivo a credito era pertanto pari ad € 174.074,88, come indicato in ricorso;
che solamente dopo l'invio delle diffide era venuta a conoscenza del decesso del titolare dell'impresa, deceduto in data
24/2/2018; che, attivata la procedura ex art. 481 c.c. davanti al Tribunale di Napoli – Sezione
Volontaria giurisdizione, il Tribunale di Napoli aveva fissato il termine perentorio entro cui i chiamati all'eredità dovevano accettare, pena la perdita del diritto ad accettare;
che in data
20/4/2021 vi era stata l'accettazione dell'eredità da parte degli odierni attori;
che a quel punto, individuati gli eredi legittimi, aveva chiesto e ottenuto l'emissione, nei confronti di costoro, del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 174.074,88 oltre interessi e spese legali;
che erano infondati il primo e il secondo motivo di opposizione, in quando gli effetti dell'accettazione retroagivano al momento di apertura della successione (24/2/2018), con la conseguenza che tutte le notifiche effettuate successivamente a tale data, anche a mezzo pec, erano pienamente valide ed efficaci;
che era infondata l'eccezione di insussistenza del credito ingiunto, per tutti i motivi meglio esposti in comparsa di risposta;
che era altresì infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
5 Con decreto 27/1/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020, che la predetta udienza del 22/2/2022 si svolgesse con modalità cartolare;
era assegnato il termine di legge per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 22/2/2022, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano provveduto al deposito di note di trattazione scritta, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 24-25/3/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. e con rinvio all'udienza 4/10/2022, da svolgere in modalità cartolare, per esame delle istanze istruttorie;
era assegnato alle parti il termine di legge per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 4/10/2022, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano provveduto al deposito di note di trattazione scritta, era ammessa la documentazione prodotta ed era altresì ritenuto necessario ammettere ctu contabile con formulazione di apposito quesito;
era disposto rinvio all'udienza del 2/11/2022 per il conferimento dell'incarico, mentre era fissata al 26/6/2024 l'udienza di p.c. ex art. 81 bis disp. att. c.p.c..
La ctu era depositata in data 21/4/2023.
All'udienza del 23/5/2023, fissata per esame della ctu, comparivano i procuratori delle parti e il Ctu;
risulta a verbale che “… Il procuratore di parte attrice impugna le risultanze della ctu, nella parte in cui siano contrarie agli interessi dei propri assistiti;
evidenzia, sulla base della Ctp del dott. , da aversi qui richiamata, che i propri assistiti vantano un Per_1 credito di € 100,00 nei confronti della convenuta e che non sono debitori di alcunché nei confronti della stessa convenuta;
contesta l'utilizzo di documentazione, da parte del Ctu, diversa e ulteriore rispetto a quella ritualmente versata in atti;
si oppone alle ulteriori istanze istruttorie di parte convenuta, riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti;
chiede rinvio per p.c., come da calendario del processo …”; che “… Il procuratore di parte convenuta preliminarmente dà atto dell'intervenuto decesso in data 4/3/2023 dell'avv.to Gerardo Vesci;
la causa prosegue con l'avv.to Leonardo Vesci, già in delega disgiunta fin dall'atto del
6 giudizio. Impugna e contesta quanto ex adverso allegato e dedotto;
si riporta integralmente alle osservazioni del proprio Ctp dott. e insiste nel supplemento di ctu sulla base Per_2
della documentazione fornita che non è una documentazione nuova, come ex adverso eccepito, ma è esplicativa di quella già in atti, documentazione resasi necessaria a causa della redazione di una bozza di ctu ad avviso di questa difesa lacunosa. Si tratta pertanto di documentazione ammissibile e si riporta alle osservazioni del Ctp e alle motivazioni tutte dedotte;
chiede pertanto, in via principale, un supplemento di ctu sulla base della documentazione fornita;
in subordine rinvio per p.c., come già calendarizzata dal Giudice con riserva di impugnazione nel caso di mancata ammissione del richiesto supplemento di ctu …”; che “… Il Ctu dichiara che non ha utilizzato la documentazione prodotta dal Ctp di parte convenuta con le osservazioni, in quanto non prodott(a) nel contraddittorio fra le parti. Fa presente di non aver sollecitato il contraddittorio sulla predetta produzione documentale. Si tratta di documentazione solo sommariamente esaminata, per cui non si è in grado di riferire sulla natura della stessa ovvero se sia solamente esplicativa, come odiernamente sostenuto dalla parte convenuta, ovvero nuova rispetto a quella già in atti. Si tratta di una valutazione giuridica, per cui si rimette al Giudice …” e che “… Alla luce delle precisazioni del Ctu, il procuratore di parte convenuta esiste… nel richiesto supplemento …”. All'esito era disposto che “… il Ctu, sempre sotto il vincolo del prestato giuramento, esamini, nel contraddittorio fra le parti, la predetta documentazione per verificarne la natura e in particolare se si possa ritenere documentazione nuova, rispetto a quella ritualmente versata in atti, ovvero se possa configurarsi meramente esplicativa …”, con rinvio all'udienza del 19/9/2023 per esame della integrazione.
Alla successiva udienza del 19/9/2023, presenti i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che “… Il procuratore di parte attrice chiede il rinvio per la p.c., richiamando le osservazioni del proprio Ctp …” e che “… Il procuratore di parte convenuta chiede che il Ctu esamini nel merito la documentazione di cui alla ctu integrativa, in quanto si tratta non di documentazione nuova, ma dei rendiconti quindicinali riferiti ai dati forniti in aggregato nel corso del processo;
quindi ribadisce che non si tratta di documentazione nuova;
nel dettaglio
7 richiama le osservazioni del proprio Ctp. …”; era disposto rinvio all'udienza di p.c. del
26/6/2024, come da calendario del processo.
All'udienza del 26/6/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento della somma accertata come dovuta.
2. Nel ricordare, come discorso di carattere generale, che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa, (cfr. Cass.
8784/1998; Cass. 9260/2010) e che la ditta non ha soggettività giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale (cfr. Cass. 3052/2006;
Cass. 25003/2008; Cass. 19735/2014), precisa il Giudice che per comodità espositiva si farà sempre riferimento, salva diversa esigenza, al preteso debitore , titolare CP_3 dell'omonima ditta individuale, dando per sotteso che la pretesa è stata proposta in via monitoria nei confronti degli eredi del de cuius e che l'opposizione è stata proposta da costoro.
3. Come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, si ribadisce che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
8 indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
4. Richiamato quanto esposto, si osserva che con il decreto ingiuntivo qui opposto l'odierna convenuta ha agito, nei confronti degli eredi di , per CP_1 CP_3
la condanna in solido di costoro al pagamento, quale debito maturato dal de cuius, a) della complessiva somma di € 114.776,51 (con riferimento al Contratto Parte_3
sottoscritto in data 15/4/2013), di cui: € 37.204,65 a titolo di PREU AWP;
€ 1.633,93 a titolo di canone;
€ 6.549,78 a titolo di spettanze;
€ 167,11 a titolo di interessi;
€ - 100,00 a titolo di
Noe di rilascio;
€ 69.321,04 a titolo di quota stabilità 2015, e b) della complessiva somma di
€ 59.298,37 con riferimento al “Contratto Apparecchi Videoterminali Gestore di Sala con
Raccolta” sottoscritto in data 14/6/2014, di cui: € 5.549,49 a titolo di PREU VLT;
€ 8.918,50
a titolo di Gaming Service Fee (anni 2015-2016-2017-2018); € 11.640,05 a titolo di riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018); € 25.930,26 a titolo di minimo garantito per l'anno 2014; € 122,00 a titolo di Canone Franchising;
€ 16,03 a titolo di riaddebito parti mancanti;
€ 7.122,04 a titolo di quota stabilità 2015; che l'importo complessivo a credito era
9 pertanto pari ad € 174.074,88, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, come indicato in ricorso.
5. In ordine alla questione della ritualità o meno della comunicazione della risoluzione e dell'atto di diffida, non è condivisibile la deduzione di parte opposta sul fatto che, retroagendo gli effetti della successione alla data di apertura della successione stessa
(24/2/2018), sarebbero conseguentemente valide ed efficaci le comunicazioni, inviate all'indirizzo pec del de cuius ancora attivo pur dopo il decesso, con cui appunto era stata comunicata la risoluzione e la rimozione degli apparecchi VLT (pec del 28/5/2018) e la diffida di pagamento (pec dell'11/10/2018).
6. E' evidente che il destinatario era già deceduto, per cui la comunicazione, inviata a soggetto deceduto, è inesistente, a nulla rilevando che l'indirizzo pec fosse in ipotesi ancora attivo.
7. In comparsa conclusionale l'opposta ha ribadito che le comunicazioni a mezzo pec erano valide in quanto effettuate all'indirizzo della ditta individuale , CP_3 asseritamente all'epoca risultata ancora attiva e non cancellata dal Registro delle imprese [cfr. comparsa conclusionale: “… le PEC inviate dalla n data 28 maggio 2018 ed in data CP_1
11 ottobre 2018 non si possono ritenere inesistenti, in quanto le stesse sono state inviate alla
PEC della Ditta Individuale di cui il de cuius era titolare e risultante attiva al momento dell'invio, nonché nella piena disponibilità degli odierni opponenti eredi (è depositata in atti la visura storica da cui risulta pacificamente la cancellazione della Ditta Individuale il 16 luglio 2019, ovvero un anno dopo le missive de qu(ibus)…”].
8. Al riguardo, ribadito che la ditta si indentifica con il titolare e che non è possibile applicare alle ditte individuali la normativa e la giurisprudenza in tema di cancellazione delle società dal Registro delle imprese (cfr. art. 2495, comma 3, già 2, c.c.), potendo -in ipotesi- qualsiasi creditore agire nei confronti del debitore (persona fisica ancora in vita), quand'anche l'impresa di costui fosse stata cancellata dal Registro delle imprese p.es. per cessata attività, va ribadito che in data 24/2/2018 il preteso debitore era deceduto e conseguentemente qualsiasi successiva comunicazione inviata direttamente a soggetto già deceduto era inesistente e tale va ora considerata.
10 8.1 Dalla visura camerale dell'impresa individuale , prodotta CP_3 dall'opposta con la memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., è risultato che la stessa è stata cancellata d'ufficio in data 16/7/2019 per decesso del titolare in data 24/2/2018.
8.1.1 La cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese in data 16/7/2019 non fa venir meno il fatto che il precedente 24/2/2018 il era deceduto, con la conseguenza CP_3
che gli effetti della perdita della capacità giuridica non possono che risalire alla data del decesso.
8.2 E' pertanto assorbita l'eccezione, sollevata dagli opponenti e richiamata nella comparsa conclusionale, di irrituale produzione “… in giudizio solo (del)le ricevute di consegna delle pec in formato 'pdf' senza le necessarie ricevute di accettazione …” (cfr. comparsa conclusionale), con l'asserita conseguenza che “… Il deposito telematico di risulta quindi incompleto ed effettuato in violazione delle forme digitali e delle CP_1 specifiche tecniche previste dalla normativa vigente ai fini dell'onere della prova e della validità degli atti …” (cfr. citata comparsa conclusionale).
9. Tanto premesso, si osserva che peraltro ogni questione è in concreto superata dal fatto che il ricorso monitorio, in cui ad ogni buon conto si faceva riferimento alle predette comunicazioni, è stato ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto, agli eredi del de cuius, per cui, quanto meno dalla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli odierni attori sono stati ritualmente resi partecipi della risoluzione e della pretesa creditoria nei confronti del de cuius.
9.1 Inoltre la notificazione del decreto ingiuntivo costituisce valido ed efficace atto di messa in mora a norma dell'art. 1219 c.c., configurandosi invero a tutti gli effetti come intimazione scritta di pagamento, sia pure con riferimento al periodo successivo alla notificazione.
9.2 Pertanto anche la questione relativa alla decorrenza degli interessi di mora è facilmente superabile.
10. In conclusione le due prime eccezioni di parte opponente, di per sé, non incidono sulla proponibilità della domanda dell'opposta.
11 11. Infondata è anche l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, in quanto,
a prescindere da ogni altra considerazione, deve essere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, vertendosi invero in ambito di pretesa responsabilità da inadempimento contrattuale.
11.1 Alla data di notificazione del decreto ingiuntivo (30/7/2021) -si richiamano sul punto le precedenti osservazioni- non risultava decorso il decennio dal sorgere del credito
(ovvero dall'anno 2013).
11.2 Sul punto, come risulta dalla ctu, va precisato che “il credito azionato CP_1
è relativo al periodo (2013-2018) …” (cfr. ctu a pag. 15).
[...]
12. Passando finalmente al merito, assumono decisivo rilievo le condivise conclusioni cui è pervenuto il Ctu, dott. nominato con l'ordinanza pronunciata Persona_3 all'udienza a trattazione scritta del 4/10/2022, contenente anche l'indicazione del seguente quesito: “Alla luce della documentazione in atti e di quanto liberamente acquisibile presso pubblici uffici, provveda il Ctu ad accertare, con riferimento alle singole voci indicate nel ricorso monitorio, se sia stato correttamente determinato, a livello contabile, ciascun preteso credito indicato dall'opposta e, in caso negativo, ad indicare le somme correttamente ricalcolate;
provveda inoltre il Ctu, con specifico riferimento alla 'quota stabilità 2015', a determinare, tenuto conto del numero degli apparecchi riferibili all'opposta e al de cuius e altresì della tipologia di detti apparecchi nonché della partecipazione alla distribuzione del compenso in base agli accordi contrattuali in essere per il 2015, quale sia la quota parte del versamento gravante sul de cuius e se, in concreto, in relazione alla somma esatta in via monitoria per tale voce, risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege”.
13. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di acquisizione e utilizzazione della documentazione ulteriore prodotta dal Ctp di parte opposta in sede di operazioni, in allegato alle osservazioni critiche, e oggetto della ctu integrativa in ordine alla novità o meno della documentazione in questione, invero non prodotta dall'opposta nei termini di cui all'art. 183/6
n. 2 c.p.c., va ricordato che con ordinanza pronunciata all'udienza del 23/5/2023 era stato disposto che “… il Ctu, sempre sotto il vincolo del prestato giuramento, esamini, nel contraddittorio fra le parti, la predetta documentazione per verificarne la natura e in
12 particolare se si possa ritenere documentazione nuova, rispetto a quella ritualmente versata in atti, ovvero se possa configurarsi meramente esplicativa;
assegna al Ctu il richiesto termine di giorni trenta e prende atto che il ctu si riserva di indicare ai procuratori e ai Ctp le modalità per garantire il necessario contraddittorio …” (cfr. verbale di udienza).
14. Orbene nel caso di consulenza tecnica in materia contabile l'art. 198, comma 2,
c.p.c. prevede che “il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195 c.p.c.”.
15. Al riguardo è stato precisato in giurisprudenza, proprio in tema di consulenza tecnica contabile, che presenta caratteri peculiari rispetto alla consulenza tecnica 'ordinaria', e in tema di necessario consenso di tutte le parti alla produzione di nuovi documenti, che “in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (cfr. Cass. 16012/2024), con l'ulteriore precisione, proprio in ordine al necessario consenso di tutte le parti, che “nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio” (cfr. Cass.
1763/2024).
15.1 Del resto già in precedenza e a precisazione di quanto argomentato da Cass. SU
3086/2022 e a conferma della necessità del “previo consenso delle parti”, che il comma 2 dell'art. 198 c.p.c. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione di detti documenti nuovi da parte del consulente contabile, la giurisprudenza della Cassazione era nel senso che
13 “in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni …” e che “… Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti” (cfr. Cass. 5370/2023).
16. Nel caso di specie, rilevato che l'opponente non ha inteso prestare il consenso alla produzione e utilizzazione del materiale documentale nuovo, prodotto in sede di operazioni dal Ctp dell'opposta con le note critiche alla ctu (cfr. verbale dell'udienza di esame della ctu del 23/5/2023, per quanto di interesse: “… il procuratore di parte attrice … contesta l'utilizzo di documentazione, da parte del Ctu, diversa e ulteriore rispetto a quella ritualmente versata in atti …”), va rilevato che il Ctu, come risulta dalla consulenza integrativa, ha precisato che “…
A seguito verifiche effettuate riportate nel paragrafo n.4 della presente relazione, anche in considerazione di quanto emerso nel contraddittorio tra le parti durante le operazioni peritali svoltesi in data 11.07.2023 (all. F) è stato possibile determinare che la documentazione prodotta dal CTP di (parte opposta) in data 23.06.2023 è da considerarsi CP_1 complessivamente nuova …(e)… non meramente esplicativa rispetto a quella versata in atti
…” (cfr. pag. 16 della integrazione documentale alla relazione di consulenza tecnica, depositata in data 16/8/2023).
16.1 Dunque il Ctu ha confermato quanto già aveva argomentato nella ctu, depositata in data 21/4/2023, sul fatto che la documentazione prodotta dal Ctp dell'opposta con le note critiche era nuova e non prodotta negli atti di causa.
16.2 Al riguardo nella ctu era stato evidenziato che “… Non sono presenti altri documenti contabili oltre ai rendiconti contabili prodotti dalla che sono limitati ai CP_1
periodi: 1.6.2018-15.6.2018; 16.9.2018-30.9.2018; 1.10.2018-15.10.2018 e 1.1.2019-
14 15.1.2019 (all.ti 15, 16, 17 e 18), i quali sono privi del dettaglio analitico delle singole voci come previsto nei contratti in atti e pertanto, non è stato possibile verificare la composizione delle singole voci di riepilogo contenute in ciascuno dei rendiconti contabili quindicinali presenti in atti (all.15-16-17) …” (cfr. ctu a pag. 15 al paragrafo 5, punto 2); che “… Tra la documentazione in atti non è disponibile il Rendiconto Analitico Quindicinale che rientra nel calcolo del valore delle voci del credito preteso, ma è disponibile solo il rendiconto contabile che non è sufficiente per poterle ricalcolare autonomamente. Pertanto, per alcune di esse
(paragrafi 6.c) non è stato possibile né verificare se le stesse siano state correttamente determinate e né ricalcolarle. Considerando che la voce 'Versato', indicata nei rendiconti disponibili, è l'unico dato disponibile dichiarato dalla e non contestato nello CP_1
specifico, verrà considerato il citato dato come unico valore di riferimento ed al quale verrà eguagliata la voce 'Dovuto' invece non verificabile, come sopra evidenziato …” (cfr. ctu a pagg. 15-16 al paragrafo 5, punto 3); che “… Non è disponibile l''Attestazione degli apparecchi' della , dalla quale si sarebbe potuta individuare la tipologia degli CP_1
apparecchi AWP e degli apparecchi videoterminali, VLT, e la numerosità degli stessi in possesso del Gestore. Pertanto, l'unico valore a cui fare riferimento sono quelli indicati nel contratto del 14.6.2013 (all. 34), nel prospetto di calcolo del minimo garantito prodotto da parte opposta (all. 23), e nel calcolo della legge di stabilità 2015 (all. 22), e non contestati nello specifico…” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 4); che “… Non è disponibile il documento di trasporto che certifica il trasferimento degli apparecchi VLT e delle apparecchiature componenti il sistema di Gioco alla in conformità a quanto previsto nel Pt_3
capitolato tecnico (art. 1 comma 2) …” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 5) e che “…
Non è disponibile l'attestazione del rientro in magazzino degli apparecchi da dove sarebbe stato possibile individuarne la quantità e la tipologia…” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 6).
17. Le conclusioni, condivisibilmente prospettate dal Ctu nella relazione integrativa, consentono pertanto di non accogliere le deduzioni di parte convenuta sulla natura meramente esplicativa della documentazione nuova prodotta dal Ctp nel corso delle operazioni (cfr. citato verbale dell'udienza del 23/5/2023, per quanto di interesse: “ … Il procuratore di parte
15 convenuta … insiste nel supplemento di ctu sulla base della documentazione fornitura che non
è una documentazione nuova, come ex adverso eccepito, ma è esplicativa di quella già in atti, documentazione resasi necessari a causa della redazione di una bozza di ctu ad avviso di questa difesa lacunosa …”).
18. Peraltro, se così fosse e se detta documentazione ulteriore e nuova fosse stata effettivamente necessaria ai fini della ricostruzione del preteso credito, l'opposta (attrice sostanziale) ben avrebbe potuto -e dovuto- provvedere al tempestivo e rituale deposito della stessa in comparsa di risposta o al massimo con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., anche alla luce delle contestazioni di carenza di prova sollevate dalla parte opponente.
19. In conclusione la predetta documentazione nuova, prodotta dal Ctp dell'opposta nel corso delle operazioni di ctu in allegato alle note critiche, non può essere utilizzata, con la conclusione che vanno prese in considerazione le conclusioni, pienamente condivise, cui è pervenuto il Ctu nella prima consulenza, depositata in data 21/4/2023, sulla base dell' “… analisi della documentazione disponibile in atti …”, che aveva consentito comunque al Ctu di effettuare gli accertamenti di seguito riportati.
19.1 Si tratta di risultati elaborati dal Ctu in base alla documentazione disponibile, in quanto ritualmente acquisita agli atti, e confermati dallo stesso anche i sede di replica alle osservazioni critiche dei Ctp delle parti.
20. In particolare a pagg. 50 e 51 della ctu è dato leggere che “… non è disponibile il
Rendiconto Analitico Quindicinale che rientra nel calcolo del valore delle voci del credito preteso, ma è disponibile solo il rendiconto contabile che non è sufficiente per poterle ricalcolare autonomamente. Pertanto, per alcune di esse non è stato possibile né verificare se le stesse siano state correttamente determinate e né ricalcolarle autonomamente …”; che “...
Considerando che il versato indicato nei rendiconti disponibili è l'unico dato disponibile dichiarato dalla e non contestato nello specifico, è stato considerato quel dato come CP_1
unico valore di riferimento uguale al dovuto (paragrafo 6.c). …”; che “… Il credito preteso da
è stato rideterminato come segue: Ricalcolo 1 (all. 74) contratto 'gestore di sala' del CP_1
15/4/2013: voci: PREU AWP: credito preteso € 37.204,65, ricalcolato € 0,00; Canone: credito preteso € 1.633,93, ricalcolato € 0,00; Spettanza: credito preteso € 6.549,78, ricalcolato €
16 0,00; Interessi: credito preteso € 167,11, ricalcolato € 0,00; Noe rilascio credito preteso - €
100,00, ricalcolato - € 100,00; Quota Stabilità: credito preteso € 69.321,04, ricalcolato € 0,00
…”, con la conseguenza che, a fronte di un credito preteso di € 114.776,51, risultava un credito di € 100,00 in favore del . CP_3
21. Inoltre a pag. 51 della ctu è dato leggere, con riferimento al “… Ricalcolo 2 (all.
75) Contratto 'apparecchi videoterminali' del 14/6/2013 …”, che risultava un credito, a favore dell'opposta, di € 20.684,08, a fronte di un credito azionato di € 59.298,37, e precisamente con riferimento alle seguenti voci: “… PREU VLT: credito preteso € 5.549,49, ricalcolato €
0,00; Gaming Service Fee: credito preteso € 8.918,50, ricalcolato € 8.906,000; Minimo
Garantito per l'anno 2014: credito preteso € 25.930,26, ricalcolato € 0,00; Riaddebito
Interventi Tecnici: credito preteso € 11.640,05, ricalcolato € 11.640,05; Riaddebito Parti
Mancanti: credito preteso € 16,03, ricalcolato € 16,03; Canone Franchising: credito preteso €
122,00, ricalcolato € 122,00; Quota di Stabilità: credito preteso € 7.122,04, ricalcolato € 0,00
…”.
22. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 20.584,08 (€ 20.684,08 - € 100,00), oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo.
23. Al riguardo va ricordato che nel ricorso era stata richiesta l'ingiunzione di pagamento in solido a carico dei due ingiunti e che la solidarietà passiva era stata riconosciuta anche nel decreto ingiuntivo.
23.1 A questo punto si deve aprire una parentesi.
23.2 Astrattamente va esclusa la sussistenza della solidarietà passiva fra gli eredi in relazione a debiti del de cuius, essendo prevista ex lege la responsabilità pro quota del debito accertato, a norma dell'art. 754 c.c., in relazione alle rispettive quote ereditarie (cfr. Cass.
13953/2005: “In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l'art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del "de cuius", per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la
17 rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., è peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 c.c., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l'adempimento del terzo con efficacia estintiva dell'obbligazione”).
23.3 Peraltro è stato precisato che detta limitazione deve essere fatta valere dall'erede, evocato in giudizio per il pagamento di un debito del de cuius, e che si è in presenza di una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 6431/2015: “L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero”; Cass. 15592/2007).
23.4 Nel caso di specie gli opponenti non hanno contestato la sussistenza della solidarietà passiva, invocata in ricorso e riconosciuta in decreto, per cui, trattandosi di eccezione in senso stretto, non può che prendersi atto del fatto che la stessa non è stata ritualmente sollevata dagli opponenti.
24. Per quanto riguarda l'indicata somma dovuta, osserva il Giudice che, poiché le contrapposte ragioni di credito (€ 20.684,08 ed € 100,00) derivano da un unico rapporto, non ricorre l'ipotesi della compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c., che invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma che è configurabile la cosiddetta compensazione impropria, con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta, anche d'ufficio, un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr.
Cass. 20324/2004; Cass. 6055/2008; Cass. 5024/2009).
24.1 Pertanto, operata l'elisione dei contrapposti crediti/debiti (credito dell'opposta €
20.684,08 e credito della parte opponente € 100,00), è dovuta, in favore dell'opposta CP_1
la somma residua di € 20.584,08.
[...]
18 25. Non è stata contestata l'applicazione, richiesta in ricorso e riconosciuta nel decreto
“… come da domanda, nei limiti del tasso soglia …”, degli interessi commerciali ex D.Lgs
231/2002, che peraltro vanno riconosciuti -alla luce delle superiori osservazioni sulla diffida-
a decorrere dalla notificazione del decreto ingiuntivo (30/7/2021, come allegato in citazione) fino al saldo effettivo.
26. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
27. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
27.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, si ribadisce che il regime delle spese dell'intera procedura
(fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
27.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per 4/5 e poste, per il residuo, a carico degli opponenti in solido per il grado di soccombenza.
19 27.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore medio in relazione allo scaglione '5.201-26.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore
(accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta: € 113,40 per la fase monitoria ed €
1.015,40 per la fase di opposizione, in entrambi i casi è già stata operata la riduzione per compensazione parziale;
per la fase monitoria, operata la compensazione, sono dovuti € 81,30 per spese.
28. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del 19/9/2023, vanno compensate per 4/5 e definitivamente poste in solido a carico degli opponenti per la restante quota, stante il grado di soccombenza;
quindi per la quota compensata di 4/5 le spese di ctu resteranno definitivamente a carico di entrambe le parti (opponente e opposta) per metà ciascuna.
28.1 Premesso che nel caso di specie la parte opposta non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass.
14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016; Cass. 26849/2019; Cass.
11068/2020; Cass. 16074/2023).
28.2 Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
20 • in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
12553/2021 dell'1-5/7/2021 (rg n. 33569/2021);
• condanna, peraltro, in solido gli opponenti e , in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , al pagamento, in favore dell'opposta e CP_3 CP_1
per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma € 20.584,08, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• compensa per 4/5 le spese di lite dell'intero procedimento e condanna in solido gli opponenti, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in € 1.128,80 per compensi professionali e in € 81,30 per le spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• compensa fra le parti per 4/5 le spese di ctu, liquidate con decreto del 19/9/2023, e pone definitivamente a carico degli opponenti in solido la residua quota di 1/5.
Così deciso a Roma, il 12/2/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
21
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60497, Ruolo Generale dell'anno 2021, e trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
delle Petunie n. 94) e
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
Martuscelli n. 35), elettivamente domiciliati a Napoli, in via S. Maria in Portico n. 51, presso lo studio dell'avv.to Luigi Gargano del Foro di Napoli, da cui sono rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall'avv.to Pasquale Elia del Foro di S. M. Capua Vetere, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTI
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, in via degli CP_1 P.IVA_1
Aldobrandeschi n. 300), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv.to
Leonardo Vesci, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata al ricorso monitorio,
1 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Barra si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
si riporta inoltre alle osservazioni del proprio Ctp, che esclude ogni pretesa creditoria vantata dall'opposta nei confronti degli opponenti e fa proprie le risultanze della ctu integrativa, che ha correttamente considerata nuova la documentazione prodotta da
..”; CP_1
per l'opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Lunetta si riporta al foglio di p.c.
…('Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto come esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
33569/2021; in ogni caso condannare i signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento in favore della della somma di Euro 174.074,88 ovvero la diversa CP_1
somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite della fase monitoria e della presente fase di opposizione'. In via istruttoria si reitera l'istanza formulata alle udienze del 23 maggio 2023 e del 19 settembre
2023, insistendo per il chiesto supplemento / integrazione di ctu sulla base della documentazione offerta al perito, trattandosi dei rendiconti quindicinali riferiti ai dati forniti in aggregato nel corso del giudizio e ritualmente e tempestivamente acquisiti (sul punto si richiamano anche le osservazioni del Ctp di parte opposta)')…, depositato in data 24/6/2024,
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta gli CP_1
attori e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 12553/2021 dell'1-5/7/2021 (rg n. 33569/2021), con cui era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 174.074,88, oltre accessori e spese. Al riguardo gli attori, premesso che con il predetto ricorso monitorio concessionaria CP_1 dell' per la realizzazione e conduzione della rete per la Controparte_2
2 gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, previsti dall'articolo 110 comma 6 del TU leggi di pubblica sicurezza di cui al RG 773/1931 e ss.mm, aveva indicato le asserite ragioni creditorie nei confronti della ditta individuale e premesso altresì che -a detta della società ingiungente- il CP_3
debitore non aveva provveduto al pagamento della complessiva somma di € 174.074,88, dovuta a vario titolo, per cui si era provveduto ad agire in via monitoria nei confronti di essi opponenti, in qualità di eredi del predetto , allegavano, eccepita la giuridica CP_3
inesistenza delle comunicazioni a mezzo pec eseguite al destinatario deceduto, che il decesso in data 24/2/2018 del de cuius, destinatario della comunicazione di risoluzione del contratto e di rimozione dei VLT (Pec del 28/5/2018) e della diffida di pagamento (Pec dell'11/10/2018) rendeva le notifiche effettuate a mezzo PEC post mortem inesistenti e la documentazione ivi contenuta (risoluzione e diffida) inopponibile ad essi eredi;
che pertanto la domanda creditoria della società ingiungente, non preceduta da formale costituzione in mora, era inammissibile e improponibile;
che in ogni caso era infondata la pretesa, rivolta contro essi eredi dall'ingiungente, per il pagamento dell'importo complessivo di € 174.074,88, asseritamente dovuto dal de cuius in forza dei contratti c.d. “Contratto Gestore” del 15/4/2013 e “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013; che la documentazione richiamata in ricorso non forniva alcuna prova del preteso credito di nei CP_1
confronti del de cuius; che erano contestati, anche ai sensi dell'articolo 2719 c.c., tutti gli atti, contratti e documenti prodotti in fotocopia, tra l'altro, parziali, non conformi agli originali e privi di qualsiasi timbro di congiunzione e di data certa, il tutto come meglio indicato in citazione;
che anche l'ulteriore documentazione (fatture, note di credito e rendiconto contabile) era costituita da atti di parte e, in quanto tali, non opponibili al debitore;
che il decreto ingiuntivo era nullo per omessa produzione in giudizio degli estratti autentici delle scritture contabili;
che, con riferimento al rendiconto contabile datato 15/1/2019, alla citata lettera di risoluzione del 28/5/2018 e alla citata diffida di pagamento del 10/10/2018, andava ribadita l'eccezione preliminare di inesistenza giuridica della comunicazione a mezzo pec al destinatario deceduto e quindi l'inopponibilità di detta documentazione agli eredi del preteso debitore;
che in ogni caso, anche a voler per ipotesi prendere in considerazione la predetta
3 documentazione, gli importi di cui alle voci richieste dalla non trovano CP_1
riscontro nei contratti c.d. “contratto gestore” del 15/4/2013 e “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, il tutto come meglio indicato in citazione con riferimento alla voce PREU AWP, alla voce Canone, alle voci Spettanze – interessi e NOE di rilascio, alla voce Gaming Service Fee relativa al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, alle voci Riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018) e riaddebito parti mancanti relative al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013, alla voce Minimo garantito relativa al “Contratto apparecchi videoterminali gestore di sala con raccolta” del 14/6/2013 e alla voce
Quota Stabilità 2015; che inoltre l'infondatezza della pretesa derivava anche dalle contraddittorie richieste fatte valere stragiudizialmente con importi richiesti sempre diversi;
che da ultimo andava eccepita la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti dalle singole scadenze ex art. 2948 n. 4 c.c.. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis: 1) In accoglimento dell'interposta opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullare e revocare il suindicato decreto ingiuntivo n.
12553/2021 emesso dal Tribunale di Roma, per l'importo di € 174.074,88 oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e comunque per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
2)
Accertare e dichiarare la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti ai sensi dell'articolo
2948 n. 4 c.c., per le ragioni tutte esposte nella presente opposizione;
3) Dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di € 174.074,88 oltre interessi e le spese di procedura, così come richiesto nel decreto opposto. In via subordinata: 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, ridurre la pretesa economica di in quella somma CP_1
che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 27/10/2021 era differita al 22/2/2022
l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 14/2/2022.
4 In data 25/1/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_1
contestata l'eccezione preliminare sollevata e nel merito l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate, quanto alle conclusioni di merito, nel foglio di pc., indicato in epigrafe. Al riguardo, richiamati i contratti stipulati con il de cuius, allegava che, a fronte dei servizi resi, la ditta TU non aveva provveduto al pagamento degli importi di seguito indicati: a) € 114.776,51 (con riferimento al
Contratto “Gestore di Sala” sottoscritto in data 15/4/2013), di cui: € 37.204,65 a titolo di
PREU AWP;
€ 1.633,93 a titolo di canone;
€ 6.549,78 a titolo di spettanze;
€ 167,11 a titolo di interessi;
€ - 100,00 a titolo di Noe di rilascio;
€ 69.321,04 a titolo di quota stabilità 2015;
b) € 59.298,37 con riferimento al “Contratto Apparecchi Videoterminali Gestore di Sala con
Raccolta” sottoscritto in data 14/6/2014, di cui: € 5.549,49 a titolo di PREU VLT;
€ 8.918,50
a titolo di Gaming Service Fee (anni 2015-2016-2017-2018); € 11.640,05 a titolo di riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018); € 25.930,26 a titolo di minimo garantito per l'anno 2014; € 122,00 a titolo di Canone Franchising;
€ 16,03 a titolo di riaddebito parti mancanti;
€ 7.122,04 a titolo di quota stabilità 2015; che l'importo complessivo a credito era pertanto pari ad € 174.074,88, come indicato in ricorso;
che solamente dopo l'invio delle diffide era venuta a conoscenza del decesso del titolare dell'impresa, deceduto in data
24/2/2018; che, attivata la procedura ex art. 481 c.c. davanti al Tribunale di Napoli – Sezione
Volontaria giurisdizione, il Tribunale di Napoli aveva fissato il termine perentorio entro cui i chiamati all'eredità dovevano accettare, pena la perdita del diritto ad accettare;
che in data
20/4/2021 vi era stata l'accettazione dell'eredità da parte degli odierni attori;
che a quel punto, individuati gli eredi legittimi, aveva chiesto e ottenuto l'emissione, nei confronti di costoro, del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 174.074,88 oltre interessi e spese legali;
che erano infondati il primo e il secondo motivo di opposizione, in quando gli effetti dell'accettazione retroagivano al momento di apertura della successione (24/2/2018), con la conseguenza che tutte le notifiche effettuate successivamente a tale data, anche a mezzo pec, erano pienamente valide ed efficaci;
che era infondata l'eccezione di insussistenza del credito ingiunto, per tutti i motivi meglio esposti in comparsa di risposta;
che era altresì infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
5 Con decreto 27/1/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020, che la predetta udienza del 22/2/2022 si svolgesse con modalità cartolare;
era assegnato il termine di legge per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 22/2/2022, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano provveduto al deposito di note di trattazione scritta, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 24-25/3/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. e con rinvio all'udienza 4/10/2022, da svolgere in modalità cartolare, per esame delle istanze istruttorie;
era assegnato alle parti il termine di legge per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 4/10/2022, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano provveduto al deposito di note di trattazione scritta, era ammessa la documentazione prodotta ed era altresì ritenuto necessario ammettere ctu contabile con formulazione di apposito quesito;
era disposto rinvio all'udienza del 2/11/2022 per il conferimento dell'incarico, mentre era fissata al 26/6/2024 l'udienza di p.c. ex art. 81 bis disp. att. c.p.c..
La ctu era depositata in data 21/4/2023.
All'udienza del 23/5/2023, fissata per esame della ctu, comparivano i procuratori delle parti e il Ctu;
risulta a verbale che “… Il procuratore di parte attrice impugna le risultanze della ctu, nella parte in cui siano contrarie agli interessi dei propri assistiti;
evidenzia, sulla base della Ctp del dott. , da aversi qui richiamata, che i propri assistiti vantano un Per_1 credito di € 100,00 nei confronti della convenuta e che non sono debitori di alcunché nei confronti della stessa convenuta;
contesta l'utilizzo di documentazione, da parte del Ctu, diversa e ulteriore rispetto a quella ritualmente versata in atti;
si oppone alle ulteriori istanze istruttorie di parte convenuta, riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti;
chiede rinvio per p.c., come da calendario del processo …”; che “… Il procuratore di parte convenuta preliminarmente dà atto dell'intervenuto decesso in data 4/3/2023 dell'avv.to Gerardo Vesci;
la causa prosegue con l'avv.to Leonardo Vesci, già in delega disgiunta fin dall'atto del
6 giudizio. Impugna e contesta quanto ex adverso allegato e dedotto;
si riporta integralmente alle osservazioni del proprio Ctp dott. e insiste nel supplemento di ctu sulla base Per_2
della documentazione fornita che non è una documentazione nuova, come ex adverso eccepito, ma è esplicativa di quella già in atti, documentazione resasi necessaria a causa della redazione di una bozza di ctu ad avviso di questa difesa lacunosa. Si tratta pertanto di documentazione ammissibile e si riporta alle osservazioni del Ctp e alle motivazioni tutte dedotte;
chiede pertanto, in via principale, un supplemento di ctu sulla base della documentazione fornita;
in subordine rinvio per p.c., come già calendarizzata dal Giudice con riserva di impugnazione nel caso di mancata ammissione del richiesto supplemento di ctu …”; che “… Il Ctu dichiara che non ha utilizzato la documentazione prodotta dal Ctp di parte convenuta con le osservazioni, in quanto non prodott(a) nel contraddittorio fra le parti. Fa presente di non aver sollecitato il contraddittorio sulla predetta produzione documentale. Si tratta di documentazione solo sommariamente esaminata, per cui non si è in grado di riferire sulla natura della stessa ovvero se sia solamente esplicativa, come odiernamente sostenuto dalla parte convenuta, ovvero nuova rispetto a quella già in atti. Si tratta di una valutazione giuridica, per cui si rimette al Giudice …” e che “… Alla luce delle precisazioni del Ctu, il procuratore di parte convenuta esiste… nel richiesto supplemento …”. All'esito era disposto che “… il Ctu, sempre sotto il vincolo del prestato giuramento, esamini, nel contraddittorio fra le parti, la predetta documentazione per verificarne la natura e in particolare se si possa ritenere documentazione nuova, rispetto a quella ritualmente versata in atti, ovvero se possa configurarsi meramente esplicativa …”, con rinvio all'udienza del 19/9/2023 per esame della integrazione.
Alla successiva udienza del 19/9/2023, presenti i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che “… Il procuratore di parte attrice chiede il rinvio per la p.c., richiamando le osservazioni del proprio Ctp …” e che “… Il procuratore di parte convenuta chiede che il Ctu esamini nel merito la documentazione di cui alla ctu integrativa, in quanto si tratta non di documentazione nuova, ma dei rendiconti quindicinali riferiti ai dati forniti in aggregato nel corso del processo;
quindi ribadisce che non si tratta di documentazione nuova;
nel dettaglio
7 richiama le osservazioni del proprio Ctp. …”; era disposto rinvio all'udienza di p.c. del
26/6/2024, come da calendario del processo.
All'udienza del 26/6/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento della somma accertata come dovuta.
2. Nel ricordare, come discorso di carattere generale, che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa, (cfr. Cass.
8784/1998; Cass. 9260/2010) e che la ditta non ha soggettività giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale (cfr. Cass. 3052/2006;
Cass. 25003/2008; Cass. 19735/2014), precisa il Giudice che per comodità espositiva si farà sempre riferimento, salva diversa esigenza, al preteso debitore , titolare CP_3 dell'omonima ditta individuale, dando per sotteso che la pretesa è stata proposta in via monitoria nei confronti degli eredi del de cuius e che l'opposizione è stata proposta da costoro.
3. Come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, si ribadisce che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
8 indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
4. Richiamato quanto esposto, si osserva che con il decreto ingiuntivo qui opposto l'odierna convenuta ha agito, nei confronti degli eredi di , per CP_1 CP_3
la condanna in solido di costoro al pagamento, quale debito maturato dal de cuius, a) della complessiva somma di € 114.776,51 (con riferimento al Contratto Parte_3
sottoscritto in data 15/4/2013), di cui: € 37.204,65 a titolo di PREU AWP;
€ 1.633,93 a titolo di canone;
€ 6.549,78 a titolo di spettanze;
€ 167,11 a titolo di interessi;
€ - 100,00 a titolo di
Noe di rilascio;
€ 69.321,04 a titolo di quota stabilità 2015, e b) della complessiva somma di
€ 59.298,37 con riferimento al “Contratto Apparecchi Videoterminali Gestore di Sala con
Raccolta” sottoscritto in data 14/6/2014, di cui: € 5.549,49 a titolo di PREU VLT;
€ 8.918,50
a titolo di Gaming Service Fee (anni 2015-2016-2017-2018); € 11.640,05 a titolo di riaddebito interventi tecnici (anni 2017-2018); € 25.930,26 a titolo di minimo garantito per l'anno 2014; € 122,00 a titolo di Canone Franchising;
€ 16,03 a titolo di riaddebito parti mancanti;
€ 7.122,04 a titolo di quota stabilità 2015; che l'importo complessivo a credito era
9 pertanto pari ad € 174.074,88, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, come indicato in ricorso.
5. In ordine alla questione della ritualità o meno della comunicazione della risoluzione e dell'atto di diffida, non è condivisibile la deduzione di parte opposta sul fatto che, retroagendo gli effetti della successione alla data di apertura della successione stessa
(24/2/2018), sarebbero conseguentemente valide ed efficaci le comunicazioni, inviate all'indirizzo pec del de cuius ancora attivo pur dopo il decesso, con cui appunto era stata comunicata la risoluzione e la rimozione degli apparecchi VLT (pec del 28/5/2018) e la diffida di pagamento (pec dell'11/10/2018).
6. E' evidente che il destinatario era già deceduto, per cui la comunicazione, inviata a soggetto deceduto, è inesistente, a nulla rilevando che l'indirizzo pec fosse in ipotesi ancora attivo.
7. In comparsa conclusionale l'opposta ha ribadito che le comunicazioni a mezzo pec erano valide in quanto effettuate all'indirizzo della ditta individuale , CP_3 asseritamente all'epoca risultata ancora attiva e non cancellata dal Registro delle imprese [cfr. comparsa conclusionale: “… le PEC inviate dalla n data 28 maggio 2018 ed in data CP_1
11 ottobre 2018 non si possono ritenere inesistenti, in quanto le stesse sono state inviate alla
PEC della Ditta Individuale di cui il de cuius era titolare e risultante attiva al momento dell'invio, nonché nella piena disponibilità degli odierni opponenti eredi (è depositata in atti la visura storica da cui risulta pacificamente la cancellazione della Ditta Individuale il 16 luglio 2019, ovvero un anno dopo le missive de qu(ibus)…”].
8. Al riguardo, ribadito che la ditta si indentifica con il titolare e che non è possibile applicare alle ditte individuali la normativa e la giurisprudenza in tema di cancellazione delle società dal Registro delle imprese (cfr. art. 2495, comma 3, già 2, c.c.), potendo -in ipotesi- qualsiasi creditore agire nei confronti del debitore (persona fisica ancora in vita), quand'anche l'impresa di costui fosse stata cancellata dal Registro delle imprese p.es. per cessata attività, va ribadito che in data 24/2/2018 il preteso debitore era deceduto e conseguentemente qualsiasi successiva comunicazione inviata direttamente a soggetto già deceduto era inesistente e tale va ora considerata.
10 8.1 Dalla visura camerale dell'impresa individuale , prodotta CP_3 dall'opposta con la memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., è risultato che la stessa è stata cancellata d'ufficio in data 16/7/2019 per decesso del titolare in data 24/2/2018.
8.1.1 La cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese in data 16/7/2019 non fa venir meno il fatto che il precedente 24/2/2018 il era deceduto, con la conseguenza CP_3
che gli effetti della perdita della capacità giuridica non possono che risalire alla data del decesso.
8.2 E' pertanto assorbita l'eccezione, sollevata dagli opponenti e richiamata nella comparsa conclusionale, di irrituale produzione “… in giudizio solo (del)le ricevute di consegna delle pec in formato 'pdf' senza le necessarie ricevute di accettazione …” (cfr. comparsa conclusionale), con l'asserita conseguenza che “… Il deposito telematico di risulta quindi incompleto ed effettuato in violazione delle forme digitali e delle CP_1 specifiche tecniche previste dalla normativa vigente ai fini dell'onere della prova e della validità degli atti …” (cfr. citata comparsa conclusionale).
9. Tanto premesso, si osserva che peraltro ogni questione è in concreto superata dal fatto che il ricorso monitorio, in cui ad ogni buon conto si faceva riferimento alle predette comunicazioni, è stato ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto, agli eredi del de cuius, per cui, quanto meno dalla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli odierni attori sono stati ritualmente resi partecipi della risoluzione e della pretesa creditoria nei confronti del de cuius.
9.1 Inoltre la notificazione del decreto ingiuntivo costituisce valido ed efficace atto di messa in mora a norma dell'art. 1219 c.c., configurandosi invero a tutti gli effetti come intimazione scritta di pagamento, sia pure con riferimento al periodo successivo alla notificazione.
9.2 Pertanto anche la questione relativa alla decorrenza degli interessi di mora è facilmente superabile.
10. In conclusione le due prime eccezioni di parte opponente, di per sé, non incidono sulla proponibilità della domanda dell'opposta.
11 11. Infondata è anche l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, in quanto,
a prescindere da ogni altra considerazione, deve essere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, vertendosi invero in ambito di pretesa responsabilità da inadempimento contrattuale.
11.1 Alla data di notificazione del decreto ingiuntivo (30/7/2021) -si richiamano sul punto le precedenti osservazioni- non risultava decorso il decennio dal sorgere del credito
(ovvero dall'anno 2013).
11.2 Sul punto, come risulta dalla ctu, va precisato che “il credito azionato CP_1
è relativo al periodo (2013-2018) …” (cfr. ctu a pag. 15).
[...]
12. Passando finalmente al merito, assumono decisivo rilievo le condivise conclusioni cui è pervenuto il Ctu, dott. nominato con l'ordinanza pronunciata Persona_3 all'udienza a trattazione scritta del 4/10/2022, contenente anche l'indicazione del seguente quesito: “Alla luce della documentazione in atti e di quanto liberamente acquisibile presso pubblici uffici, provveda il Ctu ad accertare, con riferimento alle singole voci indicate nel ricorso monitorio, se sia stato correttamente determinato, a livello contabile, ciascun preteso credito indicato dall'opposta e, in caso negativo, ad indicare le somme correttamente ricalcolate;
provveda inoltre il Ctu, con specifico riferimento alla 'quota stabilità 2015', a determinare, tenuto conto del numero degli apparecchi riferibili all'opposta e al de cuius e altresì della tipologia di detti apparecchi nonché della partecipazione alla distribuzione del compenso in base agli accordi contrattuali in essere per il 2015, quale sia la quota parte del versamento gravante sul de cuius e se, in concreto, in relazione alla somma esatta in via monitoria per tale voce, risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege”.
13. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di acquisizione e utilizzazione della documentazione ulteriore prodotta dal Ctp di parte opposta in sede di operazioni, in allegato alle osservazioni critiche, e oggetto della ctu integrativa in ordine alla novità o meno della documentazione in questione, invero non prodotta dall'opposta nei termini di cui all'art. 183/6
n. 2 c.p.c., va ricordato che con ordinanza pronunciata all'udienza del 23/5/2023 era stato disposto che “… il Ctu, sempre sotto il vincolo del prestato giuramento, esamini, nel contraddittorio fra le parti, la predetta documentazione per verificarne la natura e in
12 particolare se si possa ritenere documentazione nuova, rispetto a quella ritualmente versata in atti, ovvero se possa configurarsi meramente esplicativa;
assegna al Ctu il richiesto termine di giorni trenta e prende atto che il ctu si riserva di indicare ai procuratori e ai Ctp le modalità per garantire il necessario contraddittorio …” (cfr. verbale di udienza).
14. Orbene nel caso di consulenza tecnica in materia contabile l'art. 198, comma 2,
c.p.c. prevede che “il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195 c.p.c.”.
15. Al riguardo è stato precisato in giurisprudenza, proprio in tema di consulenza tecnica contabile, che presenta caratteri peculiari rispetto alla consulenza tecnica 'ordinaria', e in tema di necessario consenso di tutte le parti alla produzione di nuovi documenti, che “in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (cfr. Cass. 16012/2024), con l'ulteriore precisione, proprio in ordine al necessario consenso di tutte le parti, che “nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio” (cfr. Cass.
1763/2024).
15.1 Del resto già in precedenza e a precisazione di quanto argomentato da Cass. SU
3086/2022 e a conferma della necessità del “previo consenso delle parti”, che il comma 2 dell'art. 198 c.p.c. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione di detti documenti nuovi da parte del consulente contabile, la giurisprudenza della Cassazione era nel senso che
13 “in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni …” e che “… Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti” (cfr. Cass. 5370/2023).
16. Nel caso di specie, rilevato che l'opponente non ha inteso prestare il consenso alla produzione e utilizzazione del materiale documentale nuovo, prodotto in sede di operazioni dal Ctp dell'opposta con le note critiche alla ctu (cfr. verbale dell'udienza di esame della ctu del 23/5/2023, per quanto di interesse: “… il procuratore di parte attrice … contesta l'utilizzo di documentazione, da parte del Ctu, diversa e ulteriore rispetto a quella ritualmente versata in atti …”), va rilevato che il Ctu, come risulta dalla consulenza integrativa, ha precisato che “…
A seguito verifiche effettuate riportate nel paragrafo n.4 della presente relazione, anche in considerazione di quanto emerso nel contraddittorio tra le parti durante le operazioni peritali svoltesi in data 11.07.2023 (all. F) è stato possibile determinare che la documentazione prodotta dal CTP di (parte opposta) in data 23.06.2023 è da considerarsi CP_1 complessivamente nuova …(e)… non meramente esplicativa rispetto a quella versata in atti
…” (cfr. pag. 16 della integrazione documentale alla relazione di consulenza tecnica, depositata in data 16/8/2023).
16.1 Dunque il Ctu ha confermato quanto già aveva argomentato nella ctu, depositata in data 21/4/2023, sul fatto che la documentazione prodotta dal Ctp dell'opposta con le note critiche era nuova e non prodotta negli atti di causa.
16.2 Al riguardo nella ctu era stato evidenziato che “… Non sono presenti altri documenti contabili oltre ai rendiconti contabili prodotti dalla che sono limitati ai CP_1
periodi: 1.6.2018-15.6.2018; 16.9.2018-30.9.2018; 1.10.2018-15.10.2018 e 1.1.2019-
14 15.1.2019 (all.ti 15, 16, 17 e 18), i quali sono privi del dettaglio analitico delle singole voci come previsto nei contratti in atti e pertanto, non è stato possibile verificare la composizione delle singole voci di riepilogo contenute in ciascuno dei rendiconti contabili quindicinali presenti in atti (all.15-16-17) …” (cfr. ctu a pag. 15 al paragrafo 5, punto 2); che “… Tra la documentazione in atti non è disponibile il Rendiconto Analitico Quindicinale che rientra nel calcolo del valore delle voci del credito preteso, ma è disponibile solo il rendiconto contabile che non è sufficiente per poterle ricalcolare autonomamente. Pertanto, per alcune di esse
(paragrafi 6.c) non è stato possibile né verificare se le stesse siano state correttamente determinate e né ricalcolarle. Considerando che la voce 'Versato', indicata nei rendiconti disponibili, è l'unico dato disponibile dichiarato dalla e non contestato nello CP_1
specifico, verrà considerato il citato dato come unico valore di riferimento ed al quale verrà eguagliata la voce 'Dovuto' invece non verificabile, come sopra evidenziato …” (cfr. ctu a pagg. 15-16 al paragrafo 5, punto 3); che “… Non è disponibile l''Attestazione degli apparecchi' della , dalla quale si sarebbe potuta individuare la tipologia degli CP_1
apparecchi AWP e degli apparecchi videoterminali, VLT, e la numerosità degli stessi in possesso del Gestore. Pertanto, l'unico valore a cui fare riferimento sono quelli indicati nel contratto del 14.6.2013 (all. 34), nel prospetto di calcolo del minimo garantito prodotto da parte opposta (all. 23), e nel calcolo della legge di stabilità 2015 (all. 22), e non contestati nello specifico…” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 4); che “… Non è disponibile il documento di trasporto che certifica il trasferimento degli apparecchi VLT e delle apparecchiature componenti il sistema di Gioco alla in conformità a quanto previsto nel Pt_3
capitolato tecnico (art. 1 comma 2) …” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 5) e che “…
Non è disponibile l'attestazione del rientro in magazzino degli apparecchi da dove sarebbe stato possibile individuarne la quantità e la tipologia…” (cfr. ctu a pag. 16 al paragrafo 5, punto 6).
17. Le conclusioni, condivisibilmente prospettate dal Ctu nella relazione integrativa, consentono pertanto di non accogliere le deduzioni di parte convenuta sulla natura meramente esplicativa della documentazione nuova prodotta dal Ctp nel corso delle operazioni (cfr. citato verbale dell'udienza del 23/5/2023, per quanto di interesse: “ … Il procuratore di parte
15 convenuta … insiste nel supplemento di ctu sulla base della documentazione fornitura che non
è una documentazione nuova, come ex adverso eccepito, ma è esplicativa di quella già in atti, documentazione resasi necessari a causa della redazione di una bozza di ctu ad avviso di questa difesa lacunosa …”).
18. Peraltro, se così fosse e se detta documentazione ulteriore e nuova fosse stata effettivamente necessaria ai fini della ricostruzione del preteso credito, l'opposta (attrice sostanziale) ben avrebbe potuto -e dovuto- provvedere al tempestivo e rituale deposito della stessa in comparsa di risposta o al massimo con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., anche alla luce delle contestazioni di carenza di prova sollevate dalla parte opponente.
19. In conclusione la predetta documentazione nuova, prodotta dal Ctp dell'opposta nel corso delle operazioni di ctu in allegato alle note critiche, non può essere utilizzata, con la conclusione che vanno prese in considerazione le conclusioni, pienamente condivise, cui è pervenuto il Ctu nella prima consulenza, depositata in data 21/4/2023, sulla base dell' “… analisi della documentazione disponibile in atti …”, che aveva consentito comunque al Ctu di effettuare gli accertamenti di seguito riportati.
19.1 Si tratta di risultati elaborati dal Ctu in base alla documentazione disponibile, in quanto ritualmente acquisita agli atti, e confermati dallo stesso anche i sede di replica alle osservazioni critiche dei Ctp delle parti.
20. In particolare a pagg. 50 e 51 della ctu è dato leggere che “… non è disponibile il
Rendiconto Analitico Quindicinale che rientra nel calcolo del valore delle voci del credito preteso, ma è disponibile solo il rendiconto contabile che non è sufficiente per poterle ricalcolare autonomamente. Pertanto, per alcune di esse non è stato possibile né verificare se le stesse siano state correttamente determinate e né ricalcolarle autonomamente …”; che “...
Considerando che il versato indicato nei rendiconti disponibili è l'unico dato disponibile dichiarato dalla e non contestato nello specifico, è stato considerato quel dato come CP_1
unico valore di riferimento uguale al dovuto (paragrafo 6.c). …”; che “… Il credito preteso da
è stato rideterminato come segue: Ricalcolo 1 (all. 74) contratto 'gestore di sala' del CP_1
15/4/2013: voci: PREU AWP: credito preteso € 37.204,65, ricalcolato € 0,00; Canone: credito preteso € 1.633,93, ricalcolato € 0,00; Spettanza: credito preteso € 6.549,78, ricalcolato €
16 0,00; Interessi: credito preteso € 167,11, ricalcolato € 0,00; Noe rilascio credito preteso - €
100,00, ricalcolato - € 100,00; Quota Stabilità: credito preteso € 69.321,04, ricalcolato € 0,00
…”, con la conseguenza che, a fronte di un credito preteso di € 114.776,51, risultava un credito di € 100,00 in favore del . CP_3
21. Inoltre a pag. 51 della ctu è dato leggere, con riferimento al “… Ricalcolo 2 (all.
75) Contratto 'apparecchi videoterminali' del 14/6/2013 …”, che risultava un credito, a favore dell'opposta, di € 20.684,08, a fronte di un credito azionato di € 59.298,37, e precisamente con riferimento alle seguenti voci: “… PREU VLT: credito preteso € 5.549,49, ricalcolato €
0,00; Gaming Service Fee: credito preteso € 8.918,50, ricalcolato € 8.906,000; Minimo
Garantito per l'anno 2014: credito preteso € 25.930,26, ricalcolato € 0,00; Riaddebito
Interventi Tecnici: credito preteso € 11.640,05, ricalcolato € 11.640,05; Riaddebito Parti
Mancanti: credito preteso € 16,03, ricalcolato € 16,03; Canone Franchising: credito preteso €
122,00, ricalcolato € 122,00; Quota di Stabilità: credito preteso € 7.122,04, ricalcolato € 0,00
…”.
22. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 20.584,08 (€ 20.684,08 - € 100,00), oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo.
23. Al riguardo va ricordato che nel ricorso era stata richiesta l'ingiunzione di pagamento in solido a carico dei due ingiunti e che la solidarietà passiva era stata riconosciuta anche nel decreto ingiuntivo.
23.1 A questo punto si deve aprire una parentesi.
23.2 Astrattamente va esclusa la sussistenza della solidarietà passiva fra gli eredi in relazione a debiti del de cuius, essendo prevista ex lege la responsabilità pro quota del debito accertato, a norma dell'art. 754 c.c., in relazione alle rispettive quote ereditarie (cfr. Cass.
13953/2005: “In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l'art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del "de cuius", per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la
17 rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., è peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 c.c., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l'adempimento del terzo con efficacia estintiva dell'obbligazione”).
23.3 Peraltro è stato precisato che detta limitazione deve essere fatta valere dall'erede, evocato in giudizio per il pagamento di un debito del de cuius, e che si è in presenza di una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 6431/2015: “L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero”; Cass. 15592/2007).
23.4 Nel caso di specie gli opponenti non hanno contestato la sussistenza della solidarietà passiva, invocata in ricorso e riconosciuta in decreto, per cui, trattandosi di eccezione in senso stretto, non può che prendersi atto del fatto che la stessa non è stata ritualmente sollevata dagli opponenti.
24. Per quanto riguarda l'indicata somma dovuta, osserva il Giudice che, poiché le contrapposte ragioni di credito (€ 20.684,08 ed € 100,00) derivano da un unico rapporto, non ricorre l'ipotesi della compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c., che invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma che è configurabile la cosiddetta compensazione impropria, con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta, anche d'ufficio, un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr.
Cass. 20324/2004; Cass. 6055/2008; Cass. 5024/2009).
24.1 Pertanto, operata l'elisione dei contrapposti crediti/debiti (credito dell'opposta €
20.684,08 e credito della parte opponente € 100,00), è dovuta, in favore dell'opposta CP_1
la somma residua di € 20.584,08.
[...]
18 25. Non è stata contestata l'applicazione, richiesta in ricorso e riconosciuta nel decreto
“… come da domanda, nei limiti del tasso soglia …”, degli interessi commerciali ex D.Lgs
231/2002, che peraltro vanno riconosciuti -alla luce delle superiori osservazioni sulla diffida-
a decorrere dalla notificazione del decreto ingiuntivo (30/7/2021, come allegato in citazione) fino al saldo effettivo.
26. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
27. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
27.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, si ribadisce che il regime delle spese dell'intera procedura
(fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
27.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per 4/5 e poste, per il residuo, a carico degli opponenti in solido per il grado di soccombenza.
19 27.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore medio in relazione allo scaglione '5.201-26.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore
(accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta: € 113,40 per la fase monitoria ed €
1.015,40 per la fase di opposizione, in entrambi i casi è già stata operata la riduzione per compensazione parziale;
per la fase monitoria, operata la compensazione, sono dovuti € 81,30 per spese.
28. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del 19/9/2023, vanno compensate per 4/5 e definitivamente poste in solido a carico degli opponenti per la restante quota, stante il grado di soccombenza;
quindi per la quota compensata di 4/5 le spese di ctu resteranno definitivamente a carico di entrambe le parti (opponente e opposta) per metà ciascuna.
28.1 Premesso che nel caso di specie la parte opposta non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass.
14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016; Cass. 26849/2019; Cass.
11068/2020; Cass. 16074/2023).
28.2 Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
20 • in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
12553/2021 dell'1-5/7/2021 (rg n. 33569/2021);
• condanna, peraltro, in solido gli opponenti e , in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , al pagamento, in favore dell'opposta e CP_3 CP_1
per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma € 20.584,08, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• compensa per 4/5 le spese di lite dell'intero procedimento e condanna in solido gli opponenti, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in € 1.128,80 per compensi professionali e in € 81,30 per le spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• compensa fra le parti per 4/5 le spese di ctu, liquidate con decreto del 19/9/2023, e pone definitivamente a carico degli opponenti in solido la residua quota di 1/5.
Così deciso a Roma, il 12/2/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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