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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
13935 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di IR, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13935 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
, nato ad [...] il [...], difeso e rappresentato Parte_1
dalle Avv. Erika Vivaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Livorno, Via dell'Indipendenza n. 65;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di IR;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Riconoscimento dello stato di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 02/12/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di far accertare il suo stato Controparte_1
di apolidia.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha esposto di essere figlio di
[...]
nato in [...] il [...] e di nata a Per_1 Persona_2
1 ST (Bosnia Erzegovina) il 17/05/1957; di aver ottenuto solamente un permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo in Italia tutta la sua famiglia di origine, dal quale risulta essere di cittadinanza Jugoslava. Ha rilevato che con lo smembramento e l'estinzione della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia i cittadini di questo Stato perdevano in modo automatico la propria cittadinanza jugoslava. Ne consegue che, nel momento della nascita delle Repubbliche balcaniche le persone che si trovavano fuori dal loro paese di origine non hanno ottenuto automaticamente la “nuova” cittadinanza, e pertanto, non si comprende come sul permesso di soggiorno possa essere stata riportata la cittadinanza “jugoslava”; Infatti, per i rom bosniaci residenti in Italia è stata rilevata un'alta frequenza di figli privi di cittadinanza ed impossibilitati a riacquistarla specie se già maggiorenni. Così anche nato Parte_1
in Italia il 04/02/1994 non ha acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca. Ha quindi chiesto di accertarsi il suo status di apolide.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando integralmente le conclusioni del ricorrente.
All'udienza del 29.05.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun altra.
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla
2 base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del
28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato
e capacità delle persone , attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass Sez Un. 28873/08).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli
Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela.
In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Il ricorrente è nato nel 1994 ad Ancona.
3 Nel contesto descritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della convenzione di N.Y. del 1954, in quanto:
- non è cittadino italiano ed è privo dei requisiti per acquistare la cittadinanza;
il paese di nascita dei genitori non esiste più a seguito delle note vicende politiche che hanno comportato la dissoluzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e la successiva costituzione di autonomi stati indipendenti;
- non risulta essere cittadinp di altro paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.
Nella fattispecie può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della condizione di apolide con conseguente dichiarazione dello status di apolide del ricorrente
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
- dichiara che nato ad [...] il [...] è apolide;
Parte_1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
IR 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di IR, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13935 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
, nato ad [...] il [...], difeso e rappresentato Parte_1
dalle Avv. Erika Vivaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Livorno, Via dell'Indipendenza n. 65;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di IR;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Riconoscimento dello stato di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 02/12/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di far accertare il suo stato Controparte_1
di apolidia.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha esposto di essere figlio di
[...]
nato in [...] il [...] e di nata a Per_1 Persona_2
1 ST (Bosnia Erzegovina) il 17/05/1957; di aver ottenuto solamente un permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo in Italia tutta la sua famiglia di origine, dal quale risulta essere di cittadinanza Jugoslava. Ha rilevato che con lo smembramento e l'estinzione della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia i cittadini di questo Stato perdevano in modo automatico la propria cittadinanza jugoslava. Ne consegue che, nel momento della nascita delle Repubbliche balcaniche le persone che si trovavano fuori dal loro paese di origine non hanno ottenuto automaticamente la “nuova” cittadinanza, e pertanto, non si comprende come sul permesso di soggiorno possa essere stata riportata la cittadinanza “jugoslava”; Infatti, per i rom bosniaci residenti in Italia è stata rilevata un'alta frequenza di figli privi di cittadinanza ed impossibilitati a riacquistarla specie se già maggiorenni. Così anche nato Parte_1
in Italia il 04/02/1994 non ha acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca. Ha quindi chiesto di accertarsi il suo status di apolide.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando integralmente le conclusioni del ricorrente.
All'udienza del 29.05.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun altra.
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla
2 base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del
28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato
e capacità delle persone , attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass Sez Un. 28873/08).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli
Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela.
In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Il ricorrente è nato nel 1994 ad Ancona.
3 Nel contesto descritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della convenzione di N.Y. del 1954, in quanto:
- non è cittadino italiano ed è privo dei requisiti per acquistare la cittadinanza;
il paese di nascita dei genitori non esiste più a seguito delle note vicende politiche che hanno comportato la dissoluzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e la successiva costituzione di autonomi stati indipendenti;
- non risulta essere cittadinp di altro paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.
Nella fattispecie può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della condizione di apolide con conseguente dichiarazione dello status di apolide del ricorrente
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
- dichiara che nato ad [...] il [...] è apolide;
Parte_1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
IR 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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