Ordinanza collegiale 27 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
Decreto presidenziale 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02237/2017 REG.RIC.
N. 01355/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI, nella qualità di erede di SI (in origine parte ricorrente unitamente a SI), rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna e poi dall’avvocato Giuseppe Di Vita, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in NI, via Fimia n. 27;
SI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mania, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in NI, Corso Italia n. 46;
contro
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato Luca Ardizzone e poi dall'avvocato Angela Rita Lombardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paternò, Via Circumvallazione n. 525, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2021, proposto da
SI e SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in NI, via Etnea n. 183;
contro
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Rita Lombardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paternò, Via Circumvallazione n. 525, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) ricorso iscritto al n. r.g. 2237/2017:
- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della determinazione dirigenziale datata 24 luglio 2017 numero 12, notificata al signor SI il 9 ottobre 2017, con cui il Comune di SI ha disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione di agibilità numero 40 del 3 maggio 2010 relativa al fabbricato sito in SI tra Via Vittorio Emanuele III e Via IV Retta Lev;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo, comunque connesso o consequenziale, ivi espressamente compresi, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento del 21 aprile 2017 numero 13141, la nota del 13 luglio 2017 numero 22666 di riscontro alle controdeduzioni procedimentali e la normativa urbanistica comunale nelle parti indicate in ricorso;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dal sig. SI in data 6 ottobre 2018:
- dell’ordinanza del 18 giugno 2018 numero 80, notificata al signor SI il 29 giugno 2018, con cui il Dirigente del IV Settore del Comune di SI, relativamente al predetto fabbricato sito in SI tra Via Vittorio Emanuele III e Via IV Retta Lev, ha altresì ingiunto la demolizione delle opere a suo dire asseritamente abusive “… perché realizzate in assenza della Concessione Edilizia – oggi Permesso di Costruire – perché poste in essere in “totale difformità” dalle originarie Concessioni Edilizie rilasciate CC.EE. nn. 59/02 e 60/02 e rispettive successive varianti n. 65/2004 e n. 81/2004...”, ordinando il “…ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi riportandolo alle condizioni precedenti l’attività abusiva posta in essere …”;
- nonché di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali, ivi espressamente ricomprese la relazione d’ufficio del 5 aprile 2018 n. 12341-4/Abus con cui sarebbe stata accertata l’esecuzione di opere e interventi edilizi asseritamente abusivi;
B) ricorso iscritto al n. r.g. 1355 del 2021:
del provvedimento di cui si sconoscono estremi e contenuto, adottato tacitamente ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001, con cui il Comune di SI ha respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti relativamente ad un immobile sito a SI, in via Vittorio Emanuele III angolo con via IV^ Retta Levante;
Visti i ricorsi (iscritti ai nn. r.g. 2237/2017 e 1355/2021), il ricorso per motivi aggiunti (proposto nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017) e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune SI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Ricorso iscritto al n. r.g. 2237/2017.
1. Con ricorso spedito per la notifica in data 11 dicembre 2017 e depositato in data 20 dicembre 2017 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
I coniugi ricorrenti sono comproprietari di un immobile destinato a civile abitazione, a due piani più sottotetto, sito a SI, in via Vittorio Emanuele III angolo con via IV^ Retta Levante, in catasto al foglio 107 particella 7459 subb. 2, 3, 4 e 5.
L’immobile in questione nasce dalla unificazione di due fabbricati preesistenti, approvata dal Comune con autorizzazione edilizia n. 85 del 2008; i predetti fabbricati, a loro volta, sono stati realizzati previo rilascio dei relativi titoli edilizi (concessioni edilizie nn. 59 e 60 del 2002 e successive concessioni edilizie in variante, rispettivamente: con riferimento alla prima, n. 65 del 2004, con riferimento alla seconda, n. 81 del 2004).
La concessione edilizia n. 59/2002 e la successiva concessione in variante n. 65/2004 riguardavano, in particolare, l’ampliamento e sopraelevazione di un vecchio edificio in catasto al foglio 107 alla particella 1919, ricadente in zona B1 di P.R.G., di cui i ricorrenti avevano acquisito la comproprietà giusto atto di divisione stipulato il 24 maggio 1970; la concessione edilizia n. 60/2002 e la successiva concessione in variante n. 81/2004 riguardavano invece l’ampliamento e sopraelevazione di un vecchio edificio in catasto al foglio 107 alla particella 1918, sempre ricadente in zona B1 di P.R.G., di cui i ricorrenti avevano acquisito la proprietà giusto atto di compravendita stipulato il 22 novembre 1979.
Successivamente alla unificazione dei due fabbricati, il Comune ha rilasciato ai ricorrenti l’autorizzazione di agibilità n. 40 del 2010 relativa all’attuale unico immobile oggi esistente (suddiviso in due unità abitative, una per piano).
A distanza di molti anni, a seguito di un esposto, il Comando di Polizia Locale del Comune ha effettuato un sopralluogo all’esito del quale ha rilevato difformità dell’immobile rispetto alle previsioni progettuali delle concessioni edilizie rilasciate nel 2002, delle concessioni in variante del 2004 e dell’autorizzazione alla fusione dei preesistenti due fabbricati del 2008; in particolare, all’esito del sopralluogo, con nota del 21 aprile 2017 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione di agibilità dell’immobile 3 maggio 2010, n. 40.
Il tecnico incaricato dal deducente ha controdedotto ai rilievi del Comune; il responsabile del procedimento, con nota del 13 luglio, ha tuttavia ritenuto di non condividere le controdeduzioni presentate.
Il Comune, dunque, richiamati i predetti pareri del responsabile del procedimento e dei responsabili di settore, con determinazione dirigenziale 24 luglio 2017 n. 12, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione di agibilità dell’immobile de quo , rilasciata il 3 maggio 2010, con il n. 40, successivamente alla unificazione in un unico corpo dei due preesistenti adiacenti fabbricati di cui i ricorrenti medesimi erano comproprietari.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di SI chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
1.2. Con ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notifica in data 26 settembre 2018 e depositato in data 6 ottobre 2018, il sig. SI, dopo aver richiamato la vicenda sostanziale sottesa all’atto introduttivo del giudizio, ha evidenziato che dopo la proposizione del detto ricorso l’amministrazione comunale, dopo avere formalmente assolto all’onere di previa comunicazione di avvio del procedimento, con l’ordinanza dirigenziale avversata ha ingiunto ai coniugi deducenti la demolizione delle opere abusive in quanto poste in essere sul fabbricato “… in “totale difformità” dalle originarie Concessioni Edilizie rilasciate CC.EE. nn. 59/02 e 60/02 e rispettive successive varianti n. 65/2004 e n. 81/2004… ” (con ordine di ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi riportandolo alle condizioni precedenti l’attività abusiva posta in essere …”).
L’ordinanza, lamenta l’esponente, non solo reitera i rilievi posti a giustificazione del ritiro della autorizzazione di agibilità, ma assume altresì che i ricorrenti, richiedendo (e ottenendo) illo tempore ben quattro titoli edilizi, a due a due separatamente riferite ai due preesistenti fabbricati, avrebbero beneficiato di una volumetria superiore rispetto a quella che sarebbe stata assentibile nell’ipotesi di originaria realizzazione unitaria di un unico corpo di fabbrica, pur prefigurandosi sin da allora la successiva unificazione di quei due separati fabbricati, qualche anno dopo assentita dal Comune con il rilascio di altra concessione edilizia (la quinta).
Con il ricorso per motivi aggiunti, dunque, la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.3. Il Comune di SI resistente ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti.
1.4. Si è successivamente costituita in giudizio la sig. SI, quale erede del sig. SI, chiedendo l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti iscritti al n. r.g. 2237/2017 e, per l’effetto, l’annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti con i predetti atti impugnati.
1.5. All’esito dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 settembre 2023, con ordinanza 27 ottobre 2023, n. 3188 è stata disposta, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., una verificazione, con garanzia del contraddittorio delle parti.
1.6. All’esito dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 1 luglio 2024, con ordinanza 12 luglio 2024, n. 2538 è stata disposta la prosecuzione dell’attività già avviata dal verificatore, con fissazione dei nuovi termini: per la trasmissione (a cura dall’ausiliario) della relazione; per la trasmissione delle osservazioni e conclusioni (a cura delle parti ovvero, se nominati, dai consulenti tecnici); per la conclusione delle operazioni di verificazione (deposito da parte dell’ausiliario della relazione corredata dalla documentazione).
L’ausiliario ha depositato la relazione ed il relativo corredo documentale in data 4 ottobre 2024.
1.7. Le parti – ricorrente e resistente - hanno versato nel fascicolo del giudizio documenti e scritti difensivi.
1.8. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Ricorso iscritto al n. r.g. 1355/2021.
1. Con ricorso notificato in data 7 luglio 2021 e depositato in data 26 agosto 2021 i deducenti sig.ri SI e SI, dopo aver richiamato la vicenda sostanziale sottesa al giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017, hanno rappresentato di aver avanzato in data 6 novembre 2020 istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, ai fini dell’accertamento di conformità dell’immobile.
Con nota prot. n. 4662 del 5 febbraio 2021 - ricevuta in data 12 febbraio 2021 - il Comune resistente ha chiesto la produzione di ulteriori documenti prospettando, in caso di mancata produzione entro il termine di 30 giorni, << … l’archiviazione della pratica intendendo formalizzato il silenzio-rifiuto … >>; i ricorrenti precisano di aver presentato, entro i tempi stabiliti, la documentazione richiesta, integrando e completando la pratica presentata, nonostante la maggior parte dei documenti richiesti fosse già in possesso del Comune.
Con nota dell’11 maggio 2021 i ricorrenti hanno sollecitato il Comune resistente a dare riscontro alla loro richiesta.
Ritenendo l’avvenuta formazione del silenzio rigetto, i deducenti hanno avversato il provvedimento tacito, chiedendone l’annullamento.
1.1. Il Comune di SI si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto; la parte resistente ha altresì versato documenti nel fascicolo del giudizio.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti e uno scritto difensivo (memoria).
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe - iscritti ai nn. r.g. 2237/2017 e 1355/2021 - in ragione della evidente connessione.
Sul punto merita di essere evidenziato che la riunione dei giudizi in questione è stata espressamente richiesta dai ricorrenti, nel giudizio iscritto al n. r.g. 1355/2021, con istanza depositata in data 2 ottobre 2024.
2. Quanto al giudizio n. r.g. 2237/2017, il Collegio rileva che nessuna incidenza ha sullo stesso l’intervenuta transazione della causa pendente tra la parte ricorrente e la controinteressata (con sentenza Tribunale di NI, sez. III civile, 5 aprile 2024, n. 1733, il Tribunale adito ha preso atto dell’accordo intervenuto fra le parti - transazione sottoscritta in data 25 novembre 2023 - e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere alle condizioni di cui alla scrittura privata transattiva).
Ed invero, la sentenza del Tribunale di NI, sez. III civile, 5 aprile 2024, n. 1733 - resa a definizione del giudizio iscritto al n. r.g. 6164/2015, fra le parti SI, SI, SI e SI, quali eredi di SI e SI - non è idonea a consentire la definizione in rito del presente giudizio, ovvero comunque ad incidere sullo stesso, in quanto:
- nel detto giudizio il Comune di SI non risulta aver assunto il ruolo di parte (costituendo, dunque, la citata sentenza per il detto Comune res inter alios acta );
- per costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (nel giudizio civile) è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo il giudicato formarsi solo sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2024, n. 31287);
- nel giudizio in esame (iscritto al n. r.g. 2237/2017) sono stati avversati provvedimenti adottati dal resistente Comune di SI nell’esercizio di poteri e competenze di vigilanza e repressione di natura urbanistico-edilizia, che non riguardano, dunque, aspetti o profili di rilevanza privatistica.
Sempre in relazione al giudizio n. r.g. 2237/2017, è priva di base l’eccezione di tardività - frapposta dalla parte ricorrente - della produzione documentale del Comune resistente avvenuta in data 17 ottobre 2024: ed invero, rispetto all’udienza del 9 dicembre 2024, la produzione de qua rispetta il termine (per il deposito di documenti) stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
3. Il ricorso introduttivo del giudizio (n. r.g. 2237/2017) è stato affidato dagli esponenti ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 - Eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione - Sviamento dalla causa tipica .
Per la parte ricorrente, il provvedimento di autotutela impugnato è illegittimo perché il Comune ha trasferito sull’autorizzazione di agibilità, deviando dal suo schema tipico, valutazioni che non attengono affatto ai presupposti cui è strettamente vincolato il suo rilascio (e, a fortiori , il suo ritiro), essendo titolo edilizio e autorizzazione di agibilità collegati a presupposti diversi, con conseguenze disciplinari non sovrapponibili.
In particolare, per la parte ricorrente l’autorizzazione di agibilità non può essere denegata (e a fortiori ritirata) soltanto in relazione ad eventuali difformità dell’immobile dal progetto approvato, cioè per ragioni che attengono ad altra tipologia normativa e all’esercizio di un diverso potere; dunque, è evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato con cui il Comune ha annullato l’autorizzazione di agibilità rilasciata nel 2008 unicamente sul presupposto di parziali difformità dell’immobile rispetto ai relativi titoli edilizi, le quali non pongono in discussione la conformità dell’immobile medesimo con la disciplina in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici;
- con il secondo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di provvedimenti latu senso sanzionatori con particolare riferimento alla prescrizione, decadenza e/o estinzione del relativo potere - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti sotto altro profilo .
Per la parte ricorrente, il decorso di circa tre lustri dalla realizzazione degli interventi in questione determina il venir meno, per prescrizione, decadenza e/o estinzione, del potere del Comune di sanzionare quelle supposte irregolarità edilizie e quindi, in conseguenza e a maggior ragione, di ritirare l’autorizzazione di agibilità dell’immobile sul presupposto (improprio ed erroneo) di quelle supposte irregolarità.
In altri termini, secondo la parte ricorrente, il superamento di un tale lasso di tempo ha per un verso consumato il potere amministrativo e, per altro verso, eliminato la minaccia che incombeva sul ricorrente, il quale ha legittimamente confidato che quel potere non sarebbe stato più (e non poteva essere più) esercitato;
- con il terzo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 21 della legge 7 agosto 1990 numero 241, come recepiti dalla legge regionale 30 aprile 1991 numero 10 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto d’istruttoria .
In subordine, la parte ricorrente ha lamentato che il Comune: ha annullato l’autorizzazione di agibilità dell’immobile senza rappresentare alcuna ipotetica ragioni di interesse pubblico all’adozione dell’atto di autotutela, ma limitandosi ad evidenziare ipotetiche irregolarità urbanistiche-edilizie; non ha tenuto conto dell’affidamento riposto nel provvedimento rimosso e dell’interesse privato di cui essi sono portatori gli esponenti; ha esercitato il potere di autotutela amministrativa a notevole distanza temporale rispetto all’emanazione dell’atto amministrativo annullato.
In definitiva, per la parte ricorrente, in ogni caso il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio dell’autorizzazione di agibilità (e prima ancora dalla commissione delle presunte irregolarità edilizie), unitamente al protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione per tutto quel lasso di tempo, costituiscono indice sintomatico di un legittimo affidamento che impediva comunque al Comune di ritirare l’autorizzazione e comunque, in subordine, gli imponeva un obbligo motivazionale “rafforzato” circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico al (tardivo) esercizio del potere di autotutela, ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità e idoneo a giustificare il sacrificio delle esigenze abitative costituzionalmente tutelate;
- con il quarto sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione della normativa edilizia e urbanistica vigente e dello strumento urbanistico comunale, con particolare riferimento, tra l’altro, all’articolo 7 della legge regionale 37/1985, all’articolo 13 della legge regionale 16 del 2016, all’articolo 9 del D.M. n.1444/1968, all’articolo 16.2 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale, agli articoli 3 e 6 del D.P.R. 380 del 2001 e all’articolo 39 della LR 19/1972 come successivamente modificato – Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e di presupposti sotto ulteriori profili .
La parte ricorrente, dopo aver richiamato i rilievi del Comune circa le difformità dell’immobile rispetto ai titoli edilizi rilasciati tra il 2002 e il 2008 (con riferimento al primo e al secondo piano nonché al sottotetto) e dopo aver richiamato la storia urbanistica dell’immobile, ha partitamente contestato le difformità evidenziate dal Comune resistente rispetto alle previsioni progettuali assentite nonché ai titoli rilasciati.
4. Il Comune di SI resistente ha contrastato i motivi di gravame e le domande proposte dalla parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017 e con il ricorso per motivi aggiunti.
5. Il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017 merita di essere accolto, nei termini di seguito specificati.
A giudizio del Collegio si rivela fondato (e di portata assorbente) il primo motivo di gravame.
E’ pacifico che l’impugnato provvedimento di autotutela avente ad oggetto l’autorizzazione di abitabilità/agibilità n. 40 del 3 maggio 2010 è stato fondato dal Comune resistente sulla rilevata non conformità dell’immobile ai titoli rilasciati dal medesimo Comune (in sintesi, l’autotutela si basa sulla difformità del realizzato rispetto al progetto approvato).
Orbene, per costante giurisprudenza amministrativa, il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 10904).
Anche per la giurisprudenza di legittimità il certificato in questione garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2023, n. 25830).
Deve pertanto farsi applicazione del consolidato orientamento secondo cui è illegittimo il diniego di agibilità ( mutatis mutandis, nel caso in esame è illegittimo il provvedimento di autotutela avente ad oggetto una autorizzazione di abitabilità/agibilità già rilasciata) motivato unicamente con la difformità dell’immobile dal progetto approvato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1220; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 agosto 2023, n. 2619; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 30 dicembre 2020, n. 6509).
La fondatezza del primo motivo di gravame introduttivo, come già anticipato, consente l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
6. Con il primo motivo del ricorso per motivi (giudizio n. r.g. 2237/2017) l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di provvedimenti latu senso sanzionatori con particolare riferimento alla prescrizione, decadenza e/o estinzione del relativo potere – Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti sotto altro profilo.
Per la parte ricorrente, in sintesi, la sanzione demolitoria è illegittima poiché l’amministrazione comunale - rilevando inesistenti e comunque irrilevanti difformità dell’immobile rispetto alle previsioni progettuali dei titoli edilizi rilasciati tra il 2002 e il 2008 - ha omesso di considerare che sono in specie passati circa tre lustri dell’intervenuta realizzazione degli interventi asseritamente irregolari sotto il profilo edilizio.
In conseguenza del decorso di tale lungo arco temporale, osserva l’esponente, è in ogni caso venuto meno, per prescrizione, decadenza e/o estinzione, il potere del Comune di sanzionare quelle supposte irregolarità edilizie e quindi, in conseguenza e a maggior ragione, di ordinare la demolizione delle opere asseritamente realizzate in difformità dai titoli edilizi da essa stessa rilasciati (in altri termini, il superamento di un tale lasso di tempo ha per un verso consumato il potere amministrativo e per altro verso eliminato la minaccia che incombeva sul ricorrente, il quale ha legittimamente confidato che quel potere non sarebbe stato più (e non poteva essere più) esercitato).
6.1. Il motivo è infondato.
Per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, anche a distanza di lunghissimo tempo dalla realizzazione dell’abuso, non essendo la potestà soggetta a termini di decadenza o prescrizione, anche in considerazione del fatto che le violazioni edilizie hanno natura di illeciti permanenti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9572).
Inoltre, non può ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2024, n. 8249).
7. Con il secondo motivo del ricorso per motivi (giudizio n. r.g. 2237/2017) l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione dell’articolo 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU in relazione agli articoli 42 e 117 della Costituzione – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/90.
Per la parte ricorrente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima per violazione della Convenzione EDU ed in particolare dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 1 del Protocollo addizionale numero 1 (tutela dei beni).
L’ordinanza impugnata, lamenta il ricorrente, causa la perdita della casa di abitazione, senza alcun giustificato motivo d’interesse pubblico e comunque senza alcuna valutazione delle condizioni personali del soggetto che si trova a subirla e della proporzionalità della sanzione stessa rispetto alle supposte violazioni edilizie (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 21 aprile 2016 n. 46577/15, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria).
Nella specie, lamenta il ricorrente, nessuna valutazione è stata svolta dal Comune in relazione ai diritti fondamentali della persona riaffermati nella suddetta sentenza della CEDU: più precisamente, nell’ordinanza impugnata non vi è nessun accenno alla supposta “proporzionalità” dell’ordine demolitorio rispetto all’esigenza di rendere effettiva l’applicazione delle norme in materia edilizia e al fondamentale diritto all’abitazione del ricorrente, soggetto particolarmente anziano (ultraottantenne, con necessità di assistenza continua, che utilizza il fabbricato de quo per soddisfare primarie esigenze abitative e con una modestissima pensione) e quindi ancor più vulnerabile.
7.1. Il motivo è infondato.
Fermo quanto detto sopra in ordine al fattore temporale, va osservato che in relazione al rapporto tra misura ripristinatoria e diritto all’abitazione di cui all’art. 8 della C.E.D.U. “ il diritto all'abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l’immobile sia adibito a casa familiare. L'ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo ”; ed invero, “ l’esigenza di tutelare i fondamentali diritti all’abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi. Tale rilievo è sufficiente per escludere qualsiasi sospetto di contrasto della normativa regionale e statale con la normativa convenzionale richiamata dall’art. 117 della Costituzione ” e, in senso conforme, è stato affermato che “ l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta neppure con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4039);
8. Con il terzo motivo del ricorso per motivi (giudizio n. r.g. 2237/2017) l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione della normativa edilizia e urbanistica vigente e dello strumento urbanistico comunale, con particolare riferimento, tra l’altro, all’articolo 7 della legge regionale 37/1985, all’articolo 13 della legge regionale 16 del 2016, all’articolo 9 del D.M. n.1444/1968, all’articolo 16.2 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale, agli articoli 3, 6 e 31 del D.P.R. 380 del 2001 e all’articolo 39 della LR 19/1972 come successivamente modificato – Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e di presupposti sotto ulteriori profili .
La parte ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato la storia urbanistica dell’immobile e dei diversi provvedimenti concessori in forza dei quali esso è pervenuto all’attuale consistenza nonché i profili critici opposti dal Comune resistente, ha richiamato e avversato sia i rilievi già racchiusi nella determinazione dirigenziale datata 24 luglio 2017 n. 12, reiterati nell’ordinanza di demolizione, sia i nuovi ed ulteriori rilievi opposti con l’ordinanza di demolizione; in sintesi:
a) con riferimento al primo e al secondo piano, il Comune resistente ha evidenziato che dall’eliminazione di un arretramento del muro perimetrale a prospetto del terrazzo interno è scaturito un aumento della superficie coperta di piano e del volume.
Sulla questione sub a), la parte ricorrente ha evidenziato che la rilevata variazione volumetrica è irrilevante, in quanto rientrante nella c.d. tolleranza di cantiere;
b) con riferimento al primo piano, il Comune resistente ha evidenziato la realizzazione di una nuova apertura (porta) dal vano cucina al terrazzo in luogo di una prevista finestra di luce e la trasformazione di ulteriori due finestre di luce in finestre di affaccio e veduta sullo stesso terrazzo, in violazione delle distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
c) con riferimento al secondo piano: come sopra, il Comune resistente ha evidenziato la trasformazione di tre finestre di luce in finestre di affaccio e veduta sul terrazzo a quota piano primo, in asserita violazione delle distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Sulle questioni sub b) e c) la parte ricorrente ha evidenziato che non trova applicazione la regola sulla distanza minima stabilita dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (cui rinvia l’art. 16.2 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale) quale limitazione del diritto di proprietà per ragioni di vicinato, in conseguenza dell’autorizzata unificazione dei due fabbricati preesistenti in un unico immobile, suddiviso in due unità abitative, una per piano.
Per l’esponente, inoltre, le aperture in questione non sono “finestre di vedute e di affaccio” bensì “finestre di luce” , previste nel progetto approvato, con la conseguente inapplicabilità, in ogni caso, della distanza minima di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e della normativa comunale che lo richiama (fermo peraltro il fatto che nel caso in esame non vi è neppure un supposto terzo da tutelare, trattandosi di finestre aperte sulle pareti dell’immobile di proprietà che si affacciano su altre pareti di quell’unico immobile, in uno spazio soltanto interno, donde l’irrilevanza sotto il profilo della regolarità urbanistica-edilizia anche a voler supporre – circostanza negata dalla parte ricorrente - che si tratterebbe di finestre di veduta, in quanto comunque liberamente realizzabili).
Le medesime considerazioni, per l’esponente, possono essere riferite anche alla terza apertura corrispondente, sia al piano primo che al secondo, ad un piccolo locale w.c., in relazione al quale la parete cieca non parallela che la fronteggia, sempre appartenente allo stesso edificio, è posta a distanza tra 8,00 e 10,00 ml..
Infine, per la parte ricorrente, per le medesime ragioni, risulta irrilevante anche la trasformazione di una delle finestre esaminate in porta finestra per garantire la comunicazione tra la cucina dell’appartamento unificato a piano primo e il terrazzo interno, trattandosi per di più anche in questo caso di un mero intervento di manutenzione eseguibile senza alcun titolo abilitativo;
d) con riferimento al sottotetto, il Comune resistente ha evidenziato un innalzamento delle altezze tanto alla gronda quanto al colmo da cui sarebbe scaturito un aumento di volume e la realizzazione di aperture difformi nelle pareti del sottotetto prospicienti la parte di copertura a terrazza.
Sulla questione sub d), il deducente ha contestato in modo articolato – facendo leva sulle caratteristiche dell’edificio, sulle previsioni normative e sui progetti approvati, sugli elaborati presentati e sui titoli rilasciati - l’innalzamento delle altezze dell’edificio, tanto alla gronda quanto al colmo e ha escluso aumenti di volumetria rilevanti.
Inoltre, lo stesso deducente ha richiamato, quanto all’altezza massima del sottotetto, le norme di attuazione (che con riferimento alla pendenza delle falde stabiliscono che essa non può superare il 35%), ha osservato che il sottotetto in questione costituisce mero volume tecnico e, quanto al rilievo concernente la realizzazione di nuove aperture nel sottotetto e del supposto diverso posizionamento di quelle previste in progetto, ha richiamato tutte le considerazioni già sopra articolate, ribadendo che anche queste aperture ricadono all’interno dell’unico immobile di proprietà.
e) quanto alla rilevata, dal Comune resistente, presenza di un balcone/terrazzino con rampa scala nella chiostrina, in violazione dell’art. 21.2 del regolamento edilizio del Comune di SI.
Sulla questione sub e), la parte ricorrente ha osservato che il balcone e la scaletta, che consentono di accedere dalla abitazione sita al primo piano alla base della chiostrina, sono stati realizzati in attuazione di quanto riportato nel progetto di unificazione dei due preesistenti fabbricati, allegato alla relativa autorizzazione n. 85/2008;
f) quanto al rilevato dal Comune resistente cambio di destinazione d’uso del terzo piano del fabbricato di cui alla concessione edilizia n 59/02, da locale non abitabile a locale abitabile, desunta dalla presenza di impianti quali quello elettrico, idrico e di scarico nonché da finiture delle pareti con intonaco e sottostante tonachina di tipo civile.
Sulla questione sub f), la parte ricorrente ha osservato che sulla destinazione del sottotetto non incide né l’intonaco né la predisposizione per l’allaccio di una presa elettrica o di un rubinetto d’acqua;
g) quale considerazione di sintesi, il ricorrente - fermo quanto dedotto - ha lamentato l’improprio riferimento all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, dovendosi in caso fare riferimento al successivo art. 34 che, al secondo comma, prevede che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica soltanto la sanzione pecuniaria ivi stabilita;
h) infine, quanto alla rilevata dal Comune resistente “elusione” della normativa urbanistica da parte degli originari ricorrenti.
Sulla questione sub h), la parte ricorrente ha contestato la tesi secondo cui sarebbero stati chiesti e ottenuti tra il 2002 e il 2004 quattro concessioni edilizie (due originarie e due in variante) riferite ai due separati preesistenti fabbricati per beneficiare della maggiore volumetria assentibile (e assentita) in relazione ad uno dei due preesistenti separati fabbricati, in applicazione del regime di deroga introdotto dall’art. 39 della legge reg. Sic. 19/1972 come successivamente modificato, coltivando - gli originari ricorrenti - l’obiettivo di realizzare un unico corpo di fabbrica prima ancora della successiva unificazione dei due separati fabbricati, richiesta e assentita dal Comune con il rilascio di altro titolo edilizio (il quinto).
8.1. Il motivo - che racchiude le censure in sintesi articolate come sopra, dalla lettera a) alla lettera h), in relazione ai rilievi critici opposti dal Comune resistente - è fondato solo in parte, risultando per la restante parte privo di base.
8.1.1. La contestazione articolata dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub a), si rivela fondata.
Il verificatore ha infatti riscontrato che l’aumento di superfice coperta di piano e del volume determinati dall’eliminazione di un arretramento del muro perimetrale a prospetto del terrazzo interno può essere quantificato nel complessivo del piano primo e del piano secondo in 2.80 mq e 8,68 mc, incremento - di volume e di superficie - che per l’ausiliario rientra nella c.d. tolleranza del 2% (cfr. pag. 3 della relazione).
Sul punto occorre evidenziare che prima dell’abrogazione (art. 13 della legge reg. Sic. 6 agosto 2021, n. 23) l’art. 13 della legge reg. Sic. 10 agosto 2016, n. 16 fissava la tolleranza nella misura del 3%.
8.1.2. Le contestazioni articolate dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub b) e sub c), si rivelano infondate.
L’ausiliario ha rilevato che le aperture rappresentate nel grafico come finestre di luce possono invece definirsi “ finestre di veduta ” (che appartengono alla medesima unità abitativa sia a piano primo che a piano secondo) e che le “ finestre di veduta ” così esistenti “ sono posti ad una distanza compresa tra i 5,00 e gli 8,00 mt ”: cfr. pagg. 3 e 4 della relazione.
Orbene, premessa l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di “finestre di luce”, contrariamente a quanto osservato dalla stessa parte - che non ha comunque contestato il difetto di distanza minima (cfr. pag. 17 del ricorso per motivi aggiunti), anche in relazione alla terza apertura corrispondente ad un piccolo locale w.c., in relazione alla quale la distanza sarebbe (per l’esponente) fra 8,00 ml. e 10,00 ml. (cfr. pag. 19 del ricorso per motivi aggiunti) -, la previsione dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 non è funzionale alla tutela di “ ragioni di vicinato ”.
Ed invero, per costante giurisprudenza di legittimità, la distanza minima stabilita dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 deve osservarsi in modo assoluto, poiché la ratio della norma non è la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 2018, n. 24076).
La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che la distanza minima fissata dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ha carattere inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; detto limite persegue l’interesse pubblico di tutela igienico sanitaria collettiva, ragion per cui, le distanze in questione devono ritenersi inderogabili, come tali vincolanti sia per i Comuni sia per i privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4933).
Alla luce della superiore interpretazione resta irrilevante l’unificazione dei vecchi fabbricati in un unico immobile.
Giova inoltre evidenziare che, contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente (cfr., in particolare, pagg. 18 e 19 del ricorso per motivi aggiunti), l’apertura di finestre o la trasformazione di finestra in porta finestra - anche nel caso in esame - non sono liberamente realizzabili, posto che per condiviso orientamento giurisprudenziale “ la modifica del prospetto va considerata come intervento edilizio autonomo, riconducibile al genus della ristrutturazione edilizia, come nel caso di apertura di nuove finestre, di chiusura di quelle preesistenti e di loro apertura in altre parti dell’immobile, nell’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell'edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, nonché nella trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre. E’ stato anche precisato […] che l'apertura di porte e finestre o l’ampliamento di un vano-finestra non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, esse vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio del permesso di costruire, determinando un’oggettiva trasformazione della facciata dell’immobile mediante la sostituzione e l'inserimento di elementi, ovvero la loro modifica. Identiche considerazioni valgono per la trasformazione di una finestra in porta-finestra, che determina una modifica del prospetto e non può considerarsi opera di manutenzione (cfr. T.A.R. Sicilia, NI, sez. II, 15 settembre 2023, n. 2657 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
8.1.3. La contestazione articolata dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub d), si rivela in parte fondata e per la restante parte infondata.
In relazione ai rilievi concernenti le altezze e volume, le censure articolate dalla parte ricorrente si rivelano fondate: invero, il verificatore ha rilevato che in “ termini di altezze e di volume, a seguito del diverso posizionamento dei muri perimetrali e dell’innalzamento delle altezze sia alla gronda che al colmo, l’edificio (per come originariamente dimensionato nelle diverse concessioni edilizie) ha subito modeste conseguenze tanto da non determinarne significative variazioni ed in particolare l’altezza risulta mutata in addizione di cm 20 alla gronda e di cm 10 al colmo (limitatamente alla porzione del tetto inclinato e come da cc.ee. di variante n. 65/2004 e 81/2004) lasciando pressocché immutata la pendenza della falda che risulta ancora inferiore al 35% visto che alla gronda si è sollevato più che al colmo, e ciò non comporta maggiore volume per il fabbricato restando sottotetto non abitabile ” (cfr. pag. 4 della relazione).
Deve ritenersi infondata, invece, la censura articolata dalla parte ricorrente in relazione alla rilevata realizzazione di nuove aperture nel sottotetto e al diverso posizionamento di quelle previste in progetto: all’uopo il Collegio richiama quanto già evidenziato supra , punto 8.1.2. in Diritto (e, segnatamente, cit. T.A.R. Sicilia, NI, sez. II, 15 settembre 2023, n. 2657 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
8.1.4. La contestazione articolata dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub e), si rivela infondata.
La parte ricorrente ha richiamato il progetto di unificazione dei fabbricati (autorizzazione n. 85/2008) in attuazione del quale sarebbero state realizzati balcone e rampa di scale nella chiostrina.
Orbene, detto aspetto risulta genericamente allegato e, soprattutto, si pone in contraddizione con quanto evidenziato dal tecnico della parte ricorrente che, nella consulenza tecnica di parte depositata in data 13 luglio 2023, non evoca precedenti assensi edilizi sul punto ed anzi, quanto alla realizzazione di “ una piccola rampa a quota zero del piano ” ritiene che la stessa, pur non prevedendo l’art. 21.2 u. cv., del regolamento edilizio tale fattispecie, possa essere “ sanata ” (a conferma, dunque, della carenza di un previo atto di assenso edilizio): cfr. pagg. 36-37 della consulenza tecnica di parte.
8.1.5. La contestazione articolata dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub f), si rivela infondata.
Per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la realizzazione di opere interne ad un sottotetto, tra le quali gli impianti elettrico e idrico-sanitario, risulta chiaramente finalizzata a variarne l'originaria utilizzazione (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 25 marzo 2019, n. 262); è stato osservato, inoltre, che il mutamento di destinazione d'uso viene integrato anche dalla semplice realizzazione degli impianti tecnologici e sanitari (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 30 agosto 2018, n. 9074).
Contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, dunque, non è una semplice “ mano di intonaco ” ovvero la “ predisposizione per l’allaccio di una presa elettrica o di un rubinetto d’acqua ” a rilevare: l’ordinanza avversata, invero, ha richiamato l’accertata realizzazione nel piano sottotetto degli impianti elettrico, idrico, di convogliamento e smaltimento dei reflui e di scarico delle acque bionde, ciò che costituisce un serio elemento a comprova del rilevato cambio di destinazione d’uso.
8.1.6. Fermo quanto sopra evidenziato, il richiamo all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nella presente fase è infondato posto che - in disparte l’applicabilità o meno alla fattispecie del cit. art. 34 - la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria potrebbe essere valutata dall’Amministrazione competente (solo) nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2024, n. 9651).
8.1.7. Infine, il Collegio ritiene fondata la contestazione articolata dalla parte ricorrente in relazione a quanto supra , sub h).
In disparte le argomentazioni di natura “tecnica” parimenti articolate dalla parte ricorrente (scelta di inserimento o meno del giunto tecnico fra costruzioni; distinzione fra organismi strutturali e organismi edilizi; raddoppi di pilastrature e travature ecc.), si rivela fondata l’argomentazione difensiva in merito alla carenza in radice di una “elusione” della normativa urbanistica, posto che nessun concreto risultato implicitamente non ammesso dalla normativa (appunto perché elusivo) è stato raggiunto: ed invero, la tesi (espressa dal Comune resistente) della “ unione dei lotti ” è infondata ed inoltre non risulta evidenziato un concreto “trasferimento di volumetria” da un lotto all’altro (sì da consentire al lotto “ricevente” di esprimere una cubatura maggiore di quella in astratto ammessa).
In sintesi, non risulta che i lotti in questione abbiano espresso parametri edilizi (come cristallizzati nei rispettivi titoli), specie in punto di cubatura, diversi (e maggiori) rispetto a quelli per gli stessi previsti in astratto dalla disciplina urbanistica.
9. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. r.g. 1355/2021 i ricorrenti hanno dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n 241/90 - Difetto di istruttoria e di motivazione .
In sintesi, per gli esponenti, nonostante l’istruttoria della pratica e malgrado la richiesta di integrazione documentale, regolarmente e tempestivamente adempiuta, il Comune ha ritenuto di non dare riscontro all’istanza di accertamento di conformità presentata in tal modo facendo formare il silenzio previsto dall’ultimo comma dell’art. 36 del DPR n. 380/2001: tuttavia, lamentano gli esponenti, l’adozione del provvedimento tacito viola il disposto dell’art. 3 e ss. della L. n. 241/90 (come recepito in Sicilia dalla L.r. n. 7/2019), che impone alle Amministrazioni di motivare ogni provvedimento amministrativo.
Con particolare riferimento al caso di specie, osservano i deducenti, il provvedimento di rigetto non consente l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio Tecnico, essendovi stato un comportamento meramente inerte.
Peraltro, aggiungono gli esponenti, sebbene l’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 configuri una espressa ipotesi di silenzio-rigetto, tale ipotesi non può dirsi realizzata ove la P.A. non resti del tutto silente, ma adotti un provvedimento che lascia presumere la conclusione in modo espresso e tale principio; nella fattispecie concreta il Comune è intervenuto con una richiesta di integrazione documentale con l’effetto di neutralizzare l’applicazione del cit. art. 36 (formazione del silenzio rigetto) e con l'obbligo di emettere un provvedimento espresso (in particolare, la P.A., avendo dato seguito all’istanza, ha indotto il ragionevole affidamento circa la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso).
Per gli esponenti, in conclusione, nel caso in esame non può dirsi formato alcun silenzio-rigetto sulla istanza di sanatoria presentata, mentre può dirsi incombente l’obbligo a carico del Comune di esitare la predetta istanza con un provvedimento espresso e motivato.
Il Comune resistente ha contrastato il motivo in esame.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il c.d. silenzio - diniego che va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, adducendo, tuttavia, esclusivamente, ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi, con esclusione del deficit di motivazione, del quale la fattispecie in questione è ope legis strutturalmente carente, oltre che di tutti gli altri vizi formali del procedimento, quali ad esempio la mancanza di pareri o del preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1240; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 18 novembre 2024, n. 3144).
Come chiarito dal Giudice delle leggi, invero, “ il privato, con l’impugnazione del provvedimento tacito, non può far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l’incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto ” (cfr. Corte cost., 16 marzo 2023, n. 42).
Ne discende l’infondatezza della censura incentrata sulla carenza di motivazione del tacito rigetto avversato.
9.1.2. Inoltre, per condiviso indirizzo giurisprudenziale, la richiesta di integrazione documentale (come anche il c.d. preavviso di rigetto) non sono idonei a elidere il modulo decisorio del silenzio significativo (silenzio-rigetto) tratteggiato dal legislatore convertendolo in silenzio-inadempimento; ed invero, l'attivazione di un'istruttoria da parte della P.A. sull'istanza di sanatoria non impedisce la formazione del silenzio-rigetto, non essendo ammissibile, a fronte del chiaro dettato della norma innanzi citata, che una diversa modalità di perfezionamento del procedimento (espressa, piuttosto che tacita) possa dipendere dell'attività concretamente svolta nel singolo caso dell'amministrazione, pena la violazione del principio di legalità che caratterizza l'ambito in questione. Né in tal senso, nel caso di specie, può dirsi posto in essere da parte del Comune una sorta di «autovincolo» alla conclusione del procedimento con un provvedimento esplicito (pur potendo esso scegliere di emanare un successivo provvedimento espresso), difettando, a tacer d’altro, effettivi elementi contenutistici in tal senso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11041).
10. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. r.g. 1355/2021 gli esponenti hanno dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
La parte ricorrente ha lamentato che il Comune ha ignorato la natura e la tipologia delle opere per le quali i deducenti hanno chiesto la sanatoria, avendo denegato il rilascio del titolo senza alcuna motivazione e senza consentire di comprendere le ragioni del diniego ed eventualmente di porvi rimedio.
Per la parte ricorrente la mancata indicazione delle motivazioni del rigetto comporta la necessità di ribadire la conformità urbanistica della costruzione realizzata e di confutare la più importante delle contestate difformità che impedirebbe la “sanatoria” dell’immobile (la realizzazione di un volume maggiore di quello consentito ed approvato con il rilascio dei permessi di costruire).
Dopo aver richiamato la vicenda urbanistica dell’immobile, i ricorrenti hanno contestato l’affermata - dal Comune resistente - operazione elusiva e posta in frode alla legge, ribadendo che la concessione n. 80/2008 è ad oggi valida, efficace e produttiva di effetti (e, senza il suo annullamento in autotutela non si può considerare l’unificazione dei due fabbricati come un abuso).
Inoltre, per la parte ricorrente, la tesi del Comune è errata anche nel merito, atteso che la scelta tra la realizzazione di due strutture autonome o di una sola dipende da considerazioni attinenti la tecnica delle costruzioni, l’organizzazione del cantiere e l’economicità delle realizzazioni dei fabbricati ed inoltre, nel caso in esame, non vi è stata alcuna modifica dei parametri planuvolumetrici, atteso che l’accorpamento è avvenuto rispettando la localizzazione di ognuna delle due suscettività nelle due originarie aree di sedime (senza alcun trasferimento di volumetria).
Non vi è alcun dubbio, concludono i deducenti, che la costruzione è suscettibile di essere sanata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, tanto più che le presunte difformità rilevate sono certamente sanabili, sussistendone tutte le necessarie condizioni richieste dalla legge.
Il Comune resistente ha contrastato il motivo in esame.
10.1. Il motivo è in parte fondato mentre, per la restante parte, è privo di base.
10.1.1. Il motivo è fondato quanto alle opere ovvero agli interventi che l’ordinanza di demolizione ha ritenuto abusivi con valutazione che, tuttavia, è stata ritenuta illegittima dal Collegio (cfr. supra , punti in Diritto 8.1.1 - 8.1.3., in parte - 8.1.7., nei sensi e nei limiti nei suddetti punti precisati).
Rispetto alle dette opere ovvero interventi edilizi, difettando la connotazione di irregolarità urbanistico-edilizia, il diniego tacito di sanatoria urta con la rilevata assenza di abusività degli stessi.
10.1.2. Rispetto alle restanti opere ovvero interventi (in relazione ai quali le censure articolate sono state ritenute infondate), il motivo è privo di base: ed invero, ferma l’infondatezza della censura di difetto di motivazione (cfr. supra ), per costante giurisprudenza la parte ricorrente avrebbe dovuto dolersi della tacita valutazione di insussistenza della conformità, essendo in sostanza traslato in fase processuale l’onere incombente sul privato in fase procedimentale, dovendo costui fornire prova piena della doppia conformità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 237).
Detto onere probatorio, tuttavia, non risulta nel caso di specie assolto.
11. In conclusione, previa riunione dei ricorsi in epigrafe:
- deve essere accolto nei termini precisati il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017 e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale 24 luglio 2017 n. 12 (nella quale possono ritenersi assorbiti gli atti istruttori);
- deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017, e per l’effetto va disposto l’annullamento in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, dell’impugnata ordinanza 18 giugno 2018 n. 80 (nella quale possono ritenersi assorbiti gli atti istruttori), mentre per la restante parte il medesimo ricorso deve essere respinto;
- deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, il ricorso iscritto al n. r.g. 1355/2021 e per l’effetto va disposto l’annullamento in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, del provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, mentre per la restante parte il medesimo ricorso deve essere respinto.
12. La natura interpretativa e la complessità (quanto ai profili tecnici) delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio fra le parti, ricorrente e resistente.
Quanto alle spese di verificazione il Collegio osserva preliminarmente che al momento del passaggio in decisione della causa l’ausiliario non aveva avanzato istanza di liquidazione del compenso, atteso che la comunicazione dell’importo dovuto in data 27 maggio 2024 (depositata in giudizio il giorno successivo) si riferiva alle sole attività espletate fino a quel momento dal verificatore (e, come già detto, con successiva ordinanza 12 luglio 2024, n. 2538 è stata disposta la prosecuzione dell’attività già avviata dall’ausiliario).
Premesso quanto sopra, il Collegio - quanto all’onere, ex art. 66, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. amm. - dispone la ripartizione delle spese di verificazione in parti uguali tra parte ricorrente e Comune resistente (con la precisazione che rientra nelle spese in questione, anche ai fini della ripartizione, l’eventuale acconto versato); dette spese, in caso di positivo riscontro dei presupposti di legge e ferme le eventuali future valutazioni sulla relativa quantificazione, saranno liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivi dei giudizi iscritti ai nn. r.g. 2237/2017 e 1355/2021 e sul ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017, come in epigrafe proposti, così provvede;
- riunisce i ricorsi iscritti ai nn. r.g. 2237/2017 e 1355/2021;
- accoglie, nei termini in motivazione, il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017 e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione dirigenziale 24 luglio 2017 n. 12;
- accoglie in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio iscritto al n. r.g. 2237/2017, e per l’effetto annulla in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, l’impugnata ordinanza 18 giugno 2018 n. 80; per la restante parte lo respinge;
- accoglie in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, il ricorso iscritto al n. r.g. 1355/2021 e per l’effetto annulla in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, l’impugnato provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità; per la restante parte lo respinge.
Spese di giudizio compensate; spese di verificazione da ripartire in parti uguali tra parte ricorrente e Comune resistente e da liquidare (previo positivo riscontro dei presupposti di legge e ferme le eventuali future valutazioni sulla relativa quantificazione) come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.