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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 1854/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Sara Fè ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale
Gramsci n. 277, AS (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, nel Per_1 reciproco rispetto dei genitori ed in armonia con le esigenze che il medesimo dimostrerà, il figlio ormai maggiorenne seppure non autonomo Per_2 economicamente continuerà a coltivare i rapporti con entrambe le figure genitoriali in base alle proprie esigenze;
3. per quanto concerne le frequentazioni con i genitori, i coniugi convengono che saranno stabilite, di volta in volta e di comune accordo, dai genitori, nell'interesse del figlio stesso, tenuto conto anche, data l'età, delle esigenze e preferenze di quest'ultimo nonchè la turnazione lavorativa del sig. Parte_2
In ogni caso il padre tratterrà con sé il minore a fine settimane alternati nonchè un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento
4. i ricorrenti individuano quale residenza abituale per il proprio figlio minore l'abitazione coniugale, sita in AS (Si), alla via dei Castagni n. 331, di proprietà esclusiva della madre. Il sig. che ha già lasciato Parte_2 concordemente con la la casa coniugale, alla data di sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso, si trasferirà altrove, dove eleggerà la propria residenza;
Il figlio maggiorenne continuerà a dimorare e risiedere con la madre nella casa familiare
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra a far data dal deposito Parte_2 Pt_1 del presente accordo, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di euro 250,00 ciascuno per complessivi Per_2 Per_1 euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
i coniugi percepiranno a metà l'assegno unico per i figli;
6. i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come definite e secondo le indicazioni riportate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Siena sottoscritto tra avvocati e magistrati, che siano
2 debitamente documentate e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili e urgenti o oggettivamente indispensabili per i figli;
7. i coniugi, si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico avendo una propria attività lavorativa e pertanto rinunciano espressamente a qualsiasi contributo reciproco di mantenimento
8. I coniugi dichiarano di dividere, al momento del deposito del presente ricorso, i beni mobili comuni, inclusi i depositi in conto corrente, titoli e crediti finanziari ed i depositi tutti come segue: al sig. verrà Parte_2 assegnata la somma onnicomprensiva di euro 20.000,00 che verrà versata entro cinque giorni dall'omologa del presente ricorso dalla Sig.ra al Pt_1
Sig. mediante bonifico bancario. Entrambi i coniugi rimarranno Parte_2 titolari esclusivi dei depositi di conto corrente rispettivamente a ciascuno intestati dandosi reciprocamente atto e riconoscendo che detti conti correnti sono stati da sempre intestati ed utilizzati in via esclusiva rispettivamente da ciascun congiunge.
9. Le automobili ed i motocicli tutti acquistati in regime di comunione dei beni, sono definitivamente assegnati come segue considerando che il valore dei mezzi ed i finanziamenti accesi sono comunque stati considerati nella suddivisione dei beni mobili e risparmi comuni. Al sig. rimarrà Parte_2 intestata l'automobile già a Suo nome marca HYUNDAJ TUCSON Tg GR675LL su cui insistono due finanziamenti che verranno estinti o in ogni caso rimarranno ad esclusivo carico del Sig. a cui sono comunque Parte_2 intestati, al medesimo rimarranno altresì intestati Parte_2 formalmente il ciclomotore ape Piaggio tg X7JXZ5 nonchè i ciclomotori Honda tg X8SR7S e Malaguti tg X9P43K, i coniugi si danno reciprocamente atto che i suddetti motocicli, ancorché intestati al Sig sono stati Parte_2 acquistati nell'interesse dei figli, ed all'uopo espressamente convengono che i figli medesimi ne avranno l'uso esclusivo e gratuito e che per l'eventuale vendita degli stessi sarà necessario il consenso anche della Sig.ra Pt_1 convengono inoltre espressamente, fin da ora, che l'eventuale ricavato dalla
3 vendita dei ciclomotori sarà destinato ai figli in parti uguali tra loro. Alla Sig.ra rimarrà intestata l'automobile Ford Focus tg FY536EJ nonché Parte_1
l'automobile Citroen C3 tg FN010VH di fatto utilizzata dal figlio che ne Per_2 ha pagato interamente il prezzo;
10. I coniugi sono consci e si danno quindi reciprocamente atto che quest'accordo patrimoniale e questi trasferimenti mobiliari rappresentano e sono elementi funzionali ed assolutamente indispensabili ai fini della separazione personale e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzioni dirette a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali anche ai figli anche in ragione della effettiva posizione economica di entrambi i coniugi.
11. i coniugi si danno reciprocamente atto che per effetto di quanto convenuto con il presente ricorso e con l'esecuzione dello stesso hanno risolto ogni questione di carattere patrimoniale scaturente dal matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualunque titolo
12. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
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considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(25.10.2006) e (24.04.2012) e ritenuto che le condizioni Per_2 Per_1 inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale e non è necessario procedere all'audizione del minore;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di AS (Si) al numero 12, parte II, serie A, dell'anno 2004; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
l'11/04/1976 ad DI SA TO (SI) e nato il Parte_2
27/09/1978 ad DI SA TO (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 07/08/2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AS (Si) al numero 12, parte II, serie A, dell'anno 2004 alle condizioni di cui in epigrafe;
5 dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di AS in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 10/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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