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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e liquidatore dott. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_2 via R. Scotellaro n. 5, presso la sede dell'associazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Fabiano e Maria Saladino, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ; P.I. ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Commissario Liquidatore dott. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_2
(CZ), via Del Mare n.75, presso lo studio dell'avv. Marco Costantino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 900/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 4.7.2013, depositato il 8.7.2013 e notificato il 2.12.2013. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale in epigrafe, il per Controparte_3 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 900/2013, emesso il 4.7.2013 dal Tribunale di Lamezia Terme, su istanza del predetto , con il quale le era stato ingiunto, nella sua qualità di CP_1 ente consorziato, il pagamento della somma di euro 50.812,12, oltre accessori e spese legali della procedura monitoria, quale importo dovuto a titolo di somme non corrisposte inerenti le quote ordinarie annuali dal 2004 al 2011 e quote per il ripianamento perdite dal 2003 al 2010. A sostegno della spiegata opposizione la società opponente eccepiva: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; 2) il difetto di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire del;
3) l'inammissibilità e l'illegittimità del decreto CP_1 ingiuntivo impugnato per infondatezza della pretesa e per carenza di prova scritta del credito. Il opponente concludeva, pertanto, chiedendo, la declaratoria di inefficacia del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e/o l'annullamento e/o comunque la revoca dell'ingiunzione emessa nei suoi riguardi
1 con il successo delle spese processuali anche della fase monitoria, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta il
[...]
che contestava, nel merito, tutte le ragioni poste a Controparte_3 fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate fattualmente e giuridicamente;
conseguentemente, la parte opposta domandava, in via principale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato, oppure, in via gradata, nell'ipotesi di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che venisse accertato il diritto del convenuto al pagamento, da parte CP_1 dell'opponente, della somma di euro 50.812,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il successo delle spese e competenze del processo. Con ordinanza del 24.11.2014 il Giudice Istruttore respingeva la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 20.10.2021 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito della sottoposizione del a liquidazione Controparte_1 Controparte_1 coatta amministrativa con deliberazione di Giunta n. 411 della seduta del Parte_3
25.8.2021. Con atto ex art. 303 c.p.c. la riassumeva il giudizio tempestivamente Parte_1 riportandosi a tutte le conclusioni, richieste, difese ed eccezioni formulate nell'atto di opposizione a d.i.. Si costituiva nel giudizio riassunto il Controparte_1
amministrativa il quale insisteva nel rigetto della spiegata opposizione e,
[...] in ogni caso nell'accoglimento delle precedenti richieste e conclusioni avanzate dal
[...]
. Controparte_3
La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura meramente cartolare. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) e alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024, svoltasi in via cartolare secondo il modello procedimentale della “trattazione scritta”, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata la censura di inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato sollevata dall'associazione opponente quale primo motivo di opposizione. Dalla disamina della copia notificata del provvedimento monitorio emerge, in effetti, che, emesso in data 4.7.2013 e depositato il 8.7.2013, l'opposto decreto è stato notificato all'ingiunta soltanto in data 2.12.2013, e, dunque, ben oltre il prescritto termine di giorni 60 di cui all'art. 644 c.p.c., considerato anche il periodo di sospensione feriale dei termini. Ed allora, premesso che, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, conseguentemente va dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 900/2013.
2 Occorre, in ogni caso, aderire al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che il decreto ingiuntivo sia stato, sia pur tardivamente, notificato e la controparte vi abbia fatto opposizione, il contraddittorio sulla domanda di condanna proposta con il ricorso è realizzato e dunque se, in ragione del mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., va dichiarata, l'inefficacia del decreto, tuttavia, nel giudizio che prosegue per effetto dell'opposizione, sulla domanda di condanna il giudice si deve pronunciare (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n. 7206/2007). In buona sostanza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. Civ., sez. I, n. 21050/2006). In altri termini, in merito all'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dall'emissione dello stesso, deve rilevarsi come, seppur fondata ed ammissibile, non valga ad impedire che il giudice si pronunci sul merito della domanda di condanna ivi contenuta: infatti, la notifica del decreto ingiuntivo, seppur tardiva, è idonea ad esprimere comunque la volontà del creditore di avvalersi del titolo posto alla base delle proprie ragioni ed in tale ottica, qualora il debitore opponente eccepisca la tardività della notifica, non può impedire che alla dichiarazione di inefficacia del titolo si accompagni una pronuncia sul merito della questione, dovendo il decreto ingiuntivo qualificarsi in termini di domanda giudiziale sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi. Dalle superiori considerazioni discende che il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace e va revocato con la necessità, tuttavia, di pronunciarsi sul merito della originaria domanda creditoria proposta dalla parte opposta nei confronti della con il ricorso monitorio. Parte_1
Parte opponente ha eccepito gradatamente la nullità del d.i. per carenza di legittimazione attiva dell'opposta. In particolare, secondo le deduzioni della parte opponente, a seguito della legge n. 24/2013 della Regione Calabria, nonché della delibera della Giunta Regionale n. 291 del 5.8.2013 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20.8.2013 la Regione Calabria aveva decretato l'accorpamento nel di tutti i Consorzi Controparte_1
Provinciali, quindi anche di quello di di cui erano stati dichiarati decaduti gli CP_3 Controparte_4 organi ai sensi della legge regionale n. 38/2001, artt. 8 e 9. Per tale ragione, sempre in base agli assunti della parte opponente, la procura alle liti a margine del ricorso monitorio era stata rilasciata dal Presidente del ormai decaduto dalle funzioni in virtù della legge regionale Controparte_3 Controparte_5
n. 24/2013 del 16.5.2013, laddove invece il difensore della parte opposta si sarebbe dovuto costituire nel presente giudizio di opposizione a d.i. munito di procura alle liti rilasciata dal Commissario Straordinario al quale erano stati attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi dei Consorzi accorpati. Peraltro, secondo i postulati dell'opponente, al momento della notifica del decreto ingiuntivo il
[...]
era già stato accorpato al ed era quindi privo di Controparte_3 CP_1 poteri, con il conseguente difetto di legittimazione attiva e di legittimazione processuale. L'eccezione è priva di fondamento e non è meritevole di accoglimento. Invero la procura al difensore conferita a margine del ricorso monitorio è stata apposta ed autenticata il 23.3.2013, quindi quasi due mesi prima della legge regionale n. 24 del 16.5.2013, mentre l'accorpamento
3 in unico è stato decretato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. Controparte_6
111 del 20.8.2013 (successiva anche alla emanazione del d.i. opposto). Al momento del rilascio della procura alle liti per il ricorso monitorio, quindi, il Presidente del
[...]
era nel pieno e legittimo esercizio delle sue Controparte_3 funzioni. Va aggiunto, peraltro, che, nel corso del giudizio, a seguito della interruzione del processo, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, con diversa procura alle liti rilasciata al difensore, sanando, quindi ogni eventuale
[...] vizio della procura e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione (art. 182 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis). Del resto, la legittimazione ad agire, deve sussistere quale condizione dell'azione, al momento della decisione;
pertanto, può efficacemente sopravvenire anche nel corso del giudizio di opposizione, giacchè il giudice è tenuto ad accogliere la domanda dell'opposto, anche se gli elementi giustificativi di essa, ai quali l'azione monitoria è condizionata pur non esistenti al momento della proposizione del ricorso monitorio vengono ad esistenza all'epoca della decisione del giudizio di opposizione. Vi è poi che, mutuando la giurisprudenza formatasi con riguardo alla ipotesi della morte del creditore, si può sottolineare che il venir meno (nel caso di specie per accorpamento) del
[...]
nel lasso di tempo tra la pronuncia del decreto ingiuntivo e la sua Controparte_3 notificazione, non determina la perdita degli effetti del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 25823/2017). Peraltro, il decreto ingiuntivo, nel caso di specie, non è stato emesso in favore di un soggetto giuridico non più esistente e, quindi, privo della legittimazione attiva, posto che il
[...]
è stato accorpato nel Controparte_3 Controparte_1
che gli è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, quindi anche
[...] nella posizione creditoria. Ancora, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato inefficace per tardività della sua notificazione, a seguito della costituzione nel giudizio riassunto del Controparte_1
è presente nel giudizio il soggetto titolare della pretesa creditoria
[...] originariamente fatta valere in monitorio, sicchè ogni problema di carenza di legittimazione attiva della parte opposta è da considerarsi superato. Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni preliminari di rito della parte opponente va esaminata la domanda di merito avanzata dalla parte opposta. Al riguardo, mette conto evidenziare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso. Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto
4 ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/2009; sez. II, n. 13272/2004; sez. lav., n. 3156/2002; sez. I, n. 8718/2000). Invero, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Infatti, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte: 1) l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sentenze nn. 1385/1974 1059/1975, 1603/77, 2124/1994, 11417/1997, 8502/2002, 17371/2003); 2) oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
5 L'opposizione a decreto ingiuntivo, come anticipato, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). In altri termini, avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Fatte le superiori premesse teoriche, tornando al caso di specie, si evidenzia che la parte opposta ha ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme l'emissione di ingiunzione di pagamento per un importo complessivo di euro 50.812,12, oltre accessori e spese legali della procedura monitoria, quale importo dovuto a titolo di somme non corrisposte, dall'ente consorziato, inerenti le quote ordinarie annuali dal 2004 al 2011 e quote per il ripianamento perdite dal 2003 al 2010. Il Tribunale ritiene che la parte opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c. relativamente alla sussistenza del credito originariamente oggetto di ingiunzione di pagamento.
6 Infatti, è stata dimostrata l'esistenza del credito vantato in base alle previsioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 18 dello Statuto dell' di cui la era consorziata prima del recesso di CP_7 Parte_1 cui alla delibera dell'Assemblea Generale n. 8 del 21.10.2011 (cfr. doc. m) fascicolo di parte opposta).
In particolare, la legge regionale n. 38/2001 recante disposizioni in materia di “Nuovo regime Pt_1 giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo”, all'art. 16, rubricato “Capitale e mezzi finanziari”, stabiliva verbatim che “1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.
2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche: a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato;
b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine” (cfr. doc. a) fascicolo di parte opposta). Lo Statuto del all'art. 7, intitolato “Capitale e mezzi finanziari”, stabiliva, invece, che “il CP_1 capitale di proprietà del è variabile ed è formato dai conferimenti dei partecipanti e dai CP_1 contributi in conto capitale aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla sua attività” (v. doc. b) fascicolo di parte opposta). Il surrichiamato Statuto, poi, all'art. 8 (“Quote annuali di partecipazione”) prevedeva che “le quote annuali dei partecipanti, su proposta del Comitato Direttivo, sono determinate dall'Assemblea Generale contestualmente all'approvazione del P.E.F. (Piano Economico Finanziario), in ragione delle quote di partecipazione al capitale da ciascun associato possedute” (cfr. doc. b) fascicolo di parte opposta). Il successivo art. 9 (“Ripiano di eventuali disavanzi”) disponeva che “gli eventuali disavanzi riscontrati nel bilancio consuntivo di gestione saranno ripianati in via prioritaria con l'utilizzazione delle riserve appositamente accantonate e, in mancanza o per l'insufficienza delle stesse, dai consorziati. In detto ultimo caso, l'ammontare determinato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo contestualmente al Bilancio Consuntivo è ripartito tra i partecipanti in ragione delle quote di partecipazione al capitale da ciascun associato possedute” (cfr. doc. b) fascicolo di parte opposta). Infine, lo Statuto del , all'art. 18, rubricato “Assemblea Generale competenze”, alla lettera g, CP_1 prevedeva che “l'Assemblea Generale…determina le quote a carico dei Consorziati e quelle necessarie per ripianare determinati disavanzi” (cfr. doc. b) fascicolo di parte opposta). Dunque, dalla documentazione in atti e dal reticolato normativo e statutario appena richiamato è possibile ricavare: 1) che la era un ente consorziato prima del recesso avvenuto in Parte_1 data 8.9.2011 (cfr. comunicazione recesso fascicolo di parte opposta); 2) che la legge Parte_4 regionale n. 38/2001, all'art. 16 ha previsto che “il capitale di proprietà dei Consorzi è formato Pt_1 dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività” e che “i mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche: a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto;
3) che lo Statuto del all'art. 7, ha stabilito che “il capitale di proprietà del è CP_1 CP_1 variabile ed è formato dai conferimenti dei partecipanti e dai contributi in conto capitale aumentato degli
7 utili e diminuito delle perdite derivanti dalla sua attività”; 4) che l'art. 8 dello Statuto ha stabilito che “le quote annuali dei partecipanti, su proposta del Comitato Direttivo, sono determinate dall'Assemblea Generale contestualmente all'approvazione del P.E.F. (Piano Economico Finanziario), in ragione delle quote di partecipazione al capitale da ciascun associato possedute”; 5) che in base all'art. 9 dello Statuto citato, gli eventuali disavanzi riscontrati nel bilancio consuntivo di gestione dovevano essere ripianati in via prioritaria con l'utilizzazione delle riserve appositamente accantonate e, in mancanza o per l'insufficienza delle stesse, dai consorziati. In tale caso, l'ammontare determinato dall'Assemblea Generale doveva essere ripartito tra i partecipanti in ragione delle quote di partecipazione al capitale da ciascun associato possedute”; 6) che era compito dell'Assemblea Generale determinare le quote a carico dei Consorziati e “quelle necessarie per ripianare determinati disavanzi”. Dal complesso di tali disposizioni normative regionali e statutarie e dalla certa partecipazione della al Consorzio ASI-CAT, emerge l'esistenza di un obbligo per Parte_1
l'associazione opponente di assumere a proprio carico, al pari degli altri consorziati, sia le somme inerenti le quote ordinarie consorzili sia le quote per il ripianamento perdite, ove eventualmente esistenti. Tali somme, tuttavia, non sono state corrisposte integralmente dalla parte opponente: in particolare, non è neanche contestato che la non abbia versato le quote ordinarie annuali Parte_1 dal 2004 al 2010 e quelle per il ripianamento perdite dal 2003 al 2010 per un totale di euro 50.812,12. Tale importo, oltre ad essere stato determinato nell'estratto contabile dell'ufficio di ragioneria del
, è ricavabile anche dai bilanci di esercizio approvati dal 31.12.2003 al 31.12.2010 e dai CP_1 correlati piani economici e finanziari (cfr. doc.ti c), d), e), f), g), l) fascicolo di parte opposta). Tali bilanci non sono mai stati contestati dalla parte opponente;
infatti, come emerge dalle produzioni documentali del opposto, per quanto attiene alla approvazione dei bilanci 2003, 2004 2005, CP_1
2006, 2007, 2008 e 2010, il rappresentante della ha presenziato senza Parte_1 fare alcun rilievo, mentre per quello concernente l'anno 2009, nessuno per la parte opponente ha presenziato all'approvazione. Peraltro, nessuna contestazione sulla gestione o sui disavanzi richiesti è stata mai formulata neanche in sede di recesso dalla partecipazione al , laddove la parte opponente non ha mai svolto alcuna CP_1 rimostranza lamentando negligenze o responsabilità del opposto, specificando soltanto che CP_1
l'adesione consortile non rientrava più nelle finalità dell'associazione (cfr. comunicazione recesso
[...]
fascicolo di parte opposta). Pt_4
Le contestazioni formulate in sede di opposizione, invece, sono totalmente generiche e non supportate da alcun elemento oggettivo, considerato che nella relazione del collegio sindacale al PEF del 2010 richiamata dalla parte opponente a sostegno dei propri assunti non è stata evidenziata nessuna scorretta o
“allegra politica di gestione dei compensi a terzi”; infatti, il suddetto collegio ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano economico e finanziario del per il 2010 e ha voluto CP_1 precisare, nel suo rapporto, che i suggerimenti formulati dal collegio erano espressi nella consapevolezza
“che molte situazioni sfavorevoli per il dipendono da circostanze al medesimo non imputabili” CP_1
(v. doc i) fascicolo di parte opposta). D'altronde è ulteriore elemento valutabile ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria del CP_1 opposto anche il comportamento stragiudiziale della , che pur diffidata in Parte_1 data 31.1.2013 dalla controparte ad adempiere al pagamento della somma poi ingiunta non ha contestato alcunchè (v. doc. p) fascicolo di parte opposta). Il Tribunale, quindi, ritiene che la parte opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c..
8 Diversamente, all'esito del giudizio, non può dirsi che la parte opponente abbia provato l'esistenza di fatti (anche parzialmente) modificativi o estintivi della pretesa del creditore, secondo quanto CP_1 previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.. Dunque, dall'esame complessivo della documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, risulta che la parte opposta ha ottemperato all'onere della prova che le incombeva. Competeva, invece, alla associazione opponente, convenuta sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, quali, nello specifico, il pagamento (integrale o anche solo parziale) delle quote dovute sulla base delle diposizioni normative regionali e statutarie. Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcuna prova in tal senso non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c.. In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, deve ritenersi sussistente il diritto di credito per il quale il Consorzio ASI-CAT aveva agito in monitorio. Dalle superiori considerazioni discende che il decreto ingiuntivo, già dichiarato inefficace, deve essere revocato e che l'originaria domanda creditoria proposta con il ricorso monitorio, risultando adeguatamente fornita di supporto probatorio, deve essere accolta perché fondata, con la conseguente condanna della parte opponente al pagamento, a favore del
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amministrativa della somma di euro somma di euro Controparte_1
50.812,12, quale importo dovuto dall'ente ex consorziato a titolo di somme non corrisposte inerenti le quote ordinarie annuali dal 2004 al 2011 e quote per il ripianamento perdite riferite ad esercizi finanziari dal 2003 al 2010, oltre interessi nella misura legale dalla domanda (da individuarsi nella diffida stragiudiziale del 31.1.2013) al saldo effettivo. Nulla, ovviamente, può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria poiché trattandosi di debito di valuta sarebbe necessario allegare i fatti costitutivi e fornire la prova della sussistenza del maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 13649/2013), dimostrazione in alcun modo offerta dalla parte opposta. Infine, in ordine al governo delle spese di processo, l'accoglimento del motivo di opposizione spiegato in punto di declaratoria di inefficacia del d.i. opposto e l'assoluta peculiarità delle questioni sottese alla presente decisione lasciano reputare sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di opposizione sulla scorta del teste dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis;
quelle delle fase monitoria, liquidate come da decreto in atti, restano definitivamente a carico dell'opposta-ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 900/2013 emesso il 4.7.2013, depositato in data 8.7.2013 e notificato il 2.12.2013, che, per l'effetto, revoca;
2) accoglie la domanda di pagamento avanzata dalla parte opposta con il decreto ingiuntivo n. 900/2013 nei confronti della e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento a Parte_1 favore del coatta Controparte_1 amministrativa, della somma di euro 50.812,12, oltre interessi nella misura legale dalla domanda (diffida del 31.1.2013) al saldo effettivo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio, ponendo definitivamente a carico del opposto, che le ha anticipate, le spese della fase monitoria, CP_1 liquidate come da decreto ingiuntivo in atti;
9 4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 7 marzo 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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