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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.09.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
RI DA AS che lo rappresenta e difende con l'avv. Lucrezia
Turco per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso ordinanza n. 2689/23 del Tribunale di
RE
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta:
1) In via preliminare:
- sospendere, ai sensi degli artt. 431, 282 e 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ivi impugnata attesa la sussistenza dei gravi motivi riportati in narrativa;
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall di il 16 Controparte_2 CP_1
maggio 2023 per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2) In via principale: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'Ordinanza n.
2689/2023 pronunciata dal Tribunale di RE, Sezione Lavoro,
Giudice Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa di primo grado n. 654/2023 R.G., dichiarare procedibile il giudizio e rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, comma 2,
c.p.c. affinché quest'ultimo, previa riassunzione del processo de quo, conceda un nuovo termine per la notifica del ricorso di primo grado e del decreto di fissazione udienza alla controparte processuale a cura della Cancelleria del Tribunale ex art. 6, c. 8, Dlgs. 150/2011 ed accolga le già rassegnate conclusioni “In via preliminare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
notificata dall di RE il 16 Controparte_2
maggio 2023;
- accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 14 e art.
28 del D. Lgs 681/1980, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall' Controparte_2
di RE il 16 maggio 2023;
Nel merito in via principale
- accertata l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione
n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall'
[...]
il 16 maggio 2023, anche per Controparte_3
carenza di prova, annullare la stessa e tutti gli atti connessi, e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
sanzioni amministrative;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegatissima ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la fondatezza delle contestazioni elevate, si insiste per l'annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 –
052 notificata dall' di il 16 Controparte_2 CP_1
maggio 2023, ed il ricalcolo della sanzione amministrativa irrogata nella misura minima prevista dalla legge.
- Spese diritti ed onorari rifusi.
In via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di cui in narrativa dal n. 2 a 7, 10, dal 12 al 27, dal 29 al 38, compresi (pagg.
6/10 del presente ricorso), che devono ritenersi qui ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che”.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si indicano a testi i sigg. , e Testimone_1 Testimone_2
, . Testimone_3 Tes_4
Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie all'esito dell'esame della costituzione e della documentazione offerta dall' , di cui fino ad ora non è stato Controparte_2
possibile prendere visione.”.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
- rigettare l'appello in quanto infondato.
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.09.2023 Parte_1
ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il
[...]
Tribunale di RE, preso atto dell'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – il cui onere era stato posto a carico di parte ricorrente – ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui era stata proposta opposizione all'ordinanza Cont ingiunzione n. 178/2023 emessa dall' di . CP_1
L'originario ricorrente, venuto fortuitamente a conoscenza per le vie brevi della fissazione dell'udienza di discussione solo due giorni prima della stessa, aveva richiesto, con apposita istanza e poi anche nelle note di trattazione scritta, la concessione di un nuovo termine per la notifica, rappresentando che non sarebbe stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure, all'esito della prima udienza, ha rilevato che il decreto di fissazione udienza non era giunto a conoscenza di parte ricorrente perché, in base alle risultanze di Cancelleria, la casella pec del difensore attoreo risultava non capiente. Conseguentemente, tale difetto di conoscenza era da imputarsi alla parte e, per tale ragione, non poteva accogliersi la richiesta di concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica. Di qui l'ordinanza con cui il giudizio è stato definito con declaratoria di improcedibilità.
Avvero tale pronuncia propone appello l'originario ricorrente sulla base di quattro motivi:
a) Con il primo motivo censura la decisione di primo grado per non aver concesso un termine per effettuare la notifica omessa.
Il giudice si sarebbe discostato dalla giurisprudenza di legittimità che ha limitato l'improcedibilità del giudizio solamente alle ipotesi di mancata notifica del ricorso nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nei giudizi di impugnazione in appello.
b) Con il secondo motivo sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle opposizioni ad ordinanza ingiunzione, in base a quanto previsto dall'art. 6, co.
8, d.lgs. n. 150/2011, è la Cancelleria e non la parte ricorrente, onerata della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
c) Con il terzo motivo contesta il rilievo del Tribunale secondo cui la mancata conoscenza del decreto di fissazione udienza sarebbe imputabile alla difesa di parte ricorrente a causa della mancanza di spazio sufficiente nella casella pec. Sul punto rileva che la casella pec non avrebbe potuto essere satura alla data del 21.06.2023 atteso che solo due giorni dopo il gestore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
aveva inviato un avviso di saturazione al 70%, Parte_2
non ostativo alla ricezione delle pec.
d) Con il quarto motivo sostiene che l'avviso di mancata consegna pubblicato nel portale dei servizi telematici – cui ha fatto riferimento la decisione gravata – non assurge a notificazione del provvedimento che ne costituisce oggetto e che, in ogni caso, la difesa attorea non avrebbe ricevuto, né preso visione, di tale avviso.
Parte appellante, ripercorsi i motivi di impugnazione del ricorso di primo grado ai soli fini della dimostrazione del fumus boni iuris dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità dell'ordinanza conclusiva del giudizio e la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c. affinché, dopo la concessione di un termine per provvedere alla notifica, potessero essere accolte le conclusioni già formulate dinanzi al Tribunale.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione sostenendo la correttezza della decisione gravata alla luce dell'imputabilità della mancata conoscenza del decreto di fissazione udienza in capo al difensore di parte appellante e rilevando che sarebbe inapplicabile al caso di specie l'art. 354 c.p.c. atteso che la mancata instaurazione del contraddittorio sarebbe imputabile alla parte qui appellante e la nullità o l'inesistenza della notifica non potrebbe essere fatta valere dalla parte che l'ha cagionata. Rileva, infine, la genericità delle doglianze formulate avverso gli atti del procedimento sanzionatorio che determinerebbe l'inammissibilità dell'appello.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
1.1 – In base a quanto previsto dall'art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011
“Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Se ne ricava che, a differenza di quanto previsto dall'art. 415 c.p.c., ove l'onere di notifica è espressamente posto in capo all'attore, il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione e il relativo decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati all'autorità amministrativa ingiungente a cura della Cancelleria.
1.2 – Sulla base di tale premessa, si deve ritenere che non possa essere sanzionato addirittura con l'improcedibilità del ricorso il mancato adempimento da parte dell'attore di un incombente funzionale ad instaurare il contraddittorio tramite la c.d. vocatio in ius che la legge non ha neppur previsto a suo carico.
1.3 – Inoltre, non venendo in rilievo un'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo o di appello regolato dal rito lavoro, il giudice di prime cure, a fronte dell'istanza appositamente formulata dal ricorrente, avrebbe dovuto – quanto meno – concedere un termine per provvedere alla notifica. L'ordinanza ingiunzione, infatti, non è assimilabile al decreto ingiuntivo, atteso che non si tratta di un provvedimento giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato e, per quanto sopra visto, non poteva neppure imputarsi alla negligenza
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
della parte la mancata notifica del ricorso che, sulla base della previsione legislativa citata, ben poteva confidare sull'esecuzione della stessa da parte della Cancelleria. Tale profilo, pertanto, rende nella sostanza irrilevante il fatto che il decreto non sia stato comunicato per mancanza di spazio sufficiente nella casella pec del difensore attoreo. Giova, inoltre, rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” (Cass. sez. lav., n. 1483 del 27/01/2015 e successive conformi).
2 – Tanto premesso, si rileva che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art.
415, quarto comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "editio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ricorso”
(Cass. sez. lav., n. 12353 del 03/06/2014). Nello stesso senso e, in relazione ad un caso sostanzialmente speculare, la più risalente Cass.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
n. 5358 del 16/03/2004. Tra la giurisprudenza di merito di segnala
Corte App. Roma, sez. lav., n. 4526/2023.
3 – Tenuto conto della natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado con declaratoria di improcedibilità, tale statuizione va dichiarata nulla a fronte di una notifica inesistente dell'atto introduttivo del giudizio (neppure imputabile alla parte ricorrente per le ragioni sopra esposte) che ha radicalmente escluso l'instaurazione del contraddittorio. Va, conseguentemente, disposta la remissione degli atti in primo grado ex art. 354 c.p.c. (nella sua formulazione novellata, applicabile ratione temporis), con onere di procedere alla riassunzione nei termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Rimangono assorbiti il terzo e il quarto motivo d'appello.
4 – Le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate vista l'origine della nullità, non imputabile alle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della decisione gravata e dispone la remissione della causa in primo grado ex art. 354, co. 2, c.p.c.;
− Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 16.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO RD UC IO
~ 9 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.09.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
RI DA AS che lo rappresenta e difende con l'avv. Lucrezia
Turco per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso ordinanza n. 2689/23 del Tribunale di
RE
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta:
1) In via preliminare:
- sospendere, ai sensi degli artt. 431, 282 e 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ivi impugnata attesa la sussistenza dei gravi motivi riportati in narrativa;
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall di il 16 Controparte_2 CP_1
maggio 2023 per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2) In via principale: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'Ordinanza n.
2689/2023 pronunciata dal Tribunale di RE, Sezione Lavoro,
Giudice Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa di primo grado n. 654/2023 R.G., dichiarare procedibile il giudizio e rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, comma 2,
c.p.c. affinché quest'ultimo, previa riassunzione del processo de quo, conceda un nuovo termine per la notifica del ricorso di primo grado e del decreto di fissazione udienza alla controparte processuale a cura della Cancelleria del Tribunale ex art. 6, c. 8, Dlgs. 150/2011 ed accolga le già rassegnate conclusioni “In via preliminare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
notificata dall di RE il 16 Controparte_2
maggio 2023;
- accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 14 e art.
28 del D. Lgs 681/1980, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall' Controparte_2
di RE il 16 maggio 2023;
Nel merito in via principale
- accertata l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione
n. 178 del 2023 prot. n. 1456 – 052 notificata dall'
[...]
il 16 maggio 2023, anche per Controparte_3
carenza di prova, annullare la stessa e tutti gli atti connessi, e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
sanzioni amministrative;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegatissima ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la fondatezza delle contestazioni elevate, si insiste per l'annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione n. 178 del 2023 prot. n. 1456 –
052 notificata dall' di il 16 Controparte_2 CP_1
maggio 2023, ed il ricalcolo della sanzione amministrativa irrogata nella misura minima prevista dalla legge.
- Spese diritti ed onorari rifusi.
In via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di cui in narrativa dal n. 2 a 7, 10, dal 12 al 27, dal 29 al 38, compresi (pagg.
6/10 del presente ricorso), che devono ritenersi qui ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che”.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si indicano a testi i sigg. , e Testimone_1 Testimone_2
, . Testimone_3 Tes_4
Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie all'esito dell'esame della costituzione e della documentazione offerta dall' , di cui fino ad ora non è stato Controparte_2
possibile prendere visione.”.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
- rigettare l'appello in quanto infondato.
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.09.2023 Parte_1
ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il
[...]
Tribunale di RE, preso atto dell'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – il cui onere era stato posto a carico di parte ricorrente – ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui era stata proposta opposizione all'ordinanza Cont ingiunzione n. 178/2023 emessa dall' di . CP_1
L'originario ricorrente, venuto fortuitamente a conoscenza per le vie brevi della fissazione dell'udienza di discussione solo due giorni prima della stessa, aveva richiesto, con apposita istanza e poi anche nelle note di trattazione scritta, la concessione di un nuovo termine per la notifica, rappresentando che non sarebbe stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure, all'esito della prima udienza, ha rilevato che il decreto di fissazione udienza non era giunto a conoscenza di parte ricorrente perché, in base alle risultanze di Cancelleria, la casella pec del difensore attoreo risultava non capiente. Conseguentemente, tale difetto di conoscenza era da imputarsi alla parte e, per tale ragione, non poteva accogliersi la richiesta di concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica. Di qui l'ordinanza con cui il giudizio è stato definito con declaratoria di improcedibilità.
Avvero tale pronuncia propone appello l'originario ricorrente sulla base di quattro motivi:
a) Con il primo motivo censura la decisione di primo grado per non aver concesso un termine per effettuare la notifica omessa.
Il giudice si sarebbe discostato dalla giurisprudenza di legittimità che ha limitato l'improcedibilità del giudizio solamente alle ipotesi di mancata notifica del ricorso nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nei giudizi di impugnazione in appello.
b) Con il secondo motivo sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle opposizioni ad ordinanza ingiunzione, in base a quanto previsto dall'art. 6, co.
8, d.lgs. n. 150/2011, è la Cancelleria e non la parte ricorrente, onerata della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
c) Con il terzo motivo contesta il rilievo del Tribunale secondo cui la mancata conoscenza del decreto di fissazione udienza sarebbe imputabile alla difesa di parte ricorrente a causa della mancanza di spazio sufficiente nella casella pec. Sul punto rileva che la casella pec non avrebbe potuto essere satura alla data del 21.06.2023 atteso che solo due giorni dopo il gestore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
aveva inviato un avviso di saturazione al 70%, Parte_2
non ostativo alla ricezione delle pec.
d) Con il quarto motivo sostiene che l'avviso di mancata consegna pubblicato nel portale dei servizi telematici – cui ha fatto riferimento la decisione gravata – non assurge a notificazione del provvedimento che ne costituisce oggetto e che, in ogni caso, la difesa attorea non avrebbe ricevuto, né preso visione, di tale avviso.
Parte appellante, ripercorsi i motivi di impugnazione del ricorso di primo grado ai soli fini della dimostrazione del fumus boni iuris dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità dell'ordinanza conclusiva del giudizio e la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c. affinché, dopo la concessione di un termine per provvedere alla notifica, potessero essere accolte le conclusioni già formulate dinanzi al Tribunale.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione sostenendo la correttezza della decisione gravata alla luce dell'imputabilità della mancata conoscenza del decreto di fissazione udienza in capo al difensore di parte appellante e rilevando che sarebbe inapplicabile al caso di specie l'art. 354 c.p.c. atteso che la mancata instaurazione del contraddittorio sarebbe imputabile alla parte qui appellante e la nullità o l'inesistenza della notifica non potrebbe essere fatta valere dalla parte che l'ha cagionata. Rileva, infine, la genericità delle doglianze formulate avverso gli atti del procedimento sanzionatorio che determinerebbe l'inammissibilità dell'appello.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
1.1 – In base a quanto previsto dall'art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011
“Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Se ne ricava che, a differenza di quanto previsto dall'art. 415 c.p.c., ove l'onere di notifica è espressamente posto in capo all'attore, il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione e il relativo decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati all'autorità amministrativa ingiungente a cura della Cancelleria.
1.2 – Sulla base di tale premessa, si deve ritenere che non possa essere sanzionato addirittura con l'improcedibilità del ricorso il mancato adempimento da parte dell'attore di un incombente funzionale ad instaurare il contraddittorio tramite la c.d. vocatio in ius che la legge non ha neppur previsto a suo carico.
1.3 – Inoltre, non venendo in rilievo un'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo o di appello regolato dal rito lavoro, il giudice di prime cure, a fronte dell'istanza appositamente formulata dal ricorrente, avrebbe dovuto – quanto meno – concedere un termine per provvedere alla notifica. L'ordinanza ingiunzione, infatti, non è assimilabile al decreto ingiuntivo, atteso che non si tratta di un provvedimento giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato e, per quanto sopra visto, non poteva neppure imputarsi alla negligenza
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
della parte la mancata notifica del ricorso che, sulla base della previsione legislativa citata, ben poteva confidare sull'esecuzione della stessa da parte della Cancelleria. Tale profilo, pertanto, rende nella sostanza irrilevante il fatto che il decreto non sia stato comunicato per mancanza di spazio sufficiente nella casella pec del difensore attoreo. Giova, inoltre, rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” (Cass. sez. lav., n. 1483 del 27/01/2015 e successive conformi).
2 – Tanto premesso, si rileva che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art.
415, quarto comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "editio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ricorso”
(Cass. sez. lav., n. 12353 del 03/06/2014). Nello stesso senso e, in relazione ad un caso sostanzialmente speculare, la più risalente Cass.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
n. 5358 del 16/03/2004. Tra la giurisprudenza di merito di segnala
Corte App. Roma, sez. lav., n. 4526/2023.
3 – Tenuto conto della natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado con declaratoria di improcedibilità, tale statuizione va dichiarata nulla a fronte di una notifica inesistente dell'atto introduttivo del giudizio (neppure imputabile alla parte ricorrente per le ragioni sopra esposte) che ha radicalmente escluso l'instaurazione del contraddittorio. Va, conseguentemente, disposta la remissione degli atti in primo grado ex art. 354 c.p.c. (nella sua formulazione novellata, applicabile ratione temporis), con onere di procedere alla riassunzione nei termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Rimangono assorbiti il terzo e il quarto motivo d'appello.
4 – Le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate vista l'origine della nullità, non imputabile alle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della decisione gravata e dispone la remissione della causa in primo grado ex art. 354, co. 2, c.p.c.;
− Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 16.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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