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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2024 promossa
DA
Parte_1 , identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto lacovacci, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, via
Cicerone n. 90.
-RICORRRENTE-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 (U.T.G.), in persona del Prefetto p.t.
-RESISTENTE- APPELLATO
(contumace)
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di CP_1 in materia di violazione c.d.s. ( autovelox)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con atto di ricorso regolarmente notificato, la difesa del sig. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 depositata in data del 24/07/2024 n. 97/2024, di '
rigetto del ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Frosinone n. 00022757
21/11/2022 Area III, relativa al verbale V/ 3886G/22, P.r. 4448/22, nonché a ordinanza -ingiunzione n.00022758 21/11/22, Area III, relativa al al verbale n. V/3977G/22, P.r. 4539/22 (art. 142/8 C.d.s.) della
Polizia Locale di Veroli.
Chiedeva la riforma della predetta pronuncia di primo grado, viziata dall'erronea convinzione da parte del
Giudice di Pace circa il legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica (autovelox), pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni e verifiche di funzionalità dell'apparecchiatura stessa, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza della CP_1 e del presupposto verbale.
Nessuno si costituiva per la Controparte_1 , per la quale veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2/12/25 la causa veniva decisa mediata lettura del dispositivo e della decisione.
L'appello è fondato.
A tale riguardo, si legge nella sentenza impugnata che" che l'organo di Polizia Locale del Comune di Veroli ha rispettato il disposto dell'art. 4 co.3 L. 168/2002 e dunque non può imporsi alla parte opposta alcun ulteriore onere probatorio se non quello della omologazione e corretta taratura delle apparecchiature autovelox utilizzate per la rilevazione a distanza della velocità."
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che, a fronte della contestazione da parte del ricorrente, la CP_1 aveva l'obbligo di fornire la prova della corretta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo
A fini probatori, non è infatti sufficiente eventualmente produrre l'originario decreto di approvazione ovvero l'inziale omologazione e taratura dell'apparecchio.
In punto di diritto, si osserva che l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, formatosi appunto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 c.d.s., (nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, trattandosi di apparecchiature elettroniche, soggette a variazioni delle proprie caratteristiche, ai mutamenti dei valori misurati, dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventuali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, idonei a pregiudicarne l'affidabilità metrologica), richiede che venga fornita la prova dell' effettiva funzionalità degli apparecchi, sia mobili che immobili, da parte dell'Amministrazione procedente, al fine di testarne la piena affidabilità al momento dell'infrazione.
Si deve ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 11776 del 18/06/2020, secondo la quale tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, a fronte di contestazioni sull'affidabilità della strumentazione,
l'Autorità preposta è tenuta ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
in questo contesto, non è sufficiente il mero controllo di funzionamento del rilevatore di velocità o il mero certificato di taratura per legittimare le sanzioni.
Nella stessa direzione si muove anche l'ordinanza del 6/03/2018 n. 5227 sempre della Suprema Corte di
Cassazione, così come le pronunce n. 533/18 e n. 32369/18, anche queste in sintonia con la sentenza della
Corte Costituzionale.
Anche la stessa giurisprudenza di merito (vedi Giudice di Pace di Latina, sentenza .104/18) è nel senso che occorre produrre in giudizio il verbale di verifica di funzionalità, debitamente protocollato e corredato col il Report dei passaggi delle varie categorie di veicoli.
Ne consegue quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione della Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di
Pace CP_1 depositata in data del 24/07/2024 n. 97/2024, annulla l'ordinanza- ingiunzione del
Prefetto di CP_1 n. 00022757 21/11/2022 Area III, relativa nei confronti del Controparte_1 sig. nonché l'ordinanza -ingiunzione n.00022758 21/11/22, Area III, sempre nei Parte_1 '
confronti dell'appellante, con revoca delle sanzioni amministrative.
Condanna la in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle spese di entrambi i Controparte_1 '
giudizi, che liquida in complessive € 43,00 per spese, € 740,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, all'udienza del 2/12/2025 mediante lettura del dispositivo
Il Giudice Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2024 promossa
DA
Parte_1 , identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto lacovacci, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, via
Cicerone n. 90.
-RICORRRENTE-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 (U.T.G.), in persona del Prefetto p.t.
-RESISTENTE- APPELLATO
(contumace)
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di CP_1 in materia di violazione c.d.s. ( autovelox)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con atto di ricorso regolarmente notificato, la difesa del sig. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 depositata in data del 24/07/2024 n. 97/2024, di '
rigetto del ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Frosinone n. 00022757
21/11/2022 Area III, relativa al verbale V/ 3886G/22, P.r. 4448/22, nonché a ordinanza -ingiunzione n.00022758 21/11/22, Area III, relativa al al verbale n. V/3977G/22, P.r. 4539/22 (art. 142/8 C.d.s.) della
Polizia Locale di Veroli.
Chiedeva la riforma della predetta pronuncia di primo grado, viziata dall'erronea convinzione da parte del
Giudice di Pace circa il legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica (autovelox), pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni e verifiche di funzionalità dell'apparecchiatura stessa, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza della CP_1 e del presupposto verbale.
Nessuno si costituiva per la Controparte_1 , per la quale veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2/12/25 la causa veniva decisa mediata lettura del dispositivo e della decisione.
L'appello è fondato.
A tale riguardo, si legge nella sentenza impugnata che" che l'organo di Polizia Locale del Comune di Veroli ha rispettato il disposto dell'art. 4 co.3 L. 168/2002 e dunque non può imporsi alla parte opposta alcun ulteriore onere probatorio se non quello della omologazione e corretta taratura delle apparecchiature autovelox utilizzate per la rilevazione a distanza della velocità."
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che, a fronte della contestazione da parte del ricorrente, la CP_1 aveva l'obbligo di fornire la prova della corretta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo
A fini probatori, non è infatti sufficiente eventualmente produrre l'originario decreto di approvazione ovvero l'inziale omologazione e taratura dell'apparecchio.
In punto di diritto, si osserva che l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, formatosi appunto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 c.d.s., (nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, trattandosi di apparecchiature elettroniche, soggette a variazioni delle proprie caratteristiche, ai mutamenti dei valori misurati, dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventuali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, idonei a pregiudicarne l'affidabilità metrologica), richiede che venga fornita la prova dell' effettiva funzionalità degli apparecchi, sia mobili che immobili, da parte dell'Amministrazione procedente, al fine di testarne la piena affidabilità al momento dell'infrazione.
Si deve ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 11776 del 18/06/2020, secondo la quale tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, a fronte di contestazioni sull'affidabilità della strumentazione,
l'Autorità preposta è tenuta ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
in questo contesto, non è sufficiente il mero controllo di funzionamento del rilevatore di velocità o il mero certificato di taratura per legittimare le sanzioni.
Nella stessa direzione si muove anche l'ordinanza del 6/03/2018 n. 5227 sempre della Suprema Corte di
Cassazione, così come le pronunce n. 533/18 e n. 32369/18, anche queste in sintonia con la sentenza della
Corte Costituzionale.
Anche la stessa giurisprudenza di merito (vedi Giudice di Pace di Latina, sentenza .104/18) è nel senso che occorre produrre in giudizio il verbale di verifica di funzionalità, debitamente protocollato e corredato col il Report dei passaggi delle varie categorie di veicoli.
Ne consegue quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione della Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di
Pace CP_1 depositata in data del 24/07/2024 n. 97/2024, annulla l'ordinanza- ingiunzione del
Prefetto di CP_1 n. 00022757 21/11/2022 Area III, relativa nei confronti del Controparte_1 sig. nonché l'ordinanza -ingiunzione n.00022758 21/11/22, Area III, sempre nei Parte_1 '
confronti dell'appellante, con revoca delle sanzioni amministrative.
Condanna la in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle spese di entrambi i Controparte_1 '
giudizi, che liquida in complessive € 43,00 per spese, € 740,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, all'udienza del 2/12/2025 mediante lettura del dispositivo
Il Giudice Dott. Stefano Troiani