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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE DOTT. SOSSIO PELLECCHIA
CAUSA R.G. N. 2985/2024
Verbale di Udienza “cartolare” del 3/7/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta depositate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis, 350 bis e 281 sexies c.p.c., pro- nunzia e dà integrale lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2985/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za del giudice di pace di Cervinara n. 101/2024” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. GUARI- Parte_1 C.F._1
NO GIAN LUCA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COLLARILE STEFANO, in virtù di P.IVA_1
procura in atti,
NONCHÉ
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. PA- Controparte_2 C.F._2
TRICIELLO DOMENICO,
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo PEC in data 21.10.2024 ha proposto ap- Parte_1
pello, esponendone i motivi, avverso la sentenza n. 101/2024 del giudice di pace di Cervinara pubblicata il 18.3.2024.
L'appello è inammissibile, perché tardivamente proposto, dopo la scadenza del termine di sei
2 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatio- ne dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17313 del 31/08/2015; conf.: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13546 del 30/05/2018).
Pertanto, considerata la sospensione feriale durante il mese di agosto 2024, il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza appellata per proporre appello scadeva ve- nerdì 18 ottobre 2024.
La scadenza del termine ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza appellata e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Va, infine, ricordato che la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza ne- cessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una viola- zione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la par- te, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022; conf. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022, secondo cui <il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta de- cadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fonda- mento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impu- gnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia do- tata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione>>.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (III scaglione di riferimento, fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a pagare agli appellati Parte_1 Controparte_3
[...] e le spese del presente grado di appello, liquidate
[...] Controparte_2
per ciascuna delle due appellate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali, con attribuzione all'avv. PATRICIELLO DOMENICO di quelle spettanti a
. Controparte_2
Avellino, 3/7/2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE DOTT. SOSSIO PELLECCHIA
CAUSA R.G. N. 2985/2024
Verbale di Udienza “cartolare” del 3/7/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta depositate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis, 350 bis e 281 sexies c.p.c., pro- nunzia e dà integrale lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2985/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za del giudice di pace di Cervinara n. 101/2024” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. GUARI- Parte_1 C.F._1
NO GIAN LUCA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COLLARILE STEFANO, in virtù di P.IVA_1
procura in atti,
NONCHÉ
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. PA- Controparte_2 C.F._2
TRICIELLO DOMENICO,
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo PEC in data 21.10.2024 ha proposto ap- Parte_1
pello, esponendone i motivi, avverso la sentenza n. 101/2024 del giudice di pace di Cervinara pubblicata il 18.3.2024.
L'appello è inammissibile, perché tardivamente proposto, dopo la scadenza del termine di sei
2 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatio- ne dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17313 del 31/08/2015; conf.: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13546 del 30/05/2018).
Pertanto, considerata la sospensione feriale durante il mese di agosto 2024, il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza appellata per proporre appello scadeva ve- nerdì 18 ottobre 2024.
La scadenza del termine ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza appellata e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Va, infine, ricordato che la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza ne- cessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una viola- zione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la par- te, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022; conf. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022, secondo cui <il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta de- cadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fonda- mento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impu- gnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia do- tata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione>>.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (III scaglione di riferimento, fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a pagare agli appellati Parte_1 Controparte_3
[...] e le spese del presente grado di appello, liquidate
[...] Controparte_2
per ciascuna delle due appellate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali, con attribuzione all'avv. PATRICIELLO DOMENICO di quelle spettanti a
. Controparte_2
Avellino, 3/7/2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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