Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a VITTORIA il 29/09/2002, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUDICE MARINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a RIVOLI il 23/09/2004, difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
BARTOLI LOREDANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.4.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Richiesto/Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che dalla relazione con parte resistente è nata in [...] il [...]; chiede la regolamentazione Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in difetto di accordo con la controparte.
Parte resistente si costituisce in data 16.1.2024 e resiste in giudizio.
Alla prima udienza, del 15.2.2024, di comparizione delle parti, il giudice designato dispone informative nei confronti dei competenti Servizi Sociali circa le condizioni di vita della minore e dei nuclei pagina 1 di 3
200,00 mensili a carico del padre, al netto dell'assegno unico.
All'udienza del 2.4.2025, dopo due rinvii richiesti per definire l'accordo, le parti dichiarano di aver raggiunto e depositato in atti accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore;
l'accordo è nei seguenti termini:
1.
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_1 con prevalente collocazione e residenza anagrafica della stessa presso la madre. 2.
Ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con riferimento ai periodi in cui la terrà con sé. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla sua salute, verranno invece assunte di comune accordo tra i genitori, come per legge, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
3.
In considerazione della distanza tra le abitazioni dei genitori (Torino e Comiso) e del diritto/dovere alla frequentazione della prole da parte di ciascun genitore, il padre IG. , previo Persona_2 accordo con la genitrice, potrà incontrare liberamente la figlia, compatibilmente con i loro impegni.
In mancanza di siffatto accordo, comunque, il padre terrà con sé la figlia, come minimo:
-cinque giorni ogni due mesi. Vista la tenera età di e sino a che non frequenterà la scuola Per_1 primaria, il papà potrà vederla e tenerla con sé presso la sua abitazione, anche durante la settimana. Dopo l'inizio della scuola primaria, i tempi di permanenza presso la casa del papà dovranno coincidere con i fine settimana o con i periodi di festività scolastica;
− per metà delle vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni o il Natale ovvero il Capodanno (e precisamente dal 24 al 30 dicembre compresi, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi);
- per l'intera durata delle vacanze pasquali in alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per due settimane consecutive: in mancanza di diverso accordo, da raggiungersi entro il 31 maggio di ogni anno, dal primo al 15 agosto (compresi) negli anni dispari e dal 16 al 31 agosto (compresi) negli anni pari;
−in occasione dei ponti e delle festività infrasettimanali in alternanza con la madre.
4.
La signora si impegna ad accompagnare la figlia, presso la residenza del padre, almeno CP_1 per tre volte all'anno, a totale carico del IGnor che si accollerà l'intera spesa, provvedendo Pt_1
a comprare e fornire alla madre i biglietti aerei per il trasferimento, sia della IGnora che della CP_1 figlia, per entrambe le tratte (andata e ritorno) ovvero e poi la dovrà riaccompagnare con spese a suo carico.
5.
Il IGnor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Parte_1 complessiva somma di euro 200,00 mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora (da costei individuato) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle cosiddette CP_1
pagina 2 di 3 spese straordinarie da affrontarsi per la figlia, quali le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate o semplicemente successivamente documentate, se necessitate o urgenti.
6. Sino alla maggiore età della prole, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, comunicando altresì il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura della figlia;
i genitori si impegnano inoltre a concedersi reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio proprio e della propria figla.
7.
L'assegno unico / gli assegni familiari per la figlia verrà / verranno percepito / percepiti in via esclusiva dalla signora ed il padre si impegna ad offrire, a semplice richiesta della madre, CP_1 qualsivoglia documentazione / sottoscrizione / dichiarazione si renda all'uopo necessaria.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di omologare il suddetto accordo e di prendere atto delle pattuizioni collaterali intervenute, in quanto non in contrasto con l'interesse della minore. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473 – bis 51 cpc la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in [...] il [...]. Persona_1
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa l'accordo riportato in motivazione, relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nata in [...]
TT (RG) il 4.5.2022. compensa le spese di lite.
Ragusa, 7.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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