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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1819/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL EG OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753509942 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 886/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 20.1.2025 alla società Resistente_1 srl quale Concessionario per la riscossione e l'accertamento del Comune di Napoli, e alla società Municipia spa affidataria delle attività di accertamento e riscossione oggetto del contratto di concessione stipulato tra il Comune di Napoli
e Resistente_1 srl, la società Ricorrente_1 Spa in persona del procuratore Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento Tari n. 175350/9942, anno d'imposta 2019, notificato il 19.12.2024, contenente la richiesta di pagamento di €. 236.206,00 comprensiva di interessi e sanzioni. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per essere stato emesso per difetto assoluto di attribuzione nonché difetto di motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela;
la carenza di Municipia del potere impositivo per disporre della gestione dei tributi locali del Comune di Napoli;
difetto di motivazione ex art. 7 co. 2 L.
212/2000 stante l'incertezza nell'individuazione dell'organo che ha emanato l'atto.
Si è costituita Municipia S.p.A. contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 22.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che la società Ricorrente_1 detiene e gestisce un complesso immobiliare sito in Napoli, alla Indirizzo_1, destinato a centro commerciale con al suo interno diversi esercizi di attività di commercio al dettaglio di vendita di vari beni.
In data 19.06.2017, la ricorrente ha presentato la dichiarazione Tari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento
Tari del Comune di Napoli comunicando al Comune di Napoli la destinazione delle superfici occupate chiedendo per la superficie di mq. 25.350, destinata al parcheggio gratuito, la detassazione in applicazione della causa di esclusione prevista dall'art. 5, co 2 lett. g) del Regolamento comunale;
per la superficie di mq. 6.730, destinata a galleria commerciale (cd. area mall), in assenza di una tariffa ad hoc, l'applicazione della tariffa Cat. 6 “Esposizioni” perché è quella che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Tanto premesso, in data 20.11.2023, viene notificato alla ricorrente un primo avviso di accertamento TARI
n. 464/4793 per l'anno di imposta 2019, dalla Resistente_1, n.q. di Concessionario per la gestione dei tributi del Comune di Napoli, avente ad oggetto la tassazione della superficie destinata al parcheggio gratuito di mq. 25.350 e della superficie destinata alla galleria commerciale di mq. 6.730, su cui applica la cat. 13 riferita ai “negozi”. A seguito della presentazione del ricorso da parte della Ricorrente_1 il relativo procedimento veniva iscritto RGR n. 1558/2024 al presso la CGT di I grado di Napoli.
In data 19.12.2024, la società Municipia, concessionaria dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Napoli, dopo aver annullato in autotutela l'accertamento Tari n. 464/4793 emesso da Resistente_1 ha emesso, per il medesimo anno di imposta, l'avviso di accertamento n. 175350/9942 – qui impugnato –, identico al precedente, con il quale tassa nuovamente: a) la superficie destinata al parcheggio gratuito e non custodito;
b) applica la tariffa cat. 3 riferita alle “autorimesse e magazzini” e richiede la somma di €.113.550,261); c) la superficie destinata a galleria commerciale ed applica la tariffa cat. 13 riferita ai “negozi” richiedendo la somma di €.76.155,672.
La ricorrente in via principale pone la questione della legittimità degli atti emessi dalle società Municipia e Resistente_1 e l'incerta individuazione del titolare del potere impositivo oltre alla carenza di legittimazione di Municipia nell'emissione del provvedimento di annullamento del primo accertamento Tari
n. 464/4793 emesso da Resistente_1 in autotutela. E' noto l'esito della questione attinente la titolarità del potere impositivo alla società Resistente_1 all'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
In particolare, il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. proposto dalla Corte di giustizia tributaria alla Corte di Cassazione è stato immediatamente dichiarato ammissibile perché relativa ad una questione suscettibile di essere dedotta in un contenzioso potenzialmente assai vasto e diffuso pertanto ha fatto seguito l'assegnazione alla Sezione Tributaria per l'enunciazione del principio di diritto.
Ha rilevato la Cassazione che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto
(art. 3 co. 14 septies) di fatto con una legge di interpretazione autentica, che le società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di obiettivo valore, dove il socio è Municipia regolarmente iscritta.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 202/2024 in materia di termini normativi, con entrata in vigore al 25 febbraio 2025.
L'art. 3, co 14-septies ha stabilito che si deve procedere alla revisione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 25/02/2025 entro il
24/08/2025 che slitta al 30/09/2025.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia tali questioni non rilevano nel caso in esame atteso che l'atto impugnato è stato emesso direttamente dalla società Municipia S.p.A. peraltro allo stato, in assenza di una pronuncia sulla costituzionalità della norma introdotta con la legge 15/2025 la legittimità dell'attività svolta da Società_1 e Municipia non è superabile. Nel merito la questione attiene alla corretta applicazione dell'art. l'art. 5, co. 2 lett. g) del Regolamento Tari del Comune di Napoli che esclude dalla tassazione le superfici destinate al parcheggio gratuito.
Sul punto la ricorrente ha precisato che il menzionato art. 5 del Regolamento comunale è una norma speciale rispetto alla norma generale prevista per la Tari dall'art. 1 co. 641 L. 147/2013, prevede che sono escluse dalla tassazione, per inidoneità a produrre rifiuti, le aree scoperte adibite alla sosta gratuita.
La citata norma regolamentare prevede che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Tra queste, la lett. g) del comma 2 del Regolamento Tari, prevede che sono escluse dalla tassazione, per inidoneità a produrre rifiuti: g) le aree...adibite alla sosta gratuita dei veicoli.
Invero, l'art. 5 co.1 del RC specifica: “Sono escluse dal tributo: a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. In altri termini la norma rimanda alle Aree non operative poiché il Regolamento esclude esplicitamente le Aree operative.
Appare pertanto indispensabile chiarire cosa si intende per Aree operative, le stesse vanno così identificate
“Ai fini TARI, le aree scoperte operative sono quelle aree scoperte che, pur non essendo direttamente edificate, sono utilizzate a servizio di un'attività economica svolta in un locale tassabile. In altre parole, sono aree che contribuiscono allo svolgimento dell'attività produttiva e generano rifiuti assimilabili a quelli urbani.” come, ad esempio, le aree adibite a parcheggio per i clienti o dipendenti di un'attività commerciale.
Per i motivi esposti ed in linea con altri provvedimenti adottati da questa CGT riferiti alla medesima società Ricorrente_1 ma a diversi anni di imposta TARI il motivo di ricorso in esame appare infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla eccepita erroneità della tariffa per negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta applicata alla superficie di mq.
6.730 destinata a galleria commerciale, il Comune non ha considerato che le superfici destinate a galleria commerciale sono corridoi che danno accesso ai singoli negozi presenti nel centro commerciale che per la loro conformazione e destinazione di aree di transito pedonale, non può essere equiparata e tassata con la categoria tariffaria dei “negozi”, perché la potenzialità/idoneità a produrre rifiuti dei due tipi di superfici è radicalmente differente.
Anche se il Regolamento Tari non contempla una categoria tariffaria per le superfici di uso comune dei centri commerciali l'art. 16, co. 3 del Regolamento Tari del Comune di Napoli, prevede che le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso in esame il Comune, nell'applicare la tariffa prevista per i “negozi”, incorre nella violazione della norma regolamentare perché, nell'individuare la tariffa più similare, non tiene conto della “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” della superficie: nei negozi di rivendita i rifiuti prodotti sono differenti, trattandosi prevalentemente di imballaggi e carta. Al contrario di quanto ritenuto dal Comune la tariffa che più si avvicina alla potenzialità produttiva di rifiuti della galleria commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del
Regolamento, è quella invocata prevista per i locali destinati alle “esposizioni”, dove, non essendoci vendita, non esistono rifiuti di imballaggi e carta.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta questa CGT con la sentenza n. 11968/2025 depositata il 02.07.2025 precisando che l'area mall va tassata con l'applicazione della tariffa “esposizioni”; il Concessionario ha pertanto applicato in maniera errata la tariffa per negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, perché la stessa non tiene conto della differente potenzialità quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti della superficie destinata a galleria commerciale.
Pertanto, in linea con altri provvedimenti adottati da questa CGT riferiti alla medesima società Ricorrente_1 ma a diversi anni di imposta TARI il ricorso merita un parziale accoglimento limitatamente alla quantificazione della tariffa dovuta per le aree adibite a galleria commerciale che vanno equiparate ai fini impositivi alle aree cosiddette "esposizioni" trattandosi in buona sostanza di vetrine e non idonee in quanto tali a produrre rifiuti così come quantificati nell'impugnato avviso di accertamento.
Per il resto si impone il rigetto del ricorso sulla base di una diversa qualificazione ed interpretazione del termine "aree operative" che al riguardo diventa il discrimine per individuare aree suscettibili a generare rifiuti. Invero, come sostenuto dalla parte resistente costituita e fatto proprio dal collegio devono intendersi come operative anche le aree adibite a parcheggio in quanto idonee a produrre rifiuti tra l'altro in linea con la giurisprudenza di questa Corte (CGT Napoli 5545/24 del 9.2.2024 e sent. 15652/23 del 14.11.2023) per cui la frequentazione da parte dei clienti in via presuntiva rende le aree idonee a produrre rifiuti.
Va ricordato in proposito che anche per la TARI, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione
a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare, ove del caso, la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione che costituisce un'eccezione alla regola del pagamento del tributo, come sopra specificato, da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. La ratio della disposta esclusione, da detta imposta, delle aree scoperte, sia esse pertinenziali che accessorie a locali tassabili, è individuabile nella scelta operata dal legislatore di non gravare ulteriormente i contribuenti, sul presupposto che, proprio il vincolo pertinenziale, esclude la produzione di rifiuti, in dette aree, necessitanti di costi aggiuntivi del servizio, salvo prova contraria e la responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione ove tali costi risultassero esistenti e non richiesti. L'articolato normativo nulla dispone in ordine alle aree scoperte che risultano pertanto tassabili, salvo diverso riscontro il cui onere probatorio, per quanto sopra evidenziato, è proprio sia dell'Ente impositore, tenuto a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, sia del contribuente, tenuto a fornire la prova del diritto all'esenzione. Il regolamento comunale invocato dalla Ricorrente_1 S.p.a., a sostegno della pretesa esenzione dal tributo, all' art. 5 conferma la sua debenza per tutte quelle aree “operative” delle quali il parcheggio rappresenta un paradigma applicativo. Trattasi, infatti, di area destinata al transito continuo della consistente massa della clientela del Centro Commerciale, al passaggio di carrelli, di auto, nonché caratterizzata dalla presenza di scale mobili, di ascensori che consentono l'accesso ai locali destinati alla vendita, sicché appare del tutto inverosimile soltanto immaginare l'area, coperta e scoperta, dei parcheggi, come inidonea alla produzione di significativi rifiuti, come pure sostenuto dalla contribuente. Né assurge al rango di prova contraria, la sola perizia di parte depositata in atti dalla ricorrente, dalla quale viceversa, si traggono innumerevoli elementi indiziari di segno contrario a quanto dalla stessa preteso e/o sperato. Sul punto, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato
In conclusione, si impone un parziale accoglimento limitatamente alle aree adibite a galleria commerciale ponendo a carico dell'ente impositore la rideterminazione del quantum con applicazione delle tariffe relative alle cosiddette aree " esposizione". La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese .
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL EG OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753509942 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 886/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 20.1.2025 alla società Resistente_1 srl quale Concessionario per la riscossione e l'accertamento del Comune di Napoli, e alla società Municipia spa affidataria delle attività di accertamento e riscossione oggetto del contratto di concessione stipulato tra il Comune di Napoli
e Resistente_1 srl, la società Ricorrente_1 Spa in persona del procuratore Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento Tari n. 175350/9942, anno d'imposta 2019, notificato il 19.12.2024, contenente la richiesta di pagamento di €. 236.206,00 comprensiva di interessi e sanzioni. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per essere stato emesso per difetto assoluto di attribuzione nonché difetto di motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela;
la carenza di Municipia del potere impositivo per disporre della gestione dei tributi locali del Comune di Napoli;
difetto di motivazione ex art. 7 co. 2 L.
212/2000 stante l'incertezza nell'individuazione dell'organo che ha emanato l'atto.
Si è costituita Municipia S.p.A. contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 22.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che la società Ricorrente_1 detiene e gestisce un complesso immobiliare sito in Napoli, alla Indirizzo_1, destinato a centro commerciale con al suo interno diversi esercizi di attività di commercio al dettaglio di vendita di vari beni.
In data 19.06.2017, la ricorrente ha presentato la dichiarazione Tari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento
Tari del Comune di Napoli comunicando al Comune di Napoli la destinazione delle superfici occupate chiedendo per la superficie di mq. 25.350, destinata al parcheggio gratuito, la detassazione in applicazione della causa di esclusione prevista dall'art. 5, co 2 lett. g) del Regolamento comunale;
per la superficie di mq. 6.730, destinata a galleria commerciale (cd. area mall), in assenza di una tariffa ad hoc, l'applicazione della tariffa Cat. 6 “Esposizioni” perché è quella che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Tanto premesso, in data 20.11.2023, viene notificato alla ricorrente un primo avviso di accertamento TARI
n. 464/4793 per l'anno di imposta 2019, dalla Resistente_1, n.q. di Concessionario per la gestione dei tributi del Comune di Napoli, avente ad oggetto la tassazione della superficie destinata al parcheggio gratuito di mq. 25.350 e della superficie destinata alla galleria commerciale di mq. 6.730, su cui applica la cat. 13 riferita ai “negozi”. A seguito della presentazione del ricorso da parte della Ricorrente_1 il relativo procedimento veniva iscritto RGR n. 1558/2024 al presso la CGT di I grado di Napoli.
In data 19.12.2024, la società Municipia, concessionaria dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Napoli, dopo aver annullato in autotutela l'accertamento Tari n. 464/4793 emesso da Resistente_1 ha emesso, per il medesimo anno di imposta, l'avviso di accertamento n. 175350/9942 – qui impugnato –, identico al precedente, con il quale tassa nuovamente: a) la superficie destinata al parcheggio gratuito e non custodito;
b) applica la tariffa cat. 3 riferita alle “autorimesse e magazzini” e richiede la somma di €.113.550,261); c) la superficie destinata a galleria commerciale ed applica la tariffa cat. 13 riferita ai “negozi” richiedendo la somma di €.76.155,672.
La ricorrente in via principale pone la questione della legittimità degli atti emessi dalle società Municipia e Resistente_1 e l'incerta individuazione del titolare del potere impositivo oltre alla carenza di legittimazione di Municipia nell'emissione del provvedimento di annullamento del primo accertamento Tari
n. 464/4793 emesso da Resistente_1 in autotutela. E' noto l'esito della questione attinente la titolarità del potere impositivo alla società Resistente_1 all'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
In particolare, il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. proposto dalla Corte di giustizia tributaria alla Corte di Cassazione è stato immediatamente dichiarato ammissibile perché relativa ad una questione suscettibile di essere dedotta in un contenzioso potenzialmente assai vasto e diffuso pertanto ha fatto seguito l'assegnazione alla Sezione Tributaria per l'enunciazione del principio di diritto.
Ha rilevato la Cassazione che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto
(art. 3 co. 14 septies) di fatto con una legge di interpretazione autentica, che le società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di obiettivo valore, dove il socio è Municipia regolarmente iscritta.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 202/2024 in materia di termini normativi, con entrata in vigore al 25 febbraio 2025.
L'art. 3, co 14-septies ha stabilito che si deve procedere alla revisione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 25/02/2025 entro il
24/08/2025 che slitta al 30/09/2025.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia tali questioni non rilevano nel caso in esame atteso che l'atto impugnato è stato emesso direttamente dalla società Municipia S.p.A. peraltro allo stato, in assenza di una pronuncia sulla costituzionalità della norma introdotta con la legge 15/2025 la legittimità dell'attività svolta da Società_1 e Municipia non è superabile. Nel merito la questione attiene alla corretta applicazione dell'art. l'art. 5, co. 2 lett. g) del Regolamento Tari del Comune di Napoli che esclude dalla tassazione le superfici destinate al parcheggio gratuito.
Sul punto la ricorrente ha precisato che il menzionato art. 5 del Regolamento comunale è una norma speciale rispetto alla norma generale prevista per la Tari dall'art. 1 co. 641 L. 147/2013, prevede che sono escluse dalla tassazione, per inidoneità a produrre rifiuti, le aree scoperte adibite alla sosta gratuita.
La citata norma regolamentare prevede che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Tra queste, la lett. g) del comma 2 del Regolamento Tari, prevede che sono escluse dalla tassazione, per inidoneità a produrre rifiuti: g) le aree...adibite alla sosta gratuita dei veicoli.
Invero, l'art. 5 co.1 del RC specifica: “Sono escluse dal tributo: a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. In altri termini la norma rimanda alle Aree non operative poiché il Regolamento esclude esplicitamente le Aree operative.
Appare pertanto indispensabile chiarire cosa si intende per Aree operative, le stesse vanno così identificate
“Ai fini TARI, le aree scoperte operative sono quelle aree scoperte che, pur non essendo direttamente edificate, sono utilizzate a servizio di un'attività economica svolta in un locale tassabile. In altre parole, sono aree che contribuiscono allo svolgimento dell'attività produttiva e generano rifiuti assimilabili a quelli urbani.” come, ad esempio, le aree adibite a parcheggio per i clienti o dipendenti di un'attività commerciale.
Per i motivi esposti ed in linea con altri provvedimenti adottati da questa CGT riferiti alla medesima società Ricorrente_1 ma a diversi anni di imposta TARI il motivo di ricorso in esame appare infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla eccepita erroneità della tariffa per negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta applicata alla superficie di mq.
6.730 destinata a galleria commerciale, il Comune non ha considerato che le superfici destinate a galleria commerciale sono corridoi che danno accesso ai singoli negozi presenti nel centro commerciale che per la loro conformazione e destinazione di aree di transito pedonale, non può essere equiparata e tassata con la categoria tariffaria dei “negozi”, perché la potenzialità/idoneità a produrre rifiuti dei due tipi di superfici è radicalmente differente.
Anche se il Regolamento Tari non contempla una categoria tariffaria per le superfici di uso comune dei centri commerciali l'art. 16, co. 3 del Regolamento Tari del Comune di Napoli, prevede che le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso in esame il Comune, nell'applicare la tariffa prevista per i “negozi”, incorre nella violazione della norma regolamentare perché, nell'individuare la tariffa più similare, non tiene conto della “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” della superficie: nei negozi di rivendita i rifiuti prodotti sono differenti, trattandosi prevalentemente di imballaggi e carta. Al contrario di quanto ritenuto dal Comune la tariffa che più si avvicina alla potenzialità produttiva di rifiuti della galleria commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del
Regolamento, è quella invocata prevista per i locali destinati alle “esposizioni”, dove, non essendoci vendita, non esistono rifiuti di imballaggi e carta.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta questa CGT con la sentenza n. 11968/2025 depositata il 02.07.2025 precisando che l'area mall va tassata con l'applicazione della tariffa “esposizioni”; il Concessionario ha pertanto applicato in maniera errata la tariffa per negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, perché la stessa non tiene conto della differente potenzialità quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti della superficie destinata a galleria commerciale.
Pertanto, in linea con altri provvedimenti adottati da questa CGT riferiti alla medesima società Ricorrente_1 ma a diversi anni di imposta TARI il ricorso merita un parziale accoglimento limitatamente alla quantificazione della tariffa dovuta per le aree adibite a galleria commerciale che vanno equiparate ai fini impositivi alle aree cosiddette "esposizioni" trattandosi in buona sostanza di vetrine e non idonee in quanto tali a produrre rifiuti così come quantificati nell'impugnato avviso di accertamento.
Per il resto si impone il rigetto del ricorso sulla base di una diversa qualificazione ed interpretazione del termine "aree operative" che al riguardo diventa il discrimine per individuare aree suscettibili a generare rifiuti. Invero, come sostenuto dalla parte resistente costituita e fatto proprio dal collegio devono intendersi come operative anche le aree adibite a parcheggio in quanto idonee a produrre rifiuti tra l'altro in linea con la giurisprudenza di questa Corte (CGT Napoli 5545/24 del 9.2.2024 e sent. 15652/23 del 14.11.2023) per cui la frequentazione da parte dei clienti in via presuntiva rende le aree idonee a produrre rifiuti.
Va ricordato in proposito che anche per la TARI, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione
a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare, ove del caso, la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione che costituisce un'eccezione alla regola del pagamento del tributo, come sopra specificato, da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. La ratio della disposta esclusione, da detta imposta, delle aree scoperte, sia esse pertinenziali che accessorie a locali tassabili, è individuabile nella scelta operata dal legislatore di non gravare ulteriormente i contribuenti, sul presupposto che, proprio il vincolo pertinenziale, esclude la produzione di rifiuti, in dette aree, necessitanti di costi aggiuntivi del servizio, salvo prova contraria e la responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione ove tali costi risultassero esistenti e non richiesti. L'articolato normativo nulla dispone in ordine alle aree scoperte che risultano pertanto tassabili, salvo diverso riscontro il cui onere probatorio, per quanto sopra evidenziato, è proprio sia dell'Ente impositore, tenuto a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, sia del contribuente, tenuto a fornire la prova del diritto all'esenzione. Il regolamento comunale invocato dalla Ricorrente_1 S.p.a., a sostegno della pretesa esenzione dal tributo, all' art. 5 conferma la sua debenza per tutte quelle aree “operative” delle quali il parcheggio rappresenta un paradigma applicativo. Trattasi, infatti, di area destinata al transito continuo della consistente massa della clientela del Centro Commerciale, al passaggio di carrelli, di auto, nonché caratterizzata dalla presenza di scale mobili, di ascensori che consentono l'accesso ai locali destinati alla vendita, sicché appare del tutto inverosimile soltanto immaginare l'area, coperta e scoperta, dei parcheggi, come inidonea alla produzione di significativi rifiuti, come pure sostenuto dalla contribuente. Né assurge al rango di prova contraria, la sola perizia di parte depositata in atti dalla ricorrente, dalla quale viceversa, si traggono innumerevoli elementi indiziari di segno contrario a quanto dalla stessa preteso e/o sperato. Sul punto, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato
In conclusione, si impone un parziale accoglimento limitatamente alle aree adibite a galleria commerciale ponendo a carico dell'ente impositore la rideterminazione del quantum con applicazione delle tariffe relative alle cosiddette aree " esposizione". La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese .