Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 957
Articolo 2
Versione
2 dicembre 1966
Art. 1.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione "Pietro Chiesa" contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.
Il Ministro per gli affari esteri provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1966