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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, nella sua qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
, rappresentato e difeso dall' avvocato Rizzo Donato Rocco, ricorrente;
[...]
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_2 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 16.04.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria in relazione alla particolarità del quadro patologico dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il
1 consulente tecnico, dott.ssa , specialista in psichiatria, dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “… nel caso in questione risultano compromesse sia la capacità di critica sia di giudizio con concretismo di pensiero e ridotta capacità simbolica. … La compromissione delle funzioni cognitive, evidenziata dall'esame psichico eseguito in corso di accertamento peritale e dalla documentazione in memoria consente, pertanto, di definire la disabilità intellettiva della Sig.ra di Controparte_1 entità moderata. ( cod. 1006-70 %). La Sig.ra presenta, disturbi del Controparte_1 comportamento le cui caratteristiche sono correlate alla severità della Disabilità Intellettiva. Nei soggetti con disabilità Intellettiva moderata prevalgono disturbi della condotta, e disturbi ossessivo-compulsivi. (cod. 1203 -50% di invalidità). Si prende atto della Sindrome depressiva (cod. 2205-25%).Trattasi di patologie che hanno una loro identità nosografica e che risultano essere concorrenti”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le infermità in valutazione, globalmente considerate, compromettono la validità-capacità lavorativa della Ricorrente determinando una riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura del 100% … a decorrere dalla domanda amministrativa”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei termini dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_2 dispositivo. I costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 16.04.2024, da Pt_1
, quale amministratore di sostegno di nei confronti dell'
[...] Controparte_1 CP_2 così provvede: dichiara che si trova nella condizione sanitaria che dà Controparte_1 diritto alla pensione di invalidità civile totale, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (9.12.2022); condanna l' al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Lecce, 19 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, nella sua qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
, rappresentato e difeso dall' avvocato Rizzo Donato Rocco, ricorrente;
[...]
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_2 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 16.04.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria in relazione alla particolarità del quadro patologico dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il
1 consulente tecnico, dott.ssa , specialista in psichiatria, dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “… nel caso in questione risultano compromesse sia la capacità di critica sia di giudizio con concretismo di pensiero e ridotta capacità simbolica. … La compromissione delle funzioni cognitive, evidenziata dall'esame psichico eseguito in corso di accertamento peritale e dalla documentazione in memoria consente, pertanto, di definire la disabilità intellettiva della Sig.ra di Controparte_1 entità moderata. ( cod. 1006-70 %). La Sig.ra presenta, disturbi del Controparte_1 comportamento le cui caratteristiche sono correlate alla severità della Disabilità Intellettiva. Nei soggetti con disabilità Intellettiva moderata prevalgono disturbi della condotta, e disturbi ossessivo-compulsivi. (cod. 1203 -50% di invalidità). Si prende atto della Sindrome depressiva (cod. 2205-25%).Trattasi di patologie che hanno una loro identità nosografica e che risultano essere concorrenti”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le infermità in valutazione, globalmente considerate, compromettono la validità-capacità lavorativa della Ricorrente determinando una riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura del 100% … a decorrere dalla domanda amministrativa”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei termini dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_2 dispositivo. I costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 16.04.2024, da Pt_1
, quale amministratore di sostegno di nei confronti dell'
[...] Controparte_1 CP_2 così provvede: dichiara che si trova nella condizione sanitaria che dà Controparte_1 diritto alla pensione di invalidità civile totale, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (9.12.2022); condanna l' al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Lecce, 19 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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