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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5121/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5121/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 degli atti, dall'Avv. Luigi Barisciano, ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Afragola, alla Via
Pio La Torre, n. 31;
-appellante contro
(c.f.: , in persona del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Perillo sito in Pomigliano d'Arco, alla Via Passariello n. 128;
-appellata nonché
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'Avv. Rosa Iossa, ed elett.te domiciliata in alla Via S. Lucia, n. 81; CP_1
-appellata
e
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_4 P.IVA_3 procura in calce agli atti, dall'Avv. Nicola Simonelli, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in
Teverola (CE), alla Via Roma, n. 52;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 21 gennaio 2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 60/2017, Parte_1
depositata in data 11.01.2017, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea di risarcimento per i danni riportati all'autovettura BMW tg. BH 676 MB a seguito del sinistro verificatosi in data 21.02.2006, alle ore 21.00 circa, allorquando sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo Nola-Pomigliano d'Arco, direzione Alfa Romeo, l'autovettura finiva con la ruota anteriore destra in una buca colma d'acqua, né recintata né segnalata sul manto stradale;
a seguito dell'impatto, il veicolo riportava i danni, meglio descritti in atti, quantificati in euro 2.217,67.
Il giudice di pace ha dichiarato la domanda inammissibile per esistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza n. 616 del 2013, con la quale il giudice di pace di Acerra rigettava nel merito la medesima domanda proposta dall' odierno appellante avverso il solo Parte_2
Avverso detta pronuncia ha promosso gravame denunciando l'erroneità della Parte_1
sentenza, assumendo la non vincolatività del precedente giudicato nel presente giudizio, incardinato tra diverse parti processuali;
ha concluso per la integrale riforma della gravata sentenza, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato l'avverso gravame Controparte_1 sostenendo, in via preliminare, la tardività dell'appello, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
IV, nonché la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria, ovvero in subordine per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio la e, in via preliminare, ha denunciato il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva mentre, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è altresì costituita in giudizio l' ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_4 dell'appello, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, mentre, nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di adeguato supporto probatorio, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la Parte_1 pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 gennaio 2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 06 luglio 2017; si rileva, altresì, la procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c.,
pagina 2 di 5 avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell' appello per violazione dell' art. 342 c.p.c., dovendosi rilevare che la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773), e che l' impugnazione proposta appare rispettosa sotto tale profilo del dettato normativo.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato sia pure per le diverse motivazioni che seguono e che vanno a sostituire quelle rese dal giudice di pace, oggettivamente erronee.
Appare, invero, erronea la pronuncia del giudice di pace il quale ha ritenuto sussistente un giudicato in ordine al rapporto in oggetto, dovendosi osservare, di contro, che la invocata sentenza n. 616/2013 del
Giudice di Pace di Acerra, che ha statuito sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
del non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, stante la diversità soggettiva Parte_2 delle parti (essendo viceversa evocati nel presente giudizio l' la e la CP_4 Controparte_3 [...]
, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all' art. 2909 c.c.. Controparte_1
Ciò premesso, occorre evidentemente esaminare il merito della domanda.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, non avendo parte attrice fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
In punto di diritto giova rilevare che la domanda proposta dall'appellante deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito.
Ed infatti, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cfr. Cass. SS. UU.,
III Sez., n. 20943 del 2022).
Ciò premesso - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto in primo grado, non può dirsi raggiunta la pagina 3 di 5 prova piena e convincente circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Venendo, infatti, all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che il supporto probatorio fornito in primo grado da parte appellante in ordine alla ricostruzione del fatto storico
è costituito dalle dichiarazioni rese dai testi, da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti, nonché dal preventivo di spesa.
Le deposizioni rese dai testi in primo grado appaiono alquanto generiche e lacunose sotto il profilo del luogo di verificazione del sinistro.
I due testi escussi all'udienza del 2 maggio 2016, non hanno riferito alcuna circostanza utile, tesa a rendere maggiormente attendibile la ricostruzione dell'evento come dedotta dall'attore in citazione;
infatti, il teste (figlio dell'attore), nulla ha detto in ordine al luogo esatto in Testimone_1 cui sarebbe avvenuto il sinistro (“ricordo che percorrevamo l'Asse Mediano con direzione Pomigliano”); circostanza questa, parimenti, confermata dall'altro teste, (nipote dell'attore) che si è Testimone_2 limitato a dichiarare: “ricordo che mi trovavo sull'Asse Mediano con direzione Nola-Pomigliano e percorrevamo la corsia di sorpasso”.
In particolare, dalle richiamate deposizioni non è possibile dedurre, in modo certo e puntuale, il luogo esatto in cui si è verificato il sinistro, essendo dalle foto evidente un'area estremamente estesa del manto stradale, per lo più allocata al centro della strada.
A ciò si aggiunga che lo stesso attore ha evocato in giudizio tre enti convenuti chiedendo in via generica la condanna di “chi di dovere”; a fronte delle circostanziate eccezioni formulate dai convenuti circa il proprio difetto di titolarità passiva, l' attore non ha fornito alcuna prova in ordine alla titolarità della strada in capo all' uno o all' altro convenuto.
Infine, deve rilevarsi che la documentazione prodotta non era idonea a fornire adeguata prova dei danni lamentati alla autovettura, tenuto conto che è stato depositato solamente un mero preventivo di spesa
(preventivo del 22 maggio 2006), dal valore di euro 2.217,67.
Sul punto, giova ricordare che il preventivo di spesa non riveste, ex se, valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che siano stati effettivamente sostenuti i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia maturato i presupposti per la pretesa risarcitoria).
Sul punto va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può
pagina 4 di 5 assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Pertanto, non avendo il preventivo di spesa alcuna valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr. Cass. civ. sez. III,
15/5/2013, n. 11765).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attore a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costituitivi della domanda, che andava rigettata;
pertanto,
l'appello va rigettato, pur dovendosi integrare la pronuncia di primo grado mediante sostituzione della parte motiva.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle motivazioni poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente erronea nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5121/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 degli atti, dall'Avv. Luigi Barisciano, ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Afragola, alla Via
Pio La Torre, n. 31;
-appellante contro
(c.f.: , in persona del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Perillo sito in Pomigliano d'Arco, alla Via Passariello n. 128;
-appellata nonché
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'Avv. Rosa Iossa, ed elett.te domiciliata in alla Via S. Lucia, n. 81; CP_1
-appellata
e
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_4 P.IVA_3 procura in calce agli atti, dall'Avv. Nicola Simonelli, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in
Teverola (CE), alla Via Roma, n. 52;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 21 gennaio 2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 60/2017, Parte_1
depositata in data 11.01.2017, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea di risarcimento per i danni riportati all'autovettura BMW tg. BH 676 MB a seguito del sinistro verificatosi in data 21.02.2006, alle ore 21.00 circa, allorquando sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo Nola-Pomigliano d'Arco, direzione Alfa Romeo, l'autovettura finiva con la ruota anteriore destra in una buca colma d'acqua, né recintata né segnalata sul manto stradale;
a seguito dell'impatto, il veicolo riportava i danni, meglio descritti in atti, quantificati in euro 2.217,67.
Il giudice di pace ha dichiarato la domanda inammissibile per esistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza n. 616 del 2013, con la quale il giudice di pace di Acerra rigettava nel merito la medesima domanda proposta dall' odierno appellante avverso il solo Parte_2
Avverso detta pronuncia ha promosso gravame denunciando l'erroneità della Parte_1
sentenza, assumendo la non vincolatività del precedente giudicato nel presente giudizio, incardinato tra diverse parti processuali;
ha concluso per la integrale riforma della gravata sentenza, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato l'avverso gravame Controparte_1 sostenendo, in via preliminare, la tardività dell'appello, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
IV, nonché la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria, ovvero in subordine per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio la e, in via preliminare, ha denunciato il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva mentre, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è altresì costituita in giudizio l' ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_4 dell'appello, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, mentre, nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di adeguato supporto probatorio, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la Parte_1 pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 gennaio 2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 06 luglio 2017; si rileva, altresì, la procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c.,
pagina 2 di 5 avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell' appello per violazione dell' art. 342 c.p.c., dovendosi rilevare che la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773), e che l' impugnazione proposta appare rispettosa sotto tale profilo del dettato normativo.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato sia pure per le diverse motivazioni che seguono e che vanno a sostituire quelle rese dal giudice di pace, oggettivamente erronee.
Appare, invero, erronea la pronuncia del giudice di pace il quale ha ritenuto sussistente un giudicato in ordine al rapporto in oggetto, dovendosi osservare, di contro, che la invocata sentenza n. 616/2013 del
Giudice di Pace di Acerra, che ha statuito sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
del non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, stante la diversità soggettiva Parte_2 delle parti (essendo viceversa evocati nel presente giudizio l' la e la CP_4 Controparte_3 [...]
, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all' art. 2909 c.c.. Controparte_1
Ciò premesso, occorre evidentemente esaminare il merito della domanda.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, non avendo parte attrice fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
In punto di diritto giova rilevare che la domanda proposta dall'appellante deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito.
Ed infatti, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cfr. Cass. SS. UU.,
III Sez., n. 20943 del 2022).
Ciò premesso - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto in primo grado, non può dirsi raggiunta la pagina 3 di 5 prova piena e convincente circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Venendo, infatti, all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che il supporto probatorio fornito in primo grado da parte appellante in ordine alla ricostruzione del fatto storico
è costituito dalle dichiarazioni rese dai testi, da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti, nonché dal preventivo di spesa.
Le deposizioni rese dai testi in primo grado appaiono alquanto generiche e lacunose sotto il profilo del luogo di verificazione del sinistro.
I due testi escussi all'udienza del 2 maggio 2016, non hanno riferito alcuna circostanza utile, tesa a rendere maggiormente attendibile la ricostruzione dell'evento come dedotta dall'attore in citazione;
infatti, il teste (figlio dell'attore), nulla ha detto in ordine al luogo esatto in Testimone_1 cui sarebbe avvenuto il sinistro (“ricordo che percorrevamo l'Asse Mediano con direzione Pomigliano”); circostanza questa, parimenti, confermata dall'altro teste, (nipote dell'attore) che si è Testimone_2 limitato a dichiarare: “ricordo che mi trovavo sull'Asse Mediano con direzione Nola-Pomigliano e percorrevamo la corsia di sorpasso”.
In particolare, dalle richiamate deposizioni non è possibile dedurre, in modo certo e puntuale, il luogo esatto in cui si è verificato il sinistro, essendo dalle foto evidente un'area estremamente estesa del manto stradale, per lo più allocata al centro della strada.
A ciò si aggiunga che lo stesso attore ha evocato in giudizio tre enti convenuti chiedendo in via generica la condanna di “chi di dovere”; a fronte delle circostanziate eccezioni formulate dai convenuti circa il proprio difetto di titolarità passiva, l' attore non ha fornito alcuna prova in ordine alla titolarità della strada in capo all' uno o all' altro convenuto.
Infine, deve rilevarsi che la documentazione prodotta non era idonea a fornire adeguata prova dei danni lamentati alla autovettura, tenuto conto che è stato depositato solamente un mero preventivo di spesa
(preventivo del 22 maggio 2006), dal valore di euro 2.217,67.
Sul punto, giova ricordare che il preventivo di spesa non riveste, ex se, valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che siano stati effettivamente sostenuti i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia maturato i presupposti per la pretesa risarcitoria).
Sul punto va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può
pagina 4 di 5 assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Pertanto, non avendo il preventivo di spesa alcuna valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr. Cass. civ. sez. III,
15/5/2013, n. 11765).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attore a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costituitivi della domanda, che andava rigettata;
pertanto,
l'appello va rigettato, pur dovendosi integrare la pronuncia di primo grado mediante sostituzione della parte motiva.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle motivazioni poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente erronea nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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