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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11263/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, disattesa da parte della per CP_2
l'accertamento dell'invalidità civile di Bari in data 27/7/2021 nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa (aprile 2021) ovvero da quella ritenuta di giustizia.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il rinnovo della ctu;
depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, previa discussione, la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Preliminarmente deve darsi atto che parte resistente, all'udienza del 7/10/2024, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione relativa alla intempestività del deposito dell'atto di dissenso da parte della ricorrente;
sotto il profilo del requisito reddituale, emerge che parte ricorrente ha depositato dichiarazione dei redditi del marito, da Persona_1
cui risulta che la stessa non produce alcun reddito ed è a carico del coniuge (cfr. all. ricorso).
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha concluso nei termini che seguono
“Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto documentato, tenuto conto
Pag. 2 di 5 dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, è possibile porre in essere una valutazione complessiva del grado di invalidità della IG.ra , mediante Parte_1
applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico in analogia alle singole invalidità di seguito riportate:
- Sindrome depressiva endoreattiva lieve (codice 2204);
- Neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (codice 9323).
In relazione a quanto sopra, può motivatamente ritenersi che le patologie cui la IG. ra
risulta affetta ne determinano un'invalidità con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 74%. Il quadro clinico globale risulta severamente compromesso in conseguenza dell'intervento chirurgico demolitivo cui fu sottoposta.
Tale giudizio è da ritenersi con decorrenza dalla domanda amministrativa, attesa la realizzazione degli eventi che determinarono l'instaurarsi di un pregiudizio menomativo antecedente a tale epoca”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Pag. 3 di 5 Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1
spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 21/10/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
Pag. 4 di 5 -accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, secondo le conclusioni del
CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3
complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11263/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, disattesa da parte della per CP_2
l'accertamento dell'invalidità civile di Bari in data 27/7/2021 nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa (aprile 2021) ovvero da quella ritenuta di giustizia.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il rinnovo della ctu;
depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, previa discussione, la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Preliminarmente deve darsi atto che parte resistente, all'udienza del 7/10/2024, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione relativa alla intempestività del deposito dell'atto di dissenso da parte della ricorrente;
sotto il profilo del requisito reddituale, emerge che parte ricorrente ha depositato dichiarazione dei redditi del marito, da Persona_1
cui risulta che la stessa non produce alcun reddito ed è a carico del coniuge (cfr. all. ricorso).
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha concluso nei termini che seguono
“Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto documentato, tenuto conto
Pag. 2 di 5 dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, è possibile porre in essere una valutazione complessiva del grado di invalidità della IG.ra , mediante Parte_1
applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico in analogia alle singole invalidità di seguito riportate:
- Sindrome depressiva endoreattiva lieve (codice 2204);
- Neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (codice 9323).
In relazione a quanto sopra, può motivatamente ritenersi che le patologie cui la IG. ra
risulta affetta ne determinano un'invalidità con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 74%. Il quadro clinico globale risulta severamente compromesso in conseguenza dell'intervento chirurgico demolitivo cui fu sottoposta.
Tale giudizio è da ritenersi con decorrenza dalla domanda amministrativa, attesa la realizzazione degli eventi che determinarono l'instaurarsi di un pregiudizio menomativo antecedente a tale epoca”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Pag. 3 di 5 Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1
spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 21/10/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
Pag. 4 di 5 -accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, secondo le conclusioni del
CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3
complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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