CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa EL SE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 457/2025 R.G. promossa
Da
( ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del ministro p.t. -
[...]
, in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., patrocinati ex lege dall'avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania
Appellanti contro
) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Blanco
Appellata
E nei confronti di
Iscritti e aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027, presso l'I.C. “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica, per i profili di
Assistenze Amministrativo, di Collaboratore Scolastico e di Operatore 2
Scolastico
Controinteressati- contumaci
OGGETTO: Pubblico impiego - graduatorie di circolo e di istituto di III fascia - valutazione servizi come da tabelle allegate al D.M. n. 89/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24 del 10 gennaio 2025, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa condannava il a rettificare le Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per la provincia di triennio 2024/2027, attribuendo a i Pt_2 Controparte_1
punteggi di 11,93 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,28 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 11,23 per il profilo di Operatore
Scolastico, nonché a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice riteneva che le disposizioni di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 89/2024, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, dovessero intendersi “riferite ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse ovvero di altri soggetti”. Rilevava che le citate disposizioni consideravano espressamente i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali e che, nei casi in cui il aveva inteso Parte_1
attribuire rilevanza alla identità soggettiva del datore di lavoro, lo aveva fatto espressamente.
Rilevava, infine, che, nel costituirsi, l'amministrazione scolastica non aveva contestato né la prestazione dei servizi indicati in ricorso, né la determinazione dei punteggi corrispondenti per i singoli profili professionali.
Impugnava la pronuncia l'amministrazione scolastica con atto del 7 luglio
2025. Resisteva al gravame che, in via preliminare, Controparte_1 3
eccepiva l'inammissibilità del gravame per decorrenza del termine breve di impugnazione.
Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci anche in questo grado, la causa è stata posta in decisione in data 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
La sentenza impugnata è stata notificata in data 7 marzo 2025 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
Nel giudizio di primo grado, l'amministrazione scolastica era rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa e dal Controparte_2
dott. Dario Carlo Roberto Giunta;
nella memoria di costituzione si legge: “Il
, in persona del tempore, Parte_1 CP_3
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, l' CP_4 [...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta delega prot. n.
69636 del 10.10.2024 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sede di
Catania (all. 1), ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa
e dal Dott. Dario Carlo Roberto Giunta, rispettivamente Controparte_2
Dirigente e Funzionario in servizio presso l'Ufficio in intestazione, con sede in , Via G. Bruno 2, con domicilio telematico eletto alla p.e.c. Pt_2
depositata nei registri del Email_2 Controparte_5
”.
[...]
A fronte dell'eccezione di tardività del gravame formulata dall'appellata, la difesa erariale, con le note di trattazione per l'odierna udienza, si è limitata a sostenere “la palese infondatezza delle eccezioni versate nella costituzione 4
avversaria con cui si stigmatizzano dei presunti aspetti di inammissibilità dell'impugnazione avanzata e, pertanto, scartate queste eccezioni, si chiede di fissarsi udienza di discussione”.
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art.
16 citato…” (Cass. n. 32166/2021).
L'art. 16, comma 7, del d.l. 179/2012 prevede che “tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”.
L'art. 28, co. 1, lett. a) d.l. 76/2020, conv., con mod. in L. 120/2020, ha poi stabilito che “all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il
30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a 5
specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.
Tali disposizioni si applicano non alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria, ma anche alle notificazioni di parte, come è reso evidente dal riferirsi del comma 7 a “tutte” le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, oltre che dall'apertura dell'elenco di cui al comma
12 alla consultazione diretta anche degli avvocati.
Nel caso in esame la notifica è avvenuta, in data 7 marzo 2025, presso l'indirizzo telematico indicato nella memoria di costituzione, inserito nel registro PP.AA. e nel registro IPA, e l'appello è stato depositato il 7 maggio
2025, allorquando il termine di 30 giorni di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c. era ampiamente decorso.
L'appello è, pertanto, inammissibile.
3. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore difensore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in €
4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa EL SE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 457/2025 R.G. promossa
Da
( ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del ministro p.t. -
[...]
, in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., patrocinati ex lege dall'avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania
Appellanti contro
) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Blanco
Appellata
E nei confronti di
Iscritti e aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027, presso l'I.C. “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica, per i profili di
Assistenze Amministrativo, di Collaboratore Scolastico e di Operatore 2
Scolastico
Controinteressati- contumaci
OGGETTO: Pubblico impiego - graduatorie di circolo e di istituto di III fascia - valutazione servizi come da tabelle allegate al D.M. n. 89/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24 del 10 gennaio 2025, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa condannava il a rettificare le Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per la provincia di triennio 2024/2027, attribuendo a i Pt_2 Controparte_1
punteggi di 11,93 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,28 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 11,23 per il profilo di Operatore
Scolastico, nonché a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice riteneva che le disposizioni di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 89/2024, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, dovessero intendersi “riferite ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse ovvero di altri soggetti”. Rilevava che le citate disposizioni consideravano espressamente i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali e che, nei casi in cui il aveva inteso Parte_1
attribuire rilevanza alla identità soggettiva del datore di lavoro, lo aveva fatto espressamente.
Rilevava, infine, che, nel costituirsi, l'amministrazione scolastica non aveva contestato né la prestazione dei servizi indicati in ricorso, né la determinazione dei punteggi corrispondenti per i singoli profili professionali.
Impugnava la pronuncia l'amministrazione scolastica con atto del 7 luglio
2025. Resisteva al gravame che, in via preliminare, Controparte_1 3
eccepiva l'inammissibilità del gravame per decorrenza del termine breve di impugnazione.
Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci anche in questo grado, la causa è stata posta in decisione in data 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
La sentenza impugnata è stata notificata in data 7 marzo 2025 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
Nel giudizio di primo grado, l'amministrazione scolastica era rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa e dal Controparte_2
dott. Dario Carlo Roberto Giunta;
nella memoria di costituzione si legge: “Il
, in persona del tempore, Parte_1 CP_3
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, l' CP_4 [...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta delega prot. n.
69636 del 10.10.2024 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sede di
Catania (all. 1), ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa
e dal Dott. Dario Carlo Roberto Giunta, rispettivamente Controparte_2
Dirigente e Funzionario in servizio presso l'Ufficio in intestazione, con sede in , Via G. Bruno 2, con domicilio telematico eletto alla p.e.c. Pt_2
depositata nei registri del Email_2 Controparte_5
”.
[...]
A fronte dell'eccezione di tardività del gravame formulata dall'appellata, la difesa erariale, con le note di trattazione per l'odierna udienza, si è limitata a sostenere “la palese infondatezza delle eccezioni versate nella costituzione 4
avversaria con cui si stigmatizzano dei presunti aspetti di inammissibilità dell'impugnazione avanzata e, pertanto, scartate queste eccezioni, si chiede di fissarsi udienza di discussione”.
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art.
16 citato…” (Cass. n. 32166/2021).
L'art. 16, comma 7, del d.l. 179/2012 prevede che “tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”.
L'art. 28, co. 1, lett. a) d.l. 76/2020, conv., con mod. in L. 120/2020, ha poi stabilito che “all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il
30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a 5
specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.
Tali disposizioni si applicano non alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria, ma anche alle notificazioni di parte, come è reso evidente dal riferirsi del comma 7 a “tutte” le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, oltre che dall'apertura dell'elenco di cui al comma
12 alla consultazione diretta anche degli avvocati.
Nel caso in esame la notifica è avvenuta, in data 7 marzo 2025, presso l'indirizzo telematico indicato nella memoria di costituzione, inserito nel registro PP.AA. e nel registro IPA, e l'appello è stato depositato il 7 maggio
2025, allorquando il termine di 30 giorni di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c. era ampiamente decorso.
L'appello è, pertanto, inammissibile.
3. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore difensore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in €
4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL SE