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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
351/25+357/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. MA RU Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. IO EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv. Parte_1 Pt_2 per mandato allegato telematicamente alla
[...] citazione di appello nel giudizio RG 351/25 ed alla comparsa di appello nel giudizio RG. 357/25
APPELLANTE nel giudizio RG 351/25
APPELLATO nel giudizio RG 357/25
CONTRO
difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Tragella per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello nel giudizio RG
351/25 ed alla citazione di appello nel giudizio RG
357/25
APPELLATO nel giudizio RG 351/25
APPELLANTE nel giudizio RG 357/25
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, previe le pronunce tutte del caso, accertati i fatti esposti
1 in corso di causa: ✓ In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte, rigettando ogni domanda avanzata dall'Avv. CP_1
; ✓ Nel merito, in via principale ed in ogni
[...] caso, respingere il gravame proposto da controparte;
✓ Nel merito, sempre in via principale, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n
639/2025 pubb. il 7/03/2025 e notificata in data
14/03/2025, che ha definito, in primo grado, la causa iscritta al n. R.G. 11493/2023: - condannare
l'Avv. al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. in relazione all'ulteriore Parte_1 periodo di detenzione subito dal 13 maggio 2 021 al
16 settembre 2021 per l'effetto dell'inadempimento di controparte, nella misura determinata in via equitativa dal Giudice di primo gradi, pari ad euro
150 pro die;
- condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma
2, c.p.c.; - condannare controparte alla rifusione in favore del sig. dell'importo di € 545,00 Pt_1 per esborsi relativi al primo grado di giudizio;
- confermare nel resto la sentenza del Tribunale di
Genova, n 639/2025 pubb. il 7/03/2025 e notificata in data 14/03/2025, che ha definito, in primo grado, la causa iscritta al n. R.G.
11493/2023; - in ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre spese vive, spese generali IVA e CPA, anche per il presente grado di giudizio”.
2 PER : - dichiarare la nullità Controparte_1 della Sentenza n. 639/2025 del 07/03/2025, pubblicata in pari data, Cron. n. 888/2025, resa inter partes dal Tribunale di Genova – Sezione
Seconda Civile nel procedimento avente RG.
11493/2023, notificata all'appellante in data
15/03/2025, per violazione di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Pt_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata nel primo grado di giudizio e qui riproposta per i motivi tutti di cui in narrativa;
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere il gravame principale promosso dal Sig. Pt_1 mandando assolto l'Avv. dalle Controparte_1 domande tutte ex adverso proposte. Previa dichiarazione di nullità della Sentenza n.
639/2025 del 07/03/2025, pubblicata in pari data, Cron. n. 888/2025, resa inter partes dal
Tribunale di Genova – Sezione Seconda Civile nel procedimento avente RG. 11493/2023, notificata all'appellante in data 15/03/2025, e/o, comunque, in totale o parziale riforma della medesima, accogliere l'appello promosso dall'Avv. CP_1
per i motivi tutti dedotti in atto di citazione
[...]
3 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
n. 639/2025, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, e con Sentenza esecutiva ex lege.
Parole chiave: eccezione di inadempimento – buona fede - risarcimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, l'avv. , Controparte_1 ed ha sostenuto:
• Di essere stato condannato alla pena della reclusione in sede penale dal Tribunale di Pavia in data 9/07/2018, con sentenza confermata Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 239/2020;
• di aver ricevuto, in data 26/02/2021, la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla condanna subita, pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 600,00 di multa, unitamente al contestuale decreto di sospensione di detto ordine;
• che il suo difensore, avv. , aveva ricevuto CP_1 la notifica di tali atti in data 17/02/2021;
• che l'avv. aveva depositato all'Ufficio di CP_1
Sorveglianza istanza di affidamento in prova in data 29/03/2021;
• che, stante l'errore nella notificazione della suddetta istanza - che era stata notificata all'Ufficio di Sorveglianza in luogo del competente
Ufficio della Procura - in data 7/04/2021, la
Procura di Pavia aveva revocato il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la
4 carcerazione, così ripristinandone l'efficacia, di talchè l'attore era stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Genova
Marassi;
• che solamente in data 16/09/2021 il Tribunale di
Sorveglianza di Genova aveva accolto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, depositata dal nuovo difensore del Pt_1
L'attore ha, quindi, chiesto di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del convenuto alla propria obbligazione professionale e di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso professionale, a seguito del lamentato inadempimento di controparte, e di condannare il professionista al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta negligente del difensore.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Inoltre, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione
(Generali), istanza, cui ha rinunciato in corso di giudizio.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 639 del 2025, pubb. il
7/03/2025 e notificata in data 14/03/2025, con la quale il Tribunale ha così statuito: “a) Dichiara
l'inadempimento colpevole dell'avv. CP_1
e, per l'effetto, dichiara non dovuto, ex art.
[...]
1460 c.c., il compenso liquidabile allo stesso;
b)
5 Condanna parte convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore per il periodo di tempo dal 12/4/2021 al 13/5/2021 che liquida in
€ 4.650,00 in moneta attuale, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo. c) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.150,00 per compenso professionale, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. d) Rigetta la domanda ex art. 96 avanzata da parte convenuta”.
Secondo il Tribunale, l'inadempimento del professionista (consistente nel non aver depositato l'istanza di cui all'art. 656, co. 5, c.p.p. nei termini stabiliti dal co. 8 del citato articolo, indirizzandola non all'Ufficio della Procura, bensì al Tribunale di Sorveglianza) era dimostrato. Tale omissione aveva determinato l'arresto allo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. A causa di tale errore,
l'attore aveva perso, quindi, la possibilità di attendere la decisione del Tribunale di
Sorveglianza in stato di libertà, a seguito della mancata tempestiva notificazione dell'istanza, ex art. 656, sesto comma c.p.p., alla competente autorità, da parte dell'avv. Controparte_1
Secondo il Tribunale, “nell'ipotesi di una corretta
e rituale presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, il condannato sarebbe rimasto in stato di libertà fino
6 alla decisione del Tribunale di Sorveglianza”.
Il fatto che, successivamente, il Tribunale di
Sorveglianza, con ordinanza n. 3697 del
9/12/2021, avesse revocato la misura dell'affidamento in prova (concessa in data
21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento, non escludeva che parte attrice avesse patito un pregiudizio, dal momento che il danno lamentato dall'attore atteneva al periodo di detenzione sofferta nel periodo in cui avrebbe potuto attendere la decisione del Tribunale di
Sorveglianza in stato di libertà.
Stante l'errore professionale in questione, l'avv.
, ex art. 1460 c.c. non aveva diritto ad CP_1 alcun compenso.
Il danno risarcibile si identificava per i giorni trascorsi in detenzione nel periodo di tempo, previsto ex art. 656, sesto comma c.p.p. (da 30 a
45 giorni) entro il quale il Tribunale di
Sorveglianza ex lege deve pronunciarsi sull'istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, presentata da soggetto in stato di libertà. Infatti, era in relazione a (una parte di) tale periodo che l'attore in concreto aveva sofferto una carcerazione che avrebbe potuto essere evitata, essendo stato tratto in arresto. Il danno risarcibile consisteva nel periodo di carcerazione patito dal 12/4/2021 al 13/5/2021, durante il quale l'attore – se il suo difensore avesse correttamente depositato l'istanza di concessione delle misure alternative - avrebbe potuto attendere in stato di libertà la decisione del
7 Tribunale di Sorveglianza.
Il danno è stato, poi, liquidato in via equitativa, prendendo a parametro il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione, ridotto in considerazione del fatto che la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, nella misura di 150 € pro die. Nulla è stato, invece, riconosciuto per il periodo successivo al 13 maggio 2021, in quanto non c'era la concreta possibilità per l'attore di accedere al beneficio a seguito della presentazione dell'istanza del 29.3.2021.
2 il giudizio di appello
La sentenza in questione è stata impugnata da entrambe le parti.
L'appello proposto da , che ha Parte_1 chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venissero riconosciuti maggiori importi a titolo di risarcimento, è stato iscritto presso la
Corte di Appello di Genova al n. RG. 351/25.
L'appello proposto dall'avv. , Controparte_1 che ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti, è stato iscritto al n.
RG 357/25.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 24 settembre 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 novembre 2025.
3 I motivi di appello
3.1 I motivi di appello proposti da Parte_1
8
Pt_1
Con il primo motivo, ha Parte_1 impugnato il capo della sentenza che aveva preso in considerazione, ai fini della determinazione del danno, il periodo trascorso in carcerazione decorrente dal 12 aprile al 13 maggio 2022. Il termine entro cui il Tribunale di Sorveglianza deve decidere sull'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione (non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta) ha carattere ordinatorio, per cui era ben possibile che il
Tribunale decidesse oltre tale termine e, quindi, il periodo da prendere in considerazione era maggiore.
Considerato che
il PM non avrebbe potuto revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione fino alla decisione del Tribunale di
Sorveglianza e, quindi, fino a tale data l'appellante non avrebbe potuto essere condotto in carcere e che poi il Tribunale di Sorveglianza si era espresso in merito all'istanza irrituale proposta dall'avv. solo ad ottobre 2021, CP_1 ben oltre, quindi, il termine ordinatorio previsto per la decisione del Tribunale di Sorveglianza, doveva concludersi che i giorni da computare ai fini del risarcimento erano quelli che andavano dal 12 aprile 2021 fino al 16 settembre 2021, quando il sig. era stato effettivamente Pt_1 liberato ed ammesso a misura alternativa alla detenzione in stato di libertà..
Inoltre, risultavano irrilevanti le argomentazioni del Tribunale in merito all'assenza di prova della perdita di chance, addotte al fine di escludere un
9 danno risarcibile con riferimento al periodo intercorrente tra il 13.05.2021 ed il 16.09.2021, in quanto il sig. avrebbe potuto godere Pt_1 del proprio stato di libertà in esclusiva ragione della perdurante valenza del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto il
Tribunale di Milano aveva fissato l'udienza al 12 ottobre 2021 (udienza anticipata al 16 settembre
2021 a seguito dell'istanza proposta dal difensore del sig. . Pt_1
In ogni caso, il convincimento in merito al rigetto dell'istanza di sospensione della pena non poteva ricavarsi dal fatto che il Magistrato di
Sorveglianza aveva respinto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova, in quanto questi aveva fondato la propria decisione su presupposti diversi da quelli che sarebbero stati esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
Con il secondo motivo, il sig. ha, poi, Pt_1 insistito per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., respinta solo perché la domanda era stata accolta parzialmente.
Con l'ultimo motivo di appello, il sig. ha Pt_1 evidenziato che la sentenza aveva condannato la controparte a pagare, a titolo di esborsi per le spese legali, 125,00 euro, a fronte di un contributo unificato pari ad euro 518,00 e di una marca da bollo di euro 27,00.
3.2 I motivi di appello proposti da CP_1
[...]
Con il primo motivo, il professionista ha impugnato il capo che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione di primo grado da questi
10 proposta. L'attore aveva invocato una responsabilità professionale dell'avv. , ma CP_1 non aveva indicato qual era il contratto posto a fondamento della responsabilità del professionista, né quale inadempimento a quale obbligazione era lamentato. La determinazione dell'oggetto della domanda” e/o “l'sposizione dei fatti” di cui all'art. 163 c.p.c. erano del tutto carenti, anche tenuto conto del fatto che, in realtà, nessun rapporto contrattuale era configurabile, in quanto l'avv. era stato CP_1 nominato d'ufficio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo che l'aveva condannato al risarcimento del danno, evidenziando di non essere mai stato il difensore di fiducia dell'attore, essendo stato nominato d'ufficio. Ciò escludeva ogni rapporto contrattuale ed ogni mandato professionale e l'esistenza di un obbligo da parte sua di presentare l'istanza di affidamento in prova. Inoltre, questi non era neppure stato incaricato della fase di esecuzione della pena e l'istanza avrebbe potuto essere presentata direttamente dall'imputato.
Con il terzo motivo, l'avv. ha impugnato il CP_1 capo che aveva negato che questi avesse diritto ad alcun compenso. L'attore aveva formulato la domanda ex art. 1460 c.c., ma non aveva mai affermato che l'Avv. gli avesse chiesto il CP_1 pagamento di una parcella, per cui la domanda era, in sostanza, una mera difesa per il caso eventuale futuro. Il Tribunale si era astenuto dal motivare in ordine all'insorgenza dell'obbligo
11 dell'imputato di retribuire il difensore, non per rapporto contrattuale, ma per dettato dell'art. 97
c.p.p. La sentenza doveva essere riformata affermando che non era mai sussistito un rapporto contrattuale o di mandato professionale tra le parti e che l'avvocato non aveva obbligo CP_1 di deposito dell'istanza né sotto il profilo contrattuale, né su quello del dovere del difensore d'ufficio.
Con il quarto motivo, l'avv. ha evidenziato CP_1 che la pretesa della controparte era contra legem, in quanto questa non aveva diritto a beneficiare di una sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Come emergeva dagli atti del fascicolo esecutivo e dalle successive pronunce del
Tribunale di Sorveglianza, il sig. versava Pt_1
– già all'epoca della presunta omissione di parte resistente – in una condizione personale e processuale assolutamente incompatibile con la concessione di misure alternative alla detenzione.
La sospensione dell'ordine di carcerazione non è un diritto incondizionato né un mezzo dilatorio in favore di soggetti recidivi e socialmente pericolosi, ma è espressamente subordinata alla presentazione tempestiva e rituale “da parte dell'imputato” di un'istanza seria, fondata e supportata da requisiti oggettivi e soggettivi, che nel caso di difettavano sotto ogni profilo, Pt_1 come infine rilevato dallo stesso Tribunale di
Sorveglianza di Genova. La domanda, oltre a violare lo spirito e la ratio dell'istituto disciplinato dagli artt. 47 o.p. e 656 c.p.p., si pone in conflitto con i principi generali di correttezza, buona fede e
12 legalità dell'azione giudiziaria, rappresentando in ultima analisi una forma di indebita locupletazione attraverso il processo. L'imputato non avrebbe mai potuto ottenere il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena. se anche negligenza e responsabilità ci fossero state, il danno non sarebbe mai esistito poiché il condannato non aveva diritto alla libertà.
Con il quinto motivo, l'avv. ha impugnato CP_1 il capo della sentenza che aveva quantificato il danno. La sentenza aveva utilizzato come parametro una normativa che si occupa del risarcimento della persona innocente, ingiustamente detenuta, seppure ridu cendolo alla metà. Nel caso di specie, la condanna del Pt_1 era “sacrosanta”, egli non aveva subito ingiusta detenzione, avrebbe al limite potuto beneficiare di un mese supplettivo di libertà a causa dei ritardi processuali. Il danno liquidato per il periodo
12/4/2021 – 13/5/2021 presuppone una detenzione “ingiusta” rispetto a una libertà che non avrebbe mai potuto essere concessa, stante il comportamento del condannato e la sua posizione processuale complessiva.
4 le eccezioni di inammissibilità degli appelli
Entrambe le parti hanno eccepito, infondatamente, l'inammissibilità dei motivi di appello proposti.
Secondo l'avv. , il Tribunale si sarebbe CP_1 pronunciato secondo equità, ragion per cui la sentenza sarebbe inappellabile ex art. 114 e 339
c.p.c.
Il Tribunale non ha deciso secondo equità, bensì
13 secondo diritto procedendo alla determinazione del danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 25017/20).
Secondo , i primi 3 motivi di appello della Pt_1 controparte si fonderebbero su circostanze nuove, che non potrebbero essere fatti valere in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
La negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale nel caso di difensore d'ufficio costituisce semplicemente una argomentazione in diritto e non una nuova circostanza soggetta alla disciplina della norma sopra indicata. Al contempo, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, l'avv. ha lamentato di non CP_1 essere stato posto nelle condizioni di comprendere le ragioni delle altrui richieste.
4 L'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado.
Per ragioni logiche, in quanto relativi all'an della responsabilità del professionista, vengono esaminati per primi i motivi di appello proposti dall'avv. . CP_1
Il primo motivo di appello è infondato.
14 L'atto di citazione di primo grado contiene tutti gli elementi di fatto indispensabili per consentire alla controparte di difendersi. Esso ha, infatti, indicato: a) il rapporto oggetto di causa (quello che ha visto l'avv. Catania assistere Parte_1 in relazione al processo conclusosi con
[...]
“la sentenza n. 1278/2018 – Reg. Gen. N.
1329/2016, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 501136/2012 R.G.N.R. in data 9 luglio
2018 dal tribunale ordinario di pavia, confermata dalla sentenza n. 239/12020 emessa in data 14 gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Milano, divenuta definitiva in data 29 febbraio 2020”; la prestazione negligente (errore nel deposito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione e decreto di sospensione in relazione alla sentenza di cui sopra); il danno risarcibile (giorni di carcerazione conseguenti al ritardo nel deposito dell'istanza di sospensione).
Ne discende che il convenuto è stato posto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, ragion per cui l'atto ha raggiunto lo scopo
(Cass. 11751/13).
Gli ulteriori motivi di nullità proposti nella comparsa di risposta nel giudizio 351/25 non possono essere presi in considerazione, in quanto non si sono tradotti in un motivo di appello, potere di impugnazione che l'avv. ha consumato CP_1 con la citazione introduttiva del giudizio 357/25.
5 La responsabilità del difensore di ufficio ed il suo diritto al compenso.
Il secondo ed il terzo motivo di appello possono
15 essere esaminati insieme e sono infondati.
Entrambi i motivi si basano su un convincimento sbagliato e, cioè, che al difensore d'ufficio non sia applicabile la disciplina contrattuale.
Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita e non c'è un vero e proprio contratto di mandato, in quanto l'incarico discende dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico. Egualmente, però, il difensore d'ufficio, a determinate condizioni, può sia rifiutare l'incarico che dismettere il mandato;
l'origine legale non esclude l'applicazione dei principi di cui all'art. 1218 c.c. in quanto, comunque, il rapporto nasce sì ex lege, ma egualmente esso trae origine da un atto di autonomia negoziale di entrambi i contraenti. Il cliente, infatti, può, comunque, nominare un difensore di fiducia e revocare quello d'ufficio; a sua volta, il professionista dà un consenso preventivo a iscriversi nelle liste per le difes e d'ufficio.
In ogni caso, tale rapporto va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
“La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla
16 violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”. (Cass.
29711/20). Dal contatto sociale discende un rapporto lato sensu «contrattuale», che pure non trova fonte in un atto negoziale, ma in un evento che altrimenti mette in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo a uno dei due (o in capo a entrambi) l'obbligo di eseguire una prestazione.
Con l'ulteriore conseguenza che il mancato adempimento a tale obbligo fa sorgere in capo all'obbligato una responsabilità cui è applicabile in via diretta la disciplina di cui agli 1218 ss. (in particolare, in materia di onere della prova), così come avviene, ad es. fra il medico e i l paziente,
l'insegnante e l'allievo di istituto scolastico, il notaio e il comparente che al primo non ha conferito mandato professionale.
Il professionista nominato difensore d'ufficio è, poi, soggetto ad obblighi specifici (così il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla) ed a quelli previsti dal codice deontologico a carico di tutti gli avvocati, quali rendere la prestazione “con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza ass icurando costantemente la qualità della prestazione
17 professionale”, nonché previsti dagli artt. 1375 e
1176 c.c. Da tali norme, discende l'obbligo a carico dell'avv. di richiedere la CP_1 sospensione della pena, una volta ricevuta la relativa notifica, essendo a ciò pacificamente legittimato (Cass. pen. n. 5481 del 10/01/2006,
Disha).
In ogni caso, è certo che l'avv. presentò CP_1
l'istanza di ammissione a pene alternative;
impegnatosi in tale prestazione, si obbligò contestualmente ad adempierla con diligenza.
Infine, va evidenziato che, se è vero che non risulta che l'avv. avesse richiesto di CP_1 essere pagato per le prestazioni eseguite, è anche vero che ciò non è ostativo alla proposizione di una domanda ex art. 1460 c.c., tenuto conto del fatto che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante
e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa”. (Cass. 16162/15;
Cass. 12893/15).
6 La contrarietà alla buona fede dell'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il c.p.p. prevede il diritto del sig. a Pt_1 chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena e che, in attesa della relativa decisione, la pena dovesse essere sospesa. Non ci fu, quindi, alcun abuso da parte del sig. nel pretendere di Pt_1
18 esercitare l'esercizio di tale diritto, quand'anche poi non ne sussistessero i presupposti. Del resto, se così non fosse, l'avv. avrebbe concorso, CP_1 nel momento in cui presentò l'istanza, ad un abuso del proprio assistito.
7 I criteri di liquidazione del danno
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale ha provveduto ad una liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In difetto di parametri normativi applicabili direttamente alla presente fattispecie, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento a parametri consolidati per casi similari a quello oggetto di causa. Nel procedervi, però, il Tribunale ha determinato in concreto l'importo dovuto tenendo conto delle differenze significative esistenti tra il caso in esame e quelli propriamente detti di ingiusta detenzione, tramite una consistente riduzione dell'importo base (si legge, infatti, nella sentenza impugnata che “il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione” “non può però essere riconosciuto integralmente, in quanto la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, bensì nella misura di 150 € pro die”).
Il riferimento contenuto nell'appello dell'avv.
Catania alla sentenza n. 28/22 della Corte cost. non è pertinente e non dimostra affatto alcuna conversione in ribasso dei giorni di detenzione in termini monetari.
Si possono, quindi, esaminare i motivi di appello
19 proposti da . Parte_1
8 il periodo di detenzione rilevante
Il primo motivo è infondato.
Questi, in sintesi i fatti rilevanti.
L'avv. , dopo il passaggio in giudicato della CP_1 condanna del proprio assistito Parte_1 alla pena detentiva, ricevette la notifica
[...] dell'ordine di carcerazione ed il contestuale decreto di sospensione della pena. Il professionista presentò l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 o.p. o in subordine di detenzione domiciliare ex art. 47 ter o.p. al Tribunale di Sorveglianza e non alla
Procura di Pavia, pure, però, indicata tra i destinatari (prod. 2 di parte . Pt_1
A causa di tale errore, l'ordine di sospensione della pena fu revocato e il sig. venne Pt_1 tratto in arresto il 12 aprile 2021 (prod. 3 di parte e vi rimase fino al 17 settembre 2021, Pt_1 quando fu liberato ed affidato in prova al Servizio
Sociale a seguito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova su istanza del nuovo difensore del 27 aprile 2021 (prod. 4 di parte
, provvedimento poi revocato a dicembre Pt_1
2021 (prod. 6 di parte Catania)
Va premesso che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza (da ultimo, si veda Cass. 12627/25), l'inadempimento del professionista è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
20 (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Spetta, in particolare, al creditore cliente della prestazione professionale dimostrare oltre che aver conferito l'incarico, provare il danno ed il nesso causale.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi: che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
Il sig. avrebbe evitato i giorni di Pt_1
21 carcerazione dal 12 aprile 2021 al 16 settembre
2021?
Per rispondere a queste domande, si deve procedere con giudizio controfattuale ex ante e sostituire alla condotta censurata quella che un avvocato penalista diligente avrebbe tenuto, il quale certamente avrebbe presentato la domanda di sospensione della pena non al Tribunale di
Sorveglianza, bensì alla Procura interessata.
Ove ciò fosse avvenuto, il sig. sarebbe Pt_1 rimasto in libertà, per il tempo necessario per il
Tribunale di Sorveglianza di decidere sull'istanza.
Nel motivo di appello, ha Parte_1 ipotizzato un tempo di decisione del Tribunale di
Sorveglianza di diversi mesi, più di quelli conteggiati dal Tribunale, evidenziando che il
Tribunale di Sorveglianza si era, comunque, pronunciato sull'istanza dell'avv. , ma solo CP_1 il 12 ottobre 2021.
Tuttavia, tale dato non è sufficiente a far ritenere che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe deciso l'istanza in tempi così lunghi;
lo stesso appellante ha, infatti, evidenziato che quell'istanza era irrituale, ragion per cui i presumibili tempi di decisione del Giudice in relazione ad essa non possono essere considerati probanti.
Ovviamente, non sappiamo quale sarebbero stati i tempi di decisione del collegio;
tuttavia, in mancanza di elementi probatori sul punto, risulta ragionevole ritenere che il Tribunale avrebbe deciso nei termini di legge, quand'anche ordinatori, in quanto non sono stati forniti elementi dalle parti per ritenere che il Tribunale
22 non li avrebbe pienamente rispettati. Per queste ragioni, il periodo conteggiato dal Tribunale di
Genova nella sentenza impugnata risulta del tutto congruo e rispondente alla normativa vigente.
A questo punto, ci si deve porre un'ulteriore domanda: quale sarebbe stata la decisione del
Tribunale di Sorveglianza?
Il sig. non ha fornito alcun elemento (pur Pt_1 essendo gravato dal relativo onere probatorio) a sostegno di un provvedimento a lui favorevole;
anzi, in senso contrario, si può far riferimento alla prod. 4 di parte . Il Magistrato di CP_1
Sorveglianza, a giugno del 2021, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per una ammissione provvisoria alle misure alternative richieste, evidenziando, tra l'altro, una “assenza di una revisione critica rispetto al grave reato commesso, che, allo stato non consente un percorso introspettivo”, dando ulteriore rilievo alle segnalazioni di PS del 2019 ed alla gravità del reato per il quale era intervenuta la sentenza di condanna.
Si ritiene che tali ragioni costituissero un ostacolo all'accoglimento di una istanza correttamente formulata.
9 La responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Anche il secondo motivo non ha miglior sorte, tenuto conto di quanto sostenuto dalla giurisprudenza: “La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato
23 dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. (Cass.
15232/24).
10 L'errore in ordine al contributo unificato
Il contributo unificato riconosciuto dal Tribunale
è pari a 98,00+27,00 euro, ovvero a quanto il sig. avrebbe dovuto pagare per il credito che Pt_1 gli è stato riconosciuto.
Nel ridurre l'importo versato a tale titolo, quindi, il Tribunale non ha fatto altro che dare applicazione al disposto dell'art. 91, co. 1 c.p.c., considerando la spesa in questione parzialmente eccessiva e superflua.
11 Spese di lite
Le spese dell'appello vengono compensate, alla luce della soccombenza reciproca delle parti.
PQM
Respinge i motivi di appello principale ed incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 639 del 7 marzo 2025 pubblicata in pari data;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte di entrambe le parti.
Genova 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO EL MA RU
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. MA RU Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. IO EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv. Parte_1 Pt_2 per mandato allegato telematicamente alla
[...] citazione di appello nel giudizio RG 351/25 ed alla comparsa di appello nel giudizio RG. 357/25
APPELLANTE nel giudizio RG 351/25
APPELLATO nel giudizio RG 357/25
CONTRO
difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Tragella per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello nel giudizio RG
351/25 ed alla citazione di appello nel giudizio RG
357/25
APPELLATO nel giudizio RG 351/25
APPELLANTE nel giudizio RG 357/25
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, previe le pronunce tutte del caso, accertati i fatti esposti
1 in corso di causa: ✓ In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte, rigettando ogni domanda avanzata dall'Avv. CP_1
; ✓ Nel merito, in via principale ed in ogni
[...] caso, respingere il gravame proposto da controparte;
✓ Nel merito, sempre in via principale, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n
639/2025 pubb. il 7/03/2025 e notificata in data
14/03/2025, che ha definito, in primo grado, la causa iscritta al n. R.G. 11493/2023: - condannare
l'Avv. al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. in relazione all'ulteriore Parte_1 periodo di detenzione subito dal 13 maggio 2 021 al
16 settembre 2021 per l'effetto dell'inadempimento di controparte, nella misura determinata in via equitativa dal Giudice di primo gradi, pari ad euro
150 pro die;
- condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma
2, c.p.c.; - condannare controparte alla rifusione in favore del sig. dell'importo di € 545,00 Pt_1 per esborsi relativi al primo grado di giudizio;
- confermare nel resto la sentenza del Tribunale di
Genova, n 639/2025 pubb. il 7/03/2025 e notificata in data 14/03/2025, che ha definito, in primo grado, la causa iscritta al n. R.G.
11493/2023; - in ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre spese vive, spese generali IVA e CPA, anche per il presente grado di giudizio”.
2 PER : - dichiarare la nullità Controparte_1 della Sentenza n. 639/2025 del 07/03/2025, pubblicata in pari data, Cron. n. 888/2025, resa inter partes dal Tribunale di Genova – Sezione
Seconda Civile nel procedimento avente RG.
11493/2023, notificata all'appellante in data
15/03/2025, per violazione di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Pt_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata nel primo grado di giudizio e qui riproposta per i motivi tutti di cui in narrativa;
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere il gravame principale promosso dal Sig. Pt_1 mandando assolto l'Avv. dalle Controparte_1 domande tutte ex adverso proposte. Previa dichiarazione di nullità della Sentenza n.
639/2025 del 07/03/2025, pubblicata in pari data, Cron. n. 888/2025, resa inter partes dal
Tribunale di Genova – Sezione Seconda Civile nel procedimento avente RG. 11493/2023, notificata all'appellante in data 15/03/2025, e/o, comunque, in totale o parziale riforma della medesima, accogliere l'appello promosso dall'Avv. CP_1
per i motivi tutti dedotti in atto di citazione
[...]
3 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
n. 639/2025, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, e con Sentenza esecutiva ex lege.
Parole chiave: eccezione di inadempimento – buona fede - risarcimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, l'avv. , Controparte_1 ed ha sostenuto:
• Di essere stato condannato alla pena della reclusione in sede penale dal Tribunale di Pavia in data 9/07/2018, con sentenza confermata Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 239/2020;
• di aver ricevuto, in data 26/02/2021, la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla condanna subita, pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 600,00 di multa, unitamente al contestuale decreto di sospensione di detto ordine;
• che il suo difensore, avv. , aveva ricevuto CP_1 la notifica di tali atti in data 17/02/2021;
• che l'avv. aveva depositato all'Ufficio di CP_1
Sorveglianza istanza di affidamento in prova in data 29/03/2021;
• che, stante l'errore nella notificazione della suddetta istanza - che era stata notificata all'Ufficio di Sorveglianza in luogo del competente
Ufficio della Procura - in data 7/04/2021, la
Procura di Pavia aveva revocato il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la
4 carcerazione, così ripristinandone l'efficacia, di talchè l'attore era stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Genova
Marassi;
• che solamente in data 16/09/2021 il Tribunale di
Sorveglianza di Genova aveva accolto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, depositata dal nuovo difensore del Pt_1
L'attore ha, quindi, chiesto di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del convenuto alla propria obbligazione professionale e di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso professionale, a seguito del lamentato inadempimento di controparte, e di condannare il professionista al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta negligente del difensore.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Inoltre, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione
(Generali), istanza, cui ha rinunciato in corso di giudizio.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 639 del 2025, pubb. il
7/03/2025 e notificata in data 14/03/2025, con la quale il Tribunale ha così statuito: “a) Dichiara
l'inadempimento colpevole dell'avv. CP_1
e, per l'effetto, dichiara non dovuto, ex art.
[...]
1460 c.c., il compenso liquidabile allo stesso;
b)
5 Condanna parte convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore per il periodo di tempo dal 12/4/2021 al 13/5/2021 che liquida in
€ 4.650,00 in moneta attuale, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo. c) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.150,00 per compenso professionale, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. d) Rigetta la domanda ex art. 96 avanzata da parte convenuta”.
Secondo il Tribunale, l'inadempimento del professionista (consistente nel non aver depositato l'istanza di cui all'art. 656, co. 5, c.p.p. nei termini stabiliti dal co. 8 del citato articolo, indirizzandola non all'Ufficio della Procura, bensì al Tribunale di Sorveglianza) era dimostrato. Tale omissione aveva determinato l'arresto allo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. A causa di tale errore,
l'attore aveva perso, quindi, la possibilità di attendere la decisione del Tribunale di
Sorveglianza in stato di libertà, a seguito della mancata tempestiva notificazione dell'istanza, ex art. 656, sesto comma c.p.p., alla competente autorità, da parte dell'avv. Controparte_1
Secondo il Tribunale, “nell'ipotesi di una corretta
e rituale presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, il condannato sarebbe rimasto in stato di libertà fino
6 alla decisione del Tribunale di Sorveglianza”.
Il fatto che, successivamente, il Tribunale di
Sorveglianza, con ordinanza n. 3697 del
9/12/2021, avesse revocato la misura dell'affidamento in prova (concessa in data
21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento, non escludeva che parte attrice avesse patito un pregiudizio, dal momento che il danno lamentato dall'attore atteneva al periodo di detenzione sofferta nel periodo in cui avrebbe potuto attendere la decisione del Tribunale di
Sorveglianza in stato di libertà.
Stante l'errore professionale in questione, l'avv.
, ex art. 1460 c.c. non aveva diritto ad CP_1 alcun compenso.
Il danno risarcibile si identificava per i giorni trascorsi in detenzione nel periodo di tempo, previsto ex art. 656, sesto comma c.p.p. (da 30 a
45 giorni) entro il quale il Tribunale di
Sorveglianza ex lege deve pronunciarsi sull'istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, presentata da soggetto in stato di libertà. Infatti, era in relazione a (una parte di) tale periodo che l'attore in concreto aveva sofferto una carcerazione che avrebbe potuto essere evitata, essendo stato tratto in arresto. Il danno risarcibile consisteva nel periodo di carcerazione patito dal 12/4/2021 al 13/5/2021, durante il quale l'attore – se il suo difensore avesse correttamente depositato l'istanza di concessione delle misure alternative - avrebbe potuto attendere in stato di libertà la decisione del
7 Tribunale di Sorveglianza.
Il danno è stato, poi, liquidato in via equitativa, prendendo a parametro il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione, ridotto in considerazione del fatto che la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, nella misura di 150 € pro die. Nulla è stato, invece, riconosciuto per il periodo successivo al 13 maggio 2021, in quanto non c'era la concreta possibilità per l'attore di accedere al beneficio a seguito della presentazione dell'istanza del 29.3.2021.
2 il giudizio di appello
La sentenza in questione è stata impugnata da entrambe le parti.
L'appello proposto da , che ha Parte_1 chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venissero riconosciuti maggiori importi a titolo di risarcimento, è stato iscritto presso la
Corte di Appello di Genova al n. RG. 351/25.
L'appello proposto dall'avv. , Controparte_1 che ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti, è stato iscritto al n.
RG 357/25.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 24 settembre 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 novembre 2025.
3 I motivi di appello
3.1 I motivi di appello proposti da Parte_1
8
Pt_1
Con il primo motivo, ha Parte_1 impugnato il capo della sentenza che aveva preso in considerazione, ai fini della determinazione del danno, il periodo trascorso in carcerazione decorrente dal 12 aprile al 13 maggio 2022. Il termine entro cui il Tribunale di Sorveglianza deve decidere sull'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione (non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta) ha carattere ordinatorio, per cui era ben possibile che il
Tribunale decidesse oltre tale termine e, quindi, il periodo da prendere in considerazione era maggiore.
Considerato che
il PM non avrebbe potuto revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione fino alla decisione del Tribunale di
Sorveglianza e, quindi, fino a tale data l'appellante non avrebbe potuto essere condotto in carcere e che poi il Tribunale di Sorveglianza si era espresso in merito all'istanza irrituale proposta dall'avv. solo ad ottobre 2021, CP_1 ben oltre, quindi, il termine ordinatorio previsto per la decisione del Tribunale di Sorveglianza, doveva concludersi che i giorni da computare ai fini del risarcimento erano quelli che andavano dal 12 aprile 2021 fino al 16 settembre 2021, quando il sig. era stato effettivamente Pt_1 liberato ed ammesso a misura alternativa alla detenzione in stato di libertà..
Inoltre, risultavano irrilevanti le argomentazioni del Tribunale in merito all'assenza di prova della perdita di chance, addotte al fine di escludere un
9 danno risarcibile con riferimento al periodo intercorrente tra il 13.05.2021 ed il 16.09.2021, in quanto il sig. avrebbe potuto godere Pt_1 del proprio stato di libertà in esclusiva ragione della perdurante valenza del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto il
Tribunale di Milano aveva fissato l'udienza al 12 ottobre 2021 (udienza anticipata al 16 settembre
2021 a seguito dell'istanza proposta dal difensore del sig. . Pt_1
In ogni caso, il convincimento in merito al rigetto dell'istanza di sospensione della pena non poteva ricavarsi dal fatto che il Magistrato di
Sorveglianza aveva respinto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova, in quanto questi aveva fondato la propria decisione su presupposti diversi da quelli che sarebbero stati esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
Con il secondo motivo, il sig. ha, poi, Pt_1 insistito per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., respinta solo perché la domanda era stata accolta parzialmente.
Con l'ultimo motivo di appello, il sig. ha Pt_1 evidenziato che la sentenza aveva condannato la controparte a pagare, a titolo di esborsi per le spese legali, 125,00 euro, a fronte di un contributo unificato pari ad euro 518,00 e di una marca da bollo di euro 27,00.
3.2 I motivi di appello proposti da CP_1
[...]
Con il primo motivo, il professionista ha impugnato il capo che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione di primo grado da questi
10 proposta. L'attore aveva invocato una responsabilità professionale dell'avv. , ma CP_1 non aveva indicato qual era il contratto posto a fondamento della responsabilità del professionista, né quale inadempimento a quale obbligazione era lamentato. La determinazione dell'oggetto della domanda” e/o “l'sposizione dei fatti” di cui all'art. 163 c.p.c. erano del tutto carenti, anche tenuto conto del fatto che, in realtà, nessun rapporto contrattuale era configurabile, in quanto l'avv. era stato CP_1 nominato d'ufficio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo che l'aveva condannato al risarcimento del danno, evidenziando di non essere mai stato il difensore di fiducia dell'attore, essendo stato nominato d'ufficio. Ciò escludeva ogni rapporto contrattuale ed ogni mandato professionale e l'esistenza di un obbligo da parte sua di presentare l'istanza di affidamento in prova. Inoltre, questi non era neppure stato incaricato della fase di esecuzione della pena e l'istanza avrebbe potuto essere presentata direttamente dall'imputato.
Con il terzo motivo, l'avv. ha impugnato il CP_1 capo che aveva negato che questi avesse diritto ad alcun compenso. L'attore aveva formulato la domanda ex art. 1460 c.c., ma non aveva mai affermato che l'Avv. gli avesse chiesto il CP_1 pagamento di una parcella, per cui la domanda era, in sostanza, una mera difesa per il caso eventuale futuro. Il Tribunale si era astenuto dal motivare in ordine all'insorgenza dell'obbligo
11 dell'imputato di retribuire il difensore, non per rapporto contrattuale, ma per dettato dell'art. 97
c.p.p. La sentenza doveva essere riformata affermando che non era mai sussistito un rapporto contrattuale o di mandato professionale tra le parti e che l'avvocato non aveva obbligo CP_1 di deposito dell'istanza né sotto il profilo contrattuale, né su quello del dovere del difensore d'ufficio.
Con il quarto motivo, l'avv. ha evidenziato CP_1 che la pretesa della controparte era contra legem, in quanto questa non aveva diritto a beneficiare di una sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Come emergeva dagli atti del fascicolo esecutivo e dalle successive pronunce del
Tribunale di Sorveglianza, il sig. versava Pt_1
– già all'epoca della presunta omissione di parte resistente – in una condizione personale e processuale assolutamente incompatibile con la concessione di misure alternative alla detenzione.
La sospensione dell'ordine di carcerazione non è un diritto incondizionato né un mezzo dilatorio in favore di soggetti recidivi e socialmente pericolosi, ma è espressamente subordinata alla presentazione tempestiva e rituale “da parte dell'imputato” di un'istanza seria, fondata e supportata da requisiti oggettivi e soggettivi, che nel caso di difettavano sotto ogni profilo, Pt_1 come infine rilevato dallo stesso Tribunale di
Sorveglianza di Genova. La domanda, oltre a violare lo spirito e la ratio dell'istituto disciplinato dagli artt. 47 o.p. e 656 c.p.p., si pone in conflitto con i principi generali di correttezza, buona fede e
12 legalità dell'azione giudiziaria, rappresentando in ultima analisi una forma di indebita locupletazione attraverso il processo. L'imputato non avrebbe mai potuto ottenere il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena. se anche negligenza e responsabilità ci fossero state, il danno non sarebbe mai esistito poiché il condannato non aveva diritto alla libertà.
Con il quinto motivo, l'avv. ha impugnato CP_1 il capo della sentenza che aveva quantificato il danno. La sentenza aveva utilizzato come parametro una normativa che si occupa del risarcimento della persona innocente, ingiustamente detenuta, seppure ridu cendolo alla metà. Nel caso di specie, la condanna del Pt_1 era “sacrosanta”, egli non aveva subito ingiusta detenzione, avrebbe al limite potuto beneficiare di un mese supplettivo di libertà a causa dei ritardi processuali. Il danno liquidato per il periodo
12/4/2021 – 13/5/2021 presuppone una detenzione “ingiusta” rispetto a una libertà che non avrebbe mai potuto essere concessa, stante il comportamento del condannato e la sua posizione processuale complessiva.
4 le eccezioni di inammissibilità degli appelli
Entrambe le parti hanno eccepito, infondatamente, l'inammissibilità dei motivi di appello proposti.
Secondo l'avv. , il Tribunale si sarebbe CP_1 pronunciato secondo equità, ragion per cui la sentenza sarebbe inappellabile ex art. 114 e 339
c.p.c.
Il Tribunale non ha deciso secondo equità, bensì
13 secondo diritto procedendo alla determinazione del danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 25017/20).
Secondo , i primi 3 motivi di appello della Pt_1 controparte si fonderebbero su circostanze nuove, che non potrebbero essere fatti valere in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
La negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale nel caso di difensore d'ufficio costituisce semplicemente una argomentazione in diritto e non una nuova circostanza soggetta alla disciplina della norma sopra indicata. Al contempo, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, l'avv. ha lamentato di non CP_1 essere stato posto nelle condizioni di comprendere le ragioni delle altrui richieste.
4 L'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado.
Per ragioni logiche, in quanto relativi all'an della responsabilità del professionista, vengono esaminati per primi i motivi di appello proposti dall'avv. . CP_1
Il primo motivo di appello è infondato.
14 L'atto di citazione di primo grado contiene tutti gli elementi di fatto indispensabili per consentire alla controparte di difendersi. Esso ha, infatti, indicato: a) il rapporto oggetto di causa (quello che ha visto l'avv. Catania assistere Parte_1 in relazione al processo conclusosi con
[...]
“la sentenza n. 1278/2018 – Reg. Gen. N.
1329/2016, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 501136/2012 R.G.N.R. in data 9 luglio
2018 dal tribunale ordinario di pavia, confermata dalla sentenza n. 239/12020 emessa in data 14 gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Milano, divenuta definitiva in data 29 febbraio 2020”; la prestazione negligente (errore nel deposito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione e decreto di sospensione in relazione alla sentenza di cui sopra); il danno risarcibile (giorni di carcerazione conseguenti al ritardo nel deposito dell'istanza di sospensione).
Ne discende che il convenuto è stato posto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, ragion per cui l'atto ha raggiunto lo scopo
(Cass. 11751/13).
Gli ulteriori motivi di nullità proposti nella comparsa di risposta nel giudizio 351/25 non possono essere presi in considerazione, in quanto non si sono tradotti in un motivo di appello, potere di impugnazione che l'avv. ha consumato CP_1 con la citazione introduttiva del giudizio 357/25.
5 La responsabilità del difensore di ufficio ed il suo diritto al compenso.
Il secondo ed il terzo motivo di appello possono
15 essere esaminati insieme e sono infondati.
Entrambi i motivi si basano su un convincimento sbagliato e, cioè, che al difensore d'ufficio non sia applicabile la disciplina contrattuale.
Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita e non c'è un vero e proprio contratto di mandato, in quanto l'incarico discende dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico. Egualmente, però, il difensore d'ufficio, a determinate condizioni, può sia rifiutare l'incarico che dismettere il mandato;
l'origine legale non esclude l'applicazione dei principi di cui all'art. 1218 c.c. in quanto, comunque, il rapporto nasce sì ex lege, ma egualmente esso trae origine da un atto di autonomia negoziale di entrambi i contraenti. Il cliente, infatti, può, comunque, nominare un difensore di fiducia e revocare quello d'ufficio; a sua volta, il professionista dà un consenso preventivo a iscriversi nelle liste per le difes e d'ufficio.
In ogni caso, tale rapporto va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
“La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla
16 violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”. (Cass.
29711/20). Dal contatto sociale discende un rapporto lato sensu «contrattuale», che pure non trova fonte in un atto negoziale, ma in un evento che altrimenti mette in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo a uno dei due (o in capo a entrambi) l'obbligo di eseguire una prestazione.
Con l'ulteriore conseguenza che il mancato adempimento a tale obbligo fa sorgere in capo all'obbligato una responsabilità cui è applicabile in via diretta la disciplina di cui agli 1218 ss. (in particolare, in materia di onere della prova), così come avviene, ad es. fra il medico e i l paziente,
l'insegnante e l'allievo di istituto scolastico, il notaio e il comparente che al primo non ha conferito mandato professionale.
Il professionista nominato difensore d'ufficio è, poi, soggetto ad obblighi specifici (così il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla) ed a quelli previsti dal codice deontologico a carico di tutti gli avvocati, quali rendere la prestazione “con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza ass icurando costantemente la qualità della prestazione
17 professionale”, nonché previsti dagli artt. 1375 e
1176 c.c. Da tali norme, discende l'obbligo a carico dell'avv. di richiedere la CP_1 sospensione della pena, una volta ricevuta la relativa notifica, essendo a ciò pacificamente legittimato (Cass. pen. n. 5481 del 10/01/2006,
Disha).
In ogni caso, è certo che l'avv. presentò CP_1
l'istanza di ammissione a pene alternative;
impegnatosi in tale prestazione, si obbligò contestualmente ad adempierla con diligenza.
Infine, va evidenziato che, se è vero che non risulta che l'avv. avesse richiesto di CP_1 essere pagato per le prestazioni eseguite, è anche vero che ciò non è ostativo alla proposizione di una domanda ex art. 1460 c.c., tenuto conto del fatto che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante
e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa”. (Cass. 16162/15;
Cass. 12893/15).
6 La contrarietà alla buona fede dell'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il c.p.p. prevede il diritto del sig. a Pt_1 chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena e che, in attesa della relativa decisione, la pena dovesse essere sospesa. Non ci fu, quindi, alcun abuso da parte del sig. nel pretendere di Pt_1
18 esercitare l'esercizio di tale diritto, quand'anche poi non ne sussistessero i presupposti. Del resto, se così non fosse, l'avv. avrebbe concorso, CP_1 nel momento in cui presentò l'istanza, ad un abuso del proprio assistito.
7 I criteri di liquidazione del danno
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale ha provveduto ad una liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In difetto di parametri normativi applicabili direttamente alla presente fattispecie, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento a parametri consolidati per casi similari a quello oggetto di causa. Nel procedervi, però, il Tribunale ha determinato in concreto l'importo dovuto tenendo conto delle differenze significative esistenti tra il caso in esame e quelli propriamente detti di ingiusta detenzione, tramite una consistente riduzione dell'importo base (si legge, infatti, nella sentenza impugnata che “il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione” “non può però essere riconosciuto integralmente, in quanto la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, bensì nella misura di 150 € pro die”).
Il riferimento contenuto nell'appello dell'avv.
Catania alla sentenza n. 28/22 della Corte cost. non è pertinente e non dimostra affatto alcuna conversione in ribasso dei giorni di detenzione in termini monetari.
Si possono, quindi, esaminare i motivi di appello
19 proposti da . Parte_1
8 il periodo di detenzione rilevante
Il primo motivo è infondato.
Questi, in sintesi i fatti rilevanti.
L'avv. , dopo il passaggio in giudicato della CP_1 condanna del proprio assistito Parte_1 alla pena detentiva, ricevette la notifica
[...] dell'ordine di carcerazione ed il contestuale decreto di sospensione della pena. Il professionista presentò l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 o.p. o in subordine di detenzione domiciliare ex art. 47 ter o.p. al Tribunale di Sorveglianza e non alla
Procura di Pavia, pure, però, indicata tra i destinatari (prod. 2 di parte . Pt_1
A causa di tale errore, l'ordine di sospensione della pena fu revocato e il sig. venne Pt_1 tratto in arresto il 12 aprile 2021 (prod. 3 di parte e vi rimase fino al 17 settembre 2021, Pt_1 quando fu liberato ed affidato in prova al Servizio
Sociale a seguito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova su istanza del nuovo difensore del 27 aprile 2021 (prod. 4 di parte
, provvedimento poi revocato a dicembre Pt_1
2021 (prod. 6 di parte Catania)
Va premesso che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza (da ultimo, si veda Cass. 12627/25), l'inadempimento del professionista è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
20 (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Spetta, in particolare, al creditore cliente della prestazione professionale dimostrare oltre che aver conferito l'incarico, provare il danno ed il nesso causale.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi: che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
Il sig. avrebbe evitato i giorni di Pt_1
21 carcerazione dal 12 aprile 2021 al 16 settembre
2021?
Per rispondere a queste domande, si deve procedere con giudizio controfattuale ex ante e sostituire alla condotta censurata quella che un avvocato penalista diligente avrebbe tenuto, il quale certamente avrebbe presentato la domanda di sospensione della pena non al Tribunale di
Sorveglianza, bensì alla Procura interessata.
Ove ciò fosse avvenuto, il sig. sarebbe Pt_1 rimasto in libertà, per il tempo necessario per il
Tribunale di Sorveglianza di decidere sull'istanza.
Nel motivo di appello, ha Parte_1 ipotizzato un tempo di decisione del Tribunale di
Sorveglianza di diversi mesi, più di quelli conteggiati dal Tribunale, evidenziando che il
Tribunale di Sorveglianza si era, comunque, pronunciato sull'istanza dell'avv. , ma solo CP_1 il 12 ottobre 2021.
Tuttavia, tale dato non è sufficiente a far ritenere che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe deciso l'istanza in tempi così lunghi;
lo stesso appellante ha, infatti, evidenziato che quell'istanza era irrituale, ragion per cui i presumibili tempi di decisione del Giudice in relazione ad essa non possono essere considerati probanti.
Ovviamente, non sappiamo quale sarebbero stati i tempi di decisione del collegio;
tuttavia, in mancanza di elementi probatori sul punto, risulta ragionevole ritenere che il Tribunale avrebbe deciso nei termini di legge, quand'anche ordinatori, in quanto non sono stati forniti elementi dalle parti per ritenere che il Tribunale
22 non li avrebbe pienamente rispettati. Per queste ragioni, il periodo conteggiato dal Tribunale di
Genova nella sentenza impugnata risulta del tutto congruo e rispondente alla normativa vigente.
A questo punto, ci si deve porre un'ulteriore domanda: quale sarebbe stata la decisione del
Tribunale di Sorveglianza?
Il sig. non ha fornito alcun elemento (pur Pt_1 essendo gravato dal relativo onere probatorio) a sostegno di un provvedimento a lui favorevole;
anzi, in senso contrario, si può far riferimento alla prod. 4 di parte . Il Magistrato di CP_1
Sorveglianza, a giugno del 2021, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per una ammissione provvisoria alle misure alternative richieste, evidenziando, tra l'altro, una “assenza di una revisione critica rispetto al grave reato commesso, che, allo stato non consente un percorso introspettivo”, dando ulteriore rilievo alle segnalazioni di PS del 2019 ed alla gravità del reato per il quale era intervenuta la sentenza di condanna.
Si ritiene che tali ragioni costituissero un ostacolo all'accoglimento di una istanza correttamente formulata.
9 La responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Anche il secondo motivo non ha miglior sorte, tenuto conto di quanto sostenuto dalla giurisprudenza: “La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato
23 dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. (Cass.
15232/24).
10 L'errore in ordine al contributo unificato
Il contributo unificato riconosciuto dal Tribunale
è pari a 98,00+27,00 euro, ovvero a quanto il sig. avrebbe dovuto pagare per il credito che Pt_1 gli è stato riconosciuto.
Nel ridurre l'importo versato a tale titolo, quindi, il Tribunale non ha fatto altro che dare applicazione al disposto dell'art. 91, co. 1 c.p.c., considerando la spesa in questione parzialmente eccessiva e superflua.
11 Spese di lite
Le spese dell'appello vengono compensate, alla luce della soccombenza reciproca delle parti.
PQM
Respinge i motivi di appello principale ed incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 639 del 7 marzo 2025 pubblicata in pari data;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte di entrambe le parti.
Genova 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO EL MA RU
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