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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1018/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAZZONI CLAUDIO appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PITRELLI ANTONIETTA appellata in contraddittorio con
AVV. AUGUSTA RAVAGNAN quale CURATORE SPECIALE DEI
NO BR E Persona_1
contumace appellata PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Rimessa in decisione il 13 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “in riforma dell'impugnata sentenza n.
1852/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così giudicare: in via preliminare, dichiarare la NULLITÁ della sentenza per i motivi qui sopra esposti;
nel merito,
1. disporre che i figli e abbiano la residenza prevalente e privilegiata Per_2 Per_1
presso il padre ed assegnarsi la casa famigliare nell'interesse dei medesimi, con ampio regime di visita per la madre (week end alternati e tre pomeriggi alla settimana, 7 settimane durante il periodo estivo e una settimana a testa durante le vacanze natalizie e tre giorni a pasqua, festività alternate); la madre verserà al padre entro il giorno 10 di ogni mese
250,00 euro a figlio rivalutabili ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova ed il 50% [delle seguenti categorie:]
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) tickets sanitari.
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
II) cure terminali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
pag. 2/16 I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese
Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. assegnandosi la casa coniugale con arredi e corredi nell'interesse ed in favore esclusivo dei figli;
in ogni caso disporsi un regime di permanenza assolutamente e tendenzialmente paritario, in subordine nel caso in cui la residenza privilegiata sia presso la madre:
Il padre chiede di essere presente in ogni caso sempre in assenza della madre e secondo il seguente calendario: durante settimana: almeno tre pomeriggi e pernotti infrasettimanali, fissi ogni martedì e mercoledì di ogni settimana (andando a prendere i figli all'uscita della scuola e riaccompagnandoli la mattina seguente) ed il fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola;
disporre che il padre possa tenere con sé i figli nei mesi estivi (periodo estivo extra scolastico) almeno sette settimane, anche non consecutive, da individuarsi in accordo con la
pag. 3/16 madre entro il 31 maggio di ciascun anno e compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre un anno
e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì al Sabato Santo un anno e dalla Domenica di Pasqua al martedì dopo pasquetta l'anno successivo. I genitori passeranno insieme a i figli il giorno del suo compleanno, e potranno trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno.
- Disporre a carico del padre in favore di e la somma di euro 150,00 ciascuno Per_2 Per_3
al mese oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Padova provvedendo al mantenimento in via diretta per i periodi di permanenza presso di sé.
- Il padre al fine di rendere trasparente e previamente valutabile le voci di spesa chiede di suddividere il 50% delle seguenti categorie:
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- mediche
- I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) ticket sanitari.
- -Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
II) cure fisioterapiche.
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- I) libri e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo III) gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo ed espressamente subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
pag. 4/16 - I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera e viaggi studio all'estero; III) viaggi e vacanze, IV) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, il padre si rende disponibile a contribuire al
50% di altre spese straordinarie imprevedibili eccezionali e non determinabili.
2. In ogni caso, col favore delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso del C.U.” (enfasi nel testo);
di parte appellata , che ha chiesto: “rigettare l'appello CP_2 CP_1
proposto da con ricorso depositato il 28.05.2025 e Parte_1
CONFERMARE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, CON
VITTORIA DI SPESE e distrazione in favore del difensore antistatario” (enfasi nel testo);
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1852/2024 il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima
Civile, in data 19 novembre 2024 ha dichiarato la separazione tra la SI.ra ed il SI. con rigetto delle rispettive Controparte_1 Parte_1
domande di addebito e disposto 1. l'affido esclusivo “rinforzato” ed il collocamento dei figli minori, ed in favore della madre;
2. Per_2 Per_1
l'obbligo, a carico del padre, di versare alla stessa la somma mensile di €
1.200,00 complessivi, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova;
3. la prosecuzione del monitoraggio del nucleo al Servizio Sociale del
Comune di Padova;
4. la condanna del SI. alla refusione delle spese Pt_1
di lite a favore della SI.ra e – con la SI.ra per la quota di CP_1 CP_1
pag. 5/16 metà ciascuno – a favore del Curatore speciale dei loro figli minori, nominato in corso di causa per l'affidamento temporaneo dei minori ai Servizi Sociali di
Padova.
Contro tale sentenza ha proposto il presente appello, sui Parte_1
seguenti motivi:
I. L'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con facoltà per la stessa di assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la loro residenza, istruzione, educazione e salute si è basato su un'erronea valutazione dei fatti di causa, affidati alle mere allegazioni, rimaste indimostrate – se non addirittura smentite per tabulas dagli atti penali dimessi – che erano state formulate dalla sig. ra in merito a violenze, abuso di sostanze, infedeltà CP_1
coniugale delle quali il marito si sarebbe reso responsabile fin da prima dell'introduzione del giudizio di separazione;
omessa considerazione, per contro, del contesto che ha determinato le difficoltà del padre a conservare un rapporto con i figli minori, superficialmente ascritte dal primo Giudice a tratti personologici dell'appellante, come persona imprevedibile e inaffidabile, e non sufficientemente approfondite nella loro complessa genesi, dovuta piuttosto all'incessante opera di manipolazione materna sui figli;
II. Una quantificazione del mantenimento ordinario e straordinario posta a carico del padre per i figli basata sull'erronea ed astratta considerazione della sua attitudine reddituale, invece che – come sarebbe correttamente dovuto avvenire – attenendosi alle entrate percepite, rectius rappresentate dall'odierno appellante: entrate grandemente scemate a seguito del tracollo delle sue attività imprenditoriali;
pag. 6/16 III. Nullità della sentenza per presenza di un inciso che farebbe pensare a redazione da parte di altri che il Relatore.
L'appellata si è costituita e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di fase e distrazione ex art 93
c.p.c.
La curatrice speciale dei figli minori delle parti, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Istruita documentalmente, in data 13 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione, sulle suesposte conclusioni, in esito a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*
L'appello è infondato e va respinto.
*
Il motivo di nullità è, in ordine logico, il primo da esaminare potendo se accolto imporre la rivalutazione della controversia in termine di vero e proprio novum iudicium: tale motivo è privo di pregio.
Ed infatti, sul piano soggettivo, non vi è dubbio sull'identità del Giudice relatore – estensore e del Presidente, i quali hanno entrambi sottoscritto il documento, facendolo proprio.
Sotto il profilo oggettivo, la sentenza – nonostante conservi un “inciso” dal contenuto dubitativo, non eliminato in sede di redazione finale dell'atto – riporta anche le conclusioni di ambo le parti, sicché nessuna nullità può colpirla, neppure dal punto di vista (meramente) formale in relazione al suo contenuto tipizzato dall'art. 132 c.p.c. Il refuso stigmatizzato dall'appellante è peraltro inidoneo ad alterare il contenuto argomentativo e, tantomeno, volitivo della sentenza impugnata.
pag. 7/16 Il relativo motivo d'appello è dunque infondato e va respinto.
*
Quanto ai restanti motivi di appello, va innanzitutto esaminata la prima censura, relativa alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale, asseritamente propenso a dare maggiore credito alla sig. ra ed alle infondate accuse CP_1
di violenza da lei formulate contro il marito, fondandovi – erroneamente –
l'affido esclusivo dei minori alla madre.
In particolare, l'appellante “in relazione alla valutazione posta in essere dal primo giudice sulle presunte difficoltà del SI. ad instaurare un regolare rapporto con i Pt_1
figli, ed … [ritiene di dover] contestare l'assunto secondo cui la madre Per_2 Per_1
appaia l'unico genitore di riferimento per i minori a completo discapito del padre, descritto, invece, come un genitore imprevedibile ed irresponsabile” e ricorda che “la vicenda qui in esame è assai complessa non solo per le delicate problematiche di salute dei due figli minori della coppia, ma, soprattutto, alla luce dei comportamenti tenuti da entrambi i genitori - non certo solamente quelli del SI. gli unici che, però, di Pt_1
fatto, sono stati “scrutinati” dal giudice di prime cure con stigmatizzazioni assolutamente eccessive ed infondate … [mentre] non è stata minimamente effettuata alcuna valutazione né considerazione delle cause di taluni paradigmatici comportamenti ed atteggiamenti assunti [scil. dal padre]” (citazione in appello, p. 6 – enfasi nel testo).
Deduce inoltre il sig. che il suo “repentino ed improvviso allontanamento Pt_1
… dalla casa familiare e, di conseguenza, dai suoi due figli … è stato conseguenza di una serie di atti di denuncia-querela che la SI.ra ha proposto a danno del marito, ove CP_1
accusava lo stesso di violenze, sia verso la moglie sia verso i figli, di avere intrattenuto relazioni extra-coniugali e di avere persino fatto uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche.
Tali presunte violenze non sono mai esistite!
pag. 8/16 Come si evince dalle annotazioni della Questura di Padova … [e] le archiviazioni di tutti i procedimenti aperti a seguito delle sconsiderate iniziative della SI.ra . CP_1
Ciò ha conseguentemente comportato indebite penalizzazioni in danno del padre per quel che riguarda, soprattutto, i rapporti con i figli ed penalizzazioni da ritenersi Per_2 Per_1
inaccettabili e che devono essere fatte cessare quanto prima”.
In questo quadro, l'affidamento esclusivo rinforzato dei minori alla madre sarebbe idoneo, secondo l'appellante, ad aggravare il distacco padre – figli, anziché porvi rimedio.
La censura non coglie nel segno, dal momento che indugia su aspetti – in particolare, la contestata commissione di violenze da parte dell'appellante ed il riferito abuso di alcool – che non sono stati posti a base della decisione sull'affidamento dei minori alla madre.
Ed infatti, nella sentenza impugnata l'affido esclusivo rinforzato dei minori alla madre non rinviene, a ben vedere la propria giustificazione nelle controverse condotte di violenza ed abuso paterne pregresse al giudizio, ma sulla sua discontinua ed “agnostica” partecipazione alle iniziative messe in campo nel corso del procedimento di primo grado, ed in particolare agli interventi di monitoraggio e sostegno imposti dal Tribunale e delegati ai
Servizi Sociali.
In altri termini, non la pregressa violenza – peraltro controversa, né il conflitto tra i genitori, ma, giova ribadirlo, l'incapacità di recupero della relazione padre
– figli mostrata dal primo anche in corso di causa, nonostante i numerosi strumenti messi in campo dal Tribunale, sono infatti alla base dell'affidamento esclusivo “rinforzato” di e alla madre. Per_2 Per_1
Sia la ctu – peraltro non contestata dall'odierno appellante – che l'incarico ai
Servizi Sociali – i quali, peraltro, hanno spesso dovuto registrare l'assenza del sig. e quindi neppure in ipotesi potrebbero avere errato nel valutare Pt_1
pag. 9/16 chi non si è presentato – sono stati disposti, più che per verificare a posteriori i torti e le ragioni dei contendenti, per ristabilire pro futuro – coerentemente con la funzione primaria del procedimento che involga i minori – il loro rapporto col padre, a tutela dei rispettivi diritti alla bigenitorialità.
In particolare, anche tralasciando – quantomeno per la loro risalente collocazione temporale – la sospensione dei contatti con i Servizi Sociali avutasi nell'inverno 2023/24 per qualche “ribellione” del sig. che Pt_1
pure vi ha fatto cenno nella citazione in appello e giustificate con le sue
“gravissime problematiche in ambito lavorativo” (v. citazione in appello, p. 8 penultimo paragrafo), nella relazione dep. 10.6.2024 dai Servizi Sociali di
Padova si registra dapprima qualche disguido pratico nella ripresa contatti – dovuti a differimenti per impegni lavorativi del sig. ed alla sua Pt_1
presentazione in una sede diversa da quella indicata – e successivamente maggiore interesse e collaborazione del padre sia per approfondire le speciali esigenze terapeutiche dei minori – entrambi affetti da disabilità – sia per la ripresa dei rapporti con loro, tanto da indurre il Servizio all'epoca affidatario ad organizzare un incontro in spazio neutro per il 5.6.2024 (rel. Servizi Soc. dep. 10.6.2024, fasc. I grado, p. 6); tale incontro è avvenuto “alla presenza solo di
avendo preferito restarne fuori” (ibidem, p. 7). Per_2 Per_1
Successivamente, i Servizi Sociali – incoraggiati dall'atteggiamento positivo del padre – hanno organizzato due tranches di tre incontri ciascuna, tra giugno e settembre 2024: tuttavia, non solo non ha mai partecipato – neppure Per_1
per un saluto – ad alcuno di essi, preferendo rimanere fuori dallo spazio neutro, ad attendere con la madre che si intrattenesse col padre, ma Per_2
neppure quest'ultimo è stato costante e collaborativo. Egli, infatti, ha comunicato l'impossibilità di effettuare l'incontro del 3 luglio 2024 adducendo motivi di lavoro, senza tuttavia che l'incontro sia stato recuperato e –
pag. 10/16 soprattutto – non si è presentato, senza preavvertire alcuno – a quello del 19 settembre con il figlio (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Per_2
Sociali di Padova dep. 25.10.2024 nel fascicolo di primo grado).
Per questo, anche considerata la fragilità psico – fisica del ragazzo che dalla nascita soffre di autismo, l'ulteriore corso degli incontri è stato sospeso prudenzialmente dall'Ente per risparmiare al minore ulteriori frustrazioni.
Rispetto a questi dati obiettivi, restano invece vaghi sia l'origine dei dubbi sulla scarsa professionalità dei Servizi Sociali espressi dall'appellante che il loro collegamento con la sua assenza agli incontri con , sia infine la rilevanza Per_2
della ritenuta “frequente” mancanza di imparzialità: l'appellante non lo chiarisce, così come ignora, in sede di gravame, il tema della sua collaborazione intermittente alle visite coi figli.
In altri termini, la deduzione dell'appellante circa il fatto che i “Servizi Sociali
… si [siano] “schierati” dalla parte della madre ed [abbiano] avuto verso il padre comportamenti censurabili” (citazione in appello, p. 7) rimangono inemendabilmente vaghe, né possono assumere concreta consistenza laddove l'appellante si premura di ricordare che gli stessi Servizi Sociali “quasi sempre … non sono assolutamente in grado di svolgere il proprio lavoro “a regola d'arte” (ibidem): come tali, esse non consentono di revocare in dubbio le conclusioni del primo
Giudice circa le ricadute negative dell'obiettiva e perdurante assenza paterna per la crescita dei figli.
Al contrario, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha valorizzato l'incostanza dimostrata di fatto dal padre, tanto più pregiudizievole per due figli con importanti problematiche psicofisiche (quanto a ) e fisiche (quanto Per_2
ad affetta da ipovisione medio – grave) – per escluderne lo stabile Per_1
coinvolgimento anche di diritto nelle decisioni, anche di maggiore rilevanza, che li riguardano (art. 337 quater c.c.).
pag. 11/16 Il primo Giudice ha infatti tenuto presente quanto esposto dalla ctu (rel. dott. ssa dep. 20.5.2021, fasc. I grado), circa la particolare Persona_4
importanza della presenza di genitori costanti e affidabili per le speciali esigenze morali e materiali di questi ragazzi. La ctu ha, in particolare, rilevato che e per ragioni legate alle loro rispettive e differenti disabilità, sono Per_2 Per_1
bambini estremamente bisognosi. Necessitano di cure pratiche, ma anche emotive. Devono potere fruire del sostegno, dell'impegno e della dedizione di entrambi i genitori e, soprattutto, hanno necessità di essere protetti e sottratti dal clima estremamente conflittuale dei due adulti
… [Per questo la dott. ssa ha espresso] grossa preoccupazione in relazione Per_4
alla futura evoluzione personologica di questi bambini laddove la loro figura paterna assumesse contorni sfuocati e ruoli defilati” (rel. cit., pp. 49 – 50).
Peraltro, contrariamente a quanto assume l'appellante, dall'osservazione svolta la stessa madre non si è dimostrata ostativa alla ripresa del rapporto del padre coi figli, che ha sempre accompagnato agli incontri, ed anche sotto questo profilo – che gli psicologi chiamano “dell'accesso” all'altro genitore – ella è stata, correttamente, valutata idonea.
Al riguardo, merita ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa l'istituto dell'affidamento condiviso e rende ragione del suo rapporto di regola ad eccezione rispetto all'affidamento esclusivo (rapporto, com'è noto, stabilito dalla l. 54/2006), va inteso come diritto del figlio a ricevere il mantenimento,
l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dai propri genitori (come si evince dalla formulazione dell'art. 315, I co. c.c. che sancisce un diritto soggettivo pieno del minore). A tale situazione soggettiva attiva e di vantaggio corrisponde un dovere del genitore, il quale non è libero ma è appunto tenuto a prestare il mantenimento od offrire assistenza morale, istruzione, educazione e tanto deve fare in modo costante, semplicemente perché non occasionali o pag. 12/16 saltuari, ma immanenti all'esistenza stessa ed alla crescita del figlio sono gli interessi – presupposto dei suoi diritti.
È questo l'orizzonte ermeneutico nel quale si è consolidato l'orientamento, anche di legittimità, che fonda l'affidamento ad un solo genitore sul concreto riscontro dell'assenza morale e materiale dell'altro (v. per tutte, Corte Cass. sez. I civ., sent. 26587/2009 e conforme Ead. ord. 16280/2025) ed al quale il primo Giudice ha correttamente prestato adesione.
Un tanto chiarito, non vi sono ragioni per accogliere il primo motivo di gravame, che oltretutto paventa nell'affidamento monogenitoriale “la completa esclusione del sig. dalla vita dei figli” e deduce che le “false accuse [di cui egli Pt_1
è stato vittima] hanno … comportato disastri a catena [senza tuttavia specificare quali, n.d.r.] e, come sempre accade, a farne le spese [senza chiarire in che modo,
n.d.r.] sono stati esclusivamente i figli”, senza tuttavia rappresentare specifiche criticità concrete che inducano anche solo a dubitare della corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre al loro attuale best interest.
Va peraltro evidenziato che, sebbene il primo motivo di appello sia rubricato come censura sia delle statuizioni tribunalizie sull'affidamento dei minori che di quelle relative alle visite padre – figli, queste ultime non sono neppure menzionate nella parte argomentativa della doglianza che quindi sul punto è radicalmente priva di motivazione ed esime il Collegio da ogni ulteriore approfondimento.
Per contro, del tutto incoerenti rispetto alle argomentazioni dell'appellante, sopra esaustivamente richiamate, sono le sue conclusioni che – riproponendo le corrispondenti domande di primo grado, assorbite dalla sentenza impugnata
– tendono ad ottenere la collocazione dei minori presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, senza alcuna motivazione con riferimento al contenuto della sentenza impugnata.
pag. 13/16 *
Inconsistente è pure il secondo motivo d'appello, che evoca un deterioramento delle capacità reddituali paterne rimasto inemendabilmente generico e indimostrato.
Sul punto merita ricordare che, alla luce dell'art. 30 Cost. e del diritto del minore che vi si rinviene “in controluce”, muovendo dal riferimento espresso al corrispondente dovere dei genitori, il rapporto tra obbligo di mantenimento del primo e risorse economiche dei secondi codificato dalla disciplina positiva
(nella dissoluzione della famiglia, l'art. 337 ter c.c.) non può leggersi subordinando il diritto al mantenimento ai redditi percepiti (o asseritamente percepiti) dal genitore, ma – al contrario – impone a quest'ultimo di procurarseli – al massimo delle sue capacità ed anche accettando impieghi più umili – per adempiere al proprio dovere verso il figlio.
Ne deriva che – in presenza di prole minore, come nella specie – è il genitore che assume di non avere reddito a doverlo provare per vedersi esonerare, in tutto o in parte, dall'obbligo di mantenimento dei figli: il che nella specie non
è avvenuto, essendosi l'appellante limitato a richiamare situazioni di crisi
“generale” del settore nel cui opera e non aggiornando la documentazione reddituale, come gli sarebbe peraltro imposto dal tenore delle sue eccezioni e difese (essendo il basso reddito fatto “modificativo, impeditivo, estintivo” dell'obbligo di mantenimento e lege: cfr. e pluribus Cass., Sez. I civ., Ord. 25 luglio 2024 n. 20672 e Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 settembre 2025 n. 25534).
In assenza di tale prova, nel caso concreto, l'incontroversa, lunga esperienza imprenditoriale dell'appellante e la sua ancora giovane età (essendo egli nato nel 1978) inducono a ritenerlo dotato di capacità reddituale tale da giustificare un assegno di mantenimento di 1200,00 € complessivi per i figli ed il 70% delle spese straordinarie.
pag. 14/16 A corroborare tale quantificazione si presta anche la considerazione degli esclusivi tempi di permanenza dei minori presso la madre, pure rilevanti e lege
(art. 337 ter c.c.).
Anche il secondo motivo di appello va dunque respinto.
*
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali verso il Curatore Speciale dei
Minori, rimasto contumace.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
NO delle parti, avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di PADOVA n. 1852/2024, respinge l'appello e conferma la sentenza emessa;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; nulla per le spese legali verso il Curatore Speciale dei Minori;
pag. 15/16 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 13 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ss Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1018/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAZZONI CLAUDIO appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PITRELLI ANTONIETTA appellata in contraddittorio con
AVV. AUGUSTA RAVAGNAN quale CURATORE SPECIALE DEI
NO BR E Persona_1
contumace appellata PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Rimessa in decisione il 13 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “in riforma dell'impugnata sentenza n.
1852/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così giudicare: in via preliminare, dichiarare la NULLITÁ della sentenza per i motivi qui sopra esposti;
nel merito,
1. disporre che i figli e abbiano la residenza prevalente e privilegiata Per_2 Per_1
presso il padre ed assegnarsi la casa famigliare nell'interesse dei medesimi, con ampio regime di visita per la madre (week end alternati e tre pomeriggi alla settimana, 7 settimane durante il periodo estivo e una settimana a testa durante le vacanze natalizie e tre giorni a pasqua, festività alternate); la madre verserà al padre entro il giorno 10 di ogni mese
250,00 euro a figlio rivalutabili ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova ed il 50% [delle seguenti categorie:]
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) tickets sanitari.
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
II) cure terminali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
pag. 2/16 I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese
Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. assegnandosi la casa coniugale con arredi e corredi nell'interesse ed in favore esclusivo dei figli;
in ogni caso disporsi un regime di permanenza assolutamente e tendenzialmente paritario, in subordine nel caso in cui la residenza privilegiata sia presso la madre:
Il padre chiede di essere presente in ogni caso sempre in assenza della madre e secondo il seguente calendario: durante settimana: almeno tre pomeriggi e pernotti infrasettimanali, fissi ogni martedì e mercoledì di ogni settimana (andando a prendere i figli all'uscita della scuola e riaccompagnandoli la mattina seguente) ed il fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola;
disporre che il padre possa tenere con sé i figli nei mesi estivi (periodo estivo extra scolastico) almeno sette settimane, anche non consecutive, da individuarsi in accordo con la
pag. 3/16 madre entro il 31 maggio di ciascun anno e compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre un anno
e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì al Sabato Santo un anno e dalla Domenica di Pasqua al martedì dopo pasquetta l'anno successivo. I genitori passeranno insieme a i figli il giorno del suo compleanno, e potranno trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno.
- Disporre a carico del padre in favore di e la somma di euro 150,00 ciascuno Per_2 Per_3
al mese oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Padova provvedendo al mantenimento in via diretta per i periodi di permanenza presso di sé.
- Il padre al fine di rendere trasparente e previamente valutabile le voci di spesa chiede di suddividere il 50% delle seguenti categorie:
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- mediche
- I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
III) ticket sanitari.
- -Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
II) cure fisioterapiche.
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- I) libri e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo III) gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo ed espressamente subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
pag. 4/16 - I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera e viaggi studio all'estero; III) viaggi e vacanze, IV) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, il padre si rende disponibile a contribuire al
50% di altre spese straordinarie imprevedibili eccezionali e non determinabili.
2. In ogni caso, col favore delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso del C.U.” (enfasi nel testo);
di parte appellata , che ha chiesto: “rigettare l'appello CP_2 CP_1
proposto da con ricorso depositato il 28.05.2025 e Parte_1
CONFERMARE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, CON
VITTORIA DI SPESE e distrazione in favore del difensore antistatario” (enfasi nel testo);
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1852/2024 il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima
Civile, in data 19 novembre 2024 ha dichiarato la separazione tra la SI.ra ed il SI. con rigetto delle rispettive Controparte_1 Parte_1
domande di addebito e disposto 1. l'affido esclusivo “rinforzato” ed il collocamento dei figli minori, ed in favore della madre;
2. Per_2 Per_1
l'obbligo, a carico del padre, di versare alla stessa la somma mensile di €
1.200,00 complessivi, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova;
3. la prosecuzione del monitoraggio del nucleo al Servizio Sociale del
Comune di Padova;
4. la condanna del SI. alla refusione delle spese Pt_1
di lite a favore della SI.ra e – con la SI.ra per la quota di CP_1 CP_1
pag. 5/16 metà ciascuno – a favore del Curatore speciale dei loro figli minori, nominato in corso di causa per l'affidamento temporaneo dei minori ai Servizi Sociali di
Padova.
Contro tale sentenza ha proposto il presente appello, sui Parte_1
seguenti motivi:
I. L'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con facoltà per la stessa di assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la loro residenza, istruzione, educazione e salute si è basato su un'erronea valutazione dei fatti di causa, affidati alle mere allegazioni, rimaste indimostrate – se non addirittura smentite per tabulas dagli atti penali dimessi – che erano state formulate dalla sig. ra in merito a violenze, abuso di sostanze, infedeltà CP_1
coniugale delle quali il marito si sarebbe reso responsabile fin da prima dell'introduzione del giudizio di separazione;
omessa considerazione, per contro, del contesto che ha determinato le difficoltà del padre a conservare un rapporto con i figli minori, superficialmente ascritte dal primo Giudice a tratti personologici dell'appellante, come persona imprevedibile e inaffidabile, e non sufficientemente approfondite nella loro complessa genesi, dovuta piuttosto all'incessante opera di manipolazione materna sui figli;
II. Una quantificazione del mantenimento ordinario e straordinario posta a carico del padre per i figli basata sull'erronea ed astratta considerazione della sua attitudine reddituale, invece che – come sarebbe correttamente dovuto avvenire – attenendosi alle entrate percepite, rectius rappresentate dall'odierno appellante: entrate grandemente scemate a seguito del tracollo delle sue attività imprenditoriali;
pag. 6/16 III. Nullità della sentenza per presenza di un inciso che farebbe pensare a redazione da parte di altri che il Relatore.
L'appellata si è costituita e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di fase e distrazione ex art 93
c.p.c.
La curatrice speciale dei figli minori delle parti, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Istruita documentalmente, in data 13 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione, sulle suesposte conclusioni, in esito a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*
L'appello è infondato e va respinto.
*
Il motivo di nullità è, in ordine logico, il primo da esaminare potendo se accolto imporre la rivalutazione della controversia in termine di vero e proprio novum iudicium: tale motivo è privo di pregio.
Ed infatti, sul piano soggettivo, non vi è dubbio sull'identità del Giudice relatore – estensore e del Presidente, i quali hanno entrambi sottoscritto il documento, facendolo proprio.
Sotto il profilo oggettivo, la sentenza – nonostante conservi un “inciso” dal contenuto dubitativo, non eliminato in sede di redazione finale dell'atto – riporta anche le conclusioni di ambo le parti, sicché nessuna nullità può colpirla, neppure dal punto di vista (meramente) formale in relazione al suo contenuto tipizzato dall'art. 132 c.p.c. Il refuso stigmatizzato dall'appellante è peraltro inidoneo ad alterare il contenuto argomentativo e, tantomeno, volitivo della sentenza impugnata.
pag. 7/16 Il relativo motivo d'appello è dunque infondato e va respinto.
*
Quanto ai restanti motivi di appello, va innanzitutto esaminata la prima censura, relativa alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale, asseritamente propenso a dare maggiore credito alla sig. ra ed alle infondate accuse CP_1
di violenza da lei formulate contro il marito, fondandovi – erroneamente –
l'affido esclusivo dei minori alla madre.
In particolare, l'appellante “in relazione alla valutazione posta in essere dal primo giudice sulle presunte difficoltà del SI. ad instaurare un regolare rapporto con i Pt_1
figli, ed … [ritiene di dover] contestare l'assunto secondo cui la madre Per_2 Per_1
appaia l'unico genitore di riferimento per i minori a completo discapito del padre, descritto, invece, come un genitore imprevedibile ed irresponsabile” e ricorda che “la vicenda qui in esame è assai complessa non solo per le delicate problematiche di salute dei due figli minori della coppia, ma, soprattutto, alla luce dei comportamenti tenuti da entrambi i genitori - non certo solamente quelli del SI. gli unici che, però, di Pt_1
fatto, sono stati “scrutinati” dal giudice di prime cure con stigmatizzazioni assolutamente eccessive ed infondate … [mentre] non è stata minimamente effettuata alcuna valutazione né considerazione delle cause di taluni paradigmatici comportamenti ed atteggiamenti assunti [scil. dal padre]” (citazione in appello, p. 6 – enfasi nel testo).
Deduce inoltre il sig. che il suo “repentino ed improvviso allontanamento Pt_1
… dalla casa familiare e, di conseguenza, dai suoi due figli … è stato conseguenza di una serie di atti di denuncia-querela che la SI.ra ha proposto a danno del marito, ove CP_1
accusava lo stesso di violenze, sia verso la moglie sia verso i figli, di avere intrattenuto relazioni extra-coniugali e di avere persino fatto uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche.
Tali presunte violenze non sono mai esistite!
pag. 8/16 Come si evince dalle annotazioni della Questura di Padova … [e] le archiviazioni di tutti i procedimenti aperti a seguito delle sconsiderate iniziative della SI.ra . CP_1
Ciò ha conseguentemente comportato indebite penalizzazioni in danno del padre per quel che riguarda, soprattutto, i rapporti con i figli ed penalizzazioni da ritenersi Per_2 Per_1
inaccettabili e che devono essere fatte cessare quanto prima”.
In questo quadro, l'affidamento esclusivo rinforzato dei minori alla madre sarebbe idoneo, secondo l'appellante, ad aggravare il distacco padre – figli, anziché porvi rimedio.
La censura non coglie nel segno, dal momento che indugia su aspetti – in particolare, la contestata commissione di violenze da parte dell'appellante ed il riferito abuso di alcool – che non sono stati posti a base della decisione sull'affidamento dei minori alla madre.
Ed infatti, nella sentenza impugnata l'affido esclusivo rinforzato dei minori alla madre non rinviene, a ben vedere la propria giustificazione nelle controverse condotte di violenza ed abuso paterne pregresse al giudizio, ma sulla sua discontinua ed “agnostica” partecipazione alle iniziative messe in campo nel corso del procedimento di primo grado, ed in particolare agli interventi di monitoraggio e sostegno imposti dal Tribunale e delegati ai
Servizi Sociali.
In altri termini, non la pregressa violenza – peraltro controversa, né il conflitto tra i genitori, ma, giova ribadirlo, l'incapacità di recupero della relazione padre
– figli mostrata dal primo anche in corso di causa, nonostante i numerosi strumenti messi in campo dal Tribunale, sono infatti alla base dell'affidamento esclusivo “rinforzato” di e alla madre. Per_2 Per_1
Sia la ctu – peraltro non contestata dall'odierno appellante – che l'incarico ai
Servizi Sociali – i quali, peraltro, hanno spesso dovuto registrare l'assenza del sig. e quindi neppure in ipotesi potrebbero avere errato nel valutare Pt_1
pag. 9/16 chi non si è presentato – sono stati disposti, più che per verificare a posteriori i torti e le ragioni dei contendenti, per ristabilire pro futuro – coerentemente con la funzione primaria del procedimento che involga i minori – il loro rapporto col padre, a tutela dei rispettivi diritti alla bigenitorialità.
In particolare, anche tralasciando – quantomeno per la loro risalente collocazione temporale – la sospensione dei contatti con i Servizi Sociali avutasi nell'inverno 2023/24 per qualche “ribellione” del sig. che Pt_1
pure vi ha fatto cenno nella citazione in appello e giustificate con le sue
“gravissime problematiche in ambito lavorativo” (v. citazione in appello, p. 8 penultimo paragrafo), nella relazione dep. 10.6.2024 dai Servizi Sociali di
Padova si registra dapprima qualche disguido pratico nella ripresa contatti – dovuti a differimenti per impegni lavorativi del sig. ed alla sua Pt_1
presentazione in una sede diversa da quella indicata – e successivamente maggiore interesse e collaborazione del padre sia per approfondire le speciali esigenze terapeutiche dei minori – entrambi affetti da disabilità – sia per la ripresa dei rapporti con loro, tanto da indurre il Servizio all'epoca affidatario ad organizzare un incontro in spazio neutro per il 5.6.2024 (rel. Servizi Soc. dep. 10.6.2024, fasc. I grado, p. 6); tale incontro è avvenuto “alla presenza solo di
avendo preferito restarne fuori” (ibidem, p. 7). Per_2 Per_1
Successivamente, i Servizi Sociali – incoraggiati dall'atteggiamento positivo del padre – hanno organizzato due tranches di tre incontri ciascuna, tra giugno e settembre 2024: tuttavia, non solo non ha mai partecipato – neppure Per_1
per un saluto – ad alcuno di essi, preferendo rimanere fuori dallo spazio neutro, ad attendere con la madre che si intrattenesse col padre, ma Per_2
neppure quest'ultimo è stato costante e collaborativo. Egli, infatti, ha comunicato l'impossibilità di effettuare l'incontro del 3 luglio 2024 adducendo motivi di lavoro, senza tuttavia che l'incontro sia stato recuperato e –
pag. 10/16 soprattutto – non si è presentato, senza preavvertire alcuno – a quello del 19 settembre con il figlio (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Per_2
Sociali di Padova dep. 25.10.2024 nel fascicolo di primo grado).
Per questo, anche considerata la fragilità psico – fisica del ragazzo che dalla nascita soffre di autismo, l'ulteriore corso degli incontri è stato sospeso prudenzialmente dall'Ente per risparmiare al minore ulteriori frustrazioni.
Rispetto a questi dati obiettivi, restano invece vaghi sia l'origine dei dubbi sulla scarsa professionalità dei Servizi Sociali espressi dall'appellante che il loro collegamento con la sua assenza agli incontri con , sia infine la rilevanza Per_2
della ritenuta “frequente” mancanza di imparzialità: l'appellante non lo chiarisce, così come ignora, in sede di gravame, il tema della sua collaborazione intermittente alle visite coi figli.
In altri termini, la deduzione dell'appellante circa il fatto che i “Servizi Sociali
… si [siano] “schierati” dalla parte della madre ed [abbiano] avuto verso il padre comportamenti censurabili” (citazione in appello, p. 7) rimangono inemendabilmente vaghe, né possono assumere concreta consistenza laddove l'appellante si premura di ricordare che gli stessi Servizi Sociali “quasi sempre … non sono assolutamente in grado di svolgere il proprio lavoro “a regola d'arte” (ibidem): come tali, esse non consentono di revocare in dubbio le conclusioni del primo
Giudice circa le ricadute negative dell'obiettiva e perdurante assenza paterna per la crescita dei figli.
Al contrario, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha valorizzato l'incostanza dimostrata di fatto dal padre, tanto più pregiudizievole per due figli con importanti problematiche psicofisiche (quanto a ) e fisiche (quanto Per_2
ad affetta da ipovisione medio – grave) – per escluderne lo stabile Per_1
coinvolgimento anche di diritto nelle decisioni, anche di maggiore rilevanza, che li riguardano (art. 337 quater c.c.).
pag. 11/16 Il primo Giudice ha infatti tenuto presente quanto esposto dalla ctu (rel. dott. ssa dep. 20.5.2021, fasc. I grado), circa la particolare Persona_4
importanza della presenza di genitori costanti e affidabili per le speciali esigenze morali e materiali di questi ragazzi. La ctu ha, in particolare, rilevato che e per ragioni legate alle loro rispettive e differenti disabilità, sono Per_2 Per_1
bambini estremamente bisognosi. Necessitano di cure pratiche, ma anche emotive. Devono potere fruire del sostegno, dell'impegno e della dedizione di entrambi i genitori e, soprattutto, hanno necessità di essere protetti e sottratti dal clima estremamente conflittuale dei due adulti
… [Per questo la dott. ssa ha espresso] grossa preoccupazione in relazione Per_4
alla futura evoluzione personologica di questi bambini laddove la loro figura paterna assumesse contorni sfuocati e ruoli defilati” (rel. cit., pp. 49 – 50).
Peraltro, contrariamente a quanto assume l'appellante, dall'osservazione svolta la stessa madre non si è dimostrata ostativa alla ripresa del rapporto del padre coi figli, che ha sempre accompagnato agli incontri, ed anche sotto questo profilo – che gli psicologi chiamano “dell'accesso” all'altro genitore – ella è stata, correttamente, valutata idonea.
Al riguardo, merita ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa l'istituto dell'affidamento condiviso e rende ragione del suo rapporto di regola ad eccezione rispetto all'affidamento esclusivo (rapporto, com'è noto, stabilito dalla l. 54/2006), va inteso come diritto del figlio a ricevere il mantenimento,
l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dai propri genitori (come si evince dalla formulazione dell'art. 315, I co. c.c. che sancisce un diritto soggettivo pieno del minore). A tale situazione soggettiva attiva e di vantaggio corrisponde un dovere del genitore, il quale non è libero ma è appunto tenuto a prestare il mantenimento od offrire assistenza morale, istruzione, educazione e tanto deve fare in modo costante, semplicemente perché non occasionali o pag. 12/16 saltuari, ma immanenti all'esistenza stessa ed alla crescita del figlio sono gli interessi – presupposto dei suoi diritti.
È questo l'orizzonte ermeneutico nel quale si è consolidato l'orientamento, anche di legittimità, che fonda l'affidamento ad un solo genitore sul concreto riscontro dell'assenza morale e materiale dell'altro (v. per tutte, Corte Cass. sez. I civ., sent. 26587/2009 e conforme Ead. ord. 16280/2025) ed al quale il primo Giudice ha correttamente prestato adesione.
Un tanto chiarito, non vi sono ragioni per accogliere il primo motivo di gravame, che oltretutto paventa nell'affidamento monogenitoriale “la completa esclusione del sig. dalla vita dei figli” e deduce che le “false accuse [di cui egli Pt_1
è stato vittima] hanno … comportato disastri a catena [senza tuttavia specificare quali, n.d.r.] e, come sempre accade, a farne le spese [senza chiarire in che modo,
n.d.r.] sono stati esclusivamente i figli”, senza tuttavia rappresentare specifiche criticità concrete che inducano anche solo a dubitare della corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre al loro attuale best interest.
Va peraltro evidenziato che, sebbene il primo motivo di appello sia rubricato come censura sia delle statuizioni tribunalizie sull'affidamento dei minori che di quelle relative alle visite padre – figli, queste ultime non sono neppure menzionate nella parte argomentativa della doglianza che quindi sul punto è radicalmente priva di motivazione ed esime il Collegio da ogni ulteriore approfondimento.
Per contro, del tutto incoerenti rispetto alle argomentazioni dell'appellante, sopra esaustivamente richiamate, sono le sue conclusioni che – riproponendo le corrispondenti domande di primo grado, assorbite dalla sentenza impugnata
– tendono ad ottenere la collocazione dei minori presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, senza alcuna motivazione con riferimento al contenuto della sentenza impugnata.
pag. 13/16 *
Inconsistente è pure il secondo motivo d'appello, che evoca un deterioramento delle capacità reddituali paterne rimasto inemendabilmente generico e indimostrato.
Sul punto merita ricordare che, alla luce dell'art. 30 Cost. e del diritto del minore che vi si rinviene “in controluce”, muovendo dal riferimento espresso al corrispondente dovere dei genitori, il rapporto tra obbligo di mantenimento del primo e risorse economiche dei secondi codificato dalla disciplina positiva
(nella dissoluzione della famiglia, l'art. 337 ter c.c.) non può leggersi subordinando il diritto al mantenimento ai redditi percepiti (o asseritamente percepiti) dal genitore, ma – al contrario – impone a quest'ultimo di procurarseli – al massimo delle sue capacità ed anche accettando impieghi più umili – per adempiere al proprio dovere verso il figlio.
Ne deriva che – in presenza di prole minore, come nella specie – è il genitore che assume di non avere reddito a doverlo provare per vedersi esonerare, in tutto o in parte, dall'obbligo di mantenimento dei figli: il che nella specie non
è avvenuto, essendosi l'appellante limitato a richiamare situazioni di crisi
“generale” del settore nel cui opera e non aggiornando la documentazione reddituale, come gli sarebbe peraltro imposto dal tenore delle sue eccezioni e difese (essendo il basso reddito fatto “modificativo, impeditivo, estintivo” dell'obbligo di mantenimento e lege: cfr. e pluribus Cass., Sez. I civ., Ord. 25 luglio 2024 n. 20672 e Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 settembre 2025 n. 25534).
In assenza di tale prova, nel caso concreto, l'incontroversa, lunga esperienza imprenditoriale dell'appellante e la sua ancora giovane età (essendo egli nato nel 1978) inducono a ritenerlo dotato di capacità reddituale tale da giustificare un assegno di mantenimento di 1200,00 € complessivi per i figli ed il 70% delle spese straordinarie.
pag. 14/16 A corroborare tale quantificazione si presta anche la considerazione degli esclusivi tempi di permanenza dei minori presso la madre, pure rilevanti e lege
(art. 337 ter c.c.).
Anche il secondo motivo di appello va dunque respinto.
*
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali verso il Curatore Speciale dei
Minori, rimasto contumace.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
NO delle parti, avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di PADOVA n. 1852/2024, respinge l'appello e conferma la sentenza emessa;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; nulla per le spese legali verso il Curatore Speciale dei Minori;
pag. 15/16 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 13 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ss Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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