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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/08/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4980/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIUSOLO ELENA attrice contro
, con l'avv. KRAUSS EUGENIO Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI conclusioni dell'attrice:
a) in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67 l. fall. e, per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficaci rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in Pt_1
favore di in data 23 luglio 2018 e in data 11 settembre 2018, per l'importo Controparte_2
complessivo di € 125.660,00, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di €
125.660,00 oltre interessi;
b) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. conclusioni della convenuta: pagina 1 di 8 • Disporre lo stralcio dei documenti da 21 a 27, depositati da in A.S. in allegato alla memoria Pt_1
ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.;
• integralmente rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto;
Pt_1
• con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.7.22, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, secondo comma, Controparte_2
L.F. dei pagamenti di € 28.060,00 ed € 97.600,00 eseguiti rispettivamente in date 23.7.2018 e
11.9.2018 in favore della convenuta, in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto ed in un momento in cui quest'ultima era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1
Secondo l'assunto di parte attrice in particolare:
- con sentenza dell'8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex Parte_1
art. 5 d.lgs. 270/99;
- il 14.12.18 EL aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co.
6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all'amministrazione straordinaria;
- in date 23.7.18 e 11.9.18 pagava alla convenuta le somme di € 28.060,00 ed € 97.600,00 in Pt_1
forza del contratto in data 12.5.17, con il quale veniva affidata a la gestione della CP_2
campagna “Facebook offer” di prodotti e del contratto quadro in data 28.3.18 con oggetto la Pt_1
riorganizzazione dell'attività di e-commerce di e la gestione delle campagne pubblicitarie;
Pt_1
- tali pagamenti rientrano nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
- la conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice in capo alla beneficiaria delle rimesse risulta comprovata dalla risalenza al maggio 2017 dei rapporti commerciali in essere tra le parti in pagina 2 di 8 concomitanza con la presentazione da parte dell'attrice di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., dall'eco mediatica delle vicende di e, soprattutto, dalle specifiche Pt_1
informative mensili ex art. 114 TUF, rese pubbliche il 31.5.18, 28.6.18, 13.7.18, 23.7.18, 31.7.18,
26.9.18, 29.10.18 come imposto dal provvedimento della dell'8.7.16, dalle quali potevano CP_3
evincersi le vendite in netta flessione, scostamenti negativi rispetto ai dati previsionali, il possibile insorgere di alcune tensioni di cassa, il rischio del mancato rispetto del covenant finanziario di Gruppo previsto dall'accordo di ristrutturazione con il ceto bancario, le dimissioni dell'amministratore delegato, il rinvio dell'approvazione della Relazione Finanziaria semestrale, le risalenti pendenze tributarie, l'aumentare dei debiti commerciali scaduti, la mancanza di continuità aziendale, il progetto di una nuova riorganizzazione aziendale e, dunque, in ultima analisi, l'incapacità dell'impresa di far fronte con regolarità al pagamento delle proprie obbligazioni;
- ulteriore indice sintomatico della scientia decoctionis è rappresentato dalla sottoscrizione in data
26.4.18 di un addendum al contratto quadro, in ragione dell'incapacità di di fornire la garanzia Pt_1
richiesta dal suddetto contratto.
Si costituiva in giudizio (già chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 Controparte_2
attoree siccome infondate.
La convenuta, in particolare, eccepiva l'irrevocabilità dei pagamenti siccome effettuati nei termini d'uso ex art. 67, co. 3 lett. a), LF;
l'indimostrata conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens; l'inidoneità delle informative pubblicate come richiesto dalla a rivelare il rischio CP_3
di insolvenza di e l'irrilevanza comunque delle informative successive agli eseguiti pagamenti;
Pt_1
il ragionevole affidamento riposto dalla società convenuta sul rilancio di come riportato negli Pt_1
articoli di stampa.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respinte le istanze di prova orale formulate dall'attrice, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
pagina 3 di 8 La domanda attorea non può essere accolta.
Risulta assorbente, anche per il principio della ragione più liquida, l'eccepita esenzione prevista all'art. 67, co. 3, lett. a) L.F.
La convenuta ha allegato che i pagamenti oggetto di causa afferiscono al rimborso dei costi di pubblicità che l'agenzia avrebbe anticipato per conto del cliente e che quest'ultimo era tenuto a rifondere alla presentazione delle relative fatture;
ha evidenziato che i pagamenti risultano eseguiti conformemente a quanto indicato nelle relative fatture (la somma di € 28.060,00 è stata versata il
23.7.18 laddove la relativa fattura n. 677/18 del 20.7.18 prevede il pagamento al ricevimento del documento fiscale;
la somma di € 97.600,00 è stata versata l'11.9.18 laddove la relativa fattura n.
824/18 del 31.8.18, trasmessa alla convenuta il 7.9.18, prevede il pagamento a 60 giorni dalla data della fattura); ha dedotto che anche gli altri pagamenti delle spese pubblicitarie sono avvenuti con analoghe tempistiche e conformemente alle indicazioni contenute nelle relative fatture (come evincibile dai pagamenti eseguiti il 20.4.18 e 27.4.18 a saldo della fattura n. 295 del 16.4.18).
L'attrice ha eccepito sul punto, da un lato, che la convenuta non avrebbe provato, com'era suo onere, quale sarebbe stata la prassi nei pagamenti invalsa tra le parti ed alla quale si sarebbe CP_1
asseritamente adeguata, dall'altro che i due pagamenti in contestazione sono avvenuti con tempistiche difformi, il primo 3 giorni dopo l'emissione della fattura ed il secondo 10 giorni dopo (laddove la fattura, peraltro, prevedeva il pagamento a 60 giorni).
Gli argomenti dell'attrice non appaiono convincenti per escludere l'applicazione dell'esenzione, la cui ratio, come noto, è quella di assicurare i normali rapporti dell'impresa in stato di difficoltà al fine di favorire l'auspicata ripresa e di rassicurare i fornitori di beni/servizi abituali che, altrimenti, preoccupati di vedere assoggettati a futura revoca i pagamenti ottenuti, sarebbero indotti ad interrompere i normali rapporti di fornitura privando così l'impresa in difficoltà di ogni residua possibilità operativa.
Come precisato in giurisprudenza, i pagamenti di beni e servizi afferenti l'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale s'intendono effettuati nei termini d'uso allorché, oltre ad essere eseguiti con un mezzo pagina 4 di 8 fisiologico ed ordinario, siano conformi alle condizioni e tempistiche abitualmente utilizzate nei pregressi rapporti tra fallito ed accipiens, seppure difformi da quanto contrattualmente pattuito.
“Assume rilevanza l'atteggiamento effettivo tenuto dalle parti nell'esecuzione del rapporto piuttosto che il contenuto delle clausole negoziali, di talché, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuta una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale ed il giudice di merito dovrà verificare nel caso concreto, anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore nei ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute” (così Cass. n. 11357/23 e, nello stesso senso, Cass. 19373/21 e Cass. 27939/20).
Nel caso, si osserva innanzitutto, non pare revocabile in dubbio (né, del resto, l'attrice sembra contestarlo) che i servizi forniti da (consistenti nella pubblicizzazione dei prodotti CP_1
venduti da su piattaforme digitali) siano connessi all'oggetto tipico dell'attività svolta Pt_1
dall'attrice, essendo la pubblicità intimamente legata alla vendita, e che i pagamenti in contestazione siano stati eseguiti con mezzi normali.
L'attrice, come detto, ha contestato che la convenuta non avrebbe provato quale fosse la prassi antecedente in uso tra le parti relativamente ai pagamenti di per i servizi ricevuti, alla quale le Pt_1
parti stesse si sarebbero adeguate con le rimesse oggetto della richiesta di revoca.
Tuttavia, come evidenziato dalla convenuta, per quanto i rapporti tra le parti avessero preso avvio nel maggio 2017 in forza del contratto con il quale affidava alla convenuta l'incarico di gestire Pt_1
una campagna pubblicitaria digitale (all. 7 attoreo), i pagamenti oggetto di causa vennero effettuati in esecuzione del contratto quadro del 26.3.18 (all. 8 attoreo) con il quale l'attrice conferiva all'agenzia l'incarico di gestire la campagna dell'e-commerce sui mezzi digitali al fine di favorire la vendita dei prodotti a marchio Pt_1
Tale contratto prevede, all'art. 10 intitolato “corrispettivi”, che il cliente, oltre a dover corrispondere all'agente il compenso propriamente detto per l'attività espletata, debba anche anticipargli i costi da pagina 5 di 8 quest'ultimo sostenuti (quale mandatario senza rappresentanza) per l'attività di pubblicità, a fronte della presentazione delle fatture di anticipo.
All'anticipo di questi costi sembrano riferirsi i pagamenti contestati (del 23.7.18 e dell'11.9.18) giacché le relative fatture n.ri 677/18 e 824/18 recano nella descrizione “anticipo acquisto spazi media campagna luglio 2018” e “anticipo acquisto spazi media FW18” (all.ti 21-22 attorei).
Tali pagamenti, per l'effetto, si inserivano nell'ambito di un rapporto contrattuale sorto da poco tempo in relazione al quale non sembra possibile individuare una prassi pregressa invalsa tra le parti, anche perché il contratto non prevede che l'anticipo dei costi debba avvenire con qualche periodicità.
Prima delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti in contestazione, viene documentata dalla convenuta solo l'emissione di altra fattura n. 295 in data 16.4.18, avente ad oggetto acquisto spazi pubblicitari (all.
6a) convenuta), che prevede il pagamento a vista fattura e che risulta comunque saldata con tempistica non sostanzialmente difforme rispetto a quella adottata con i pagamenti contestati (due pagamenti eseguiti in date 20.4.18 e 27.4.18, dopo breve termine dall'emissione del documento fiscale: all. 6b) convenuta).
L'attrice, onerata della controprova in ordine all'eventuale esistenza di ulteriori fatture per il medesimo oggetto, emesse precedentemente a quelle cui si riferiscono i pagamenti contestati e saldate (in ipotesi) con modalità difformi, nulla ha dedotto sul punto.
In casi consimili, si osserva, la giurisprudenza ha ritenuto che, al fine di valutare se il pagamento possa dirsi effettuato nei termini d'uso, nell'impossibilità di fare riferimento a pratiche commerciali consolidate e stabili trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo differente rispetto ai precedenti rapporti, “il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite)” (così Cass. n. 30127/24).
pagina 6 di 8 Nel caso, si osserva, il contratto si limita a prevedere all'art. 10 (all. 8 cit.) che gli anticipi “dovranno essere effettuati dal cliente puntualmente, a seguito della presentazione dell'agenzia delle relative fatture di anticipo”.
La fattura n. 677/18, della quale è solutorio il pagamento di € 28.060,00 in data 23.7.18, reca data
20.7.18 e prevede il pagamento a vista fattura (all. 21 attoreo cit.), mentre la fattura n. 824/18, della quale è solutorio il pagamento di € 97.600,00 in data 11.9.2018, reca data 31.8.18 (anche se, come documentato dalla convenuta con l'all. 8, è stata trasmessa a il 7.9.18) e prevede il pagamento Pt_1
a 60 giorni (all. 22 attoreo cit.).
Entrambi i pagamenti, dunque, sono stati eseguiti conformemente a quanto indicato nelle relative fatture e, dunque, conformemente alle pattuizioni contrattuali.
Non sembra poter assumere rilievo la circostanza che la fattura n. 824/18 sia stata pagata dopo soli 10 giorni, pur prevedendo la stessa il pagamento a 60 giorni, giacché il termine indicato nella fattura s'intende a favore del debitore onde un pagamento eseguito prima del termine non può ritenersi difforme rispetto a quanto pattuito.
Quanto esposto in ordine all'applicabilità dell'esenzione assorbe ogni ulteriore questione, non essendo rilevante (laddove possa ritenersi dimostrato dall'attrice) che la convenuta fosse a conoscenza, in ipotesi, dello stato di insolvenza di Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
- rigetta le domande attoree;
pagina 7 di 8 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in €
11.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
pagina 8 di 8