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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 684/2025 del R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1 il 13.02.1975, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Gerarda Russo ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Fioretti n. 10 e
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, Pt_2 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Lucio Granata ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Piave n. 162;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione. In ordine alla pronuncia in esame vale rilevare che dall'esame degli atti (cfr. ricorso per la separazione personale del 31.5.2023 ed estratto di matrimonio) emerge che le parti hanno contratto il 10.7.2020 matrimonio civile (anno 2000 atto numero 52 parte I) e che, in seguito al decreto di omologa della separazione del 19.9.2023, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza tra i coniugi. Quanto alle condizioni di divorzio riportate in ricorso il
Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse del figlio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti come richiesto. 1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2